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Doveri informativi dell’intermediario,adeguatezza
dell’operazione
Doveri informativi dell’intermediario, adeguatezza
dell’operazione, casi
Doveri
informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di
causalità
Conflitto
di interessi
Tribunale di
Milano, sez. VI, 10 gennaio 2007, n. 542 – Pres. S. Di Blasi, Rel. Silvia
Brat.
Intermediazione
finanziaria – Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni sulla propria
propensione al rischio e situazione finanziaria – Obbligo dell’intermediario
di valutazione ed eventuale disincentivazione dell’investimento –
Sussistenza.
Intermediazione
finanziaria – Compilazione della scheda-cliente – Dovere del mandatario di
verificare la congruità dell’operazione – Sussistenza.
Intermediazione
finanziaria – Giudizio risarcitorio – Inversione dell’onere della prova –
Onere probatorio del cliente – Nesso di causalità.
Intermediazione finanziaria –
Conflitto di interessi – Onere della prova – Contenuto.
L’obbligo di
valutazione e di eventuale disincentivazione dall’investimento non viene
meno, né è attenuato nell’ipotesi di rifiuto del cliente di fornire
informazioni circa la propensione al rischio e la situazione finanziaria,
prima della stipulazione del contratto quadro, come previsto dall’art. 28,
reg. CONSOB n. 11522/98. A tale proposito, va ricordato che la CONSOB, pur
avendo sottolineato che il regolamento non impone alcuna specifica modalità
di assolvimento dell’obbligo, con comunicazione n. 30396 del 21 aprile 2000,
ha raccomandato agli intermediari di “non
sollecitare in alcun modo il rifiuto dell’investitore di fornire le
informazioni richieste”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La mera
compilazione della scheda-cliente non esonera l’intermediario dal dovere di
verificare pur sempre la congruità dell’investimento in rapporto al profilo
patrimoniale e finanziario del cliente ed il dovere del mandatario è ben
lungi dall’esaurirsi nella sottoposizione, al cliente, di tutta una serie di
moduli. Tuttavia l’investitore che decida di mutare il proprio profilo di
rischio da medio-alto a elevato, che fornisca l’ulteriore indicazione di
voler porre in essere una speculazione in titoli Argentina e che abbia
effettuato operazioni in swap per l’importo di due milioni di dollari
USA, non può fondatamente sostenere che sia inadeguata al proprio profilo di
rischio l’operazione di acquisto di obbligazioni Parmalat per l’importo di
circa €.110.000 e che la banca non abbia assolto ai propri doveri
informativi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’art. 23 del T.U.F. ha
introdotto la nota inversione dell’onere probatorio in ordine al profilo
della diligenza e della professionalità richieste, cosicché nei giudizi
risarcitori spetta all’intermediario provare di aver agito con la specifica
diligenza esigibile dall’operatore professionale qualificato. Compete,
invece, al cliente, in assenza di espressa deroga normativa, provare il nesso
causale tra l’informazione non correttamente fornita e la propria
determinazione a procedere all’investimento contestato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’investitore che
alleghi l’esistenza di un conflitto di interessi dell’intermediario, deve dimostrare i seguenti profili incidenti
sul nesso causale, tra loro strettamente correlati: a) che la corretta
spiegazione circa il conflitto di interesse l’avrebbe distolto dall’operazione de qua ; b) che tale operazione, effettuata in conflitto di interesse,
gli ha procurato un danno collegato, appunto, alla specifica condizione della
banca.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
n. 75980/05 R.G.
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente
notificato, E. P. conveniva davanti al Tribunale di Milano Banca
*** s.p.a. in persona del legale rappresentante, ciò assumendo: che, in data
19 giugno 2003, aveva acquistato obbligazioni Parmalat emesse dalla Parmalat
Finance Corporation BV per un controvalore di € 110.601,85; che detta
sottoscrizione era avvenuta in difetto della stipula del contatto quadro e,
quindi, in violazione dell’art. 23 III comma del T.U.F.; che, inoltre, la
banca aveva posto in essere comportamenti in manifesta violazione dell’art.
21 T.U.F., in quanto non gli aveva fornito informazioni adeguate circa la
tipologia e la rischiosità dei titoli de quibus ed, in particolare,
non aveva adottato le opportune cautele previste dall’art. 29 del regolamento
CONSOB n. 11522/1998, in spregio al dovere di diligenza qualificata di cui
all’art. 1176, II comma c.c.; che, inoltre, non lo aveva reso edotto circa il
conflitto di interesse in cui essa banca versava.
Banca *** s.p.a, ritualmente costituitasi, eccepiva, in via
pregiudiziale, che la causa non era stata introdotta con le modalità del cd.
rito societario e per tale ragione instava per il mutamento del rito con
conseguente cancellazione della causa dal ruolo; nel merito, osservava che in
atti vi era il contratto quadro in data 29 luglio 1992 corredato dal
documento sui rischi in generale collegati agli investimenti in strumenti
finanziari; che il cliente, in data 8 febbraio 2001, aveva sottoscritto una
scheda cliente in cui dava atto di avere una propensione al rischio medio –
alta ed, in data 24 gennaio 2002, aveva indicato in elevata la propensione al
rischio; che, con riferimento all’investimento in contestazione, il P. aveva
apposto la sottoscrizione nonostante fosse espressamente indicato che
l’operazione non era adeguata; che, infine, aveva proceduto anche nel passato
ad investire in titoli ad alto rischio.
Disposti il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal
ruolo con ordinanza del 28 febbraio 2006, con decreto in data 27 settembre
2006 veniva fissata udienza collegiale.
All’udienza del 10 gennaio 2007, data la mancata conciliazione della
vertenza, dopo la discussione, la causa era ritenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In
primo luogo, il Tribunale rileva che la Difesa di parte convenuta ha prodotto
il contratto quadro di negoziazione datato 29 luglio 1992 che – oltre a non
essere stato contestato dalla controparte – reca tutte le indicazioni
necessarie al fine della sua validità. La relativa doglianza del P. va,
dunque, disattesa.
In
secondo luogo, la Difesa attorea lamenta la violazione, da parte
dell’istituto bancario, del dovere di informativa ai sensi degli artt. 28, I
e II comma, 29, I e II comma, reg. CONSOB n. 11522/1998, costituenti
estrinsecazione del più generale dovere di informazione in favore del cliente
sancito dall’art. 21 T.U.F.. Con particolare, riferimento all’art. 29 reg.
CONSOB, essa fa divieto all’intermediario di effettuare, per conto
dell’investitore, operazioni non adeguate “per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione”, tenendo conto,
ai fini del giudizio di adeguatezza, delle informazioni ricevute dal cliente
ai sensi dell’art. 28, I comma, lett. a) e di ogni altra informazione
ricavabile dai servizi prestati (cd. suitability rule). Un simile obbligo
deve certamente essere più penetrante e raggiungere in modo più incisivo la
sfera cognitiva del cliente. Ne deriva che l’obbligo di valutazione e di
eventuale disincentivazione dall’investimento non viene meno, né è attenuato
nell’ipotesi di rifiuto del cliente di fornire informazioni circa la
propensione al rischio e la situazione finanziaria, prima della stipulazione
del contratto quadro, come previsto dall’art. 28, reg. CONSOB n. 11522/98. A
tale proposito, la CONSOB, pur avendo sottolineato che il regolamento non
impone alcuna specifica modalità di assolvimento dell’obbligo, con
comunicazione n. 30396 del 21 aprile 2000, ha raccomandato agli intermediari
di “non sollecitare in alcun modo il
rifiuto dell’investitore di fornire le informazioni richieste”.
Con
riferimento al caso in esame, decisamente significative sono le risultanze
documentali. I documenti nn. 7 e 8 indicano, il primo (anteriore di oltre due
anni all’operazione contestata) una propensione al rischio medio – alta, il
secondo (di oltre un anno prima dell’acquisto per cui è causa), una
propensione al rischio elevata, con specifica indicazione di speculazione su
titoli Argentina. Ora, è vero che la mera compilazione della scheda - cliente
non esonera l’istituto dal dovere di verificare pur sempre la congruità
dell’investimento in rapporto al profilo patrimoniale e finanziario del
cliente e che, in sostanza, il dovere del mandatario è ben lungi
dall’esaurirsi nella sottoposizione, al cliente, di tutta una serie di
moduli. Nel caso concreto, però, le due schede sono state compilate a
distanza estremamente ravvicinata (11 mesi) ed il cliente ha operato un salto
di qualità notevole nell’indicazione della classe di rischio,da medio – alta
ad elevata; non solo, ma ha ritenuto di fornire un ulteriore, significativa
indicazione, ossia la speculazione in titoli Argentina. Tali documenti
denotano, quindi, non una compilazione effettuata in modo frettoloso, ma una
precisa volontà di indicare la tipologia di investimento desiderata. A
conferma di tale propensione al rischio, sono in atti il contratto di
domestic currency swap in data 12 settembre 2001 per l’importo di un milione
di dollari USA ed una richiesta del cliente in data 11 novembre 2002 in
merito alle garanzie richieste dalla banca al fine di disporre una seconda
operazione in swap per l’importo di due milioni di dollari USA (doc.ti n. 5 e
6 di parte convenuta). Dai documenti nn. 10, 11, 12 prodotti da Banca ***
risulta l’operatività del portafoglio titoli dell’attore che, nello stesso
mese di giugno 2003 (epoca dell’acquisto contestato), aveva posto in essere
altre operazioni rischiose ed addirittura indicate come non adeguate, in Ford
6,85%, Gmac 6,125% e Fiat 6,75%.
Con
riferimento, infine, all’acquisto delle obbligazioni Parmalat del giugno
2003, il Collegio osserva che nell’ordine (doc. n. 9 di parte convenuta) era
espressamente inserita la dicitura “operazione non adeguata”, con indicazione
della conferma, da parte del cliente, dell’ordine di procedere all’acquisto,
nonostante non sussistesse alcuna garanzia di mantenere invariato il valore
dell’investimento effettuato (espressione ulteriore contenuta nell’ordine).
Orbene,
il Tribunale reputa che l’istituto bancario abbia assolto i propri doveri
informativi, che devono essere calibrati sulla tipologia di cliente. Nel caso
in esame, il modus operandi di E. P. era contraddistinto da un profilo
non certo tranquillo, conservativo, attestato, in sostanza, esclusivamente su
Titoli di Stato o similari; il cliente, invece, mirava ad una
diversificazione degli investimenti, con preferenza per operazioni rischiose
e non adeguate.
Ebbene,
sulla base delle sopra descritte risultanze istruttorie, il profilo
dell’adeguatezza delle operazioni è del tutto insussistente. In presenza di
simili elementi, infatti, parte attorea non ha fornito una prova contraria,
come era suo preciso onere probatorio, ossia che, ove la banca avesse fornito
una maggiore informativa, si sarebbe astenuto dall’investimento de quo;
risultando, invece, l’operazione del tutto in linea con il modus operandi
del P.. A tale proposito, si osserva che l’art. 23 del T.U.F. ha introdotto la nota
inversione dell’onere probatorio in ordine al profilo della diligenza e della
professionalità richieste, cosicché nei giudizi risarcitori spetta
all’intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza esigibile
dall’operatore professionale qualificato. Compete, invece, al cliente, in
assenza di espressa deroga normativa, provare il nesso causale tra
l’informazione non correttamente fornita e la propria determinazione a procedere
all’investimento contestato.
Quanto alla violazione
dell’art. 27 del regolamento CONSOB Intermediari, si rileva che vi è un
assoluto difetto di allegazione, avendo parte attorea fatto riferimento alla
predetta disposizione, senza specificare in concreto quale fosse la
situazione di conflitto di interesse a carico della banca. In ogni caso, è onere dell’attore dimostrare i seguenti profili
incidenti sul nesso causale, tra loro strettamente correlati: a) che la
corretta spiegazione circa il conflitto di interesse l’avrebbe distolto
dall’operazione de qua ; b) che tale operazione, effettuata in
conflitto di interesse, gli ha procurato un danno collegato, appunto, alla
specifica condizione della banca. L’assenza di tutti tali elementi comporta
la reiezione della pretesa anche sotto tale profilo.
Sulla base delle
sopra esposte considerazioni, la domanda deve essere respinta.
Le spese seguono la
soccombenza e debbono essere liquidate nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
il
Collegio, definitivamente decidendo sulla causa n. 75980/05 R.G., ogni
diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1)
respinge la domanda proposta da E. P. contro Banca *** s.p.a. in persona del legale
rappresentante pro – tempore;
2)
condanna E. P. a rimborsare, in favore di Banca *** s.p.a. in persona del legale
rappresentante pro – tempore, le spese processuali, che
liquida in complessivi € 6.111,87 - di cui € 4.400,00 per onorari, € 1.542,00
per diritti, € 169,87 per spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso dal
Tribunale come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio in data 10
gennaio 2007.
Il Presidente Dott. Salvatore Di Blasi
Il Giudice relatore Dott. Silvia Brat
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