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Tar Friuli Venezia
Giulia 13 dicembre 2006 – Pres. V. Borea, Rel. O. Settesoldi.
Segnalazione dell’Avv.
Giuseppe Sbisà
Professione
medica – Rapporto ottimale medico/popolazione – Accordo collettivo nazionale
– Deroga dell’Accordo Regionale – Limiti – Natura eccezionale.
Il rapporto ottimale
medico/popolazione residente per ambito territoriale, stabilito dall’art. 33
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale, può essere derogato dagli accordi regionali solo in via
di eccezione e per determinati ambiti territoriali.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(1)
(1) In materia di rapporto ottimale
medico-popolazione anche in altre Regioni (Calabria, Toscana,
Lombardia) sono intervenuti accordi integrativi derogatori rispetto a
quanto previsto dall'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina
generale con le stesse modalità dichiarate illegittime dalla sentenza in
questione, stante l'evidente violazione della competenza riservata in materia
alla contrattazione collettiva nazionale.
Risulta pendente analogo ricorso davanti al TAR
Toscana sub R.G. 870/06 per il quale però non è stata ancora fissata udienza
di discussione.
Quanto agli aspetti sostanziali di distorsione
della concorrenza e di limitazione all'accesso alla professione che la
modifica del rapporto ottimale in questione comporta è intervenuta più
volte l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con i pareri AS364
dd. 4.10.2006, AS347 dd. 28.6.2006 e AS315 dd.19.10.2005 rinvenibili per
esteso nel sito dell'AGCM.
In particolare in quest'ultimo parere è stato
rilevato come "tale disposizione possa comportare effetti
restrittivi nell’accesso alla professione di medico di medicina generale in
Calabria, oltre a ledere gli interessi degli utenti del Servizio Sanitario
Pubblico. Infatti, la sospensione delle procedure per colmare le zone
carenti, in presenza di un medico che segue meno di 1.000 assistiti, produce
il duplice effetto di ridurre ingiustificatamente il numero di medici di base
attivi in un determinato ambito territoriale e di restringere la scelta da
parte degli assistiti del proprio medico di base. Assistiti danneggiati anche
per il fatto che dovranno scegliere un medico di base che, a causa della
sospensione dei bandi per le zone carenti, si trova ad assistere un numero
maggiore di cittadini". (Giuseppe Sbisà)
Ric.383/2006 R.G.R.
Sent.
n.50/07 Reg. Sent.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia costituito
da:
Vincenzo
Borea
Presidente
Enzo Di
Sciascio - Consigliere
Oria
Settesoldi
- Consigliere, relatore
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso
n. 383/2006 di Antonella
Brattovich e Maria Carmela Florio, rappresentate e difese dall’avv. Giuseppe
Sbisà, con domicilio eletto presso il suo studio in Trieste;
c o n t r o
la Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante in
carica rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Crucil dell’Avvocatura della
Regione, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura della Regione;
e nei
confronti
delle
Organizzazioni sindacali FIMMG, SIMET, FP, CGIL Medici, non costituite in
giudizio,
e di CUMI-AISS,
rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Puliatti, con elezione di domicilio
presso la segreteria del TAR,
p e r
l’annullamento
della delibera della Giunta Regionale n. 269 dd 20.2.2006 e del presupposto
Accordo Integrativo regionale stipulato in data 15.12.2005 tra la Regione e
le organizzazioni sindacali controinteressate, approvato dalla predetta
delibera, nella parte in cui è stato stabilito che il rapporto ottimale
medico/popolazione è definito in un medico ogni 1.300 residenti o frazione di
1300 superiore a 650.
Visto il
ricorso, ritualmente notificato e
depositato presso la Segreteria;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
e dell’O.S. costituita;
Viste le
memorie prodotte dalle parti tutte;
Visti gli
atti tutti della causa;
Uditi, alla
pubblica udienza del 13 dicembre
2006 - relatore
il Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti presenti;
Ritenuto
in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Le
ricorrenti espongono di essere medici in possesso dell’attestato di
formazione in medicina generale ed incluse nella graduatoria regionale della
medicina generale per l’anno 2005 dove si sono collocate al 151 ed al 163^
posto. Detta graduatoria
viene aggiornata annualmente per il conferimento degli incarichi negli ambiti
territoriali carenti che vengono pubblicizzati due volte l’anno.
Le
ricorrenti affermano che la loro collocazione era tale da garantire loro il
conferimento dell’incarico a Trieste alla scadenza di ottobre 2005, sulla
base del rapporto ottimale medico /paziente per ciascun ambito territoriale
di 1 medico ogni 1000 abitanti, come previsto dal comma 8 dell’art. 38
dell’accordo collettivo nazionale dd 20.1.2005.
Con
l’impugnata delibera regionale è stato peraltro approvato l’accordo
integrativo che aumenta tale rapporto ottimale portandolo ad 1 medico ogni
1300 residenti o frazioni di 1300 superiori a 650 e, conseguentemente, si è
determinato un esubero del 30% dei medici attualmente convenzionati rispetto
alle necessità determinate con il nuovo rapporto convenzionale.
Da ciò la
presentazione del presente ricorso che deduce i seguenti motivi:
Violazione
di legge ( art. 48, comma 3 n. 1 della l. 23.12.1978 n. 833, artt. 3, comma 1
lett. d e 33, comma 9, dell’Accordo collettivo nazionale dd 20.1.2005)
nell’assunto che le norme citate riservano la determinazione del rapporto
ottimale alla contrattazione nazionale e non a quello regionale che è
meramente attuativa di quella nazionale, la quale demanda alle Regioni
unicamente la possibilità di introdurre eccezioni a tale rapporto, per
determinati ambiti territoriali, con possibilità di aumento fino al massimo
del 30%. La disposizione
impugnata avrebbe invece arbitrariamente rovesciato la ratio della citata disposizione
dell’art. 4 dell’Accordo collettivo nazionale facendo sì che la regola
generale diventi quella del rapporto indiscriminatamente di 1 a 1300 mentre
solo in via di eccezione per determinati ambiti ( zone montane e a
popolazione sparsa) tale rapporto può essere inferiore.
Si è
costituita in giudizio l’Amministrazione intimata controdeducendo per il
rigetto del ricorso ed eccependone l’inammissibilità per carenza di interesse
sostanziale al giudizio per carenza di attuale e concreta lesione,
nell’assunto che le ricorrenti, data la loro posizione in graduatoria,
lamentano un danno meramente ipotetico e quindi difettano di interesse a
ricorrere. L’O.S. costituita ha
eccepito anche il difetto di giurisdizione del TAR in considerazione della
natura parasubordinata del rapporto di lavoro dei medici convenzionati con i
servizio sanitario nazionale
DIRITTO
Le
eccezioni pregiudiziali non hanno alcun pregio.
Il presente
ricorso rientra nella giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo
in quanto rivolto contro un atto generale quale la delibera della giunta
regionale che approva l’accordo integrativo regionale e l’accordo
medesimo. La controversia non ha
quindi ad oggetto il rapporto di lavoro parasubordinato dei medici convenzionati
bensì la regolamentazione generale ed astratta di tale rapporto, anche
preesistente alla sua stessa venuta in essere e, come tale, non può che
rientrare nella giurisdizione del T.A.R.
Neppure
sussiste il dedotto difetto di interesse a ricorrere delle ricorrenti che
hanno documentato di essere collocate nella graduatoria unica regionale della
medicina generale e sono quindi automaticamente investite della posizione
legittimante a contestare le determinazioni che, come quella in
contestazione, sono naturalmente destinate a ripercuotersi sugli iscritti in
tale graduatoria.
Nel merito
il ricorso è fondato.
L’art. 33
comma 9 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale prevede che “Fino alla stipula dei
nuovi Accordi regionali, fatti salvi quelli gia in essere, per ciascun ambito
territoriale può essere iscritto solamente un medico ogni 1000 abitanti
residenti o frazione di 1000 superiore a 500, detratta la popolazione di età
compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente. Le Regioni possono
indicare per ambiti territoriali dell’assistenza primaria un diverso rapporto
medico/popolazione residente. La
variabilità di tale rapporto deve essere concordata nell’ambito degli accordi
regionali e comunque fino ad un aumento massimo del 30%.”
Se ne
evince quindi chiaramente che la norma generale è sempre quella del rapporto
di 1 a 1000 con facoltà a livello di Accordo integrativo regionale di
concordare variazioni per determinati ambiti territoriali che però non
possono eccedere, in aumento, il 30%.
Nessun limite è invece previsto per una variazione in diminuzione e
questo ovviamente risponde alle particolari necessità territoriali delle zone
disagiate per le quali viene lasciata mano libera alla contrattazione in sede
regionale.
L’accordo
integrativo regionale asseritamente
attuativo dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale inerente al quinquennio 2001-2005, per
quanto riguarda la questione in discussione definisce invece un nuovo
“Rapporto ottimale MMG (art. 33, comma 9, ACN)” specificando chiaramente che
“il rapporto ottimale è definito in un medico ogni 1300 residenti o frazione
di 1300 superiore a 650.” Il secondo comma poi ulteriormente chiarisce che il
rapporto di cui sopra deve intendersi quello in via normale perché precisa
che “In situazioni particolari, quali, ad esempio, le zone montane ed a
popolazione sparsa potranno essere definite modalità diverse di calcolo che
verranno approvate dal Comitato regionale, su richiesta delle Aziende
interessate.”
E’ ictu
oculi evidente come si sia completamente travisato il senso dell’art. 33.
comma 9, che pure si proclama di rispettare ed attuare. Infatti il criterio di 1 a 1300 viene
sancito in via di norma generale mentre la a norma citata demanda agli
accordi integrativi regionali la competenza a fissare deroghe a tale rapporto
per determinati ambiti territoriali e quindi in via di eccezione alla regola
generale che resta quella del rapporto fissato dall’art. 33 citato. Ne
consegue la manifesta violazione della normativa contrattuale di cui
trattasi.
Quanto
sopra già basta a dimostrare la fondatezza del ricorso. In ogni caso preme al Collegio
sottolineare anche la fallacia delle argomentazioni della difesa regionale
tese a dimostrare che l’art. 48 , comma 3 n. 1 della legge 833/1978 – che
demandava agli accordi collettivi nazionali la fissazione del rapporto
ottimale medico-assistibili – “non è fonte esclusiva dello specifico istituto
considerato ( il rapporto ottimale) in quanto la norma del 1978 deve ora
convivere con la normativa sopravvenuta di rango costituzionale e statale,
nonché con la disciplina patrizia che, a livello di negoziazione nazionale e
regionale, regola la materia attinente ai rapporti del personale sanitario
convenzionato col servizio sanitario nazionale”.
Rileva
invero il Collegio l’assoluta inconferenza in materia del “mutato contesto
istituzionale” derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3,
recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” che
comporta nuove attribuzioni funzionali allo Stato, alle Regioni e alle
Province Autonome di Trento e Bolzano” ed estrinsecantesi, sempre secondo la
tesi regionale, nella normativa seguente : 1) art. 4, comma 9 (come
sostituito dal comma 27 dell’art. 52 della legge n, 289/2002) della legge n.
412/1991, 2) Accordo del 24
luglio 2003 tra le Regioni e le Province Autonome, i Ministeri della Salute,
dell’economia, del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione
collettiva per il rinnovo
degli accordi collettivi
nazionali con il personale convenzionato col Servizio sanitario nazionale, 3) Art. 2-nonies della legge n. 138/2004 , 4) ACN 23 marzo 2005, art. 1 e art. 2. Si tratta di fonti assolutamente non
pertinenti rispetto allo specifico argomento in discussione e da cui non si
ricava alcun dato che consenta di affermare che la norma di cui all’art. 48,
comma 3, n. 1 della l. 833/1978 debba ritenersi abrogata o in qualsiasi modo
superata. Ulteriore prova di
ciò, del resto, è fornita dallo stesso sopraccitato art. 33 del vigente ACN
che, ben lungi dal delegare la decisione sul rapporto ottimale agli accordi
regionali, al contrario circoscrive nettamente il loro possibile campo di
intervento.
Neppure l’art. 8, comma 1, lett. h del D.lg. 502/1992, invocato dalla
difesa della O.S.CUMI AISS, ha in alcun modo toccato il campo della
competenza a definire il rapporto ottimale medico/assistibili perché la norma
è rivolta al diverso scopo di demandare alla contrattazione regionale la
fissazione dei parametri per contemperare nelle graduatorie annuali le
posizioni dei medici forniti dell’attestato di formazione e di quelli che ne
sono sprovvisti, garantendo ai primi un adeguato trattamento.
Per tutte
le considerazioni che precedono il ricorso è quindi fondato e deve essere
accolto.
Sussistono
giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti tranne
che per il contributo unificato che segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso
in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato in parte
qua.
Condanna
la Regione e la controinteressata costituita in solido a rifondere alle ricorrenti in solido le spese del contributo unificato e
compensa le restanti spese del giudizio.
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 13 dicembre 2006.
f.to Vincenzo Borea - Presidente
f.to Oria Settesoldi - Estensore
Depositata nella segreteria del Tribunale il 11 gennaio 2007
f.to Erica Bonanni.
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