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Tribunale di
Milano, 16 dicembre 2006, n. 13788– G.U. Silvia Brat.
Responsabilità della banca per il fatto illecito
del dipendente – Rischio d’impresa – Dovere di organizzarsi per prevenire gli
illeciti – Sussistenza – Onere della prova – Distribuzione.
Responsabilità della banca per il fatto illecito
del dipendente – Culpa in vigilando e culpa in eligendo –
Sussistenza.
In tema di responsabilità
dell’istituto bancario per il fatto illecito del proprio dipendente,
l’orientamento giurisprudenziale assolutamente predominante e condivisibile
ha fatto ampio riferimento all’art. 2049 c.c., nell’ottica di una vera e
propria responsabilità di tipo oggettivo, contraddistinta dal cd. rischio di
impresa. E’, infatti, il soggetto preponente quello che meglio può
attrezzarsi per prevenire in modo efficiente gli illeciti del dipendente e,
pertanto, degli stessi deve rispondere. Ne consegue che l’onere probatorio
per il cliente danneggiato si riduce alla dimostrazione della qualità di
dipendente del soggetto con il quale ha contrattato; mentre incombe
all’istituto bancario dimostrare l’estraneità dell’attività dannosa rispetto
alle incombenze affidate al dipendente nell’ambito dell’organizzazione
aziendale. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’utilizzo dei
locali della banca, la spendita delle proprie qualità professionali,
l’utilizzo dei timbri, la messa a disposizione di tabulati bancari, il
compimento di attività tipicamente bancarie fossero tutti elementi tali da
far ritenere sussistente il nesso di occasionalità necessaria richiesto dalla
disposizione di cui all’art. 2049 c.c.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La responsabilità
della banca per il fatto illecito del proprio dipendente ai sensi dell’art.
2043 c.c. può essere ravvisata anche sotto l’ulteriore elemento di
responsabilità di cui all’art. 2043 c.c. (cd. culpa in vigilando
specifica), ove sia stata consentita l’operatività di una struttura affidata
alla autonomia dei singoli dipendenti e sostanzialmente priva di controlli.
Ulteriore fattore di responsabilità può essere ravvisato nell’iter
legato alla assunzione del dipendente responsabile del fatto illecito sotto
l’aspetto della culpa in eligendo, qualora l’assunzione di un soggetto
munito di significativa autonomia sia avvenuta senza adottare misure adeguate
per una accurata selezione del personale con specifico riferimento a qualità
quali la lealtà e la correttezza che necessariamente debbono caratterizzare
l’operato di chi gestisce ingenti patrimoni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
26033/03 R.G.
omssis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente
notificato in data 10 aprile 2003,
M. L. conveniva davanti al Tribunale di Milano la Banca
C. S. & C. s.p.a. in persona del legale rappresentante pro – tempore, ciò assumendo: che, in qualità di cliente della
banca., aveva rapporti con il funzionario della stessa, R. B. Z., il quale si vantava di essere
il responsabile della filiale di *** Milano, con poteri di firma sino a 20
miliardi di lire; che egli attore, nell’ambito di un servizio di private
banking, versava a più riprese - come indicato pagg. 5 e 6 della
citazione - la complessiva somma di € 2.279.000,00 e che, nel mese di
dicembre 2002, aveva modo di scoprire che la sua posizione era, in sostanza,
ridotta a zero, dato che mancavano gli accrediti relativi a ben sette
versamentI effettuati nei mesi di settembre e di ottobre 2002, per un importo
totale di € 1.875.000,00, mentre i danari accreditati erano scomparsi per
effetto di un’innumerevole serie di operazioni in strumenti derivati; che la
banca convenuta, in relazione a tali investimenti, preannunciava lo storno
delle operazioni in titoli, evidenziando che aveva perso i contatti con il
dipendente; che, per tutti i versamenti i cui accrediti erano scomparsi, il
funzionario aveva adottato modalità di ricezione dei danari alquanto
singolari e ripetitive, quali, ad esempio, convocare il cliente tra le 12 e
le 13 , in assenza di alcuna segretaria, che attestasse i versamenti; che il
funzionario aveva posto in rilievo come il versamento di ingenti cifre
avrebbe consentito al cliente di partecipare anche agli utili di operazioni
di grande impegno finanziario, che la banca effettuava mediante la
disponibilità dei propri clienti; che il funzionario rilasciava, in ogni
occasione di versamento, copiosa documentazione attestante, a suo dire,
l’esistenza di questa sorta di fondo comune e che ciò spesso avveniva alla
presenza del cognato dell’attore, L. D.; che, nel mese di ottobre 2002, le
stesse prospettive venivano evidenziate anche al socio dell’attore, A. G.;
che, comunque, una volta che anche il G. aveva iniziato ad effettuare
versamenti, gli accrediti non erano visibili, in quanto confluiti nella
gestione cd. cifrata e transitoria che, secondo il funzionario, assicurava
rendimenti altissimi. Sulla base di tale ricostruzione fattuale, l’attore
chiedeva la restituzione di quanto versato, ossia dell’importo di €
2.279.000,00, oltre interessi, rivalutazione e risarcimento dei danni, stante
l’illegittimità dell’operato del funzionario e delle operazioni in strumenti
derivati, data l’assenza di un contratto di negoziazione e data la
contraffazione delle relative firme.
Radicatosi il contraddittorio, parte
convenuta asseriva che: a fronte della richiesta effettuata tramite il legale
dell’attore, aveva risposto con la massima sollecitudine, in data 30 dicembre
2002, inviando copia dei contratti di conto corrente e della relativa
movimentazione; con riferimento all’operatività dei titoli, essa banca aveva
inviato un prospetto riassuntivo dell’andamento, tanto al L., quanto al socio
di questi, A. G.; i due clienti, una volta ricevuta la documentazione,
avevano disconosciuto le firme apposte sui documenti ed, all’esito di ciò,
l’istituto bancario aveva provveduto a ripristinare il conto corrente del
Lanazanova nella posizione quo ante, accollandosi una perdita secca di
€ 31.624,00; ne derivava che nessuna richiesta di danni poteva essere
avanzata con riferimento alla movimentazione titoli. A seguito delle
contestazioni del cliente, la banca aveva, poi, presentato un esposto alla
Procura della Repubblica, anche perché ogni tentativo di porsi in contatto
con il dipendente era fallito. Inoltre, l’istituto aveva accertato che il
saldo del conto dell’attore ammontava ad € 404.500,00, risultato di due
versamenti, effettuato, l’uno, con assegni circolari in data 1 ottobre 2002
per € 280.500,00 e, l’altro, in contanti in data 8 ottobre 2002 per €
124.000,00; in relazione, invece, agli altri versamenti, la banca aveva
sottolineato diverse anomalie, costituite dal fatto che le distinte non erano
state sottoscritte da colui che aveva effettuato il versamento; inoltre, le
stesse non dovevano essere a mano del cliente, ma del cassiere che aveva
ricevuto il versamento, il quale rilasciava l’attestazione di avvenuto
versamento al cliente. In particolare, poi, la banca aveva informato la
Procura anche di alcune operazioni effettuate dal funzionario e, per la
precisione, di un versamento in contanti di € 400.000,00 eseguito sul suo
conto personale, precisamente il 4 settembre 2002, esattamente un giorno prima
dell’apertura dei conti da parte del L. e del G.; da tale conto il B. aveva,
poi, effettuato un bonifico di pari importo del versamento di cui sopra, a
favore di certo Cheng Bang You presso la Bank of China, con una generica
causale “real estate”. In ogni caso, parte convenuta sottolineava come
la narrazione dell’attore fosse decisamente inverosimile, essendo del tutto
estraneo alla realtà che un imprenditore dello spessore del L. potesse
credere alle affermazioni del dipendente. Infine, con riferimento al quantum,
parte convenuta evidenziava che, avendo il L. ritirato in data 19 maggio
2003, la somma di € 404.500,00 a mezzo assegni circolari, l’oggetto della
domanda doveva essere circoscritto all’importo di € 1.875.000,00. Ebbene, con
riguardo a detta somma, la Difesa della convenuta sottolineava che doveva
essere esclusa una qualsiasi efficacia probatoria della distinta prodotta
agli atti per l’importo di € 240.000,00 in quanto non sottoscritta dal
alcuno; di qui, la riduzione dell’importo ad € 1.635.000,00. Con riferimento
alle altre sei distinte prodotte dalla controparte, la banca non ne
riconosceva il valore probatorio, in considerazione del fatto che non era
indicato il nome del presentatore e che erano prive di data. In diritto,
dunque, la parte convenuta contestava che sussistesse il collegamento
dell’occasionalità necessaria tra il ruolo lavorativo del B. e la sua
attività illecita, essendo, piuttosto ravvisabile un pactum sceleris
tra il funzionario ed il cliente. Non solo, ma poneva in risalto come tra il
L. ed il B. esistessero pregressi rapporti ed una conoscenza datata, che
sottintendeva una profonda e reciproca fiducia: ciò in quanto il L. aveva
fatto riferimento al B. ben prima di divenire cliente della Banca S., come
dimostrava il fatto di aver affidato allo stesso importanti e delicati
incarichi, quali il bonifico in Cina. Ulteriore riscontro di tale rapporto
era costruito dall’altro bonifico di € 50.000,00 dal conto personale del B.
alla cognata del L., Tiziana Abate, moglie di L. D.. Orbene, alla luce di
tali elementi, anche ove, in via subordinata, fosse ravvisabile la
responsabilità della banca, era del tutto evidente un significativo concorso
da parte del danneggiato, valutabile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1227 c.c.. Pertanto, la convenuta chiedeva, in via preliminare, il
rigetto delle pretese attoree; in via subordinata, l’accertamento della colpa
concorrente del L. in misura non inferiore al 70% ed, in via gradata, la
manleva a carico del funzionario B.; in via ulteriormente gradata, la manleva
da parte delle Assicurazioni generali s.p.a..
All’udienza del 17 novembre 2003 veniva
dichiarata la contumacia di R.
Z. B. e pronunciata la decadenza della banca dalla facoltà di evocare
in giudizio la s.p.a. Assicurazioni Generali, non avendovi detta parte
provveduto tempestivamente. In tale prima udienza, la Difesa della convenuta
instava anche per la riunione, alla presente controversia, della causa
rubricata sub n. 26037/03 R.G., promossa da A. G. contro essa banca, in
dipendenza di fatti analoghi. Con ordinanza in data 3 marzo 2004, il giudice
provvedeva alla riunione, alla presente vertenza, dell’altra causa introdotta
dal G., il quale chiedeva la condanna della banca alla declaratoria di
nullità di tutte le operazioni di gestione patrimoniale ed all’annullamento
di ogni singola operazione in strumenti finanziari; chiedeva, altresì, la
condanna della controparte alla restituzione della somma di € 1.727.000,00
oltre agli interessi ed al risarcimento dei danni per la mancata possibilità
di un migliore e più proficuo impiego dei danari, previa detrazione della
somma di € 500.000,00 prelevata dallo stesso in data 9 dicembre 2002 e
definitivamente acquisita al suo patrimonio. A sostegno delle domande, il G.
asseriva che dal conto corrente acceso presso la stessa filiale del L.
mancavano gli accrediti relativi a ben tre versamenti effettuati nei mesi di
ottobre e di novembre 2002, mentre i danari, che risultavano accreditati,
erano stati investiti in innumerevoli operazioni finanziarie ed in
particolare in strumenti derivati. Riferiva, inoltre, gli stessi fatti
esposti dal L. in atto di citazione.
Anche
in tale giudizio la banca assumeva le stesse posizioni illustrate nella causa
n. 26033/03 R.G..
Con
memoria di costituzione in data 30 aprile 2004, la Banca ** in persona del
presidente del consiglio di amministrazione, previa dichiarazione
dell’avvenuta incorporazione della Banca C. S. nella Banca ** s.p.a., si
costituiva in giudizio, precisando le stesse conclusioni assunte dalla banca originaria
convenuta.
Seguivano
i depositi delle memorie ex artt. 183, V comma e 184 c.p.c..
Esperita
l’istruttoria mediante produzioni documentali, essendo state respinte tutte
le altre richieste istruttorie testimoniali, la causa veniva ritenuta in
decisione all’udienza del 25 maggio 20006 sulle conclusioni come dalle parti
precisate, previa concessione del termine di legge per il deposito delle
comparse conclusionali e delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La
causa non necessita di ulteriore attività istruttoria, posto che il materiale
probatorio acquisito in sede penale è più che sufficiente a delineare il
contesto in cui si sono svolti i fatti. Ragione per la quale vanno disattese
le istanze istruttorie formulate dalle parti in sede di precisazione delle
conclusioni.
La Difesa attorea ha chiesto la condanna della banca convenuta alla
restituzione delle somme, quanto al L., di € 2.279,000,00 e, quanto al G., di
€ 1.727.000,00. A sostegno delle domande, ha prodotto, con riferimento al L.:
ricevuta, doc. n. 8, di € 125.000,00 ricevuta. doc. n. 9, di € 240.000,
ricevuta, doc. n. 10, di € 200.000,00, ricevuta, doc. n. 11, di € 250.000,00,
ricevuta, doc. n. 12, di € 400.000,00, ricevuta, doc. n. 13 di € 360.000,00,
ricevuta, doc. n. 14, di € 300.000,00, il tutto per un ammontare complessivo
di € 1.875.000. M. L. dava atto,
a mezzo del proprio legale, nella missiva del 9 gennaio 2003, che sul conto
era rimasta solo la cifra di € 404.500,00; importo accertato anche dall’odierna
convenuta, a seguito delle disposte indagini interne (v. pag. 9 della
comparsa di costituzione e risposta) e dal cliente ritirato (v. doc. n. 18
della parte convenuta).
A. G. ha prodotto la ricevuta, doc. n. 8, relativa al versamento di
€ 300.000,00, ricevuta, doc. n. 9, per il versamento di complessivi €
300.000,00 in diverse occasioni e la ricevuta, doc. m. 10, per un importo di
€ 450.000,00; il tutto per un importo di € 1.050.000,00. A. G. dava atto,
nella citazione, di aver ritirato l’importo di € 500.000,00 in data 9
dicembre 2002; inoltre dal doc. n. 19 della convenuta risultava il prelievo
della somma di € 176.000,00.
Le ricevute versate in atti dalla Difesa del L. e del G. indicano,
in modo chiaro, gli importi, ma sono prive di data e dell’identificazione di
colui che materialmente avrebbe versato i relativi importi. Significativo è,
però, che tutte rechino il timbro della Banca S., con apposta, sopra, una
sigla, ad eccezione della ricevuta di € 240.000, che risulta timbrata, ma non
siglata.
La Difesa della banca, sul punto, intender negare una qualsiasi
valenza probatoria a tali documenti, sottolineando, da un lato, l’anomalia di
tali modalità di versamento e, dall’altro, l’incompletezza delle ricevute,
che non recavano l’identificazione del soggetto che materialmente versava
dette somme; oltre a ciò, la convenuta ha anche sottolineato la singolarità
del fatto che dette ricevute fossero nella disponibilità del cliente e che
non risultassero dalla contabilità interna all’istituto, secondo le usuali e
note modalità di accredito di somme di danaro.
Orbene, una simile osservazione è certamente pertinente in linea
generale ed astratta, ma, con riferimento al caso in esame, deve essere
inquadrata nel particolare contesto in cui si svolsero i fatti, per come
accertati in sede penale.
In particolare, la sentenza n. 9493/04 emessa in data 10 gennaio
2005, dal Tribunale di Milano, corredata dai verbali delle udienze
dibattimentali, ha ben delineato i contorni della vicenda. E’, infatti, stato
accertato che i due imprenditori, L. e G., erano rimasti decisamente
affascinati dalla personalità del dipendente, funzionario della banca
convenuta, R. Z. B., con il
quale avevano preso contatti nell’estate del 2002, precisamente nel mese di
luglio; da questi erano ricevuti in un ufficio di alta rappresentanza, che,
per dimensioni e struttura, si presentava coerente con il profilo di grande
manager che il funzionario si era dipinto addosso (v. doc. n. 5 di parte
attorea). Profilo di relationship manager, che induceva a ritenere del
tutto verosimile, sia l’attribuzione dei notevoli responsabilità, sia il
potere di firma sino a 20 miliardi di lire, sia il positivo apprezzamento
nell’ambito della direzione generale dell’istituto bancario. Del resto, se
solo si considera il tenore delle brochures della Banca S. versate in atti,
pare del tutto ovvio che a simili prerogative si accompagnasse
necessariamente una figura di funzionario altisonante (v. doc.ti nn. 1- 4 di
parte attorea): figura in linea con una banca che si occupa della
valorizzazione di ingenti patrimoni, coniugando un approccio tradizionale
basato sull’estrema fiducia del cliente nel dipendente della banca in una
sorta di rapporto quasi confidenziale, improntato, peraltro, alla massima
redditività degli strumenti finanziari, in linea con un modello certamente
avanzato. Ciò voleva significare che solo una elite finanziaria poteva far
parte della clientela della banca, che solo, quindi, ad ingenti patrimoni, il
funzionario della banca poteva rivolgere l’attenzione necessaria e che,
conseguentemente, solo con un’estrema fiducia da parte del cliente ed
un’estrema agilità commerciale e finanziaria potevano essere realizzati
guadagni significativi. In un tale contesto, pertanto, risultava del tutto
ovvia l’operatività in contanti, proprio in quanto gli assegni bloccavano,
per così dire, questa mobilità finanziaria del conto e dei relativi
investimenti. Il B., infatti, assumeva di fare investimenti, utilizzando le
disponibilità dei clienti in una sorta di conto cifrato, non disponibile e
particolarmente agile, quanto alla movimentazione. A tale riguardo, il teste
A. R., escusso all’udienza dibattimentale del 5 febbraio 2004, ha riferito
che il ruolo di relationship manager era caratterizzato da una certa
autonomia nello sviluppo dell’attività e nell’attrazione della clientela,
tanto che, nella maggior parte dei casi, un simile funzionario lavorava al di
fuori addirittura dei locali della banca, in modo assolutamente
confidenziale, od in salottini riservati. Un simile modus operandi
aveva anche riflessi nelle operazioni più semplici e basilari, come, appunto,
i versamenti di danaro. Un funzionario con particolari responsabilità aveva,
infatti, una totale libertà di azione, poteva ricevere, come nel caso di
specie, anche in sale di rappresentanza, in assenza di terze persone. Il
teste P. D., escusso all’udienza del 6 maggio 2004, ha ben posto in rilievo
la grande capacità di relazione del funzionario B., assunto proprio in
ragione delle possibilità di apportare nuova ed interessante clientela alla
banca; e proprio per tale autonomia, il B. poteva - come del resto anche
altri dipendenti all’interno della banca - portare egli stessi direttamente
alla cassa dei valori, con una distinta firmata dal cliente e ricevuta magari
nel suo ufficio o nella sua abitazione; poteva, pertanto, capitare che il
cliente versasse somme in contanti in salottini riservati e che poi il
funzionario promotore finanziario facesse in seguito il versamento in banca.
Questa particolare modalità operativa – ha chiarito il teste – era possibile
in quanto all’interno della banca ogni cliente era dotato di un codice ed
aveva un funzionario cui fare riferimento. Il funzionario di riferimento per
gli odierni attori era, appunto, il B., il quale, poco prima di entrare in
contatto con i clienti, si era accordato con l’ufficio del personale di
raggiungere un determinato budget; con la conseguenza che, nell’ipotesi di
mancato raggiungimento di determinati risultati economici, il B. avrebbe
dovuto lasciare l’ufficio. Sempre in detta deposizione, il D. ha anche
chiarito che, nella struttura aziendale dell’istituto, ben poteva darsi che
un funzionario si qualificasse come direttore della filiale e si attribuisse
poteri e prerogative assolutamente fasulle, senza che il cliente avesse modo
di rendersene conto, anche perché al di fuori dei rispettivi uffici non era
collocata alcuna targhetta; ed, inoltre, il dipendente aveva un ampio potere
di scelta in ordine al luogo degli appuntamenti riservati con i clienti,
cosicché anche una tale variabile rendeva estremamente difficile una verifica
circa i poteri e le attribuzioni al funzionario, da parte del cliente, che,
tra l’altro, certamente non nutriva alcun interesse per una simile questione.
In sostanza, ciò che caratterizzava i rapporti con la clientela era
un’assoluta fiducia, quasi confidenziale, che dava modo al dipendente
dell’istituto di operare con totale autonomia; basti pensare che il teste D.
ha espressamente riferito che poteva benissimo capitare che, al fine di
rendere più veloci gli investimenti in strumenti finanziari, il cliente desse
l’autorizzazione al promotore di riferimento di apporre una sigla sugli
ordini e che passasse in filiale in un momento successivo, ad operazione
completata. In particolare, con riferimento ai documenti prodotti in giudizio
e relativi ai versamenti, secondo la prospettazione attorea, il D. ha
riferito che si trattava di distinte alla portata di tutti e non di ricevute,
salvo ammettere - come, peraltro, evidente - che vi era apposto il timbro
della banca e la sigla di R. B.; timbro che, per ammissione del teste, era in
cassa e nei vari uffici e, comunque, nella disponibilità di chiunque
all’interno della banca. Ebbene, in un simile contesto, allorché il G.
decise, nel mese di dicembre 2002, di acquistare una cascina, con i frutti
dei suoi guadagni, prelevò dal suo conto la somma di € 500.000,00 in data 9
dicembre 2002 e prese accordi di prelevare il resto, per un valore
complessivo di € 1.300.000,00, per il giorno 16 dicembre 2002; una volta presi
contatti telefonici con l’istituto bancario, venne a sapere che sul suo conto
non era rimasto alcunché. Recatosi in banca, verificata la situazione con il
funzionario P. D., si rese conto che il B. era sostanzialmente scomparso. Il
L., messo in allarme dalla vicenda dell’amico e socio d’affari, si rese conto
che anche il suo conto era stato svuotato.
Di qui prese l’avvio il procedimento penale sfociato nella condanna
del B. e della di lui madre per appropriazione indebita. In sede penale, la
parte offesa, M. L. ha ben
delineato il rapporto di affidamento fideistico che lo legava al B.. La
conoscenza con costui risaliva all’epoca in cui, nel 2002, tutti gli
investimenti in borsa stavano andando decisamente male. In tale situazione,
il B., conosciuto dal L. e dal G. tramite altra persona, il cognato L. D.,
aveva fatto capire che, per divenire clienti della Banca S., era necessario
depositare uno o due miliardi di lire; che dette somme erano necessarie al
fine di effettuare investimenti personalizzati, in quanto detti danari
sarebbero confluiti non su di un conto personale, ma su di un conto corrente
cifrato e transitorio, che la banca utilizzava per investimenti propri, anche
di carattere internazionale, nei quali erano decisamente maggiori le
percentuali di guadagno. Un tale rapporto era stato abilmente costruito dal
B. nell’estate del 2002, allorché gli odierni attori, pur non essendo ancora
clienti della banca, erano costantemente informati di investimenti
strepitosi, con guadagni particolarmente vantaggiosi e fuori dalla portata
dei normali clienti di un istituto bancario qualsiasi. Una volta che i due
imprenditori decisero di aprire il conto presso l’istituto bancario S.,
vennero indotti dal B. ad effettuare versamenti in contanti, che – secondo la
versione del B. - confluivano su tale conto della banca, ove ad una
movimentazione più veloce erano correlati guadagni straordinari; proprio per
tale ragione, il B. aveva fatto capire che non erano graditi gli assegni, in
quanto frenavano la necessaria mobilità. I versamenti avvenivano, dunque, in
modo del tutto riservato, nella sala di rappresentanza, senza la presenza di
cassiere o di segretario e durante l’incontro, della durata di 10 – 15
minuti, il B. aveva cura di prospettare sempre guadagni decisamente rilevanti,
cui poteva accedere solo una clientela di assoluto riguardo; a titolo
esemplificativo, il L. ha fatto riferimento ad un’occasione in cui il B. gli
aveva fatto vedere un estratto conto di un milione di euro a fronte del di
lui versamento di € 427.000,00, guadagno, questo, possibile con
l’investimento in strumenti derivati, come spiegato dal dipendente della
banca.
Anche con riferimento ad A. G., i fatti si sono svolti con le stesse
modalità delineate con riguardo alla posizione del L.. Ed anche il G. aveva
la netta sensazione di poter ottenere guadagni non comuni e
contemporaneamente disponibilità di contanti, tanto che, senza alcun
problema, aveva pensato di ritirare la cifra necessaria alla data del 16
dicembre 2002. Ebbene, tale è l’affidamento dei due imprenditori e tale il
fascino esercitato dal dipendente bancario che addirittura il L. convinse il
fratello E. a spedire € 500.000,00 da Panama, proprio al fine di farlo
partecipare a tali vantaggiosissimi investimenti.
Orbene,
in un simile contesto, si inseriscono anche due significativi episodi con i
quali i due imprenditori avevano, per così dire, saggiato l’affidabilità e la
riservatezza del B.. Si tratta dei due bonifici, l’uno di € 300.000,00 e
l’altro di € 400.000,00 che il L. aveva commissionato di effettuare al B.,
tramite il di lui conto corrente, in favore di soggetti di nazionalità
cinese, in vista dell’apertura di una lavanderia in Cina. Tali fatti, ammessi
dal B., risultano anche dalla documentazione bancaria sulla quale ha riferito
il Maresciallo Giuseppe Cavalli all’udienza dibattimentale dell’11 marzo
2004. Ebbene, in un simile contesto si inseriscono gli episodi di
appropriazione indebita accertati dalla sentenza del Tribunale di Milano. Su
tali fatti va, anzitutto, osservato che non solo il B. non si è costituito,
ma che neppure l’istituto bancario ha contestato la ricostruzione puntuale
effettuata in sede penale. Nella quale sono stati precisamente ricostruiti i
vari passaggi di danaro e, soprattutto, la coincidenza temporale tra gli
ingenti versamenti in contanti da parte del L. e del G. e le altrettanto
significative disponibilità finanziarie sui conti del B. e della di lui
madre, E. T.. Disponibilità con le quali, nel volgere di appena tre mesi
(settembre – dicembre 2002), il B. aveva acquistato un immobile in Mariano
Comense per € 400.00,00, la motocicletta artigianale da amatore per €
23.000,00, l’autovettura Audi per € 54.000,00, il bar di via * a Milano per €
650.000,00; a ciò si deve aggiungere il preliminare di compravendita di un
negozio confinante con in bar di via * per € 170.000,00, di cui €15.000,00
anticipati. Di tali beni risulta intestataria, per lo più, la madre del B.,
E. T.. Inoltre, dalla movimentazione bancaria dei conti correnti intestati
tanto al B. - presso la Banca **** di Milano, piazza Duomo, Milano, presso la
Banca S. - quanto alla T., presso la Banca *****, filiale di *, con
reciproche deleghe incrociate, risultano accrediti rilevanti, coincidenti con
i versamenti asseriti dagli odierni attori e confluiti, per lo più, negli
acquisti sopra illustrati (v. in modo analitico, pagg. 11 – 14 della sentenza
n. 9493/04).
La banca
convenuta, a tale proposito, senza contraddire gli esiti in sede penale, ha
incentrato la sua linea difensiva sull’insussistenza del rapporto di
occasionalità necessaria tra l’attività posta in essere dal dipendente ed il
di lui ruolo professionale, facendo leva sul ruolo di compartecipi dei due
imprenditori, odierni attori nel porre in essere attività del tutto estranea
a quella tipicamente bancaria. In secondo luogo, ha dato ampio risalto,
comunque, ad una responsabilità concorrente dei due clienti, che accettavano
tali distinte di versamento, senza null’altro pretendere e, dunque,
accettando, in buona sostanza, il rischio insito in tale modalità operativa
decisamente rischiosa ed al di fuori di ogni regola di prudenza.
In
simili ipotesi, ove un istituto bancario sia chiamato a rispondere del fatto
illecito del proprio dipendente, l’orientamento giurisprudenziale
assolutamente predominante e condivisibile ha fatto ampio riferimento
all’art. 2049 c.c., nell’ottica di una vera e propria responsabilità di tipo
oggettivo, contraddistinta, in buona sostanza, dal cd. rischio di impresa.
E’, infatti, il soggetto preponente quello che meglio può attrezzarsi per
prevenire in modo efficiente gli illeciti del dipendente e, pertanto, degli
stessi deve rispondere. Ne consegue che l’onere probatorio per il cliente
danneggiato si riduce alla dimostrazione della qualità di dipendente del
soggetto con il quale ha contrattato; mentre incombe all’istituto bancario
dimostrare l’estraneità dell’attività dannosa rispetto alle incombenze
affidate al dipendente nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Ed,
infatti, “in tema di esegesi della norma di cui all’art. 2049 c.c. è
pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la responsabilità indiretta
per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l’esistenza di un
rapporto di lavoro ed un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e
le mansioni da questi espletate, senza che sia, all’uopo, richiesta la prova
di un vero e proprio nesso di causalità,risultando sufficiente, viceversa,
l’esistenza di un rapporto di occasionalità necessaria, da intendere che
l’incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e
rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, e ciò anche se il
dipendente avvia operato oltre i limiti delle sue incombenze o persino
trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l’ambito delle proprie
mansioni” (v. Cass. civ., n. 1137572006). Ebbene, proprio al disposto di
cui all’art. 2049 c.c. è stato fatto riferimento nelle ipotesi di dazione di
somme di danaro da clienti a direttori, funzionari di banca che avevano poi
omesso di versarle. In simili ipotesi “nel definire in concreto il
concetto di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate al dipendente e
l’evento dannoso del cliente, è stato anche precisato che deve prescindersi
del tutto da una colpa, (sia in vigilando, che in eligendo) della banca, con
la conseguenza che l’accertamento della non colpevolezza del datore di lavoro
non vale ad escludere la sua responsabilità; che detta responsabilità
sussiste pur quando il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue
competenze o addirittura violando le direttive impartite; che il semplice
risparmiatore non è tenuto a conoscere lo statuto ed i regolamenti interni
della banca, sicché è da escludere che il mancato uso della modulistica
bancaria da parte del funzionario infedele possa significare che lo stesso
operi al di fuori delle sue funzioni e senza alcun collegamento con le
mansioni cui è preposto in seno all’istituto di credito” (v. Cass. civ.,
n. 1137572006).
Ora, nel
caso in esame, pacifico essendo il carattere di dipendente del B., l’esame
deve incentrarsi, sotto questo primo profilo evidenziato dalla convenuta, sul
tipo di attività posta in essere per conto dei clienti L. e G.. A tale
riguardo, va subito precisato che il B., in buona sostanza, raccoglieva i
danari dei clienti, dicendo loro che avrebbe provveduto ad investirli nel
conto cifrato intestato alla banca stessa, conto che rendeva possibili
guadagni altrimenti non accessibili ai privati. Tale attività non può che
inquadrarsi nella tipica attività professionale bancaria. Che, poi, in tali
contesti il funzionario facesse credere ai clienti possibilità decisamente
straordinarie di redditività di tali investimenti è elemento di contorno, che
nulla toglie alla qualifica dell’attività stessa; anzi, così facendo, il B.
dimostrava di essere persona brillante, affidabile, esperta, intenta,
appunto, ad ottimizzare gli investimenti dei clienti in modo veloce e
riservato. Come, del resto, aveva dato prova con i due bonifici effettuati
verso un destinatario cinese, prima dell’apertura del conto corrente da parte
del L.. A ciò deve aggiungersi che il B. riceveva gli odierni attori nei
locali della banca, addirittura nella sala di rappresentanza, con totale
autonomia logistica (anche se, data la particolarità dell’attività di private
banking, ben avrebbe potuto riceverli altrove, come risultato dalle
deposizioni in sede penale). Non solo, ma le ricevute prodotte dalla Difesa
attorea recano, tutte, il timbro della Banca S. e, ad eccezione di una
(quella di € 240.000,00), la sigla di R. B.. Nessuna prova è stata fornita e,
per vero, neppure una minima allegazione circa l’uso indebito dei timbri in
questione da parte di estranei. Ed, allora, è fin troppo evidente come
l’utilizzo dei locali, la spendita delle proprie qualità professionali,
l’utilizzo dei timbri, la messa a disposizione di tabulati bancari, il
compimento di attività tipicamente bancarie siano tutti elementi di un certo
peso, tali da far ritenere sussistente il nesso di occasionalità necessaria
richiesto dalla disposizione di cui all’art. 2049 c.c.. Non solo, ma il fatto
che determinati importi siano stati in ogni modo reperiti sui conti correnti
del L. e del G. avvalora tale prospettazione: ovvero che il B. effettivamente
svolgesse a tutti gli effetti attività connessa alla sua propria qualifica.
Non per nulla detti importi erano stati rintracciati ed all’inizio della
conoscenza professionale, il B. aveva effettuato i due bonifici bancari in
Cina. Così da ingenerare un’assoluta confusione tra somme regolarmente
accreditate e somme di cui si era appropriato. Di tale confusione era,
tuttavia, impossibile, per gli odierni attori, rendersi conto, posto che,
come affermato dalla S.C. in casi analoghi, il cliente non è tenuto a
verificare l’utilizzo della regolare modulistica bancaria. Ebbene, il L. ed il
G., certamente affabulati dal modo di presentarsi del B., a fronte delle
possibilità di guadagno illustrate, non avevano il benché minimo interesse ad
effettuare verifiche di sorta in merito all’utilizzo dei moduli, attratti
come erano dal muovo ed affascinante mondo del facili investimenti. Erano
nella disponibilità di ricevute in cui erano indicati gli importi, con tanto
di timbro della banca e con sigla del funzionario di riferimento e tanto
bastava per operare in modo agile e snello nel mondo dell’alta finanza.
Da parte
della Difesa della banca convenuta è stato obiettato che le affermazioni del
B. circa i propri poteri di firma, l’accreditamento presso l’ambiente
manageriale dell’istituto, la redditività degli investimenti non potevano
essere creduti dai clienti, anche in ragione dell’attività imprenditoriale
svolta. Non solo, ma la convenuta ha anche ipotizzato, tra i due odierni
attori ed il B. un vero e proprio pactum sceleris, una volta incrinato
il quale i due imprenditori si sarebbero determinati ad agire in sede penale
- senza peraltro costituirsi parte civile - ed in sede civile, con
l’instaurazione della causa di risarcimento dei danni.
Ad
avviso di questo giudicante, tale asserzione (con le necessarie ricadute in
tema di esclusione del danno o, quanto meno, di riduzione dello stesso ai
sensi dell’art. 1227 c.c.) non è convincente. M. L. ed A. G. erano, infatti, due imprenditori, avvezzi,
certo, a maneggiare anche ingenti somme di danaro, entrambi con diverse
cariche in differenti realtà societarie, come emerge dai verbali di sommarie
informazioni in data 8 maggio 2003. Certamente, potevano avere interesse a
far perdere le tracce degli investimenti effettuati, versando il danaro
contante nelle mani del B., come asserito dal L. nelle S.I.T.; certamente, i
loro guadagni potevano essere oggetto di indagine da parte della Guardia di
Finanza. Inoltre, i due imprenditori avevano investito in borsa anche prima
di conoscere il B. e dal 2000, come affermato dal G., avevano avuto solo
esiti negativi. In sostanza, si trattava di due imprenditori, che facevano il
loro mestiere, tentando di mettere a frutto gli utili dell’attività svolta.
Di sicuro, gli odierni attori non erano soggetti professionalmente
qualificati in materia di investimenti finanziari. Né può dirsi minimamente
che i due attori rientrassero nella categoria dell’operatore qualificato di
cui all’art. 31 regolamento CONSOB N. 11522/1998, alla stregua del quale chi
è in possesso di una specifica competenza in materia di operazioni in
strumenti finanziari con dichiarazione scritta, non necessita, in ambito di
intermediazione mobiliare, di una specifica attività di informazione ad opera
dell’istituto bancario. Detta disposizione – che riguarda, appunto,
l’intermediazione mobiliare – ben potrebbe essere impiegata in senso
analogico, al fine di calibrare in modo diverso il rapporto funzionario –
cliente. Ne conseguirebbe che, ove il cliente fosse un soggetto non
bisognevole di una specifica informazione in ambito di investimenti in
strumenti finanziari, per il disposto di cui all’art. 31 citato, sarebbe del
tutto verosimile una di lui conoscenza approfondita anche per operazioni più
semplici, quali l’accreditamento di somme di danaro. Orbene, nel caso di
specie, non solo i due attori non erano operatori qualificati nei termini
anzidetti, ma neppure potevano avere una competenza specifica, essendo solo
commercianti nell’abbigliamento ed avendo dichiarato, il L., di non conoscere
neppure il significato di “private banking”. In ogni caso, anche ove
si volesse ammettere una particolare competenza in materia in capo ai due
imprenditori, l’apparente correttezza dell’operato da parte del B. (ben
spesa, con l’aver egli dato seguito ai due bonifici in Cina, operando da un
conto corrente personale, sul quale i clienti avevano fatto pervenire la
provvista) non poteva che indurre a fare completo affidamento sulla di lui
attività. Quanto al preteso pactum sceleris, la Difesa dell’istituto
bancario ha posto in particolare risalto le specifiche qualità personali
degli attori, senza illuminare in modo specifico l’eventuale attività
concorrente nella causazione del fatto illecito: come se, sic et
simpliciter, in forza dell’attività professionale svolta, il L. ed il G.
non potessero non sapere che le modalità bancarie di accreditamenti dei
danari erano diverse da quelle utilizzate dal B.. In tale prospettazione
difensiva, tuttavia, la banca non ha operato uno specifico riferimento alla
realtà in cui i due imprenditori si erano trovati, ossia in una realtà
bancaria del tutto diversa dalle altre, che si presentava come un mondo a sé
stante, con regole improntate alla massima fiducia e riservatezza. Rimangono
solo le risultanze costituite dalle frequenti telefonate prima dell’apertura
dei conti correnti tra i due clienti ed il B. (v. doc. n. 26 e 26 bis di
parte convenuta): si tratta di elementi, probabilmente, suggestivi, ma
certamente non tali da assurgere neppure al rango di argomenti di prova di
cui all’art. 116, II comma, c.p.c.. Né, per le stesse ragioni, è ipotizzabile
un concorso colposo a carico degli odierni attori. I quali non erano certo
onerati dal dettare e verificare le regole operative tipiche al funzionario
di banca.
E,
dunque, alla luce di tali argomentazioni, non può sussistere dubbio alcuno
che, in virtù del rapporto di causalità necessaria tra l’esecuzione
dell’incarico e la consumazione dell’illecito, l’evento lesivo sia stato reso
possibile e decisamente agevolato dall’adempimento dell’incarico, ben
potendo, nel caso concreto, il funzionario avvalersi anche di modalità
operative poco ortodosse (v. Cass. civ. n. 6341/1998; Cass. civ., n.
2574/1999): tanto che la responsabilità, secondo la giurisprudenza di
legittimità, sussiste anche se l’incarico sia stato assolto contro la volontà
del committente e persino nell’ipotesi in cui il preposto avvia agito con
dolo, purché nell’ambito delle sue mansioni (v. Cass. civ., n. 6756/2001 con
riferimento all’affidamento incolpevole da parte di clienti a fronte
dell’operato di funzionari di banca, che agivano all’interno dei locali
dell’istituto, in orario di lavoro).
Vale,
infine, la pena di aggiungere che la struttura dell’istituto bancario – quale
delineatasi nel corso delle varie udienze dibattimentali – non prevedeva un
vero e proprio organismo di controllo al suo interno, né a carattere
gerarchico - piramidale, né a livello di organizzazione di staff orizzontale.
Tanto che i vari funzionari potevano operare in assoluta autonomia logistica
e di orari, oltre che, soprattutto, disporre di vera e propria operatività
autonoma su conti per così dire fiduciari, relativamente ad investimenti
altamente speculativi. Una simile realtà – emersa dalla deposizione
testimoniale di P. D., all’udienza dibattimentale del 6 maggio 2004 -
consentiva al funzionario di banca di effettuare operazioni speculative su di
conti di persone amiche, o parenti di amici, in sostanza dei prestanome
(conti fiduciari Gritti, Specchio, Mingrone). Illuminanti sono, in proposito,
anche le dichiarazioni rilasciate in sede di S.I.T. in data 14 maggio 2003, da
P. D., il quale ha precisato che i sistemi di controllo, SAO, relativo alla
verifica delle firme e GIANOS riguardante operazioni in contanti, potevano
facilmente essere elusi mediante semplici dichiarazioni. È, allora, chiaro
che tali sistemi avevano solo una parvenza di controllo, dal momento che i
dipendenti della banca potevano effettuare del tutto agevolmente operazioni
rischiose con danari propri, appoggiandosi a conti, per così dire, fiduciari,
intestati ad amici: del resto, la riprova di ciò è costituita da quanto
dichiarato dallo stesso D., che ha ammesso di aver posto in essere operazioni
di un certo spessore, avendo aperto, in veste di direttore, un conto presso
la filiale, intestato ad un suo amico, Walter Specchio, versando, a nome di
costui, danari personali e deliberando una linea di fido per circa un
centinaio di milioni di lire. Ebbene, a tale autonomia doveva essere
associata certamente una diversa e più penetrante organizzazione aziendale
imperniata su un efficiente sistema di controllo.
Pertanto,
alla luce delle sopra esposte considerazioni, la responsabilità della banca
convenuta ( che, si ribadisce, è ancorata al cd. rischio di impresa,
condensato nell’art. 2049 c.c. ), si colora di un ulteriore elemento di
responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. (cd. culpa in vigilando
specifica), costituito dall’aver consentito l’operatività di una struttura
affidata all’autonomia dei singoli e sostanzialmente priva di controlli.
Infine,
la responsabilità della parte convenuta è ulteriormente illuminata dall’iter
legato all’assunzione del B., condotta, questa, concretizzatasi in una vera e
propria culpa in eligendo. Risulta, infatti, dalle S.I.T. rilasciate
da P. D. in data 14 maggio 2003, che l’assunzione del B. fu decisamente
anomala, posto che lo stesso non presentò mai il certificato del casellario
giudiziale, oltre a tutti i normali dati, quali, ad esempio il CUD. Inoltre,
il B. era stato radiato dall’albo dei promotori, dato, questo, facilmente
riscontrabile anche su Internet, come posto in rilievo, del resto, nella
deposizione testimoniale di Alessio R., nell’udienza dibattimentale del 6
maggio 2004. Dalla relazione di polizia giudiziaria redatta dal Comando
Nucleo Regionale Polizia Tributaria Lombardia in data 12 giugno 2003 n. 27370
di prot. risulta che il B. era stato selezionato, per conto della banca,
dalla società di ricerca e selezione del personale D. s.r.l. con sede in **
che aveva esaminato quattro candidati, tra i quali, appunto, lo stesso B.,
tutti impiegati presso la filiale di ** e proposti su iniziativa della
direttrice della stessa, B.S. Questa era legata da rapporti di amicizia con
A. R., direttore di filiale, avendo, in passato, lavorato con lui presso la
Banca *. In particolare, poi, il B. risultava essere stato assunto presso la Banca
*, solo pochi mesi prima; nella di lui pratica era presente un certificato
del casellario giudiziale datato 26 maggio 2002 nel quale era attestata
l’assenza di carichi pendenti relativamente al nominativo B. R. Z.; emergeva, inoltre, dal confronto
con le pratiche di assunzione degli altri dipendenti della filiale, che il
dossier del B. era alquanto carente relativamente alla documentazione sulle
condizioni familiari, sui precedenti incarichi, sulla posizione reddituale.
Nella relazione datata 27 gennaio 2003 redatta dalla società D. è esposta la
cronistoria che ha portato all’assunzione del B. presso la banca odierna
convenuta. Significativamente, innanzitutto, la relazione è successiva di
circa un mese alla lettera della banca del 30 dicembre 2002, con la quale
l’istituto dava atto dell’effettiva giacenza sui conti del L. e del G. ed è
successiva anche alle lettere attoree di contestazione del 9 gennaio 2003. In
ogni caso, dalla relazione si evince come la candidatura del B. fosse basata,
principalmente, sulla di lui potenzialità commerciale, in termini di
numerosità e validità di contatti e su aspetti prettamente caratteriali;
significativo è anche che alla domanda, ovvia, circa la brevità
dell’esperienza professionale del B. nella Banca * sia stato risposto solo
sulla base di giudizi personali, del tutto superficiali, di colleghi, non
ancorati ad attestazioni circa il modus operandi, né a risultati
professionali ulteriori rispetto alle potenzialità di acquisizione della
clientela. A fronte di tali referenze, assume, invece, univoco significato il
certificato del casellario giudiziale datato 19 marzo 2003 a nome R. Z. T.,
cognome, quest’ultimo, che aveva il B., prima dell’esperimento dell’azione di
dichiarazione giudiziale di paternità, conclusasi positivamente. Che la
documentazione relativa all’assunzione fosse carente emerge anche dalla
deposizione testimoniale dibattimentale di A. R., che, nell’ambito delle
indagini delegate dal P.M., ha segnalato come, al momento della presentazione
del B. alla direzione della Banca S., nulla fosse emerso circa il cognome T.
( e, dunque, nessuna indagine in merito all’effettiva identità della
persona); come agli atti vi fosse un semplice curriculum (tra l’altro, molto
scarno, v. curriculum allegato alla relazione sopra citata della società D.);
come, secondo il R., non fosse stato neppure chiesto il certificato del
casellario giudiziale a nome del B. (a prescindere, quindi, dalla ricerca
sotto il precedente cognome); sul punto, peraltro, la banca, costituitasi
parte civile, ha obiettato che, in realtà, il certificato penale era stato
acquisito e che, sullo stesso, a nome B., nulla risultava. Quanto
all’attività professionale vera e propria, il teste R. ha rilevato che il B.,
in sostanza, era coadiuvato dal D., anche se quest’ultimo ha teso, nel corso
della deposizione del 6 maggio 2004, a sminuire l’importanza del suo
affiancamento al collega appena assunto. Il D. ha, però, osservato - avendo
maturato una più che ventennale esperienza professionale - che il B. non era
all’altezza delle aspettative della banca, non era minimamente dotato della
necessaria esperienza tecnica, ma aveva una rilevante capacità di relazione;
per questo motivo, ossia per la possibilità che apportasse nuovi clienti alla
banca, vantandosi di avere conoscenze in ambienti interessanti per la
finanza, il B. era stato assunto. Orbene, alla luce dei sopra elencati
elementi istruttori, la responsabilità della banca convenuta, già accertata
ai sensi dell’art. 2049 c.c., si disegna anche in termini di violazione di
norme di diligenza e professionalità nell’assunzione del personale, ai sensi
dell’art. 2043 c.c.. Ed, infatti, posto che l’attività del funzionario era
caratterizzata da una significativa autonomia, proprio per tale ragione
dovevano essere adottate misure efficienti anche nel momento genetico del
rapporto contrattuale, mediante un’accuratissima selezione del personale. In
sostanza, un funzionario bancario di tale spessore avrebbe dovuto dare prova
di essere persona assolutamente trasparente, professionalmente corretta ed
ineccepibile, non solo dal punto di vista penalistico, ovviamente, ma anche
nell’ambito delle relazioni instaurate con i clienti nelle precedenti
esperienze lavorative; in tale ottica, anche un semplice reclamo di un
cliente, ove non del tutto fantasioso, avrebbe potuto rilevare in senso
negativo. Se, dunque, tra i requisiti per l’assunzione non può essere
trascurata la potenzialità commerciale del candidato, per ovvie esigenze di
budget, essa deve, imprescindibilmente, essere contemperata con le
altrettanto fondamentali esigenze di lealtà e di correttezza; che
massimamente debbono caratterizzare l’operato di chi gestisce ingenti
patrimoni di quanti, intendendo massimizzare del tutto legittimamente la
redditività degli investimenti, si affidano con assoluta fiducia, al fine di
consentire una veloce e proficua movimentazione dei danari. In sostanza,
senza voler effettuare alcun sindacato in merito alle modalità di selezione
del personale, va, però, stigmatizzata l’assenza di un serio meccanismo di
selezione, risultato improntato ad una discrezionalità non ancorata ad
imprescindibili requisiti di lealtà e correttezza professionale.
Passando,
ora, alla quantificazione del petitum, si osserva, quanto al L., che,
sulla scorta della documentazione versata in atti e sopra specificata, allo
stesso compete la restituzione dell’importo di € 1.875.000,00, avendo egli
ammesso di aver ritirato la somma di € 404.500,00 (con l’aggiunta della quale
si perviene al totale richiesto, tanto in citazione, quanto in sede di
precisazione delle conclusioni, di € 2.279.000,00).
Quanto
alla posizione del G., sulla scorta della relativa documentazione versata in
atti, compete la somma di € 374.000,00. L’importo totale risultante dalla
documentazione è, infatti, pari ad € 1.050.000 e la richiesta attorea, in
citazione come anche nella precisazione delle conclusioni, è di € 1.727.000;
da detta richiesta, la Difesa asserisce che va detratta la somma di €
500.000,00 ritirata il 9 dicembre 2002, senza, invece, detrarre l’ulteriore
importo di € 176.000,00 che risulta, peraltro, ritirato, dal doc. n. 19 di
parte convenuta.
Su tali
somme, svalutate sulla base degli indici ISTAT alla data della richiesta di
cui alla raccomandata del 9 gennaio 2003 e progressivamente rivalutate sulla
base sempre degli indici ISTAT vanno computati gli interessi legali dalla
ricezione della predetta raccomandata, da parte della banca, sino al saldo,
alla luce delle conclusioni assunte all’udienza del 25 maggio 2006 (in cui
sono stati richiesti gli interessi legali e la rivalutazione).
Con
riferimento alla domanda volta ad ottenere la nullità di tutte le operazioni
poste in essere dalla banca con il patrimonio conferito dal L. e dal G., a
causa dell’insussistenza del contratto quadro di cui all’art. 23 del D.lgs.
n. 58/1998, la stessa merita accoglimento, sulla base dell’inequivoco
disposto legislativo; in attuazione dello stesso, il regolamento CONSOB n.
11522/1998, all’art. 30, stabilisce che gli intermediari “non possono fornire i propri servizi se
non sulla base di un apposito contratto scritto” i cui contenuti
essenziali sono individuati nel medesimo regolamento e che una copia dello
stesso deve essere consegnata al cliente. Ed è proprio la puntuale
regolamentazione in merito ai servizi forniti, al periodo di validità e di
rinnovo del contratto, alle modalità per impartire ordini ed istruzioni, alle
modalità di costituzione e ricostituzione della provvista che conferisce
concretezza al contratto – quadro e specifica tutela dell’investitore.
Nel caso in esame, tra l’altro, la Banca S. non
ha contestato la circostanza, ammettendo, anzi, che avrebbe provveduto a
stornare i relativi importi, con la raccomandata del 16 gennaio 2003 (v. doc.
n. 8 di parte convenuta) e ciò anche in ragione del disconoscimento delle
sottoscrizioni. Orbene, da un lato, parte attorea non ha evidenziato somme
ulteriori rispetto a quelle richieste in restituzione a causa
dell’appropriazione indebita da parte del B., ossia somme oggetto di
investimenti in strumenti finanziari, effettuati in assenza del relativo
contratto quadro di negoziazione. Ragione per la quale gli importi cui gli
attori hanno diritto rimangono quelli sopra specificati con riferimento alla
domanda di condanna dell’istituto in ragione dell’illecito commesso dal
dipendente. Dall’altro, parte convenuta ha affermato di aver effettuato uno
storno in favore del L., ma di tale somma accreditata non ha fornito prova,
limitandosi sempre a citare il contenuto della sopra indicata raccomandata
del 16 gennaio 2003. Ne segue che nessuna decurtazione degli importi
assegnati agli attori può essere effettuata.
Pertanto, la parte convenuta va condannata al
pagamento, in favore del L. e del G. delle rispettive somme di € 1.875.000,00
e di € 374.000,00 – oltre, in entrambi i casi, agli interessi legali sulle
somme progressivamente rivalutate secondo gli indici ISTAT, dalla ricezione
della raccomandata del 9 gennaio 2003 al saldo.
Va, infine, accolta la domanda di manleva
esperita dalla banca nei confronti del terzo chiamato R. F. Z. in ragione
della di lui acclarata condotta illecita.
Parte convenuta, in ragione, poi, dell’accertata
soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore degli
attori. A sua volta, ha diritto al rimborso delle spese, da porsi a carico
del terzo chiamato.
P.Q.M.
il
giudice, definitivamente decidendo sulla causa n. 26033/03 R.G. promossa
da M. L. contro Banca **
(quale successore a seguito di fusione per incorporazione della Banca C. S.
& C. s.p.a.) in persona del presidente del consiglio di
amministrazione AA cui è riunita
la causa n. 26037/03 R.G. instaurata da A. G. contro Banca ** (quale
successore a seguito di fusione per incorporazione della Banca C. S. & C.
s.p.a.) in persona del presidente del consiglio di amministrazione AA, ogni diversa istanza, eccezione e
difesa disattesa e respinta, così provvede:
1)
dichiara la nullità di tutte le
operazioni in strumenti finanziari poste in essere dalla Banca C. S. & C.
s.p.a. con il patrimonio conferito da
M. L. e da A. G.;
2)
condanna la Banca ** (quale successore
a seguito di fusione per incorporazione della Banca C. S. & C. s.p.a.) in
persona del presidente del consiglio di amministrazione AA al pagamento, in
favore di M. L., della somma di
€ 1.875.000,00 - oltre agli interessi legali sulle somme progressivamente
rivalutate secondo gli indici ISTAT dalla ricezione, da parte dell’istituto
bancario, della raccomandata in data 9 gennaio 2003 sino al saldo;
3)
condanna la Banca ** (quale successore
a seguito di fusione per incorporazione della Banca C. S. & C. s.p.a.) in
persona del presidente del consiglio di amministrazione AA, al pagamento, in favore di A. G.,
della somma di € 374.000,00 – oltre agli interessi legali sulle somme
progressivamente rivalutate secondo gli indici ISTAT dalla ricezione, da
parte dell’istituto bancario, della raccomandata in data 9 gennaio 2003 sino
al saldo;
4)
condanna la Banca ** (quale successore
a seguito di fusione per incorporazione della Banca C. S. & C. s.p.a.) in
persona del presidente del consiglio di amministrazione AA, a rimborsare, in favore di
M. L. e di A. G., le spese processuali, che liquida in complessivi €
31.886,74 - di cui € 24.200,00 per onorari, € 5.019,00 per diritti, €
2.667,74 per spese, oltre accessori come per legge.
5)
condanna R. Z. B. a manlevare la Banca
** (quale successore a seguito di fusione per incorporazione della Banca C.
S. & C. s.p.a.) in persona del presidente del consiglio di
amministrazione AA, per tutto
quanto dalla stessa dovuto in favore di
M. L. e di A. G., per capitale, interessi e spese, in forza della
presente sentenza
6)
condanna
R. Z. B. rimborsare, in favore della Banca ** (quale successore a
seguito di fusione per incorporazione della Banca C. S. & C. s.p.a.) in persona
del presidente del consiglio di amministrazione AA, le spese processuali, che liquida in complessivi €
30.611,45 - di cui € 24.200,00 per onorari, € 6.395,79 per diritti, € 15,66
per spese non imponibili, oltre accessori come per legge.
Così deciso dal
giudice unico presso il Tribunale di Milano, in data 16 dicembre 2006.
Il Giudice Dott. Silvia Brat
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