IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 4817

 

 

data pubblicazione 30/05/2011

 

 

 

Tribunale Padova, 16 maggio 2011 - - Pres., est. Zambotto.

 

Concordato preventivo – Crediti per finanziamento soci – Postergazione – Finalità – Tutela dei creditori terzi – Finanziamenti erogati in forma indiretta da parti correlate ai soci – Riconducibilità ai soci e applicazione degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. – Mancata previsione di una classe ad hoc – Inammissibilità del concordato.

 

La postergazione ex artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. è finalizzata alla tutela dei creditori terzi; ciò vale a maggior ragione quando i finanziamenti siano erogati dai soci di società sottocapitalizzate e con compagini ristrette. L’apporto di capitale di rischio, ancorchè sub specie mutui, non attribuisce, infatti, ai soci finanziatori di una società in crisi il diritto di concorrere in pari grado con gli altri creditori sociali; diversamente opinando, il rischio d’impresa verrebbe trasferito di fatto su costoro. (Stefano De' Micheli) (riproduzione riservata)

Ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi della disciplina della postergazione ex artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. anche nel caso di finanziamenti erogati in forma soggettivamente indiretta, poiché la ratio legis prescinde dalla necessaria identità formale del socio e del finanziatore; ciò si verifica sia nei casi di interposizione fittizia o reale, sia quando si tratti di finanziamenti erogati da parti correlate o comunque riconducibili ai soci. Secondo l’art. 2427 n. 22 bis c.c. e l’art. 98 Tuir, la correlazione sussiste quando vi sia identità degli interessi economici perseguiti e coordinamento dei relativi processi decisionali, cosicchè le operazioni di riferimento sono imputabili ai soci ancorchè eseguite da soggetti diversi. (Nella fattispecie è stato ritenuto operante il principio di correlazione ai soci, trattandosi di finanziamento effettuato da una srl partecipata in via esclusiva da altra srl controllata e amministrata dai soci della prima. (Stefano De' Micheli) (riproduzione riservata)

In presenza di crediti rivenienti da finanziamento soci e postergati ex artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., è inammissibile la proposta di concordato preventivo che non preveda la formazione di una classe ad hoc per i titolari dei crediti anzidetti. (Stefano De' Micheli) (riproduzione riservata)

 

Segnalazione dello Studio Legale Avv. Stefano De’ Micheli


Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 162 l. fall.


Il testo integrale

 

 













 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it
 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

 

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

In libreria

In libreria

Vendite competitive

Prossime vendite

Convegni

Prossimi convegni


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201; C.F.: 01762090205

e-mail: assistenza@ilcaso.it
Concessionaria per la pubblicità: IUS di Stamura Bortesi, con sede in 46029 - Suzzara (MN), Via Biocheria n. 23. P. Iva: 02389250206.