IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 482/2007

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Lanciano 12 febbraio 2007 – Pres. G. Carabba.

Segnalazione dell’Avv. Silvio Rustignoli

Processo societario – Notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza da parte del convenuto prima della scadenza del termine per le repliche – Violazione del diritto difesa – Sussistenza Inammissiblità.

 

 

Il Presidente

sciogliendo la formulata riserva;

ritenuto che nelle conclusioni dalla società convenuta rassegnate in comparsa di risposta non sono ravvisabili estremi riferibili all’ipotesi di cui all’art. 8 comma 2 lett. a) decreto legislativo 17.1.2003 n. 5 e successive modificazioni, giacché, con specifico riferimento a quelle svolte in via subordinata, funzionali (dette conclusioni) al mero rigetto delle pretese risarcitorie dell'attore (quanto meno in parte), laddove, in punto di richieste compensatorie e restitutorie, non revocabile in dubbio è da reputarsi la prospettazione, nell'un caso, piuttosto di ipotesi di regolamento di rapporti dare-avere tra le parti che di compensazione in senso proprio, tecnico-giuridico (all'espressione «o ad altro titolo» non può, poi, che riconoscersi valenza di clausola di stile, in difetto di chiari e probanti elementi capaci di recare a contrario avviso), e, nell’altro, di alcunché di necessariamente conseguenziale per il Tribunale adito, in sede decisoria, in caso di accoglimento delle domande attrici;

che, peraltro, dalla istanza di fissazione di udienza, spiegata dalla società convenuta, potrebbe derivare seria lesione al diritto di difesa (costituzionalmente garantito) dell'attore, ove a quest'ultimo non fosse consentito di replicare alla comparsa di risposta della prima, recante, con argomentazioni difensive diffuse, articolazioni fattuali ed istruttorie ad ampio spettro, tali da ampliare, notevolmente, l’oggetto della disputa nonché il tema probatorio, e quindi il tema decisorio inter partes;

che, vero una ipotesi siffatta non essere riconducibile al tenore letterale del disposto dell'art. 8 comma 2 lett. a) decreto legislativo n. 5/2003 e successive modificazioni, altrettanto vero è, però, che dal legislatore è stata omessa ogni forma di raccordo tra quella norma ed il disposto del successivo art. 10;

che, invero, non risulta giuridicamente corretto il rilievo della società convenuta per cui alcuna compromissione del diritto di difesa dell'attore sarebbe ipotizzabile, a ragione del fatto che (la difesa) ""sarà comunque assicurata dalla possibilità di depositare le note ex art. 10, le memorie conclusionali ex art. 12, nonché di discutere diffusamente la causa ex art. 6 del d.lgs. 5/2003"": non è stata posta sufficiente considerazione per la circostanza che la norma di cui all'art.10 di che trattasi cristallizza le posizioni difensive ed istruttorie delle parti (comma I), e configura un regime di preclusioni e di decadenze (commi 2 e 2 bis: oltre tutto, quest'ultimo sancisce che «La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati»), al quale non sarà di certo possibile ovviare con le attività successive richiamate della società convenuta;

che la discrasia evidente riferibile alla fattispecie di un procedimento societario con due sole parti, con l'attore messo nella impossibilità di puntualizzare o modificare domande e conclusioni, di proporre nuove domande o eccezioni, di depositare nuovi documenti e di formulare nuove richieste istruttorie, e quant'altro, di seguito a notificazione di comparsa di risposta del convenuto, e ciò non per omissioni od inattività dell'attore, ma per fatto esclusivo del convenuto (notificazione dell’istanza di fissazione dell'udienza), può di certo essere superata con ermeneutica costituzionalizzante della norma di cui all 'art. 8 comma 2 letto a) più volte ricordata, consentendo opportune possibilità di difesa all'attore, nella ipotesi in cui la comparsa di risposta del convenuto non rechi solo mera contestazione, in fatto ed in diritto, delle posizioni difensive dell'attore;

che alcuna valenza condizionante può riconoscersi al precedente richiamato dalla società convenuta, precedente portatore di chiare anomalie (eccezione di inammissibilità, da parte dell'attrice verso una istanza della convenuta di fissazione di udienza, inserita nel corpo di una nota difensiva ex art. 10 comma l decreto legislativo n. 5/2003 e successive modificazioni, e non recata alla cognizione al Presidente del Tribunale, officiato solo per la designazione del Giudice relatore: risoluzione, ad opera di quest'ultimo, di quella questione, con lo stesso decreto di fissazione di udienza), rese poi superate da altra questione, assorbente, afferente un difetto di legittimazione attiva;

visto l'art. 8 comma 5 decreto legislativo 17.1.2003 n. 5 e successive modificazioni,

·      dichiara non ammissibile l'istanza di fissazione di udienza dalla società convenuta all’attore notificata in data 25.1.2007;

·      assegna all'attore termine di trenta giorni, dalla comunicazione

della presente ordinanza, per depositare memoria di replica ai sensi dell'art. 6 di quel decreto legislativo.

Lanciano, li 12.2.2007       

DR. GIUSEPPE CARABBA














 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it

CODICE DELLA MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO

 

 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

 

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

In libreria

In libreria

Vendite competitive

Prossime vendite

Convegni

Prossimi convegni


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201

e-mail: assistenza@ilcaso.it