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Tribunale di
Lanciano 12 febbraio 2007 – Pres. G. Carabba.
Segnalazione
dell’Avv. Silvio Rustignoli
Processo societario – Notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza da
parte del convenuto prima della scadenza del termine per le repliche –
Violazione del diritto difesa – Sussistenza – Inammissiblità.
Il Presidente
sciogliendo la formulata riserva;
ritenuto che nelle conclusioni dalla società convenuta
rassegnate in comparsa di risposta non sono ravvisabili estremi riferibili
all’ipotesi di cui all’art. 8 comma 2 lett. a) decreto legislativo 17.1.2003
n. 5 e successive modificazioni, giacché, con specifico riferimento a quelle
svolte in via subordinata, funzionali (dette conclusioni) al mero rigetto
delle pretese risarcitorie dell'attore (quanto meno in parte), laddove, in
punto di richieste compensatorie e restitutorie, non revocabile in dubbio è
da reputarsi la prospettazione, nell'un caso, piuttosto di ipotesi di
regolamento di rapporti dare-avere tra le parti che di compensazione in senso
proprio, tecnico-giuridico (all'espressione «o ad altro titolo» non può, poi,
che riconoscersi valenza di clausola di stile, in difetto di chiari e
probanti elementi capaci di recare a contrario avviso), e, nell’altro, di
alcunché di necessariamente conseguenziale per il Tribunale adito, in sede
decisoria, in caso di accoglimento delle domande attrici;
che, peraltro, dalla istanza di fissazione di udienza,
spiegata dalla società convenuta, potrebbe derivare seria lesione al diritto
di difesa (costituzionalmente garantito) dell'attore, ove a quest'ultimo non
fosse consentito di replicare alla comparsa di risposta della prima, recante,
con argomentazioni difensive diffuse, articolazioni fattuali ed istruttorie
ad ampio spettro, tali da ampliare, notevolmente, l’oggetto della disputa nonché
il tema probatorio, e quindi il tema decisorio inter partes;
che, vero una ipotesi siffatta non essere riconducibile
al tenore letterale del disposto dell'art. 8 comma 2 lett. a) decreto
legislativo n. 5/2003 e successive modificazioni, altrettanto vero è, però,
che dal legislatore è stata omessa ogni forma di raccordo tra quella norma ed
il disposto del successivo art. 10;
che, invero, non risulta giuridicamente corretto il
rilievo della società convenuta per cui alcuna compromissione del diritto di
difesa dell'attore sarebbe ipotizzabile, a ragione del fatto che (la difesa)
""sarà comunque assicurata dalla possibilità di depositare le note
ex art. 10, le memorie conclusionali ex art. 12, nonché di discutere
diffusamente la causa ex art. 6 del d.lgs. 5/2003"": non è stata
posta sufficiente considerazione per la circostanza che la norma di cui
all'art.10 di che trattasi cristallizza le posizioni difensive ed istruttorie
delle parti (comma I), e configura un regime di preclusioni e di decadenze
(commi 2 e 2 bis: oltre tutto, quest'ultimo sancisce che «La notificazione
dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle
parti ed in precedenza non specificamente contestati»), al quale non sarà di
certo possibile ovviare con le attività successive richiamate della società
convenuta;
che la discrasia evidente riferibile alla fattispecie di
un procedimento societario con due sole parti, con l'attore messo nella
impossibilità di puntualizzare o modificare domande e conclusioni, di proporre
nuove domande o eccezioni, di depositare nuovi documenti e di formulare nuove
richieste istruttorie, e quant'altro, di seguito a notificazione di comparsa
di risposta del convenuto, e ciò non per omissioni od inattività dell'attore,
ma per fatto esclusivo del convenuto (notificazione dell’istanza di
fissazione dell'udienza), può di certo essere superata con ermeneutica
costituzionalizzante della norma di cui all 'art. 8 comma 2 letto a) più
volte ricordata, consentendo opportune possibilità di difesa all'attore,
nella ipotesi in cui la comparsa di risposta del convenuto non rechi solo
mera contestazione, in fatto ed in diritto, delle posizioni difensive
dell'attore;
che alcuna valenza condizionante può riconoscersi al
precedente richiamato dalla società convenuta, precedente portatore di chiare
anomalie (eccezione di inammissibilità, da parte dell'attrice verso una
istanza della convenuta di fissazione di udienza, inserita nel corpo di una
nota difensiva ex art. 10 comma l decreto legislativo n. 5/2003 e successive
modificazioni, e non recata alla cognizione al Presidente del Tribunale,
officiato solo per la designazione del Giudice relatore: risoluzione, ad
opera di quest'ultimo, di quella questione, con lo stesso decreto di
fissazione di udienza), rese poi superate da altra questione, assorbente,
afferente un difetto di legittimazione attiva;
visto l'art. 8 comma 5 decreto legislativo 17.1.2003 n.
5 e successive modificazioni,
· dichiara
non ammissibile l'istanza di fissazione di udienza dalla società convenuta
all’attore notificata in data 25.1.2007;
· assegna
all'attore termine di trenta giorni, dalla comunicazione
della presente ordinanza, per depositare memoria di
replica ai sensi dell'art. 6 di quel decreto legislativo.
Lanciano, li 12.2.2007
DR. GIUSEPPE CARABBA
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