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Tribunale di Pescara ordinanza
del 21 dicembre 2006 - Giudice Dott. G. Falco.
Centrale rischi
– Segnalazione a
sofferenza di debito contestato – Contestazione non manifestamente infondata
– Inibizione della segnalazione ex art. 700 c.p.c. – Ammissibilità.
Non è conforme alla normativa speciale di
settore ed è contraria al canone generale della buona fede- ed in quanto tale
deve essere giudizialmente inibita ex art. 700 c.p.c.- la segnalazione da
parte di un Istituto di Credito alla Centrale
Rischi della Banca d’Italia come posizione di sofferenza di un debito del
cliente che risulti tra le parti
contestato (cd. “credito litigioso”),
qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e
sia alla base del rifiuto del debitore di adempiere. (gf)
TRIBUNALE DI PESCARA
ORDINANZA
R.G. N. 5494/2006 e 5495/2006 (riuniti)
Il Giudice,
a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 21.12.2006;
Esaminati i ricorsi introduttivi (riuniti per connessione
all’udienza del14.12.2006), le deduzioni difensive della parte resistente
nonché le risultanze processuali acquisite in atti;
Premesso innanzitutto che le società ricorrenti, con le domande
ex art. 700 c.p.c. ante causam (depositate il 24.11.2006) di cui al
presente procedimento:
·
Hanno dedotto di avere subito da
parte della BANCA- nel corso del mese di novembre del 2006- una “segnalazione
di sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca d’Italia in ordine ad un loro
presunto saldo debitore scaturito dai contratti di finanziamento e di
affidamento in c/c oggetto di contestazione in un giudizio ordinario
attualmente pendente tra esse e la predetta Banca innanzi a questo Tribunale.
·
Hanno denunziato la illegittimità di
detta segnalazione perché afferente ad una posizione di debito in realtà (a
loro dire) inesistente, perché scaturita da rapporti bancari- quali quelli in
questione- affetti, secondo quanto da essi già denunziato nel predetto
giudizio ordinario, da molteplici invalidità negoziali e conseguenti indebite
attribuzioni di costi.
·
Hanno di conseguenza invocato in via
urgente (ed ante causam) la sospensione della illecita segnalazione,
preannunziando la futura instaurazione di un giudizio di merito contro la
resistente per l’accertamento della illegittimità della segnalazione e della conseguente responsabilità
dell’ente segnalante, con condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni
subiti (cfr. il ricorso).
Osservato più in particolare che nel predetto giudizio ordinario
di merito (nella specie pendente innanzi al Dott. Romandini da data anteriore
al deposito dei ricorsi cautelari di cui è causa):
·
Le attrici (quivi ricorrenti) hanno
dedotto- per quanto qui interessa- la invalidità parziale sia dei contratti
di apertura di credito in c/c. n. * e * (per asserita nullità dei patti e
degli addebiti relativi all’anatocismo, alla Commissione di massimo scoperto,
agli interessi ultralegali, alle valute, nonchè per asserita usurarietà dei
relativi “costi”), sia dei contratti di finanziamento del 31.3.2006 (per
asserita indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 c.c. e per asserita
illegittima capitalizzazione degli interessi delle rate di mutuo attraverso
la previsione negoziale della debenza di interessi moratori sull’intera rata
di rimborso, comprensiva di capitale e di interessi corrispettivi) nonchè la
contrarietà a buona fede del rifiuto della Banca di accettare la loro proposta di vendita dei Fondi
posti a garanzia dei predetti finanziamenti; le attrici hanno quindi
domandato- sulla base dei fatti di cui sopra- la condanna della Banca da un
lato al pagamento delle somme che- attraverso la richiesta depurazione dai
saldi negativi dei predetti contratti dei costi illegittimi denunziati e
secondo la loro prospettazione- risulterebbero a loro credito, dall’altro al
risarcimento dei danni subiti per l’altrui comportamento contrario a buona
fede (cfr. la citazione del 18.5.2006).
·
La convenuta (quivi resistente)-
nel costituirsi in giudizio- ha
controdedotto, per quanto quivi interessa, la infondatezza delle avverse
doglianze negoziali e contabili,
la legittimità di tutte le pattuizioni di cui ai rapporti bancari censurati dalla controparte nonché
del proprio comportamento negoziale; essa ha quindi richiesto in via
riconvenzionale la condanna delle attrici al pagamento delle somme a debito
del cliente derivanti dai predetti rapporti bancari (cfr. la comparsa di
risposta del 25.10.2006).
Rilevato che l’eccezione di inammissibilità delle domande
cautelari ante causam ex art. 700 c.p.c. quivi sollevata dalla
resistente (e da quest’ultima motivata sul fatto della pendenza tra le
medesime parti innanzi a questo Tribunale del predetto giudizio ordinario il
quale- inerendo ai medesimi rapporti bancari dai quali è scaturita la
segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia della
quale quivi si chiede la sospensione urgente- avrebbe dovuto ivi
necessariamente “ospitare” ad avviso della resistente- appunto “in corso di
causa” ex art. 669 quater c.p.c.- anche le istanze cautelari del
presente procedimento) risulta infondata.
Premesso al riguardo in diritto ed in sintesi che:
·
I provvedimenti di urgenza sono caratterizzati-
com’è noto ed in generale (salvo i provvedimenti cd. “totalmente
anticipatori” di cui al novellato art. 669 octies comma VI c.p.c.)-
dalla provvisorietà e dalla strumentalità, nel senso che essi sono volti ad
evitare che la futura pronunzia del giudice possa restare pregiudicata nel
tempo necessario per ottenerla (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3473 del
09/04/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15986 del 20/12/2000; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 6785 del 24/05/2000).
·
Pertanto essi sono destinati a perdere ogni
efficacia e vigore a seguito della decisione emessa nel successivo giudizio
di merito nella quale rimangono assorbiti e caducati, con conseguente
esaurimento della funzione cautelare che li caratterizza (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 4964 del 11/03/2004).
·
Ne consegue che colui “che ha fondato
motivo di ritenere che durante il tempo occorrente per far valere il suo
diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente
ed irreparabile, può chiedere con ricorso al Giudice i provvedimenti
d’urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare
provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito” (cfr. l’art. 700
c.p.c.).
·
È noto inoltre che “prima dell’inizio
della causa di merito, la domanda cautelare si propone al giudice competente
a conoscere del merito” (cfr. l’art. 669 ter c.p.c.).
·
È parimenti noto che “quando vi è causa pendente
per il merito, la domanda cautelare deve essere proposta al Giudice della
stessa” (cfr. l’art. 669 quater c.p.c.).
·
In ogni caso, perché possa parlarsi di causa
pendente per il merito, e quindi di competenza del giudice davanti al quale
il provvedimento di urgenza o cautelare ex art. 700 c.p.c. è stato proposto,
occorre che sussista un rapporto di inerenza attuale tra una tale domanda e
la lite in corso, nel senso che tale lite deve comprendere nel suo oggetto
l'accertamento anche nel diritto alla cui tutela tende, in via provvisoria,
il provvedimento ex art. 700 c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9740 del 1994;
Cass. N. 2339/1987).
Rilevato che nella specie il mero confronto (della evidente
diversità) dell’oggetto dei due procedimenti rende palese la infondatezza
della eccezione di rito in esame in quanto ed in sintesi:
·
La domanda cautelare di sospensione
urgente della illegittima segnalazione è, nel caso di specie, oggettivamente
(oltre che, da parte dei ricorrenti, espressamente) strumentale alla futura
instaurazione di un giudizio ordinario avente ad oggetto l’accertamento (a cognizione
piena) della illiceità della segnalazione e della conseguente responsabilità
risarcitoria dell’ente segnalante.
·
L’accoglimento in via cautelare della
caldeggiata istanza sospensiva della segnalazione sarebbe quindi strumentale
alla tutela dell’interesse dei ricorrenti ad evitare la perduranza della
illegittima segnalazione fino alla eventuale sentenza di merito che-
all’esito del preannunciato futuro giudizio di merito- ne accertasse in
futuro la illiceità.
·
Tale domanda cautelare non ha, per contro,
alcun rapporto di strumentalità con quelle (principali e riconvenzionali)
oggetto del processo di merito già pendente, il quale (in ragione dei petita
e delle cause petendi
ivi versate) sfocierà nella (diversa) pronunzia della illiceità o meno
dei contratti e nella conseguente determinazione dei rapporti
patrimoniali di dare ed avere
tra le parti, senza quindi alcuna statuizione in ordine alla segnalazione
quivi controversa (e peraltro, come detto, sopravvenuta a quel giudizio)
rispetto alla quale soltanto il provvedimento urgente quivi richiesto
potrebbe avere natura strumentale ed anticipatoria.
·
Non può quindi in alcun modo identificarsi
il giudizio ordinario tuttora pendente avanti a questo Tribunale in quello di
merito quivi preannunziato dalle società ricorrenti e del quale (soltanto) la
invocata misura cautelare ex art. 700 c.p.c. sarebbe effettivamente
anticipatoria.
·
La circostanza che in entrambi i procedimenti si
discuta della legittimità o meno dei medesimi contratti bancari intercorsi tra
le parti- ma al fine di fondare pretese giudiziali completamente diverse tra
loro - rende i medesimi (semplicemente) avvinti da una mera connessione, che ne potrebbe, in caso di
futura contemporanea pendenza, legittimare una riunione.
Passando a questo punto all’esame del “merito cautelare”, si
ritiene la sussistenza- per le ragioni che si diranno- dei presupposti del fumus
boni iuris e del periculum in mora per l’accoglimento della
spiegata domanda cautelare limitatamente alla segnalazione di sofferenza
relativa agli affidamenti di cui ai conti correnti nn.316 e 314 meglio
indicati in atti.
Deve per contro riconoscersi la infondatezza- per le ragioni che
si diranno- della pretesa cautelare in relazione alla segnalazione di
sofferenza relativa ai due mutui
n.107- 603- 6085526 e n.
107.601.6085527
Premesso innanzitutto- in relazione alla materia di cui è causa- che:
·
L’art. 53, comma I, lett. b) del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico
Bancario) prevede che la Banca d’Italia, in conformità alle delibere del
CICR, emani disposizioni generali aventi ad oggetto il contenimento del
rischio nelle sue diverse configurazioni. Gli artt. 67, comma I, lett. b) e
107, comma II, lett. b) del TUB riproducono la stessa norma rispettivamente
nell’ambito della vigilanza consolidata, l’uno, e con riferimento agli
intermediari iscritti nell’elenco speciale, l’altro.
·
Il rischio creditizio, ovvero il rischio di variazioni di valore
(inattese) delle attività finanziarie riconducibili all’insolvenza del
debitore, è componente certa del “sistema dei rischi” (rischio di mercato,
rischio di credito, rischio operativo, altri rischi) in cui operano gli
intermediari per definizione. Come tale è certamente ricompreso nel “rischio”
menzionato dagli artt. 53, 67 e 107 del TUB e, dunque, oggetto di possibile
intervento da parte della Banca d’Italia.
·
Il CICR, con delibera del 29 marzo 1994,
assunta ai sensi dei citati artt. 53, 67 e 107 del TUB, ha disciplinato il
servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca
d’Italia, dettando i principi generali della materia. La predetta disciplina
si applica alle banche autorizzate in Italia all’esercizio dell’attività
creditizia, agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB che
fanno parte di un gruppo bancario iscritto all’albo, ovvero sono iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB.
·
L’art. 51 del TUB pone a carico delle banche l’obbligo di
inviare all’Organo di Vigilanza le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro
dato o documento richiesto.
·
Un successivo provvedimento della Banca d'Italia
del 10 agosto 1995 ha individuato le società finanziarie con
obbligo di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi in
quegli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, iscritti nell'albo e/o
nell'elenco speciale di cui agli artt. 64 e 107 del TUB, che esercitano in
via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma,
così come definita dall'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro del 6
luglio 1994.
·
Al fine di accrescere la stabilità del sistema
creditizio e finanziario nel suo complesso il CICR, con la delibera del 3
maggio 1999, ha rilevato l'opportunità di conoscere anche le informazioni
relative agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevazione
della centrale rischi.
·
A completare il quadro normativo disciplinante il
funzionamento della Centrale Rischi concorrono le istruzioni per gli
intermediari creditizi adottate dalla Banca d'Italia il 14 novembre 2001,
costituenti l'8° aggiornamento della Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991.
Peraltro, a partire da gennaio 2005, è entrato in vigore il 9 aggiornamento,
adottato il 22 giugno 2004, fatte salve alcune disposizioni relative alla
rilevazione dello status della clientela e al servizio di informazione
periodico che sono entrate in vigore da gennaio 2006.
·
Ad oggi, pertanto, tale sistema è regolato da
norme di legge e da disposizioni emanate dal Comitato Interministeriale
per il Credito e il Risparmio e dalla Banca d'Italia (cfr. da ultimo
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005).
·
La Centrale dei rischi in parola, così disciplinata, costituisce, in sintesi, “un
sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli
intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia” (cfr. testualmente
l’art. 2 [Obiettivi della Centrale dei rischi] della Circolare n. 139/91
della Banca d’Italia e successivi aggiornamenti).
·
Trattasi in particolare di un sistema informativo che accentra
le informazioni sugli affidamenti concessi da ciascun intermediario ai
singoli clienti (persone fisiche e giuridiche) per la successiva restituzione
agli intermediari stessi dell’indebitamento globale dei rispettivi clienti
verso il sistema (cd. “posizione globale di rischio”). La Banca
d’Italia, attraverso la Centrale dei rischi, fornisce agli intermediari
segnalanti una informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione
del merito creditizio della clientela e, in generale, per la gestione
del rischio di credito. L’obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare
la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima
analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario”
(cfr. l’art. 2 [Scopo del servizio centralizzato dei rischi] della Circolare
della Banca d’Italia n. 238/2001 e successivi aggiornamenti).
·
Gli intermediari segnalano mensilmente alla Banca d’Italia gli affidamenti
concessi a ciascun cliente, singolarmente e in cointestazione con altri
soggetti. Oltre alle contestazioni, la Centrale dei rischi rileva anche i rapporti
di coobbligazione esistenti tra
le società censite e i soci che rispondono illimitatamente e solidalmente
delle obbligazioni assunte dalle società stesse verso l’intermediario.
·
La segnalazione
alla Centrale dei rischi è
dovuta qualora, alla data di riferimento, il cliente goda di crediti per
cassa o firma complessivamente pari o superiori a 75.000,00 Euro, abbia
rilasciato garanzie personali o
reali a favore di terzi per il medesimo importo, abbia un’esposizione in
derivati finanziari pari o superiore a 75.000,00 Euro o abbia in
essere, sempre per un importo pari o superiore a 75.000,00 euro, talune delle
operazioni censite in apposita sezione informativa del prospetto diffuso
dalla Banca d’Italia. La posizione del cliente in sofferenza e i passaggi a
perdita su crediti in sofferenza devono essere segnalati alla Centrale dei
rischi a prescindere dal loro importo. La segnalazione non è più dovuta
a partire dal mese nel corso del quale il credito è sceso al di sotto dei suddetti limiti di censimento
ovvero il rapporto si è estinto. In ogni caso il venir meno dell’obbligo di
segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle
rilevazioni precedenti” (cfr. l’art. 6.1 [Presupposti per la segnalazione di
un soggetto alla Centrale dei rischi] della Circolare della Banca d’Italia n.
238/2001 e successivi aggiornamenti).
·
La segnalazione di un cliente alla Centrale Rischi è dovuta- quindi-
innanzitutto quando il rapporto di credito rientra nei limiti di censimento
definiti dalle Istruzioni della Banca d’Italia. Tra le segnalazioni dovute,
la maggior parte non presentano margini di discrezionalità per gli
intermediari, in quanto è la stessa norma- come visto- che determina
l’importo oltre il quale la registrazione deve comunque effettuarsi; l’appostazione
a sofferenza, invece, implica una valutazione complessa ed entro certi limiti
discrezionale per gli intermediari.
·
Infatti, sebbene la norma relativa ai limiti di censimento
preveda in generale che la segnalazione è comunque dovuta quando la posizione
del cliente è in sofferenza, l’art. 1.5, sezione 2, capitolo II, delle
Istruzioni della Banca d’Italia, rubricato “sofferenze”, dispone: “Nella
categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per
cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertata
giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili,
indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate
dall’azienda. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali
o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui
situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al
rischio-paese. L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da
parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente
e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo
nel pagamento del debito”.
·
La Centrale dei rischi, inoltre, “rileva informazioni
qualitative sulla situazione debitoria della clientela nel momento in cui si
verifica un cambiamento di stato (status). In particolare viene
rilevato il passaggio dei crediti a sofferenza, la ristrutturazione del
credito, nonchè la regolarizzazione di posizioni in precedenza segnalate a
sofferenza o oggetto di ristrutturazione” (cfr. l’art. 5 [Rilevazione dello
status della clientela] della Circolare n. 139/91 della Banca d’Italia e
successivi aggiornamenti).
·
I soggetti intestatari di posizioni di rischio, a seguito di
segnalazione, sono censiti dalla Centrale Rischi in un archivio anagrafico
ed identificati in modo univoco mediante l’assegnazione di un codice CR
utilizzato per lo scambio delle informazioni ad essi relative.
·
Il sistema informativo della Centrale dei rischi consente
pertanto agli istituti di credito di conoscere elementi indicativi
della situazione di insolvenza dei soggetti finanziati, quali la revoca
degli affidamenti e l'emissione di decreti ingiuntivi (così da ultimo
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19894 del
13/10/2005).
·
La conseguenza diretta della segnalazione alla Centrale dei
Rischi è la revoca delle linee di credito da parte di altri istituti
bancari e l’impossibilità di accedere al sistema del credito in generale.
·
Da quanto sin qui esposto risulta evidente che il sistema della
Centrale Rischi è fondato su una stretta collaborazione fra intermediari e
Banca d’Italia, per cui si registrano flussi informativi provenienti
dagli uni e diretti verso l’altra e viceversa. E’ necessario che il sistema
funzioni correttamente e che le informazioni in esso registrate risultino
esatte e complete, specie in considerazione delle conseguenze negative che
potrebbe determinare una segnalazione presso la Centrale Rischi in capo ad un
soggetto erroneamente censito. Le informazioni registrate in tali archivi,
infatti, possono qualificarsi ai sensi dell’art. 17, D.lgs. 196/2003 (per
brevità TUP) come dati cd. “semi-sensibili”, ovvero dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari il cui trattamento presenta rischi specifici per
i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato.
·
Gli intermediari sono tenuti a controllare le
segnalazioni di rischio trasmesse (mensilmente) alla Banca
d’Italia, con particolare riguardo alle informazioni anagrafiche, ed a
rettificare anche di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete.
Hanno altresì l’obbligo di verificare tutte le comunicazioni che ricevono
dalla Centrale Rischi. L’attività di controllo non deve limitarsi alla fase
di codifica, ma va estesa anche alle altre comunicazioni ed ai flussi di
ritorno periodici. In assenza di rettifiche da parte degli enti segnalanti, i
dati registrati negli archivi della Centrale Rischi si considerano
implicitamente confermati (cfr. l’art. 5 [Responsabilità degli intermediari]
della Circolare
n. 139/91 della Banca d’Italia e successivi aggiornamenti). Per questo “il
corretto funzionamento della Centrale dei Rischi si fonda sul senso di
responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari
partecipanti” (cfr. l’art. 5 ultimo citato), alla cui “responsabilità
è rimessa la valutazione dell’esistenza dei presupposti per l’accesso
all’informazione (cfr. l’art. 9
della Circolare in esame).
·
Una erronea segnalazione a sofferenza, ad
esempio, danneggia fortemente la reputazione e dignità personale del soggetto
interessato, incide negativamente sulle relazioni sociali e professionali,
mina la possibilità per il cliente di accedere al credito bancario oltre a
comportare la revoca di quello già concesso, con conseguente lesione del
“diritto di impresa” (Trib.
Palermo, 4 novembre 2002; Trib. Brindisi, 20 luglio 1999).
·
Al riguardo, molto si è discusso intorno al concetto
di “stato di insolvenza” quale presupposto per l’appostazione a
sofferenza.
·
Un orientamento giurisprudenziale
subordina la segnalazione alla Centrale Rischi di una posizione a sofferenza
alla sussistenza, in capo al soggetto segnalato, di uno stato d’insolvenza
così come previsto dall’art. 5 Legge fallimentare (Trib.
Alessandria, 20 ottobre 2000; Trib. Palermo, 4 novembre 2002; Tribunale di
Napoli ordinanza del 22/10/2002).
·
Altra giurisprudenza,
invece, esclude che il concetto di insolvenza di cui all’art. 5 Legge
fallimentare possa costituire un valido parametro di riferimento cui ancorare
il giudizio dell’istituto segnalante, attesa la diversità di ratio
delle due discipline. In un caso (quello della Legge fallimentare), infatti,
si tratta di identificare il momento in cui convenga procedere, anziché con
l’esecuzione individuale, alla tutela collettiva della massa dei creditori di
una determinata impresa ed alla sostituzione coattiva di un imprenditore che,
sulla base di un’analisi globale di tipo dinamico e prospettico, è risultato
non più capace di garantire una gestione efficiente e redditizia dell’organismo
produttivo; nell’altro caso, invece, si tratta di stabilire se una
determinata posizione creditoria (facente capo ad una banca o ad altro
intermediario finanziario, nei confronti di un soggetto non necessariamente
imprenditore) debba essere segnalata alla Centrale Rischi ed eventualmente
nella categoria delle sofferenze: in pratica, occorre valutare se una
segnalazione così fatta corrisponda all’interesse degli intermediari
partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, di mettere
reciprocamente a disposizione uno strumento informativo in grado di
accrescere la loro capacità di valutazione e di controllo della clientela.
·
Lo scopo è quello di impedire che i clienti,
attraverso affidamenti multipli, possano ricevere dal sistema bancario
concessioni di credito sproporzionate alla loro consistenza patrimoniale.
·
In ogni caso, stante la funzione di pubblicità a
tutela del mercato creditizio, il giudizio che giustifica la segnalazione non
può non tener conto di tale precipua finalità e non può prescindere dal doveroso
accertamento di una condizione di difficoltà economico-finanziaria del
cliente cui quella "sofferenza" sia riconducibile (Tribunale di
Palermo, sentenza del 04/11/2002; Trib. Foggia, 19
dicembre 2003).
·
L’istituto creditore deve eseguire la segnalazione quando
ravvisi tale difficoltà, senza dover effettuare un’analisi al fine di
verificare che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di fallimento. La
suddetta segnalazione va, quindi, compiuta anche se il debitore non versi in
stato di decozione (Trib. Roma, 6 marzo 2001). Diversamente,
risulterebbe frustrata l’utilità del servizio di centralizzazione dei rischi,
poiché gli altri intermediari, segnatamente quelli che hanno già concesso
affidamenti al soggetto segnalato, si troverebbero nell’impossibilità di
attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione, ormai
pregiudicata in maniera irreversibile dal prossimo fallimento del debitore.
Il presupposto minimo della segnalazione deve, dunque, identificarsi in uno stato
di insolvenza di minore intensità, ma che sia oggettivamente sussistente e
che, ad un giudizio prognostico dell’istituto di credito, si presenti come
non momentaneo, dagli incerti sviluppi, ma non necessariamente irreversibile:
come è stato detto, uno stato di insolvenza forse normativamente più vicino
all’art. 187 l. fall. che non all’art. 5.
·
La segnalazione
della posizione a sofferenza, richiede, comunque, che il soggetto si trovi in
uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad
intralciare il recupero del credito da parte dell’intermediario. Deve,
quindi, distinguersi la situazione che legittima l’appostazione in
sofferenza, riscontrabile in un’impossibilità di recuperare il credito
vantato perché il soggetto affidato si trova in gravi e non transitorie
difficoltà economiche, in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente
equiparabili, dalle posizioni cd. ad incaglio, ovvero temporanei disagi
economici destinati ad essere superati in un congruo periodo di tempo senza
che si prospetti come verosimile l’azione giudiziaria di recupero (Trib. Catania, 2 aprile 2003).
·
E’ quindi certo, in base alle Istruzioni della Banca d’Italia,
che la segnalazione a sofferenza non può discendere automaticamente
dall’inadempimento del debitore, perché dal semplice ritardo non può
scaturire la segnalazione (Trib. Alessandria, ord. 20.10.2000, in Banca,
borsa, tit. cred. 2001, II, 571).
·
Peraltro il Manuale per la
compilazione della matrice dei conti, emanato dalla Banca d’Italia con
circolare n. 49 del8.2.1989 e successivi aggiornamenti (l’ultimo il 15° del
31.7.2002) alla Sez. III, voce 2367
“Partite incagliate” dispone espressamente: “Deve essere
ricondotta nella presente voce l’intera esposizione (crediti per cassa, buoni
fruttiferi, certificati di deposito e crediti di firma) nei confronti di soggetti
in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile
possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo […]”.
·
Pertanto, come precisato dalla giurisprudenza, deve considerarsi
illegittima la segnalazione fondata su un temporaneo disagio economico del
cliente il quale abbia tempestivamente offerto all’istituto di estinguere
la propria posizione debitoria attraverso il pagamento dilazionato in più
rate proporzionate all’entità del debito (Trib. Cagliari,
25 ottobre 2000).
·
Parimenti, non può essere considerata lecita (e la precisazione
assume rilievo centrale, come si vedrà, nel caso di specie) una segnalazione
di un credito contestato (cd. “credito litigioso”) qualora la contestazione
abbia i caratteri della non manifesta infondatezza (si pensi alle diffuse
questioni spesso dibattute tra banca e cliente circa la legittimità
dell’anatocismo fondato sugli usi normativi ex art. 7 NUB per i contratti
anteriori alla riforma dell’art. 120 TUB, ovvero alle questioni della
legittimità o meno ex art. 1284 c.c. degli interessi ultralegali “uso piazza”
etc. e circa, di conseguenza, la correttezza l’erroneità dei conteggi) e quando siffatta contestazione sia alla base del rifiuto
del cliente (riconducibile giuridicamente alla cd. “autotutela” di cui
all’art. 1460 c.c.) di adempiere alla obbligazione pecuniaria oggetto di
segnalazione (cfr. sul punto Trib. Cagliari, ord. 28.11.1995, in Banca, borsa
e tit. cred, 1997, II, 357, che fa il caso in cui, “ a fronte di fondate contestazioni del cliente in
ordine alla pretesa della banca, quest’ultima utilizzi la segnalazione
come mezzo di illecita pressione, rivolta ad esempio ad una definizione
più sollecita ed a condizioni più “gradite” della controversia”).
·
Infatti, se è vero che in virtù delle Istruzioni
della Banca d’Italia per gli intermediari finanziari adottate in attuazione
della delibera CICR del 29.3.1994 e della Circolare della Banca d’Italia n.
139/91 i soggetti intermediari
sono tenuti a segnalare le posizioni “a rischio”, gli stessi, tuttavia,
devono operare una valutazione complessiva sulle condizioni economiche e
finanziarie del cliente e non possono dare rilievo al semplice ritardo nel
pagamento di un debito, costituendo fonte di responsabilità le
segnalazioni erronee, ovvero effettuate con finalità strumentali,
utilizzando cioè indebitamente
l’istituto allo scopo di esercitare una “pressione” sul cliente che
avanzi delle semplici rimostranze in ordine all’esistenza ed entità del
credito rifiutandone il soddisfacimento. Laddove la concreta situazione del
cliente- sia pure inadempiente- non crei alcun allarme quanto alla sua
generale solvibilità, non vi è ragione di creare un pregiudizio per la sua
immagine commerciale ed anzi un diverso comportamento sarebbe sanzionabile
sul piano della responsabilità civile (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza
14.10.2004; Tribunale di Palermo, ordinanza del 4.11.2002; Tribunale di
Milano, ordinanza del 31.7.2001).
·
L'appostazione di un credito in sofferenza e la
conseguente segnalazione alla Centrale dei Rischi- nelle ipotesi appena
menzionate e più in generale in
assenza dei presupposti di legge- sarebbe infatti contraria ai principi di
buona fede e correttezza nel funzionamento del rapporto bancario e
legittimerebbe un addebito di responsabilità dell’Istituto segnalante per
violazione di quel dovere
di reciproca lealtà di condotta
che deve presiedere all'esecuzione di qualsivoglia tipologia di contratto e
che- in concreto- si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà il
quale impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti i quali, a
prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem
laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano
idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (cfr. per tutte al
riguardo da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13345 del 07/06/2006).
·
Peraltro, l'inosservanza dei doveri di tenuta
della contabilità e di comunicazione di notizie corrette e veritiere, in
conformità delle disposizioni della legge bancaria e delle direttive
impartite dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle attribuzioni da tale
legge affidatele, è sanzionabile, per i componenti del consiglio di
amministrazione degli istituti di credito, privi di funzioni rappresentative,
ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ove ascrivibile
ad azioni od omissioni dei medesimi. Pertanto, tale disciplina sanzionatoria
non contiene alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, presupponendo,
invece, "l'imputabilità" dell'infrazione al suo autore e quindi il
dolo o la colpa, non diversamente da quanto stabilito dalla disciplina
generale dell'illecito amministrativo, desumibile dalla legge n. 689 del 1981
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6302 del 18/04/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
23012 del 09/12/2004)
·
Inoltre, come di recente precisato dalle Sezioni Unite della
Cassazione (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 7037 del 28/03/2006), “la
controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta
da un cliente nei confronti di una banca, a causa dell'erronea segnalazione
del proprio nominativo alla Centrale rischi della Banca d'Italia per un
credito "in sofferenza", è devoluta al giudice ordinario,
non rientrando tra le controversie in materia di pubblici servizi attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 33 del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo introdotto dall'art. 7 della legge 21
luglio 2000, n. 205 - quale risultante a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 204 del 2004 - in quanto detta giurisdizione esclusiva
presuppone che la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo, ovvero
avvalendosi della facoltà, di adottare strumenti negoziali in sostituzione
del predetto potere. Per contro, l'interesse del cliente a non essere leso
dal comportamento della banca, in affermata violazione delle disposizioni
dell'autorità di vigilanza, configura un diritto soggettivo, restando
irrilevante l'inosservanza da parte della banca delle istruzioni impartite in
materia dalla Banca d'Italia, giacché l'interesse del cliente è del tutto
indipendente dall'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Istituto Centrale
sulle banche”.
·
Risulta quindi ammissibile una domanda ex art.
700 c.p.c. di revoca della segnalazione di un credito in sofferenza operata
da un istituto di credito alla Centrale rischi della Banca d'Italia, domanda
che- in difetto di accertamento di una condizione di difficoltà
economico-finanziaria del cliente segnalato- risulta altresì fondata.
Sussiste infatti il periculum in mora che legittima la concessione del
provvedimento d'urgenza nel caso di richiesta di revoca della segnalazione di
una sofferenza alla Centrale rischi, poiché la reiterazione mensile della
segnalazione mina la possibilità per il cliente di ricorrere al credito
bancario, causando così una lesione del "diritto all'impresa". La
non corretta segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia
dell'esistenza di un credito "a sofferenza" verso il cliente è
infatti idonea non solo a produrre effetti pregiudizievoli di perdurante
attualità, ma anche a determinare una progressiva accentuazione degli stessi,
per cui può costituire il periculum in mora che giustifica la
concessione di un provvedimento d'urgenza, consistente nell'ordine dato alla
banca di eliminare la segnalazione del credito in questione da quelle a
sofferenza (Tribunale di Napoli, Ordinanza del 22/10/2002).
Orbene,
passando a questo punto all’esame del “merito
cautelare” ed applicando i superiori principi al caso di specie, si ritiene
la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum
in mora per l’accoglimento della spiegata domanda cautelare limitatamente
alla segnalazione di sofferenza relativa agli affidamenti di cui ai conti
correnti nn. 316 e 314 meglio indicati in atti.
Infatti:
·
Il saldo del c/c n. 314 risulta-
secondo la prospettazione della Banca- a debito del correntista per la somma
di €. 95.878,67 (cfr. la diffida di pagamento del 17.7.2006).
·
Il saldo del c/c n. 316 risulta- sempre
secondo la prospettazione della Banca- a debito del correntista per la somma
di €. 31.424,11 (cfr. la ulteriore diffida di pagamento del 17.7.2006).
·
Nei saldi debitori in questione sono
confluiti i costi di volta in volta addebitati dalla Banca al correntista a titolo di interessi
ultralegali, di commissione di massimo scoperto, di anatocismo, di spese
(trattasi di circostanza pacifica: cfr. infatti la difesa della Banca nel
giudizio di merito in ordine alla legittimità negoziale di siffatti addebiti;
cfr. la relazione di CTP del Dott. Iacovone nell’interesse dei ricorrenti ed
i riferimenti ivi contenuti a siffatti addebiti come risultanti dagli
estratti conto, quivi non prodotti).
·
I ricorrenti- quivi come nel predetto
giudizio di merito- hanno espressamente denunziato sia la contrarietà a legge
di taluni di siffatti costi (anatocismo e CMS) dall’altro la impossibilità
per essi di verificare la validità delle pattuizioni contrattuali relative ad
altri costi (interessi ultralegali), e ciò in ragione del perdurante rifiuto
della Banca di consentire loro
la visione dei documenti contrattuali.
·
A fronte di siffatte denunzie
(costituenti la “causa petendi” della azione giudiziale, cautelare e
di merito, dei correntisti) era
ovviamente onere della Banca (asserita creditrice) fornire rigorosa prova
documentale sia della sussistenza, sia della legittimità (ex lege ed ex
contractu) delle pattuizioni negoziali dalla stessa asseritamente poste a
fondamento di tutti gli addebiti contestati dalla controparte.
·
La Banca, al riguardo, ha prodotto in
giudizio, in sede di seconda udienza cautelare, su sollecitazione del
Giudice, la copia dei due contratti di conto corrente in parola
originariamente non allegati in atti.
E quivi è appena il caso di precisare che:
·
I contratti quivi controversi sono
stati stipulati il 10.6.2003 e- come tali- soggiacciono ratione temporis
alla disciplina di cui al cd. “Testo Unico Bancario” (D.lgs. n. 385/1993).
·
Ai sensi dell’art. 117 TUB, i contratti bancari
devono indicare il tasso d'interesse
e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di
credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
·
Ai sensi della medesima norma, la possibilità di variare in
senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e
condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola
approvata specificamente dal cliente.
·
Inoltre, in forza della disciplina generale di cui all’art. 1284
c.c., “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati
per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
·
Ancora, la commissione di massimo scoperto rappresenta-
com’è noto- un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi
praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di
specifica pattuizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11772 del 06/08/2002), al
pari delle spese relative al conto.
·
Infine,
l’anatocismo nei contratti bancari (a condizioni diverse da quelle
generali di cui all’art. 1283 c.c.) è oggi ammesso per i contratti bancari
dall’art. 120, comma II, TUB (comma aggiunto
dall’art. 25, comma II, del D.lgs. n. 342/1999 sopra citato, regolante invece
pro futuro l’anatocismo bancario), il quale statuisce che “il CICR
stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi
maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che
nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela
la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia
creditori
Orbene, l’esame dei due testi contrattuali ha rilevato la
fondatezza delle doglianze dei ricorrenti in quanto ed in sintesi in essi:
·
Non vi è traccia di qualsivoglia
pattuizione sulla debenza e sulla misura degli interessi ultralegali a carico
del correntista (interessi tuttavia - come detto- in concreto applicati)
·
Non vi è traccia di qualsivoglia
pattuizione sulla debenza e sulla misura della Commissione di Massimo
Scoperto a carico del correntista (Commissione tuttavia- come detto- in
concreto applicata)
·
Non vi è traccia di qualsivoglia
pattuizione sulla debenza e sulla misura degli spese di tenuta e di gestione
dei conti (spese tuttavia - come detto- in concreto applicate)
·
Non vi è traccia di qualsivoglia pattuizione
sulla periodicità (mensile, trimestrale, semestrale etc.) della
(genericamente) prevista (cfr. l’art. 7 delle condizioni generali di
contratto) capitalizzazione di
pari periodicità ivi concordata (capitalizzazione periodica tuttavia- come
detto- in concreto applicata).
·
Si rinvia “per tutte le altre
condizioni economiche applicate al rapporto” (cfr. l’art. 7 citato) ad un non meglio identificato
“modulo allegato” al contratto, quivi tuttavia né indicato né prodotto.
Peraltro è significativo il fatto che la stessa Banca- sia nel
presente giudizio sia in quello di merito- pur contestando l’avverso assunto
della inesistenza e/o indeterminatezza dei patti negoziali in questione, ne
abbia perentoriamente rivendicato l’esistenza e la validità, ma senza
allegare la misura dei tassi di interesse concordati, la periodicità della
capitalizzazione concordata, la percentuale pattuita della CMS etc. (cfr. il
“vuoto” al riguardo esistente nelle deduzioni difensive della Banca).
Da quanto sopra consegue conclusivamente sul punto che:
·
I contratti di conto corrente
prodotti non contengono alcuna valida pattuizione dei costi degli affidamenti
in concreto applicati dalla Banca durante il rapporto e confluiti nei saldi
passivi finali oggetto della segnalazione di cui è processo.
·
Non è stata prodotta dalla Banca
altra documentazione negoziale relativa a detti conti.
·
Il saldo dei conti depurato dai costi
di cui sopra (rimasti allo stato privi di titolo negoziale) risulterebbe in
attivo per i correntisti (cfr.
la CTP in atti non contestata dalla Banca).
·
La “denunzia” dei ricorrenti di non
debenza (per inesistenza e/o invalidità del relativo titolo negoziale) dei
costi (pacificamente) addebitati sui conti è risultata allo stato
processualmente fondata.
·
Il rifiuto dei ricorrenti di saldare il debito
reso (conseguentemente) oggetto di segnalazione risulta quindi allo stato-
nella delibazione sommaria esperibile nella presente procedura ed alla luce
delle risultanze processuali acquisite in atti- non pretestuoso.
·
Ne deriva che non può individuarsi nella
“pendenza pecuniaria” contestata una situazione di “sofferenza” legittimante
la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.
·
Essa infatti- avendo ad oggetto una pregressa
posizione di debito del segnalato ad oggi pendente non già per una insolvenza
o per una cronica difficoltà di adempiere di quest’ultimo bensì per la
persistenza tra le parti di una contestazione (stragiudiziale e giudiziale)
circa la effettiva debenza e misura del debito, nel cui ambito le ragioni addotte
dal cliente (quivi incidentalmente delibate) non appaiono pretestuose- è
priva di quella funzione di pubblicità posta a tutela del mercato creditizio
che avrebbe potuto riconoscersi- nella specie- soltanto ad una segnalazione
di effettiva sofferenza del debitore pecuniario nel senso ampiamente precisato.
·
Deve pertanto ordinarsi in via
cautelare la sospensione urgente della segnalazione alla Centrale Rischi
della sofferenza relativa ai due contratti di conto corrente in esame
(rispettivamente di €. 95.878,67 e di €. 31.424,11), per soddisfare l’esigenza
cautelare di evitare- in attesa della futura
definizione del merito della controversia- il pericolo di un
aggravamento del pregiudizio all’immagine personale ed imprenditoriale
indubbiamente derivante (in
re ipsa) alle ricorrenti
dalla “pubblicità” in esame
Per contro non merita allo stato accoglimento (per difetto di fumus
boni iuris), la concorrente pretesa dei ricorrenti di sospensione della
segnalazione di sofferenza relativa ai due contratti di finanziamento
in quanto ed in sintesi:
·
I due contratti contengono
l’indicazione analitica dei “costi” del finanziamento (cfr. i relativi tesi
negoziali).
·
I costi pattuiti non superano i tassi
soglia di cui alla Legge sull’usura (cfr. la CTP allegata al ricorso).
·
L’aggancio negoziale della misura
concordata della variabilità del tasso alla variazione di un parametro (tasso Euribor) esterno
(alla mutuante), prestabilito, ufficiale e come tale oggettivamente
conoscibile soddisfa l’esigenza di predeterminabilità per relationem
ex art. 1284 c.c. del tasso convenzionale ultralegale (cfr.ex
multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 02/10/2003; Cass. N.
2103/1996).
·
La concordata previsione della debenza,
in caso di ritardo nel rimborso del prestito, di interessi di mora sull’intera rata (comprensiva di
capitale ed interessi corrispettivi) non è contraria alla legge, posto che
trattasi di contratti (stipulati nel 2006 e quindi) sottoposti ratione temporis
alla disciplina di cui alla Delibera CICR 9.2.2000 per la quale (cfr. l’art.
3: “Finanziamenti con piano di rimborso rateale”) “nelle operazioni di
finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga
mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di
inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di
ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a
decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”.
·
L’ulteriore assunto attoreo della
asserita illegittima lievitazione “anatocistica” del debito del mutuo per
l’asserito transito di esso su (un non meglio identificato) conto corrente
(cfr. pag. 17 della comparsa di risposta del giudizio di merito) è assunto
processualmente irrilevante perché assolutamente generico oltre che
indimostrato.
Da quanto sopra consegue quindi che:
·
I ricorrenti hanno legittimamente
stipulato con la Banca i due mutui di cui si discute.
·
Detti mutui non sono affetti dalle
nullità negoziali e contabili denunziate dai mutuatari.
·
Attraverso detti mutui, i ricorrenti
hanno ricevuto in prestito la somma rispettivamente di €. 600.000,00 e di €.
160.000,00.
In ordine al primo di detti mutui si osserva che alla data del
17.7.06:
·
Risultavano impagate le prime quattro
rate di esso scadute (circostanza pacifica: cfr. la diffida del 17.7.06).
·
L’importo totale di dette rate scadute era di €. 34.483,25, con
conseguenti interessi moratori per €. 390,93 (circostanza pacifica: cfr. la
diffida del 17.7.06).
·
La Banca, di conseguenza, si è
legittimamente avvalsa (cfr. la diffida del 17.7.06) della decadenza dal
beneficio del termine ex art. 1186, contrattualmente previsto (ex art. 6 dei
contratti) anche in presenza del mancato pagamento di una sola rata.
·
Essa ha – di conseguenza e
legittimamente- preteso dalla mutuataria inadempiente la restituzione della
somma data a prestito (capitale residuo a scadere: €. 573.802,13; rate
scadute: €. 34.483,25; mora su
rate impagate: €. 390,93; rateo interessi dal 30.6.2006 al 17.7.06: €
1612,23) e quindi un totale di €. 610.288,54.
In ordine al secondo di detti mutui si osserva che alla data del
17.7.06:
·
Risultavano impagate le rate di esso
scadute (circostanza pacifica: cfr. la diffida del 17.7.06).
·
L’importo totale di dette rate scadute era di €. 6152,15, con
conseguenti interessi moratori per €. 47,41 (circostanza pacifica: cfr. la
diffida del 17.7.06).
·
La Banca, di conseguenza, si è
legittimamente avvalsa (cfr. la diffida del 17.7.06) della decadenza dal
beneficio del termine ex art. 1186, contrattualmente previsto (ex art. 6 dei
contratti) anche in presenza del mancato pagamento di una sola rata.
·
Essa ha – di conseguenza e
legittimamente- preteso dalla mutuataria inadempiente la restituzione della
somma data a prestito (capitale residuo a scadere: €. 153.013,90; rate
scadute: €. 6152,15; mora su
rate impagate: €. 47,41; rateo interessi dal 30.6.2006 al 17.7.06: € 429,93)
e quindi un totale di €. 159.643,39.
Ne consegue in definitiva che:
·
I mutuatari si sono resi gravemente
inadempimenti agli obblighi di rimborso dei prestiti ottenuti dalla Banca.
·
I debiti così accumulati concretano
situazioni di “sofferenza” che per legge- vista la loro notevole entità- devono essere segnalati alla Banca d’Italia.
·
Le censure di nullità dei mutui
risultano allo stato infondate.
·
Gli ulteriori e generici assunti in
ordine ad asseriti comportamenti della Banca mutuataria contrari a buona fede
sono rimasti privi di qualsivoglia elemento di sostegno probatorio.
Peraltro non sembra inopportuno precisare “ad abundantiam”
che:
·
Quand’anche quivi fosse risultata fondata- all’esito
della delibazione sommaria esperibile nel presente procedimento- la
“eccezione di nullità” dei mutui dedotta dai ricorrenti, da detta nullità
sarebbe comunque conseguito ex lege l’obbligo per i medesimi di restituire alla
BANCA quanto da questa (pacificamente) elargito a loro “senza titolo” (ossia
senza valido contratto) a titolo di capitale (ossia una somma totale di €.
760.000,00).
·
È evidente, quindi, la infondatezza,
anche da tale prospettiva, delle deduzioni delle mutuatarie in ordine ad una
asserita inesistenza dei debiti (da prestito inadempiuto) oggetto della
segnalazione di cui è causa.
Invero, la pluralità
delle attuali segnalazioni di “sconfinamento” allo stato pubblicate presso la
Centrale Rischi della Banca d’Italia da altri intermediari (cfr. la
documentazione allegata al fascicolo della resistente), rivela, anche alla
luce di quanto appena osservato circa la gravità ed imputabilità
dell’inadempimento delle mutuatarie alle obbligazioni di cui ai finanziamenti
in esame, la sussistenza di una generale e grave difficoltà economica delle
ricorrenti nei confronti del
sistema creditizio in generale (cd. “posizione globale di rischio).
Ritenuto quindi che
la istanza inibitoria di cui
processo può accogliersi soltanto in ordine alla segnalazione della
sofferenza di cui al contratti di conto corrente sopra menzionati e non anche
a quella dei mutui in parola.
Rilevato infine che
deve fissarsi contestualmente il temine per l’inizio del giudizio di merito, preannunziato dalle
ricorrenti, cui deve essere necessariamente demandata anche la liquidazione
delle spese di lite del presente procedimento
P.Q.M.
In
parziale accoglimento dei ricorsi ex art. 700 c.p.c. riuniti
ORDINA
Alla resistente, in persona del legale rappresentante pro
tempore, di sospendere immediatamente, a far data dalla comunicazione
della presente ordinanza, la segnalazione periodica alla Centrale Rischi
della Banca d’Italia della posizione di sofferenza delle ricorrenti
limitatamente alle posizioni debitorie delle stesse relative ai due contratti
di conto corrente nn. * e * meglio indicati in atti (posizioni debitorie
quantificate, nella diffida del 17.7.06 in atti, rispettivamente in €.
95.878,67 ed in €. 31.424,11).
RIGETTA
Perché infondata la ulteriore domanda di sospensione urgente
della segnalazione periodica alla Centrale Rischi della Banca d’Italia della
posizione di sofferenza delle ricorrenti relativa alle posizioni debitorie
delle stesse scaturenti dai contratti di finanziamento meglio descritti in
atti.
FISSA
In 60
giorni dalla comunicazione della presente ordinanza il termine perentorio per
l’instaurazione tra le parti del giudizio di merito, riservando all’esito di
questo la decisione sulle spese del
presente procedimento.
Alla
Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara,
21.12.2006
Il
Giudice Dott.
Gianluca Falco
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