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Tribunale di Pescara sentenza
15 novembre 2006 – Pres. Carbone, Est. G. Falco.
Società a
responsabilità limitata – Riforma del processo societario - Azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori – Legittimazione della
società e del curatore fallimentare – Sussistenza.
Anche dopo
l’entrata in vigore del D.lgs. n. 5/2003, la società a responsabilità
limitata continua ad essere legittimata (al pari del Curatore Fallimentare
nella ipotesi di fallimento) a promuovere direttamente l’azione sociale di
responsabilità nei confronti degli amministratori. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
omissis
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si
premette in forma riassuntiva ed attraverso l’implicito richiamo (legittimato
dall’art. 16 D.lgs. n. 5 del 2003) agli elementi di fatto riportati dalle
parti nei rispettivi atti processuali, che:
·
Con atto di citazione del 15.9.2005, ritualmente
notificato, il FALLIMENTO A. SRL in liquidazione, in persona del Curatore (di
seguito, FALLIMENTO), intraprendeva l’azione di responsabilità ex art. 146
L.F nei confronti degli odierni convenuti (alcuni dei quali
ex-amministratori, altri ex sindaci della società fallita, altri eredi dei
medesimi), ritenendoli responsabili di una serie di colpevoli condotte di
gestione e di controllo sociale (condotte che- secondo la prospettazione
attorea- avevano portato al progressivo dissesto della società poi sfociato
nella dichiarazione di fallimento del 28.9.2000) e chiedendone- di
conseguenza- la condanna solidale al risarcimento della somma di £.
1.118.812,35 (pari al cd. “deficit falimentare”), ovvero della diversa somma
ritenuta di giustizia.
·
Tutti i convenuti si costituivano eccependo, da
un lato, una asserita inammissibilità in materia di S.r.l. della azione di
responsabilità verso i creditori sociali (in ragione della riforma delle
S.R.l. di cui al D.lvo n. 6/2003), dall’altro l’intervenuta prescrizione
della azione attorea, infine la infondatezza nel merito degli addebiti di
responsabilità denunziati dalla controparte.
·
Si costituivano in seguito altresì- perché
chiamati in causa dai convenuti D. N. E R. L.- anche N. D. (già
amministratore giudiziario della A. S.r.l.) e B. L. (già liquidatore
giudiziale della predetta società) i quali- contestando l’assunto dei
chiamanti della sussistenza di una loro corresponsabilità nel dissesto
sociale per il periodo relativo alla amministrazione giudiziaria (disposta
nel 1998) ed alla liquidazione giudiziaria (disposta nel 1999) della
compagine sociale- ne chiedevano il rigetto.
·
Avvenuta altresì la costituzione in giudizio-
sempre a seguito di previa chiamata in causa da parte dei convenuti D. N. E
R. L.- di T. M., (quale coerede, unitamente al convenuto T. C., del defunto
ex amministratore T. P.), il processo proseguiva attraverso lo scambio di
molteplici memorie e repliche, sino alla discussione orale tenutasi
all’udienza del 7.7.06, al cui esito il Collegio- in ragione delle questioni
preliminari sollevate dalle parti- riteneva opportuno trattenere subito la
causa in decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
L’eccezione di inammissibilità
dell’azione di responsabilità del Curatore Fallimentare ex art. 146 L.F. a
tutela dei creditori sociali è infondata.
L’azione di responsabilità
esperita dal Curatore Fallimentare è prescritta.
Le domande spiegate dai
convenuti D. N. E R. L. di chiamata in causa dell’amministratore giudiziario
e del liquidatore giudiziale della A. S.r.l. sono infondate nel merito.
Si perviene a tali conclusioni
in ragione delle considerazioni che seguono.
La complessità e molteplicità
delle questioni versate in atti ne rende opportuna una trattazione in
progressione e per punti, come da schema che segue.
Le azioni di responsabilità ex
artt. 2393, 2394 e 2407 c.c. contro amministratori e sindaci di società di
capitali:
·
Il Curatore del Fallimento – attore nel presente
giudizio- ha quivi esercitato l’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei
confronti degli ex amministratori e degli ex sindaci della A. S.R.L..,
imputando alle asserite condotte colpevoli dei medesimi- come accennato- la
causa del progressivo dissesto sociale poi sfociato nella dichiarazione di
fallimento del 28.9.2000.
·
Com’è noto, l’azione di responsabilità contro
gli amministratori (ed i sindaci) esercitata dal Curatore Fallimentare ex
art.146 L.F. compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. ed è
diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio
visto unitariamente come garanzia e dei soci e dei creditori sociali (Cass.
N. 4415 del 1979 Cass. N. 10937/97; Cass. N. 10488/1998; Cass. N. 2772/1999;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11018 del 25/05/2005; Cass. N. 2538/2005).
·
La responsabilità verso la società degli
amministratori di una società per azioni, prevista e disciplinata dagli artt.
2392 e 2933 cod. civ. trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri
di gestione della società e di direzione dell'impresa sociale imposti ai
predetti dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento
dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di
intervento preventivo e successivo (sì che il relativo "thema probandum"
si articola nell'accertamento dei tre elementi dell'inadempimento di uno o
più degli obblighi suindicati, del danno subito dalla società, del nesso
causale), mentre "danno risarcibile" sarà quello causalmente
riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (dolosa o colposa)
dell'agente, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro
cessante (commisurato, cioè, in concreto, al pregiudizio che la società non
avrebbe subito se un determinato comportamento illegittimo, commissivo od omissivo,
non fosse stato posto in essere dall'amministratore (Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 10488 del 22/10/1998; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9815 del 2002 in
motivazione).
·
Altra e distinta forma di responsabilità è, per
converso, quella degli amministratori verso i creditori sociali - prevista
dal successivo art. 2394 cod. civ. come conseguenza
dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità
del patrimonio sociale - la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza
di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti, ed un comportamento
dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di
entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua
funzione di garanzia generica (art. 2740 cod. civ.), con conseguente diritto
del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente
della prestazione che la società non è più in grado di compiere (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 10488 del 22/10/1998). La indiscutibile natura diretta ed autonoma
dell'azione ex art. 2394 cod. civ. ne esclude, poi, qualsivoglia carattere
surrogatorio, attesa la non riconducibilità al novero degli effetti di un
mero fenomeno surrogatorio di un così radicale mutamento del titolo di
responsabilità, da contrattuale (artt. 2392, 2393) ad extracontrattuale (art.
2394), con la conseguenza che, se l'accoglimento della domanda proposta ai
sensi degli artt. 2392 e 2393 cod. civ. comporta la devoluzione del risultato
utile di essa in via primaria e diretta all'incremento del patrimonio sociale
(mentre i creditori attori ne trarrebbero solo indirettamente beneficio), ciò
non è a dirsi in caso di azione proposta ex art. 2394 cod. civ., ove il danno
subito dai creditori costituisce anche (ed esclusivamente) la misura del loro
interesse ad agire (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10488 del 22/10/1998)
·
Quanto alla responsabilità dei sindaci, è
parimenti noto che il controllo del collegio sindacale di una società per
azioni non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a
tutta l'attività sociale (come è lecito desumere dal disposto di cui agli artt. 2403, 2405, 2377, secondo comma, cod. civ.), con funzione di tutela non
solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori
sociali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5287 del 28/05/1998). Trattasi di
controllo che non ha carattere meramente formale, ma si estende alla
legittimità sostanziale dell'attività sociale e che, in questo quadro, i
sindaci sono tenuti a verificare altresì che l'operato degli amministratori
si svolga nel rispetto del generale dovere di diligenza ad essi stabilito in
via generale dalla legge (art. 2392, primo comma, c.c.: Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 5287 del 1998 anche in motivazione).
·
Il diverso rilievo causale di quanti (sindaci ed
amministratori) abbiano concorso alla causazione del danno,
inteso come insufficienza patrimoniale della società, assume, poi, rilievo
nei soli rapporti interni tra coobbligati (ai fini dell'eventuale esercizio
dell'azione di regresso), e non anche nei rapporti esterni che legano gli
autori dell'illecito al danneggiato (società, creditori sociali, singoli soci
e terzi).
·
Il principio generale di solidarietà tra
coobbligati di cui all'art. 2055, primo comma, cod. civ., benchè sia
stabilito espressamente in materia di responsabilità extracontrattuale, è
infatti applicabile anche in tema di responsabilità contrattuale, con la
conseguenza che, nel caso di azione di responsabilità proposta dal curatore
del fallimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali
ex art. 146, legge fall. sussiste nei rapporti esterni la responsabilità
solidale degli amministratori, indipendentemente dalla natura della
responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) nei confronti dei creditori
sociali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11018 del 25/05/2005: fattispecie nella
quale, 'ratione temporis', sono stati applicati gli artt. 2393 e 2394
cod. civ. nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.
lgs. n. 6 del 2003; cfr. anche Cass. Sez. 1^, 28.5.1998, n. 5287). Peraltro,
il principio generale di solidarietà tra coobbligati di cui all'art. 2055,
primo comma, c.c. è ribadito, con specifico riguardo ai sindaci della
società, dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., che esclude la legittimità
di una commisurazione percentuale della responsabilità dei sindaci all'entità
del loro concorso nella causazione dell'evento dannoso (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 5287 del 28/05/1998)
Art. 146 L. F. come cumulo di azioni ex art. 2393 e 2394
c.c.:
·
Ciò posto, va ricordato, ancora, che l'art.
146 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (nella versione vigente alla data di
instaurazione del presente giudizio, anteriore alla riforma fallimentare di
cui al D.lgs. n. 572006) determina la sorte delle azioni di responsabilità
contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali, i liquidatori,
nella procedura di fallimento della società, con previsione della avocazione
all'ufficio fallimentare dell'esercizio delle azioni previste dagli art.
2392- 2393 e 2394 C.C., e della rimessione alla libera iniziativa del
socio come del terzo dell'azione che a loro compete a norma dell'art. 2395
C.C. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10488 del 1998).
·
La sostituzione del curatore alla società fallita
in persona dei suoi legali rappresentanti nell'esercizio dell'azione sociale
di responsabilità rappresenta solo una particolare manifestazione specifica
del generale effetto, previsto nel primo comma dell'art. 43 della legge
fallimentare, per cui nelle controversie relative a rapporti di diritto
patrimoniale compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore, mentre,
come ha rilevato la dottrina, la sostituzione della legittimazione del
curatore a quella dei titolari dell'azione di cui all'art. 2394 C.C. non è,
in se stessa, ricollegabile alla struttura del processo fallimentare, e
rappresenta frutto di una scelta del legislatore volta ad assicurare alla
curatela un maggior livello di tutela (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10488 del
1998 anche in motivazione).
·
È costante in giurisprudenza l'affermazione che
per effetto del fallimento le azioni di responsabilità di cui agli art.
2392-2393 e 2394 C.C. confluiscono in una unica azione avente carattere
unitario e inscindibile (di cui diviene titolare il curatore) e che,
pur essendo ontologicamente correlata ad esse (e non sorgendo, perciò, ex
novo in capo al curatore) assume carattere unitario ed inscindibile, sia
perché necessariamente cumula i presupposti e gli scopi di entrambe le azioni
suindicate, sia perché è sempre finalizzata al risultato di acquisire
all'attivo fallimentare tutto quanto sottratto per fatti imputabili agli
amministratori (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15487 del 06/12/2000; Cass.
3755/1981; 4891/1980; 3768/1978).
·
Con il corollario che la domanda risarcitoria
contro gli amministratori può essere formulata così con riferimento ai
presupposti della responsabilità verso la società come sulla base dei
presupposti della responsabilità verso i creditori sociali (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 10488 del 1998 anche in motivazione; Cass. 3755/1981;
4891/1980; 3768/1978).
·
In particolare consegue che, quando il curatore agisce in
base all’art. 146 L.F., le due azioni ivi previste devono ritenersi
contemporaneamente proposte, sicchè la responsabilità degli ex amministratori
può essere dedotta ed affermata tanto con riferimento ai presupposti
dell’azione dei creditori sociali (insufficienza patrimoniale cagionata dalla
inosservanza di obblighi relativi alla conservazione del patrimonio sociale)
quanto con riferimento ai presupposti dell’azione sociale (danno prodotto
alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori, per
violazione di doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, ovvero
inerenti all’adempimento delle loro funzioni con la diligenza richiesta
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3755 del 10/06/1981)
·
Tale possibilità, che si risolve in un risultato
pratico di evidente vantaggio per il curatore, il quale potrà impostare
la domanda in funzione di profili di opportunità per avvalersi a seconda dei
casi della disciplina applicabile alla responsabilità contrattuale o di
quella applicabile alla responsabilità extracontrattuale, non significa
peraltro che la curatela la quale si avvalga consapevolmente e
dichiaratamente dello strumento risarcitorio di cui agli art. 2393 e 2394
C.C. sostituendosi alla società, debba soggiacere a quanto di meno favorevole
possa comportare astrattamente il ricorso all'azione di danni di cui all'art.
2394 C.C. in tema di delimitazione del danno risarcibile e dell'interesse ad
agire nel senso sopra precisato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10488 del 1998
anche in motivazione).
L’azione
di responsabilità promossa nella specie dal curatore Fallimentare di S.R.L.
ex Art. 146 L. F. come (persistente) cumulo delle azioni ex art. 2393 e 2394
c.c. anche dopo la riforma ex D.lgs. n. 6/2003 del diritto societario
Profili
particolari solleva, sulla scorta delle modifiche introdotte con il nuovo
diritto societario sostanziale (D.lgs. n. 3/2006) e di quelle di cui all'attuale
legge fallimentare (ex D.lgs. n. 5/2006), la proponibilità dell'azione di
responsabilità da parte del curatore nei confronti degli amministratori della
S.R.L..
La
questione assume quivi particolare rilievo in ragione della prima richiamata
eccezione quivi spiegata da taluni convenuti di inammissibilità dell’azione
del Curatore di responsabilità nell’interesse dei creditori sociali della A.
S.r.l..
Orbene,
deve innanzitutto sottolinearsi che il nuovo articolo 2476 del codice
civile disciplina in modo autonomo la responsabilità degli
amministratori, senza più alcun richiamo- com’è noto- a quanto previsto in
sede di S.P.A..
La norma in questione,
infatti, fa riferimento esclusivamente all'azione promossa dai singoli soci,
senza richiamare, a fronte dell'accentuata diversità dei due modelli, la
disciplina prevista in materia di azione di responsabilità nelle Spa.
Dottrina
e giurisprudenza si sono pertanto interrogate sulla permanenza, nel nuovo
regime, del diritto alla proposizione dell'azione di responsabilità anche
da parte della società.
La soluzione che appare
preferibile, e che peraltro è seguita dalla giurisprudenza di merito
assolutamente prevalente (Tribunale Napoli 12. 5. 04; Tribunale di Mantova
14. 5. 05; Tribunale Catania 17 2. 06) è quella di ritenere che permanga la
legittimazione della società, sia perché, in base ai principi generali, ogni
soggetto ha il libero esercizio dei diritti che gli spettano e sia perché, in
realtà, l'azione proposta dei singoli soci, null'altro e’ che l'azione
sociale, com'è confermato, senza ombra di dubbio, dalla circostanza che la
causa promossa dai soci può essere oggetto di rinunzia o transazione da parte
della società, come previsto dal quinto comma dell'articolo 2476 del codice
civile.
Analoghe
perplessità sono sorte sulla permanenza dell'azione a favore dei creditori
sociali, oggetto di espressa previsione solo nelle Spa, senza
alcun richiamo di dette norme, e senza alcuna previsione autonoma, nelle
Srl..
La
tesi negativa si fonda sull’esclusivo argomento letterale- fondato sul
principio ermeneutica racchiuso nel brocardo “ubi lex voluti dixit, ubi
noluiti tacuit”- della intervenuta abrogazione, da parte del legislatore
della riforma, del richiamo (operato dal comma II dell’art. 2487 c.c.)
all’azione prevista dall’art. 2394 c.c. in materia di s.p.a., per inferire la
volontà legislativa di escludere il detto strumento di tutela del ceto
crdeditorio.
Tuttavia,
il percorso argomentativo che, opportunamente, consente di ritenere
l'esistenza di una tale azione, in capo ai creditori e quindi,
successivamente al fallimento, in capo al curatore, non può che partire dal
rilievo che l'articolo 2394 del codice civile e’ norma meramente ricognitiva
di di un principio generale, quello della cosiddetta tutela extracontrattuale
del diritto di credito, che trova pieno riconoscimento nelle previsioni di
cui agli articoli 2740 e 2043 e seguenti del codice civile.
Tale
interpretazione sembra coincidere con quella sottesa, in veste di obiter
dictum, alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 481 del 29.12.2005
(secondo cui “la salvezza del diritto al risarcimento dei danni spettanti al
terzo danneggiato da atti dolosi e colposi degli amministratori (art. 2476
comma VI c.c.) costituisce previsione che non preclude interpretazioni-
peraltro proposte in dottrina- idonee ad assicurare efficace tutela ai
creditori sociali), che rimanda all’azione risarcitoria diretta espressamente
prevista (anche) in materia di S.R.L. a tutela dei terzi (tra i quali
rientrerebbero anche i creditori sociali) quale norma meramente ricognitiva
della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c..
Del resto in materia
societaria vi sono specifiche previsioni di azioni dei creditori della Srl
nei confronti degli amministratori, ad esempio per il risarcimento dei danni
connessi a ritardi od omissioni in ordine all'accertamento della causa di
scioglimento ( articolo 2485 comma primo del codice civile), per il
risarcimento dei danni connessi alla infedele gestione della società al
verificarsi di una causa di scioglimento ai sensi dell'articolo 2486 del
codice civile e per la responsabilità dei medesimi, in solido con la societa’
da essi amministrata, che eserciti attivita’ di direzione o coordinamento su
altra societa’, nel caso di cui all’art. 2497 cc..
L'esistenza
in materia di una mera svista del legislatore societario trova ulteriore
conferma nella circostanza che anche nel nuovo codice societario è
espressamente prevista la legittimazione dei creditori sociali ad agire nei
confronti dei sindaci -ove questi siano stati nominati-, e ciò in virtù del
richiamo previsto dall'articolo 2477 cc alla disciplina in materia di società
per azioni -e dunque anche all'articolo 2407 del codice civile- e dei
liquidatori e ciò in virtù della previsione di cui all'articolo 2489 del
codice, che consente di ritenere applicabile anche ai liquidatori di S.r.l.
tutte le norme in tema di responsabilità degli amministratori e dunque anche
quella di cui all'articolo 2394 del codice civile.
L'iter
ricostruttivo che precede appare, del resto, l'unico atto a sottrarre le
norme in questione a censure di illegittimità costituzionale, non
giustificandosi in alcun modo una disparità di trattamento così patente tra i
creditori della S.p.A. e i creditori della Srl, in presenza di un'analoga
situazione di partenza e cioè di una limitazione legislativa della
responsabilità dei soci.
La ricostruita, sul
piano sistematico, legittimazione dei creditori ad agire nei confronti degli
amministratori della Srl consente poi, come sopra rilevato, l'attribuzione
di tale azione al curatore fallimentare ex articolo 146 L.F. (“pre
riforma” ex D.lgs. n. 5/2006), lasciato assolutamente immutato dalla riforma
del diritto societario.
Che
questa sia l’interpretazione corretta appare oggi confermato dal D.lgs. n.
5/2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali, il quale, nell'attribuire al curatore tutte,
indistintamente, le azioni di responsabilità previste dal codice civile, (ivi
comprese, quindi, quelle esercitate dai creditori sociali, senza più alcun
richiamo specifico a quelle di cui all'articolo 2393 e 2394 del codice,
consente, ulteriormente, di ritenere la legittimazione del curatore, anche
per tale azione, in quanto spettante, in base alle considerazioni sopra
espresse, a favore della società ‘in bonis’.
Da
quanto sopra consegue- con evidenza- l’infondatezza della eccezione
preliminare sollevata dai convenuti di difetto di “qualificazione
giuridica” dell’azione esperita dalla curatela e- in ogni caso- di
inammissibilità dell’azione di responsabilità nell’interesse dei creditori
sociali.
Ricognizione
dei fatti di responsabilità contestati nel presente giudizio dalla Curatela
fallimentare agli ex amministratori ed ex sindaci della A. s.r.l. La difesa
dei convenuti:
Una
volta individuato il legittimo “contenuto” dell’azione ex art. 146 L.F. di
cui è causa, si deve sottolineare che il Curatore Fallimentare ha imputato
ai convenuti- in estrema sintesi per quanto quivi interessa- il fatto di:
·
“Non avere provveduto- pur in presenza, alla data
del 31.12.1994, dell’abbattimento integrale del capitale sociale per perdite-
a convocare l’assemblea (ex art. 2447 c.c.), né a sciogliere la società (art.
2448 n. 4 c.c.), essendo ormai decorso il termine per la sottoscrizione
dell’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea del 27.5.1994
[…]”.
·
Non avere “provveduto, pur avendo il Tribunale di
Pescara, con provvedimento del 14.12.1995, ridotto il capitale sociale a £.
428.060.725, in conseguenza delle perdite del 1992 e 1993, e pur avendo la
società subito perdite ulteriori negli anni 194,1995 e 1996, in misura
superiore ad un terzo del capitale sociale, ad adottare i provvedimenti
previsti dall’art. 2446 c.c.”.
·
Avere omesso- pertanto- di “attivarsi per
adottare i provvedimenti degli artt. 2446 e 2447 c.c. (vecchio testo) in
ciascuno degli esercizi successivi al 31.12.1994, in presenza della riduzione
del capitale sociale al di sotto del minino di legge”.
·
Avere “altresì omesso di rilevare l’ulteriore
causa di scioglimento rappresentata dalla impossibilità di funzionamento
dell’assemblea a far data dal 1995 e di adottare gli ulteriori provvedimenti
di cui all’art. 2449 c.c. (vecchio testo)”.
·
Essersi resi responsabili dei reati di false
comunicazioni sociali e falso in bilancio nelle due occasioni accertate nei
relativi procedimenti penali.
·
Avere omesso tanto il doveroso controllo su tali
atti di mala gestio quanto la nomina necessaria di un liquidatore sociale ex
art. 2450 comma III c.c.., così da consentire “l’illecita protrazione dell’attività
gestoria per gli esercizi successivi (al 1995) e da provocare i notevoli
danni patrimoniali” subiti dalla società.
·
Essersi quindi in tal modo resi tutti
solidalmente responsabili “delle perdite subite dal patrimonio sociale nel
periodo di illegittima protrazione dell’attività gestoria per il periodo
(1995/1999) di cinque anni successivi al determinarsi della causa di
scioglimento” (cfr. l’atto di citazione).
A
fronte di siffatti addebiti di responsabilità, i convenuti hanno
controdedotto, in sintesi per quanto quivi interessa:
·
L’intervenuta prescrizione della avversa azione
di responsabilità.
·
La assenza di qualsivoglia profilo di colpa nelle
condotte da loro serbate all’interno della compagine sociale.
Il riconoscimento
della intervenuta prescrizione delle azioni ex art. 2393/2394 c.c./146 L.F di
cui è causa:
Si
deve ritenere- in accoglimento della relativa eccezione sollevata dai
convenuti- che le azioni di responsabilità di cui è causa fossero già ampiamente
prescritte alla data (settembre 2005) della instaurazione del presente
giudizio.
Si
perviene a tale conclusione in ragione delle considerazioni che seguono.
Giova
al riguardo fare alcune premesse in diritto:
Prescrizione
dell’azione ex art. 2393 c.c., illecito permanente ed individuazione del dies
a quo del relativo termine prescrizionale:principi generali:
·
L’art. 2949 c.c. (Prescrizione in materia di società”)
stabilisce: “Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai
rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese” (I
comma). “Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che
spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla
legge” (II comma).
·
Il termine quinquennale di prescrizione, previsto
dall’art. 2949 c.c., al quale è soggetta l’azione di
responsabilità delle società (ex art. 2393 c.c.) contro gli amministratori,
decorre dalla consumazione del fatto dannoso compiuto dall’amministratore
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3887 del 05/12/196; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
68 del 08/01/1979; Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2949 Cod.
Civ. art. 2393).
·
Al riguardo una precisazione va fatta se si
contesti alla controparte non solo degli illeciti cd. “istantanei” ma anche
(come nella specie) degli illeciti cd. “permanenti”.
·
I fatti illeciti istantanei sono
quelli in cui la condotta costituisce mero elemento genetico dell'evento
dannoso e si esaurisce con il verificarsi di esso (pur se l'esistenza di
questo si protragga poi autonomamente, in virtù della produzione dei suoi
effetti permanenti costituenti un mero sviluppo ed un aggravamento del danno
già insorto),.), sicché il termine prescrizionale del diritto della parte a
vedersi rivalere delle conseguenze pregiudizievoli della suddetta condotta
"contra ius" decorre - alla stregua del disposto dell'art. 2935
cod. civ.- dal suo verificarsi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13046 del
01/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6515 del 02/04/2004;Cass. Sez. L, Sentenza n. 13046 del 2006; Cod. Civ.
art. 2043 Cod. Civ. art. 2934 Cod. Civ. art. 2935 Cod. Civ. art. 2947). In
tali ipotesi il semplice peggioramento di una lesione in atto non sposta il
termine iniziale di prescrizione dal giorno in cui il fatto lesivo si è
verificato (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6515 del 02/04/2004;
Cass., n. 7937/2000; Cass., n. 1520/98; Cass., n. 10448/96).
·
Gli illeciti permanenti sono,
invece, quei comportamenti lesivi non esauritisi uno actu (a
differenza dei cd. illeciti istantanei) ma perduranti nel tempo e la cui
durata è posta dall’attore in un rapporto di consequenzialità immediata e
diretta con la produzione e con l’aggravamento del danno (cfr. ex multis
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12647 del 26/05/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
16564 del 25/11/2002)
·
Così, gli ulteriori effetti dannosi che si
producono nel patrimonio di un soggetto in conseguenza dello stato di fatto
determinato dal comportamento illecito di un terzo, che solo una condotta
contraria di quest'ultimo può eliminare, costituiscono effetti di un illecito
permanente, la cui caratteristica è di dare luogo ad un diritto al
risarcimento, che sorge in modo continuo, e che in modo continuo si
prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6512 del 02/04/2004;Cass., n. 14861/2000; Cass.,
n. 1439/97).
·
Il diritto al risarcimento del danno può, in tali
ipotesi di illecito permanente, essere perciò esercitato immediatamente, mano
a mano che il danno si verifica, e quindi si prescrive giorno per giorno
dopo cinque anni dal giorno in cui ogni successiva frazione di danno si
produce (artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ.: Cass. Sez. 3, Sentenza n.
16564 del 2002; Cass. 16 novembre 2000 n. 14861; Cass. 17 febbraio 1997 n. 1439;
Cass. 19 luglio 1995 n. 7867). Ne consegue l'applicabilita' della
prescrizione ex art. 2947 cod. civ. per i soli danni maturati prima del
quinquennio anteriore al primo atto interruttivo (Cass. 14861/2000; Cass. N.
7867/95).
·
Nella specie i comportamenti
illeciti contestati ai convenuti sono (oltre a taluni specifici illeciti
istantanei nel senso prima precisato: così ad esempio con riferimento agli
specifici episodi del settembre 1996 di false comunicazioni sociali e di
falso in bilancio di cui ai relativi procedimenti penali) anche e soprattutto
(come si evince dalla prospettazione attorea) illeciti permanenti, ossia
comportamenti lesivi non esauritisi uno actu ma perduranti nel tempo
(permanente comportamento contra ius degli amministratori e dei
sindaci iniziato nel 1995 e perdurato sino al 1999 e consistito nella
perdurante inerzia nell’adozione dei provvedimenti di ricapitalizzazione
ovvero di scioglimento della società prima ampiamente ricordati) e la cui
durata è espressamente posta dall’attore in un rapporto di consequenzialità
immediata e diretta con la produzione e con l’aggravamento del danno
(aggravamento del dissesto sociale e fallimento).
In
ordine alla sospensione della prescrizione (“controeccepita”
dalla attrice per fronteggiare la avversa eccezione di prescrizione) deve
altresì sottolinearsi che:
·
L’art. 2941 c.c. (Sospensione
per rapporti tra le parti) n. 7 c.c. stabilisce che “la prescrizione
rimane sospesa tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finchè sono
in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”.
·
La ratio di una tale causa di sospensione della
prescrizione risiede nella speciale relazione giuridica esistente tra il
titolare del diritto (società) ed il soggetto passivo (amministratori)
dell’azione di responsabilità e che- come tale- giustificherebbe l’inerzia
del titolare: secondo taluni la permanenza in carica degli amministratori
viene di fatto ad ostacolare la possibilità, in capo alla persona giuridica,
di acquisire una piena conoscenza del loro operato e, conseguentemente, di
valutare se gli amministratori siano incorsi in violazioni dei loro obblighi
rilevanti per l'esercizio dell'azione di responsabilità. Mentre, secondo una
diversa tesi dottrinale, formulata sotto il vigore del codice civile del
1865, la ratio della sospensione della prescrizione andrebbe
individuata per la società commerciale nella identità che si verrebbe a
determinare nell'esercizio dell'azione di responsabilità tra la persona che
dovrebbe agire e quella contro cui l'azione dovrebbe essere rivolta. Si è
detto, infatti, che essendo la societa commerciale, come persona giuridica,
rappresentata dagli amministratori, questi, se dovessero agire contro se
stessi, riunirebbero in sè la duplice qualità di attori (in senso formale) e
di convenuti. (C. Costituz. sent. n. 322 del 1998).
·
Indipendentemente dall'opinione che si ritenga al riguardo
preferibile, è pacifico che il decorso del termine prescrizionale di cui agli
artt. 2393 c.c. è sospeso ex lege finchè gli amministratori sono in
carica (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3887 del 05/12/1969; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
68 del 08/01/1979; Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2949; Cod.
Civ. art. 2393).
Prescrizione
dell’azione ex art. 2394 c.c. ed individuazione del relativo dies a quo:
principi generali
·
L'azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori e dei sindaci di una società, esperibile, ex art. 2394 cod.
civ., dai creditori sociali (ovvero, come nella specie, dal curatore
fallimentare della società poi fallita, ex art. 146 legge fall.), è soggetta
a prescrizione quinquennale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5287 del
28/05/1998).
·
Il dies a quo del termine di prescrizione,
che decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935
c.c. ).
·
Nella specifica materia in esame, la legge (art. 2394
c.c.) stabilisce che l’azione dei creditori sociali contro gli
amministratori “per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione
dell’integrità del patrimonio sociale” (I comma), nel momento in cui “il
patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori
della società” (II comma) e si trasmette al curatore nel caso di
fallimento sopravvenuto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10937 del 07/11/1997).
·
Tale responsabilità sorge se ed in quanto il
comportamento degli amministratori cagioni una diminuzione del patrimonio
sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere
la funzione di garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 C.C.,
e il diritto riconosciuto ai creditori sociali è quello di ottenere dagli
amministratori, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione
che, per loro colpa, la società non è più in grado si adempiere (o di
integralmente e correttamente adempiere: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10488 del
1998 anche in motivazione).
·
Ne consegue il decorso del termine prescrizionale
quinquennale non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale
responsabilità, bensì dal (successivo) momento dell'insufficienza del
patrimonio sociale, per effetto di tale comportamento, al soddisfacimento
dei crediti cui l’art. 2394, comma secondo, cod. civ., subordina- come visto-
la proponibilità dell'azione al manifestarsi dell'evento dannoso (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 5287 del 28/05/1998).
·
Sicché, mentre per gli altri elementi
dell'azione, pur necessari per l'affermazione di responsabilità ex art. 2394
c.c. (quali la commissione di fatti illeciti da parte di amministratori o
sindaci), valgono i principi generali, più volte riaffermati dalla Cassazione,
circa ad esempio l'irrilevanza - ai fini del decorso della prescrizione -
dell'impedimento soggettivo costituito dall'ignoranza del creditore, per
l'insufficienza del patrimonio è espressamente richiesto che essa
"risulti", in un senso che dovrà essere ulteriormente precisato,
essendo insufficiente che essa possa essere accertata a posteriori (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 20637 del 22/10/2004 anche in motivazione; Cass. 7
novembre 1997 n. 10937).
·
Inoltre, poiché l'elemento essenziale e
determinante è l'incapienza, e non l'insolvenza o il dissesto, è al
momento del verificarsi di tale incapienza che occorre far riferimento per
verificare il dies a quo del termine prescrizionale rispetto
all'azione dei creditori danneggiati, ovvero del curatore del fallimento
eventualmente dichiarato, non potendosi postulare una necessaria
coincidenza di tale termine con la data di dichiarazione di fallimento (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 20637 del 22/10/2004 anche in motivazione).
·
La
legge, infatti, riconosce ai creditori sociali il diritto ad ottenere dagli
amministratori e dai sindaci, a titolo di risarcimento danni, l'equivalente
delle prestazioni che, per colpa dei medesimi, la società non è più in
grado di adempiere, il che si verifica nell'ipotesi d'insufficienza del
patrimonio e questa nozione è diversa da quella dell'insolvenza, la quale
ricorre quando il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni, giacché tale eventualità può presentarsi anche a
seguito di una situazione di illiquidità, non comportante necessariamente che
il passivo sia superiore all'attivo, potendosi quindi avere insolvenza
ancorché il patrimonio sia integro (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20637 del
22/10/2004; Cass. Sez. un. 6 ottobre 1981 n. 3241).
·
In ogni caso, non è quindi sufficiente che si sia
verificato un qualsiasi pregiudizio per il patrimonio della società, essendo
anche necessario che questo si sia manifestato ed abbia inciso sulla
consistenza patrimoniale della società, nel senso di non consentire o consentire
un minore soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
9815 del 2002 in motivazione).
·
Il pregiudizio consiste, quindi, nel fatto che il
patrimonio sia divenuto inferiore o ulteriormente inferiore rispetto al
passivo della società, ossia che si sia verificato un “deficit
patrimoniale” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9815 del 2002 in motivazione).
·
Si precisa altresì al riguardo che quando
l'azione è proposta dal singolo creditore, il presupposto dell'azione va
individuato nel fatto che il patrimonio sociale è insufficiente a soddisfare
il credito di chi agisce; quando, invece, agisce l'organo concorsuale, in
luogo della massa dei creditori, l'insufficienza patrimoniale deve essere
valutata in relazione alla situazione dell'intero ceto creditorio (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 9815 del 2002 in motivazione).
·
Il momento in cui si verifica l'insufficienza
del patrimonio, dunque, non coincidendo con il determinarsi dello stato
di insolvenza, può dunque essere anteriore o posteriore alla
dichiarazione di fallimento (Cass. 7 novembre 1997 n. 10937 Sez. 1,
Sentenza n. 20637 del 22/10/2004; 5445/91; 5241/81; 5327/80; 4415/79;
2671/77).
·
Nel caso di procedura concorsuale, si
può presumere che il deficit si manifesti proprio in occasione del fallimento
(o della messa in liquidazione), con lo spossessamento del debitore e la
presa in consegna delle attività da parte dell'organo della procedura. Tale
presunzione, fondata sull'id quod plerumque accidit, non esclude, tuttavia,
che, nel caso concreto, il deficit si sia manifestata in un momento anteriore
ovvero, al contrario, in un momento successivo, se al momento
dell'accertamento dell'insolvenza non è emersa prima facie l'esistenza
di uno sbilancio patrimoniale negativo e l'insufficienza patrimoniale è
risultata solo a seguito di stime e valutazioni effettuate nel corso della
procedura concorsuale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9815 del 2002 anche in
motivazione).
·
L'onere di provare che l'insufficienza del
patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della
dichiarazione di fallimento grava sull'amministratore o
sul sindaco che eccepisce la prescrizione e non può essere assolto mediante
la generica deduzione, non confortata da utili elementi di fatto, secondo cui
l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata già al momento della
messa in liquidazione della società, in quanto questo procedimento non è
necessariamente determinato dalla eccedenza delle passività sulle attività
patrimoniali, mentre la perdita integrale del capitale sociale neppure
implica la consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio
sociale (cfr. ancora Cass. Sez. 1, Sentenza n. 941 del 18/01/2005 citata).
·
L'insufficienza patrimoniale costituisce una
situazione esistente ed oggettivamente conoscibile, ad esempio,
nell'ipotesi di infruttuosa esecuzione da parte di tutti i creditori ovvero
nelle ipotesi- ricorrenti nella specie- di proposte di concordato giudiziale
e stragiudiziale remissorio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9815 del
05/07/2002).
·
In ogni caso, la disposizione del secondo comma
dell'art. 2394 cod. civ. (secondo cui "l'azione può essere proposta dai
creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al
soddisfacimento dei loro crediti") non va interpretata nel senso che la
manifestazione dell'insufficienza patrimoniale comporti un vero e proprio
"beneficium excussionis", bensì nel senso che l'insufficienza
stessa costituisce una situazione oggettivamente conoscibile, che si
verifica, dunque, oltre che nell'ipotesi di infruttuosa esecuzione da parte
di tutti i creditori e di proposte di concordato giudiziale e stragiudiziale
remissorio, anche con riferimento alle risultanze del bilancio finale di
liquidazione e del bilancio di esercizio, quando non vi siano poste
suscettibili di sottovalutazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9815 del
05/07/2002).
·
Ne consegue che il termine di prescrizione
dell'azione di responsabilità ex art. 2394 cod. civ., promossa da una
procedura concorsuale, inizia a decorrere dal momento in cui la situazione
di insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile da parte
di tutti i creditori e non dal momento in cui s'è manifestato lo stato
d'insolvenza della società (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9815 del 05/07/2002).
·
Così l'insufficienza del patrimonio sociale al
soddisfacimento dei crediti può risultare da qualsiasi fatto che possa
essere conosciuto anche senza verifica diretta della contabilità della
società, non richiedendosi a tal fine che essa risulti da un bilancio
approvato dall'assemblea dei soci (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20637 del
22/10/2004: principio espresso in fattispecie di azione di responsabilità
esercitata dal curatore del fallimento, "ex" art. 146 legge fall.).
·
La diversa opinione per cui vi sarebbe la
possibilità, per i creditori, di esercitare l'azione di responsabilità contro
amministratori e sindaci della società debitrice solo dal momento in cui
l'insufficienza risulti da un bilancio approvato non sarebbe infatti à
giustificata ne' dal testo dell'art. 2394, ne' da principi più generali in
materia di responsabilità. Essa comporterebbe che l'interesse dei creditori,
a proporre l'azione contro i responsabili della diminuzione della garanzia
generica offerta dal patrimonio della società, aia subordinata ad una valutazione
della società debitrice medesima, espressa attraverso un suo organo interno
(l'assemblea) in occasione dell'approvazione del bilancio. Ciò avrebbe la
conseguenza, evidentemente irrazionale, che la società potrebbe ritardare
l'esercizio dall'azione di responsabilità contro i suoi amministratori e
sindaci semplicemente rifiutandosi di approvare un bilancio, dal quale
risultassero delle perdite, o approvando un bilancio non veritiero in attivo
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20637 del 2004 anche in motivazione).
Applicazione
dei superiori principi di diritto al caso di specie e conseguente
individuazione del dies a quo della prescrizione delle azioni di
responsabilità di cui è causa:
Così
ribaditi i principi di diritto governanti la materia di cui è causa, deve a
questo punto concludersi nel senso che l’esame della copiosa documentazione
allegata in atti non lascia dubbi circa la sussistenza nel caso di specie di
una situazione di palese conoscibilità oggettiva (o meglio conoscenza
effettiva) da parte dei soci e dei creditori sociali, da data (1998/1999: vd.
infra) di molto anteriore alla dichiarazione di fallimento dell’anno 2000,
della situazione di “insufficienza del patrimonio sociale” (nel senso già
ampiamente precisato) e della imputabilità di essa a gravi responsabilità
degli odierni convenuti.
Siffatta
conclusione discende con chiarezza dalla considerazione comparata delle
plurime risultanze oggettive ed “ufficiali, (ben) anteriori alla
dichiarazione di fallimento, che avevano disvelato “in tempo reale” la
sussistenza e la permanenza di profili “crescenti” di mala gestio
degli amministratori e di difetto di controllo da parte dei sindaci della A.
S.r.l.. poi “consacrati” nel provvedimento giudiziale del 29.5.1998 di
revoca degli amministratori e dei sindaci della A. S.R.L. e di nomina di
un amministratore giudiziario.
Peraltro,
la sussistenza nel caso di specie di una simile originaria e prolungata
“evidenza” tanto delle condotte (commissive ed omissive) colpevoli degli
amministratori e dei sindaci di volta in volta succedutisi all’interno
della società A. nel periodo (1995-1999) di gestione e di controllo sociale
di cui è causa di cui è causa, quanto degli effetti dannosi (“istantanei
con effetti permanenti”) prodottisi a seguito di quelle condotte è pacifica
nella stessa prospettazione dei fatti come quivi propugnata dall’attrice, che
fonda la domanda di responsabilità spiegata contro i convenuti proprio sul
difetto di qualsivoglia tempestiva attivazione dei medesimi, nelle rispettive
vesti, a fronte degli evidenti e prolungati abbattimenti del capitale sociale
per perdite e della altrettanto evidente e prolungata impossibilità di
svolgimento dell’attività sociale.
Dette
plurime risultanze sono- schematicamente- le seguenti:
A) Perdite
di cui ai bilanci degli esercizi del 1993, 1994, 1995, del 1996, del 1997,
del 1998 e del 1999:
Tali
bilanci registravano (cfr. la documentazione contabile in atti; cfr. la
relazione dell’Ispettore giudiziale Dott. Cosentino; cfr. l’istanza del Curatore
ex art, 25 L.F. del 9.9.05) le seguenti perdite:
·
esercizio 1993: perdita = £. 571.939.725
·
esercizio 1994: perdita = £. 643.528.000;
·
esercizio 1995: perdita = £. 407.712.981;
·
esercizio 1996: perdita = £. 396.871.191;
·
esercizio 1997: perdita = £. 257.798.769;
·
esercizio 1998: perdita = £. 369.787.155;
·
esercizio 1999: perdita = £. 734.152.689.
All’esito
della ispezione giudiziale del Dott.Cosentino, nominato nel 1997 Ispettore
Giudiziale di detta società dal Tribunale di Pescara adito ex art. 2409 c.c.
da alcuni soci della A. S.r.l. (vd. infra), è risultato che- nel periodo
1993-1996:
·
il volume d’affari annuo è oscillato tra i 1.270
ed i 1089 milioni di lire circa;
·
le perdite di esercizio accumulate sono state
invece apri a circa 2 miliardi di lire;
·
la gestione sociale- quindi- risultava nel
periodo”evidentemente deficitaria”.
B)
Provvedimento del Tribunale di Pescara del 14.12.1995 di riduzione del
capitale sociale della A. S.r.l per perdite:
Con
detto provvedimento il Tribunale, dito da un socio della A. S.r.l. che
denunziava la gravità delle perdite dei bilanci relativi agli anni 1993 e
1994, in quanto perdite superiori all’ammontare del capitale sociale:
·
riduceva il capitale sociale a £. 428.060.725 per
effetto delle perdite accertate del 1993.
·
Rimetteva all’assemblea ogni decisione in
relazione alle perdite del 1994.
C)
Provvedimento del Tribunale di Pescara del 24.5.1997 di ispezione ex art.
2409 c.c. della società A. S.R.L.:
In
detto provvedimento il Tribunale poneva ad esplicito fondamento della
decisione di ispezione giudiziale della società il fatto che:
·
I soci T. M. e C. avevano denunziato- nella loro
istanza di ispezione giudiziale della società- la mancata segnalazione
all’assemblea sociale della necessità di ridurre il capitale sociale in
conseguenza delle perdite subite nell’esercizio del 1993, la mancata adozione
dei provvedimenti necessari a porre in stato di liquidazione la società, in
conseguenza delle ulteriori perdite verificatesi nell’esercizio 1994, le
false comunicazioni in ordine alla misura del capitale sociale, alle quote di
partecipazione dei soci ed ai rapporti finanziari tra questi e la società,
l’illecita attribuzione ad alcuni soci amministratori di quote mai
sottoscritte, con conseguente influenza sulla formazione della maggioranza
assembleare.
·
Vi era- ad avviso dello stesso Tribunale ed in
considerazione della “inconcludenza” delle difese spiegate nel procedimento
ex art. 2409 c.c. dagli amministratori e dai sindaci- il “fondato sospetto”
dell’effettivo compimento da parte dei medesimi delle denunziate
irregolarità.
·
Vi
era quindi la necessità ex art. 2409 c.c. di disporre una ispezione della
società “sì da verificare se vi fossero stati atti pregiudizievoli per il
patrimonio sociale o per la posizione di singoli soci”.
D)
Relazione del 23.1.1998 dell’Ispettore giudiziale Dott. Cosentino sulla
società A.:
In
detta Relazione l’Ispettore giudiziale aveva accertato e sottolineato che:
·
Il C.d.A., con delibere del 10 24 agosto e 18
settembre 1996, “ripristinò” l’aumento di capitale sociale deliberato
dall’Assemblea straordinaria del 27.5.1994, non sottoscritto nei termini e
quindi divenuto inefficace, come già accertato dal C.d.A. nella sedura del
1.2.1995.
·
Il
C.d.A, nell’occasione, consentì alla socia L. R., coniuge del socio D., di
effettuare una sorta di compensazione con crediti vantati dal coniuge nei
confronti della società, imputando dette somme ad aumento di capitale
sociale, pur in mancanza di espressa autorizzazione in tal senso del D. e di
versamenti da parte della R., con conseguente illegittima attribuzione a
quest’ultima di quote.
·
Sulla base di tale illegittima delibera di
aumento del capitale sociale si diede atto- nella seduta del C.d.A. del
20.9.1996, di “una sospensione dei diritti per morosità” dei soci T. e Casotti,
i quali non avevano sottoscritto l’aumento, pur in mancanza di delibere in
tal senso del C.d.A e del Collegio Sindacale e si provvide, nel corso
dell’Assemblea straordinaria tenutasi in pari data, valendosi delle nuove
maggioranze conseguite all’illegittimo aumento del capitale sociale, a
modificare l’art. 10 dello Statuto sociale nel punto relativo alla formazione
delle maggioranze necessarie per le deliberazioni delle Assemblee
straordinarie ed ordinarie, così togliendo alla minoranza, di fatto rappresentata
dai soci T., ogni possibilità di incidere sulle scelte societarie.
·
Pur in presenza, alla data del 31.12.1994,
dell’abbattimento integrale del capitale sociale per perdite, non si provvide
a convocare l’assemblea (ex art. 2447 c.c.) né a sciogliere la società (art.
2448 n. 4 c.c.), essendo ormai decorso il termine per la sottoscrizione
dell’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea del 27.5.1994.
·
Nell’occasione vi era l’impossibilità di
utilizzare le riserve per ripianare dette perdite, in ragione sia della
insufficienza delle prime rispetto all’entità delle seconde, sia in ragione
della mancanza di qualsivoglia deliberazione assembleare in tal senso.
·
Pur in presenza del provvedimento del Tribunale
di Pescara del 14.12.1995 di riduzione del capitale sociale a £. 428.060.725,
in conseguenza delle perdite del 1992 e del 1993, e pur in presenza di
ulteriori perdite negli anni 1994, 1995 e 1996 in misura superiore ad un
terzo del capitale sociale, gli amministratori non avevano provveduto ad
adottare i provvedimenti previsti dall’art. 2446 c.c..
·
Erano emerse altresì delle irregolarità nelle
operazioni commerciali intercorse con due Sr.l., sì da far dubitare della
veridicità delle scritture contabili e dei bilanci.
E) Provvedimento
del Tribunale di Pescara del 29.5.1998 di revoca degli amministratori e dei
sindaci della A. S.R.L. e di nomina di un amministratore giudiziario:
Con
detto provvedimento il Tribunale:
·
Riteneva che i fatti accertati dall’Ispettore
Giudiziario integrassero gli estremi delle gravi irregolarità degli
amministratori e dei sindaci lesivi degli interessi dei soci, della società e
dei terzi.
·
In attuazione dell’art. 2409 c.c. (per il quale,
se le violazioni sussistono […] il Tribunale può disporre gli opportuni
provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti
deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed
eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario,
determinandone i poteri e la durata) evocava gli amministratori e dei sindaci
della A. S.R.L., (in quanto ritenuti responsabili delle gravi irregolarità
emerse dall’Ispezione giudiziale) e nominava perla durata di mesi sei il
dott. B. come amministratore giudiziario.
F)
Istanza del 8.3.1999 dell’Amministratore Giudiziario al Tribunale di
scioglimento della società A.:
Con
detta istanza l’amministratore giudiziario:
·
Deduceva che le assemblee sociali da lui indette
erano rimaste deserte.
·
Deduceva che di conseguenza sussisteva una
impossibilità di funzionamento dell’assemblea.
·
Precisava che detta impossibilità di
funzionamento della assemblea si era manifestata sin dal giugno 1995 per
l’insanabile contrasto tra i soci manifestato in sede assembleare.
·
Chiedeva quindi procedersi allo scioglimento della
società ex art. 2484 comma I n. 3 c.c. (per impossibilità di funzionamento o
per la continua inattività dell’assemblea).
G)
Provvedimento del 11.3.1999 del Tribunale di Pescara di scioglimento della
società A. S.R.L.:
Con
detto provvedimento il Tribunale- prendendo atto della relazione
dell’Amministratore giudiziario di cui sopra- disponeva lo scioglimento della
società e- con successivo provvedimento- nominava il liquidatore.
H) Sentenza
del 27.4.2000 del Tribunale di Pescara di “annullamento” della delibera
assembleare della Società A. del 27.5.1994 di aumento del capitale sociale
per mancata tempestiva sottoscrizione di esso nei termini da parte dei soci:
·
Con detta sentenza il Tribunale- all’esito di un
giudizio instaurato con atto di citazione del 20.9.96 dai soci T. M. e T. C.
nei confronti della A. S.r.l.- accoglieva la domanda attorea e per l’effetto
dichiarava caducata la delibera in oggetto con la quale era stato deliberato
l’aumento di capitale sociale da un miliardo a due miliardi di lire
Intervenuta
prescrizione dell’azione attorea: sintesi:
Dalla
considerazione comparata delle plurime risultanze di cui sopra e dei principi
di diritto prima ricordati deve allora concludersi sul punto che:
·
Tutte le condotte dannose come imputate
dall’attore ai convenuti e come emergenti dalle risultanze processuali e
contabili appena richiamate, furono da questi commesse a partire dal 1993
e- con riferimento a coloro che rimasero nella compagine sociale (o che vi
entrarono successivamente all’anno 1993) anche negli anni successivi-
subirono una illecita “permanenza” sino alla intervenuta revoca giudiziale
(anno 1998) dei loro autori.
·
Le
conseguenze patrimoniali negative di tali colpevoli e continuative condotte
di mala gestio e di omessa vigilanza sulla compagine sociale si
iniziarono a manifestare in modo “ufficiale” nei bilanci di quegli
anni, sino a portare- proprio sulla base della valutazione dei bilanci
medesimi- al provvedimento del Tribunale di Pescara del 14.12.1995 di riduzione
del capitale sociale della A. S.r.l per perdite.
·
È la stessa parte attrice,
peraltro, ad imputare espressamente alla responsabilità dei convenuti il
fatto di non essersi attivati- già nell’occasione e proprio a fronte delle
evidenti gravissime perdite patrimoniali della società- per promuovere
l’azzeramento del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.
·
È la stessa parte attrice,
quindi, a dedurre che per tutto il quinquennio di cui è causa (1994-1995) si
omise colpevolmente di procedere ad una tempestiva ricapitalizzazione della
società, nella specie indispensabile- secondo la esplicita prospettazione
della stessa attrice- non certo per porre rimedio all'inadeguatezza del
capitale di esercizio di una fiorente società rispetto alle sue necessità
operative, bensì proprio per sanare per sanare l'eccedenza delle (palesi)
passività sulle attività di una società nitidamente in crisi (cfr. Cass.
Sentenza n. 5287 del 1998 in motivazione).
·
Le persistenti palesi irregolarità e
“manchevolezze” gestionali degli amministratori nonché- di conseguenza- la
grave e persistente “miopia” dell’organo sindacale di controllo su di
esse- ebbero una successiva ed “ufficiale” pubblicizzazione prima nel
provvedimento del Tribunale di Pescara del 24.5.1997 di ispezione ex art.
2409 c.c. della società A. S.R.L., quindi nelle equivoche risultanze emerse
all’esito della Relazione del 23.1.1998 dell’Ispettore giudiziale Dott.
Cosentino sulla società A., per trovare la definitiva “consacrazione”
pubblica nel consequenziale provvedimento del Tribunale di Pescara del
29.5.1998 di revoca degli amministratori e dei sindaci della A. S.R.L. e di
nomina di un amministratore giudiziario, provvedimento infine sfociato nel
successivo e definitivo provvedimento del 11.3.1999 del Tribunale di Pescara
di scioglimento della società A. S.R.L..
·
Orbene, a fronte di tale univoco quadro
probatorio, non sussistono né sono stati allegati da parte attrice
argomenti per negare che la revoca giudiziale di tutti gli amministratori e
sindaci di una S.r.l.- disposta (nella specie, come visto, in data
29.5.1998, cui sarebbe seguito, con provvedimento del Tribunale del
11.3.1999, lo scioglimento della società) a seguito di intervenuto
accertamento di gravi irregolarità gestionali e di controllo della compagine
sociale- costituisca una (inequivoca) “consacrazione” pubblicistica agli
occhi dei soci e dei creditori sociali dell’esistenza dei plurimi
comportamenti colpevoli e dannosi dei convenuti e della riconducibilità agli
stessi della palese, grave ed ormai cronica insufficienza del patrimonio
sociale.
·
La sospensione del decorso della prescrizione
dell’azione contro gli amministratori ex art. 2941 c.c. (norma
speciale, come tale senz’altro non applicabile analogicamente [come
invero dedotto dall’attore] anche ai sindaci, cui peraltro non sarebbe
estensibile, vista la diversa posizione di essi all’interno della società
rispetto a quella degli amministratori, la ratio prima richiamata sottesa
alla sospensione legislativa della prescrizione dell’azione di responsabilità
per questi ultimi ) è quindi cessata nella specie (al pari della
permanenza delle condotte illecite “di durata” di coloro che rimasero nella
società sino alla sua collocazione in regime di amministrazione giudiziaria )
in data 29.5.98 (revoca giudiziale).
·
Da qui è iniziato a decorrere (peraltro per i
soli amministratori rimasti in carica sino a tale data, e non anche per gli
altri quivi convenuti ma “cessati” in data anteriore e rispetto ai quali il
termine di prescrizione iniziò a decorrere da data addirittura anteriore) il
termine quinquennale di prescrizione, con conseguente estinzione
dell’azione di responsabilità al 30.5.2003, data di gran lunga anteriore
a quella (settembre 2005) di esercizio della stessa attraverso la
instaurazione del presente giudizio.
Né
nella specie risulta applicabile, con riferimento a quei
convenuti coinvolti nella vicenda penale conclusasi con le sentenze divenute
irrevocabili nel 2001, il dies a quo della prescrizione
penale di cui all’art. 2947 III comma ultima parte (costituito dalla data
del passaggio in giudicato delle predette sentenze) invocato nella specie
dall’attore.
Al
riguardo è opportuno ricordare che la disposizione dell'art. 2947, terzo
comma, cod. civ. stabilisce: “Se il fatto è considerato dalla legge
come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si
applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa
diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio
penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini
indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del
reato dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Al proposito deve
osservarsi che:
·
Con riferimento alla prima parte di tale comma,
essa presuppone che sussista in concreto totale identità e
concomitanza tra gli elementi (oggettivo e soggettivo) dell'illecito civile e
di quello penale. Pertanto, nell'ipotesi di azione di responsabilità promossa
dal curatore (art. 146 legge fallimentare) nei confronti degli amministratori
di una società fallita, i quali siano stati altresì sottoposti a procedimento
penale per il reato di bancarotta, non può applicarsi la disciplina della
prescrizione di cui all'art. 2947, terzo comma, cod. civ., qualora risulti -
in base ad un apprezzamento adeguatamente e congruamente motivato dal giudice
del merito - che non sussiste una perfetta identità tra i fatti esaminati in
sede penale e quelli oggetto del giudizio civile (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 3430 del 13/04/1994; N. 1494 del 1984; N. 2180 del 1966; N. 4415 del 1979;
N. 4652 del 1979; N. 3755 del 1981; N. 5241 del 1981).
·
Con riferimento alla seconda parte della norma in
esame (per la quale, se il reato e estinto per causa diversa
dalla prescrizione, od e intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio
penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai
primi due commi [cinque anni e due anni] con decorso dalla data di estinzione
del reato o dalla data in cui la sentenza e divenuta irrevocabile), essa si
riferisce, alla stregua della sua formulazione letterale e collocazione nel
complessivo contesto di detto terzo comma nonché della finalità perseguita di
tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'azione
civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva
dello stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una
prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 2508 del 08/02/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5693 del
18/04/2001; Cass. N. 1960 del 1980; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3687 del
12/11/1969).
·
Ne consegue che, in ipotesi in cui la
prescrizione del reato sia uguale o minore a quella fissata per il diritto al
risarcimento, resta inoperante la seconda parte del terzo comma dell'art.
2947 e il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione
fissata dal primo comma dell'art. 2947 c.c. con decorrenza dal giorno del
fatto, senza che sulla durata del decorso della prescrizione possa avere
alcuna incidenza la circostanza che il fatto illecito sia considerato dalla
legge come reato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2508 del 08/02/2005: nella
fattispecie il soggetto danneggiato da un reato di minaccia commesso ai suoi
danni in data 14.3.1992 da altro soggetto, lo aveva convenuto in giudizio,
con citazione 23.1.98, avanti il giudice di pace, per sentirlo condannare al
risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa, per
le minacce ricevute da costui e per le quali era intervenuta sentenza penale
di condanna a carico dello stesso in ordine al reato ex art. 612 c.p. emessa
dal pretore in data 20.9.96; la Corte, constatando che la prescrizione del
reato di minaccia era uguale a quella fissata nel primo comma dell'art. 2749
c.c. e cioè di anni cinque dalla commissione del fatto, avvenuto in data
14.3.92, ha riconosciuto, sulla base del principio di diritto summenzionato,
la legittimità della sentenza impugnata che aveva ritenuto che la
prescrizione dell'azione civile alla data di proposizione della domanda
(23.1.98), s'era ormai maturata; cfr nello stesso identico senso Cass. Sez.
3, Sentenza n. 5693 del 18/04/2001; N. 1960 del 1980; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 3687 del 12/11/1969
Orbene,
venendo al caso di specie, deve primariamente riconoscersi l’inesistenza
del presupposto (totale identità tra i fatti contestati in sede penale ed
fatti contestati in sede civile) per l’applicazione dell’art. 2947 c.c.
con riferimento all’azione civile quivi intentata nei confronti dei soggetti
(MARINO, LA MORGIA, R., D., SACCO, LANZA, CIRELLI) coinvolti nei processi
penali poi sfociati nelle sentenze (divenute irrevocabili- come detto- nel
2001) di assoluzione per intervenuta prescrizione in quanto ed in sintesi:
·
Non vi è perfetta coincidenza oggettiva tra i
fatti esaminati in sede penale e quelli oggetto del giudizio civile.
·
Ivi infatti gli unici fatti contestati erano da
un lato (e per tutti) quelli di false comunicazioni sociali (ma)
limitatamente a due specifici episodi (di cui il primo consistito nella falsa
dichiarazione, nel corso della seduta del C.d.A del 18.9.1996, che il
capitale sociale versato a quella data ammontava a £. 1.181.610.000,
nonostante che l’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea dei
soci del 27.5.1994 non fosse stato sottoscritto nei termini e che il
Tribunale di Pescara avesse, in data 27.12.1995, ridotto per perdite il
capitale sociale da £. 1.000.000.000 a £. 428.060.725; il secondo,
consequenziale al primo, consistente nella falsa esposizione nel bilancio al
31.12.1996 del predetto valore falso del capitale sociale), dall’altro ( e
per i soli MARINO, R., D., LANZA e CIRELLI) quello di cui all’art. 2630 c.c.
(ma anche quivi) limitatamente ad uno specifico episodio (consistito
nell’avere influito con mezzi illeciti sulla formazione della maggioranza
dell’assemblea straordinaria della società del 20.9.1996, mediante la falsa
prospettazione al notaio rogante di una situazione di capitale versato di £.
1.181.610.000, al fine di poter deliberare una modifica dello status sociale).
·
È quindi evidente che la coincidenza tra gli
specifici fatti di reato di cui sopra (entrambi temporalmente collocati nel
settembre del 1996) e i fatti illeciti (civili) prolungati e permanenti quivi
contestati ai convenuti nel quinquennio 1994/1999 è (non già totale e
perfetta bensì) soltanto parziale.
Ma
anche a voler prescindere da tale dirimente profilo, non sussiste lo
stesso presupposto generale di cui all’art. 2947, III comma, c.c. della
esistenza di una prescrizione del fatto - reato più lunga di quella
relativa all’azione civile in quanto:
·
I fatti di reato imputati in sede penale ai
soggetti summenzionati erano quelli di cui all’art. 2621 I comma n. 1 c.c..
(vecchia versione: vd. infra) e, per alcuni di essi, anche quelli di cui
all’art. 2630 I comma n. 3 c.c. (vecchia versione: vd. infra).
·
Com’è noto, il D.lvo n. 6.2002 (come tale
ben anteriore all’esercizio dell’azione civile di cui è causa) ha trasformato
il delitto di cui all’art. 2621 I comma n. 1 in contravvenzione
punita con l’arresto fino ad un anno e sei mesi.
·
La prescrizione di tale reato è quindi oggi pari
a tre anni (art. 157 I comma n. 5 c.p.).
·
Il medesimo D.vo ha poi depenalizzato la
fattispecie di cui all’art. 2630 c.c.. Nessuna più lunga prescrizione
penale può poi ovviamente quivi richiamarsi per il fatto di cui all’art. 2630
c.c.- in quanto mero fatto illecito (dal 2002) non costituente reato.
·
In tema di successione di leggi penali, ai
fini dell'individuazione della normativa di favore per il reo, non si può
procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova
legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la
creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella
in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo
complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio,
più vantaggiosa al reo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23274 del 10/02/2004; Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 44007 del 28/09/2005)
·
Sulla base della sopravvenienza di siffatta
normativa più favorevole ai rei (ex art. 2 c.p.), nelle more del procedimento
penale è stata dichiarata l’estinzione ovvero “abrogazione” dei reati in
esame.
·
La prescrizione del reato di cui all’art. 2621
c.c. è quindi inferiore al quella quinquennale della corrispondente
azione civile, e peraltro nella specie già lo era al momento
dell’instaurazione della presente azione civile.
·
La non prescrizione (ossia la tempestività)
dell’azione è (a fronte della altrui eccezione di intervenuta
prescrizione) una condizione dell’azione medesima e- come tale- deve
sussistere, come è ovvio, sin dal momento dell’esercizio dell’azione.
·
Il reo ha ovviamente il diritto alla applicazione
della sopravvenuta normativa a lui più favorevole in
materia di prescrizione del reato sia dal Giudice penale che sia chiamato a
valutarne la responsabilità penale per quel fatto (e che eventualmente in
quella sede sia stato investito anche della relativa azione civile), sia dal
Giudice civile che- ai fini della verifica della “tempestività” della azione
civile ad esso sottesa ed innanzi a lui intrapresa- debba verificare se per
esso il “diritto penale” (nella specie costituito dagli artt. 2621/2630
c.c./2 c.p.) preveda (a differenza che nella specie) una prescrizione più
lunga di quella civile già maturata.
·
La pretesa attorea di “neutralizzare”
l’intervenuta prescrizione dell’azione civile
attraverso il richiamo ad una (inesistente) prescrizione penale più lunga ex
art. 2947 III comma c.c. è- quindi- infondata.
Infine,
è palesemente infondata per genericità la pretesa giudiziale subordinata dei
convenuti (chiamanti) D. N. E R. L. di corresponsabilità dei chiamati
in causa N. D. (già amministratore giudiziario della A. S.r.l.) e B. L. (già
liquidatore giudiziale della predetta società) e ciò sia per difetto assoluto
di allegazione e di prova (da parte dei chiamanti che- in quanto tali- ne
erano ovviamente onerati) di quali fatti di mala gestio della società A. agli
stessi sarebbero imputabili e di quali effetti gli stessi avrebbero prodotto
sul (già pienamente consumatosi) dissesto sociale, sia per la sussistenza (in
ragione delle richiamate plurime risultanze processuali) della prova piena
della ascrizione alle pregresse e prolungate condotte colpevoli degli organi
di amministrazione e di controllo della A. S.r.l. della intergale
responsabilità della “deriva sociale”.
Ogni
ulteriore questione versata in atti resta pertanto assorbita dalle
statuizioni di cui sopra.
La
considerazione comparata sia della complessità della vicenda di cui è causa,
sia della fondatezza degli addebiti di responsabilità attorei mossi ai
convenuti (quivi senz’altro emersa su “base documentale”, ancorché- in
ragione del riconoscimento della intervenuta prescrizione dell’azione- in
maniera soltanto incidentale) legittima senz’altro l’integrale
compensazione delle spese di lite tra attore e convenuti e tra convenuti
chiamanti ed il chiamato T. M. (che “partecipa” nei predetti termini alla
vicenda quale erede di un ex amministratore).
Per
contro, la considerazione della totale infondatezza e genericità- come sopra
rilevata- delle ragioni (invero neanche) addotte da D. N. E R. L. per la
“chiamata di corresponsabilità” di N. D. (già amministratore giudiziario
della A. S.r.l.) e B. L. legittima la condanna dei primi al rimborso delle
spese processuali sostenute dai secondi, spese da liquidarsi nella misura
di cui all’art. 5 comma IV della Tariffa Forense, avendo avuto questi ultimi
in giudizio sia la stessa posizione processuale, sia un unico comune
difensore, sia e di conseguenza una difesa di contenuto identico per entrambi
(cfr. i rispettivi atti processuali).
P.Q.M.
Il
Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.
Enrico Carbone Presidente
Dott. Patrizia Franceschelli G.O.T.
Dott. Gianluca Falco Giudice est.
definitivamente
pronunciando nella presente causa di cui al R.G. N. 4582/2005 promossa dal FALLIMENTO
A. SRL in liquidazione, in persona del Curatore, ogni contraria istanza
ed eccezione disattesa, così decide :
RIGETTA
L’eccezione
di inammissibilità dell’azione di responsabilità a tutela dei creditori
sociali esperita ex art. 146 L.F. da parte attrice, perché infondata nel
merito.
DICHIARA
L’intervenuta
prescrizione dell’azione di responsabilità ex art. 146 L.F./2393-2394 c.c.
esperita da parte attrice nel presente giudizio contro i convenuti.
Per
l’effetto
RIGETTA
Tutte
le domande attoree di risarcimento dei danni perché relative ad azione
prescritta.
RIGETTA
Le
domande dei convenuti/chiamanti D. N. E R. L. di riconoscimento di una
corresponsabilità dei chiamati in causa N. D. e B. L. per i fatti di causa,
in quanto domande infondate nel merito.
COMPENSA
Integralmente
tra tutte le parti le spese del giudizio per giusti motivi, ad eccezione
delle spese processuali sostenute dai chiamati in causa N. D. e B. L. che si
pongono a carico dei chiamanti in causa D. N. E R. L., con conseguente
condanna di questi ultimi a corrispondere ai primi il rimborso delle spese
processuali sostenute per la difesa comune esperita dal loro comune difensore
(ex art. 5 comma IV T.F.), spese che si liquidano al predetto titolo e
complessivamente nella somma di €. 4.000,00 per diritti, €. 4.000,00 per
onorari, €. 100 per spese, oltre accessori ex TF., Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.7.2006
Pescara, 15.11.2006
Il Presidente Dott. Enrico Carbone
Il Giudice estensore Dott. Gianluca Falco
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