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Conflitto
di interessi
Tribunale di Milano, sez. VI
civ., sentenza 22 novembre 2006, n. 2839/2007 – Pres. Vanoni, Rel. Silvia
Brat.
Intermediazione finanziaria – Conflitto di
interessi – Efficacia e contenuti dell’informazione – Idoneità
dell’informazione e tutela dell’interesse dell’investitore – Equo
trattamento.
Nell’ipotesi di conflitto di
interessi, l’autorizzazione ex art. 27 regolamento CONSOB n. 11522/1998 non
deve operare quale clausola deresponsabilizzante per eventuali operazioni
poste in essere a discapito del cliente e a vantaggio dell’intermediario o di
un altro soggetto. Pertanto, perché l’intermediario possa da corso
all’operazione, non è sufficiente il consenso espresso e consapevole del
cliente, ma deve sussistere la rispondenza dell’operazione ad un di lui
interesse. In sostanza, il dovere di trasparenza, nell’ipotesi di
conflitto di interesse, è certamente più incisivo e deve rendere
l’investitore il più possibile edotto delle operazioni di investimento
proposte. Solo in questo senso, ossia a fronte di un’informazione completa ed
efficace, idonea a raggiungere la sfera cognitiva dell’investitore ed a
colmare il gap conoscitivo inevitabile, resa anche alla luce del criterio
dell’equo trattamento evidenziato dall’art. 21, I comma, lett. a) del
T.U.F., la banca può dimostrare di aver ottemperato a disposizioni
legislative, come integrate dal regolamento CONSOB, in ossequio alla
tutela
costituzionale del risparmio ex art. 47 Cost.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente
notificato, A. N. e V. G. convenivano davanti al Tribunale di Milano la
s.p.a. BANCA ** in persona del legale rappresentante, ciò assumendo: che, in
data 15 febbraio 2001, veniva loro addebitata la somma di € 25.162 sul conto
corrente per l’acquisto di un titolo che, nel fissato bollato, veniva
indicato come CROIM 6,25% 2004; che tale sigla corrispondeva all’emissione
obbligazionaria Cirio Holding Luxemburg SA del 6 febbraio 2001 con scadenza
al febbraio 2004; che l’allora Banco **** - presso il quale essi attori
avevano il conto corrente da anni - versava in palese conflitto di interesse
con riferimento ai titoli in questione, il cui emittente era soggetto incapace
di adempiere e la cui finalità era la trasformazione dell’imponente debito a
breve in debito obbligazionario a lungo termine; che essi, pur lasciando alla
banca l’onere di dimostrare l’esistenza di un valido ordine in relazione ai
predetti titoli, non ricevevano alcuna comunicazione dell’ordine. La Difesa
attorea, quindi, senza nulla dare per ammesso quanto al perfezionamento
dell’ordine, deduceva la nullità dello stesso ai sensi degli artt. 1325 e
1418 c.c., per carenza dei requisiti di cui agli artt. 27, 28, 29 del
regolamento CONSOB n. 11522/1998, asserendo, in particolare, l’esistenza di
un grave conflitto di interesse, di cui la banca non aveva reso edotti i
clienti. Deducevano, inoltre, l’annullabilità del contratto, in forza della
disposizione di cui all’art. 1429, n. 1 e n. 2 c.c. ed, in via subordinata,
per vizio della volontà ai sensi dell’art. 1439 c.c.. In via ulteriormente
subordinata, deducevano la responsabilità contrattuale dell’istituto ai sensi
degli artt. 1175 e 1176 c.c., con conseguente condanna della controparte al
risarcimento dei danni, tra i quali doveva rinvenirsi anche il danno morale
riconducibile al reato di cui all’art. 640 c.p..
Radicatosi il contraddittorio, parte
convenuta esponeva che agli attori era stato consegnato il documento sui
rischi generali connessi all’attività di investimento mobiliare e che questi
si erano rifiutati di fornire informazioni circa i loro obiettivi di
investimento, la propensione al rischio e la situazione finanziaria in
generale; che essi avevano un portafoglio titoli estremamente diversificato e
che ciò denotava una propensione al rischio tutt’altro che trascurabile.
Parte convenuta deduceva, poi, che l’attività dalla stessa posta in essere
era tipica negoziazione per conto terzi che la dottrina identificava come
attività di mera esecuzione di ordini sia su mercato regolamentato che fuori
dal mercato regolamentato; da tale ricostruzione discendeva che il prezzo di
acquisto non era stato pagato ne incamerato dalla banca, ma versato ed incassato
dall’intermediario terzo, avendo essa banca percepito solo la commissione di
negoziazione; ne derivava, in sostanza, che il rapporto giuridico dedotto
dagli attori faceva capo ad un terzo soggetto. Assumeva, inoltre,
l’insussistenza delle violazioni addebitate dagli attori con riferimento agli
artt. 27 – 29 del regolamento CONSOB Intermediari, con conseguente richiesta
di reiezione delle relative domande di annullamento e di risarcimento dei
danni.
Dopo lo scambio di memorie ex artt. 6 e
7 del D.lgs. n. 5/2003, l’ammissione delle prove testimoniali con ordinanza
collegiale del 30 novembre 2005, l’escussione dei testi M. M. e R. S.
all’udienza del 25 maggio 2006, la causa, svolta la discussione orale, era
ritenuta in decisione all’udienza collegiale del 22 novembre 2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione, sollevata dalla
parte convenuta nella memoria ex art. 7 D.lgs. n. 5/2003, concernente la
pretesa nullità della notifica della memoria attorea ex art. 6, notifica
avvenuta oltre l’orario di cui all’art. 147 c.p.c.. Parte convenuta,
tuttavia, nella memoria ex art. 7 non ha esposto di non aver ricevuto la
memoria della controparte, alla quale ha diffusamente replicato nel merito,
pur avendo sottolineato che la propria memoria non rivestiva carattere
sanante rispetto all’eccezione sollevata (v. pag. 8 della memoria). Pertanto,
in ossequio al principio di raggiungimento dello scopo, codificato dall’art.
156 c.p.c. e compatibile con il rito societario in difetto di disposizione di
segno contrario, deve osservarsi che nessuna lesione del diritto di difesa si
è in concreto verificata in ragione dell’orario della notifica.
In via pregiudiziale, occorre, ora, analizzare l’eccezione sollevata
dalla convenuta di carenza di legittimazione passiva della banca e di
necessità di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c..
La Difesa del BANCA ** ha rilevato che nel caso in esame ha posto in
essere una tipica negoziazione per conto terzi e non una negoziazione in
conto proprio consistente nella vendita di strumenti finanziari appositamente
detenuti in portafoglio dall’intermediario, “il quale solo in tale ipotesi
si pone in contropartita diretta” (v. pag. 10 della comparsa di
costituzione). Da ciò seguirebbe che il rapporto giuridico in essere farebbe
capo ad un soggetto terzo, mentre la banca non sarebbe il legittimo
contraddittore. In ogni caso, il rapporto obbligatorio dedotto dovrebbe dar
vita al litisconsorzio necessario “dovendosi considerare non tanto la
natura dell’azione, ma l’idoneità della pronuncia a produrre gli effetti in
funzione dei quali l’attore ha proposto la domanda pervenendosi ad una
decisione idonea a regolare il rapporto controverso” (v. pag. 12 della
comparsa costitutiva).
L’eccezione non merita accoglimento.
La distinzione tra negoziazione per conto proprio e quella per conto
terzi si fonda sul fatto che nella prima l’intermediario agisce in nome
proprio e nel proprio esclusivo interesse, mentre nella seconda l’operatore
finanziario agisce nell’esclusivo interesse dell’investitore, a prescindere o
meno dalla spendita del nome. Tale diversità strutturale comporta che, nel
primo caso, l’intermediario percepisce eventualmente anche un compenso
costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita dei
titoli; mentre nella seconda ipotesi, l’intermediario percepisce una
commissione, addebitata al cliente. Inoltre, con riferimento alla posizione
contrattuale delle parti, solo nella negoziazione per conto terzi
l’intermediario ha di mira l’interesse esclusivo del cliente, laddove nella
negoziazione in conto proprio è egli stesso la naturale controparte del
cliente. Dal punto di vista dogmatico, tra l’altro, la negoziazione per conto
proprio va ricondotta nell’ambito della compravendita, mentre la negoziazione
per conto terzi è stata, dalla dottrina, inserita nell’ambito dello schema
normativo ora della commissione, ora del mandato, ora della mediazione
Tuttavia, il legislatore delegato e la CONSOB hanno dettato regole
comportamentali pressoché identiche riguardo ai due tipi di negoziazione, con
riferimento particolare, alla regola della best execution, ex art. 32, III
comma, regolamento CONSOB Intermediari. Ed è proprio questa attenzione del
legislatore che travolge, per così dire, le categorie dogmatiche, per
incanalare l’operato dell’intermediario nei binari della correttezza e
diligenza professionale, garantite dai doveri informativi penetranti e dal
dovere dell’equo e trasparente trattamento. Pertanto, in entrambi i casi,
viene in considerazione il rapporto obbligatorio con il cliente, con riguardo
al quale va analizzata l’attività dell’intermediario. È proprio con
riferimento a tale rapporto obbligatorio che parte attorea ha chiesto
dichiararsi, in via principale, la nullità della compravendita, in via
subordinata, l’annullamento del negozio per vizio del consenso, in via
ulteriormente subordinata, la condanna della banca al risarcimento dei danni
derivanti dall’inadempimento contrattuale. Alla luce di questo inquadramento,
pertanto, del tutto destituita di fondamento è non solo l’eccezione di
carenza di legittimazione passiva, ma anche la richiesta di integrazione del
contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., posto che la natura delle
azioni spiegate dagli attori non rifluisce nella sfera soggettiva di un
terzo, come avviene nell’ipotesi dell’art. 102 c.p.c.. Ed, infatti, ricorre
l’ipotesi di cui all’art. 102 c.p.c. “solo allorquando l’azione tenda alla
costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure
all’adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione
giuridica inscindibilmente comune a più soggetti, di modo che, se emanata in
assenza del contraddittorio di tutte le parti interessate, l’emananda
sentenza sia priva di alcuna pratica utilità”(v. ex multis Cass. civ., n.
14102/2003).
Passando, ora, al merito della controversia, va detto che parte
attorea, sin dalla citazione, ha lasciato alla convenuta “l’onere della
prova in ordine al fatto storico del perfezionarsi di un contratto di compra
– vendita avente ad oggetto il titolo Cirio Holding Luxembourg Sa 6,25%”
(v. pag. 10 della citazione). In merito a tale profilo, la banca San Paolo
IMI s.p.a. ha prodotto il contratto di negoziazione dal quale risulta,
all’art. 1, che gli ordini sono conferiti, di norma, per iscritto e che,
laddove siano conferiti telefonicamente, la banca provvede a registrarli su
nastro magnetico o su altro supporto equivalente. A seguito dell’escussione
dei testi A.S., R.S., M:M. – impiegati presso la banca convenuta - è stato
provato il conferimento dell’ordine per telefono, ordine che è stato
registrato e riascoltato dai testi stessi. Infine, dal documento n. 9
prodotto dalla convenuta si ricava il testo registrato quanto meno con
riferimento alla telefonata del 7 febbraio 2001. Con riguardo alla forma
scritta dell’ordine, va premesso che l’art. 23 T.U.F. trova la sua attuazione
nell’art. 30 del regolamento CONSOB Intermediari, il quale, a sua volta,
detta un contenuto tipico contrattuale, da ritenersi tassativo. Dalla stessa
lettura di tale ultima disposizione risulta chiaro che essa riguarda non i
singoli ordini di negoziazione, ma i contratti quadro d’investimento. Ed,
infatti, oltre all’inciso iniziale ove è fatto riferimento ai servizi che non
possono essere forniti se non sulla base di un contratto scritto, solo nella
prospettiva di una regolamentazione di ordine generale e preventiva si spiega
la necessità di: 1) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;
2) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto,
nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso; 3)
indicare le modalità attraverso cui l’investitore può impartire ordini e
istruzioni; 4) prevedere la frequenza, il tipo e la documentazione da fornire
all’investitore a rendiconto dell’attività svolta; 5) indicare le modalità di
costituzione e di ricostituzione della provvista a garanzia delle operazioni
disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l’esecuzione
delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant;
6) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con
l’investitore per la prestazione del servizio. Una simile disciplina a
carattere preventivo ben si accorda con il concetto del contratto quadro e
tale conclusione trova ulteriore conforto nell’art. 60, I comma del
regolamento citato, il quale impone il rilascio, da parte dell’intermediario,
di un’attestazione cartacea contenente i dati fondamentali dell’ordine di
negoziazione ricevuto ed eseguito; ed, invero, in tale caso, la forma scritta
attiene non alla validità ma alla prova dell’ordine e del contenuto dello
stesso. Nello stesso senso va letto il comma II dell’art. 30 citato che
impone, quanto agli ordini telefonici, la registrazione su nastro magnetico o
su altro supporto equivalente, confermando, così, che l’ordine può essere
anche telefonico, mentre la registrazione attiene alla prova del contratto.
Con riferimento alle violazioni addebitate dalla Difesa attorea alla
banca, si osserva che le stesse sono incentrate, in particolare, sul mancato
rispetto degli adempimenti di cui agli artt. 27 e 28 del regolamento CONSOB
Intermediari. Secondo la tesi prospettata, il Banco **** sarebbe stato
fortemente esposto verso il gruppo Cragnotti & Partners. Tanto è vero
che, in ragione del grave squilibrio finanziario già alla fine del 1999 –
inizi 2000, quando il gruppo Cirio decise di procedere ad un piano di
ristrutturazione del debito con lo scopo di trasformare l’indebitamente da
breve in medio – lungo termine ovvero di trasformare la maggior parte del
debito bancario in debito obbligazionario, vi fu un sostanziale benestare da
parte delle banche che, in tal modo, potevano ridurre la loro esposizione
debitoria. Di tale ristrutturazione del debito – che si concretizzò nelle
sette emissioni obbligazionarie succedutesi a partire dal 30 maggio 2000 al
31 maggio 2002 - dichiarate successivamente in cross – default, beneficiarono
gli istituti di credito, tra i quali, appunto, il Banco ****.
La Difesa di parte convenuta ha, in primo luogo, assunto che gli
attori erano investitori tutt’altro che sprovveduti, come desumibile dal
portafoglio titoli. In secondo luogo, ha osservato che non aveva partecipato
al collocamento di alcuna emissione obbligazionaria del gruppo Cirio, come
risultava dal documento attoreo sub n. 4, ove sono riportati i nomi dei
managers delle singole emissioni obbligazionarie. Non ha, invece, negato la
sussistenza dell’ingente debito.
Orbene, l’art. 21, comma I, lett. c) del T.U.F. fa obbligo agli
intermediari di organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di
conflitto di interessi ed, in situazioni di conflitto, di agire in modo tale
da assicurare ai clienti trasparenza ed equo trattamento. E, infatti, nell’attuale contesto economico, la
dematerializzazione dei titoli di credito, la creazione di prodotti
finanziari sempre più sofisticati inducono il risparmiatore a riporre fiducia
nell’intermediario per lo svolgimento dei servizi di investimento relativi.
Di conseguenza, l’investitore, per lo più sprovvisto di nozioni altamente
specialistiche, non è in grado di monitorare, anche a monte, cioè nella fase
precontrattuale, la prestazione relativa e si affida allo stesso gestore, dal
quale assume consigli ed al quale conferisce gli ordini. Nell’ipotesi,
quindi, di sussistenza del conflitto, l’autorizzazione ex art. 27 regolamento
CONSOB n. 11522/1998 non deve operare quale clausola deresponsabilizzante per
eventuali operazioni poste in essere a discapito del cliente e a vantaggio
dell’intermediario o di un altro soggetto. Pertanto, non è sufficiente il
consenso espresso e consapevole del cliente, ma deve sussistere la
rispondenza dell’operazione ad un di lui interesse. In
sostanza, il dovere di trasparenza, nell’ipotesi di conflitto di interesse, è
certamente più incisivo e deve rendere l’investitore il più possibile edotto
delle operazioni di investimento proposte. Solo in questo senso, ossia a
fronte di un’informazione completa ed efficace, idonea a raggiungere la sfera
cognitiva dell’investitore ed a colmare il gap conoscitivo inevitabile, resa
anche alla luce del criterio dell’equo trattamento evidenziato dall’art. 21,
I comma, lett. a) del T.U.F., la banca può dimostrare di aver ottemperato a
disposizioni legislative, come integrate dal regolamento CONSOB, in ossequio
alla tutela costituzionale del risparmio ex art. 47 Cost..
Nel caso in esame, la teste M.M. ha confermato che il N. aveva dato
ordine di disinvestire obbligazioni del Banco **** a tasso variabile e che
aveva chiesto di acquistare obbligazioni Cirio per € 25.000,00; che
contestualmente aveva chiesto di acquistare obbligazioni Turchia per €
25.000,00; che non ricordava se al cliente fossero state fornite informazioni
circa la tipologia dei titoli, anche se dal tenore della telefonata poteva
desumersi che in una conversazione precedente fosse stato fatto accenno al
profilo del rischio; che non ricordava se nel trattare i titoli fosse stato
fatto riferimento a Cirio od a Cirio Luxemboug.
Da tali dichiarazioni è emersa, senza subbio, un’informativa
decisamente incompleta e lacunosa, quanto ai rischi, probabilmente, ma non
sicuramente illustrati in una conversazione precedente al febbraio 2001,
quanto addirittura alla denominazione precisa dei titoli, quanto al conflitto
di interessi, totalmente omesso.
Poste tali premesse in fatto, vanno ora analizzate le richieste
attoree.
Ora,
con riguardo alla domanda svolta in via principale, il Tribunale non ignora
che si è sviluppato un significativo orientamento giurisprudenziale volto a
sanzionare con la nullità la violazione di norme che, incidendo sia sulla
tutela dei risparmiatori uti singuli, sia sul risparmio pubblico
protetto a livello costituzionale, ha ravvisato tale rimedio come quello più
consono a tali fattispecie (v. Trib. Parma, 6 luglio 2005; Tribunale Genova,
18 aprile 2005; Tribunale Venezia, 29 settembre 2005). Ritiene, tuttavia, di
discostarsene in quanto la sanzione civilistica più severa della nullità deve
trovare ingresso solo nelle fattispecie espressamente previste dal
legislatore e non può essere estesa a tutta l’area delle norme
comportamentali di carattere generale, (quali la professionalità, la
diligenza, la correttezza, l’indipendenza, la trasparenza); norme che, in quanto
prive di specificità, debbono essere disegnate di volta in volta, facendosi
ricorso al generale concetto della buona fede e del corretto e ragionevole
equilibrio tra i contrapposti interessi contrattuali. Sul punto, il Tribunale
ha già chiarito che “la voluta
distinzione tra adempimenti prescritti a pena di nullità ed altri obblighi di
comportamento pure posti a carico dell’intermediario, impedisce una
generalizzata qualificazione di tutta la disciplina dell’intermediazione
mobiliare come di ordine pubblico e, ultimamente, presidiata dalla cd.
nullità virtuale di cui all’art. 1418, I comma c.c.” ( sentenza n.
7555/05; v. anche Trib. Rovereto, 18 gennaio 2006). Una simile conclusione non
esclude certamente il carattere imperativo delle norme citate in tema di
obblighi comportamentali: si tratta di disposizioni inderogabili, è vero, ma
– come anche sostenuto da autorevole dottrina - né la natura imperativa di
tali obblighi, né le caratteristiche degli interessi tutelati sono idonee a
far sorgere una simile sanzione, al di fuori delle ipotesi tassativamente
previste dalla legge Infine, l’art. 23 VI comma, D. lgs. n. 58/199
circoscrive l’inversione dell’onere probatorio ai giudizi di risarcimento dei
danni cagionati ai clienti nello svolgimento dei servizi e tale rimedio non è
certamente inscrivibile nella categoria delle nullità.
Quanto
alle domande di annullamento per vizio del consenso, parte attorea non ha
allegato e, quindi, neppure dimostrato la sussistenza di un errore essenziale
e riconoscibile, tale da incidere causalmente sul processo formativo della
volontà. Come, del resto, neppure ha fornito sufficienti allegazioni in punto
di dolo ed una tale carenza - che, ovviamente, si riflette sul piano
probatorio - determina la reiezione oltre che della domanda di annullamento,
anche della domanda di risarcimento del danno morale conseguente al reato di
cui all’art. 640 c.p..
Va,
invece, accolta la domanda risarcitoria, stante l’inadempimento da parte
della convenuta, in considerazione della scarsa informazione in generale sui
titoli ed, in particolare, dell’assenza totale di informazione in merito alla
situazione di conflitto di interessi in cui versava in modo significativo il
Banco ****. A questo proposito, la Difesa del BANCA ** ha osservato che il N.
era cliente tutt’altro che sprovveduto, in particolare, sottolineando la
diversificazione del di lui portafoglio titoli. Infatti, a smentita del
carattere tranquillo degli investimenti attorei, la banca ha dimostrato,
mediante la produzione di un prospetto riassuntivo del contenuto del deposito
amministrato degli attori alla data del 15 febbraio 2001, dell’estratto conto
dei movimenti del deposito dal dicembre 2000 al maggio 2001 e degli estratti
conto del deposito sino al marzo 2003 (v. docc.ti nn. 3, 4, 5) che il N. era
dotato di una competenza specialistica assolutamente spiccata in merito agli
investimenti in strumenti finanziari; tanto da poter procedere ad
investimenti decisamente rischiosi quali i cd. reverse floater, gli step
down, gli strutturate. Si tratta di elementi certamente significativi, in
base ai quali va, senza dubbio, calibrata l’informazione da dare al cliente;
dal momento che è ovvio che l’intermediario non dovrà fornire ad un
investitore sofisticato le stesse informazioni che deve riversare a chi ha
sempre investito in titoli conservativi o investe per la prima volta o ha
comunque una liquidità decisamente modesta. Certo è, però, che, come nel caso
in esame, le informazioni circa la sussistenza del conflitto di interessi non
sono state minimamente fornite. Vero è che è onere del cliente dimostrare la
sussistenza del nesso causale tra la mancata o incompleta informativa e
l’investimento effettuato; onere che si sostanzia nella ragionevole
probabilità, che il cliente, ove fosse stato reso edotto della situazione di
conflitto di interessi, si sarebbe astenuto dal compiere un investimento così
altamente pregiudizievole. Tuttavia, nel caso in esame, detta prova è
ricavabile proprio dal profilo professionale del N., alla luce del
portafoglio titoli. Il N., infatti, innanzitutto non è stato posto nella
condizione di effettuare una benché minima valutazione circa la rischiosità
del prodotto de quo. Né può sostenersi - contrariamente a valutazioni
ancorate al profilo dell’adeguatezza di cui all’art. 29 regolamento CONSOB
Intermediari - che l’attore fosse in grado di effettuare simili valutazioni
senza l’apporto conoscitivo da parte della banca; elementi attinenti
all’adeguatezza possono, forse, essere anche apprezzati da un profondo
conoscitore del mercato, abituato a gestire patrimoni rilevanti, perché, in
certo qual modo, sono enucleabili da notizie di stampa specialistiche, da
osservazioni attente del mercato finanziario e delle relative oscillazioni.
Diversamente, la condizione di conflitto di interessi non è elemento palese.
E’, quindi, ragionevolmente probabile che un investitore esperto quale il N.
non avrebbe effettuato una simile operazione, così rischiosa, proprio in
quanto proveniente da chi, potenzialmente, intendeva ridurre la propria
esposizione nei confronti del gruppo Cirio. E ciò a tacer del fatto che, in
ogni caso, oltre alla puntuale informazione, è necessaria una specifica
autorizzazione ad effettuare quell’investimento. Da tutte tali considerazioni
si può desumere, quindi, che il N. non sia stato posto in condizione di
effettuare una scelta meditata e consapevole.
Accertato
il grave inadempimento a carico di parte convenuta, la stessa va condannata
al risarcimento dei danni costituiti dall’importo impiegato nell’investimento
in questione, oltre interessi legali dalla notifica della citazione (30
dicembre 2004) al saldo e detratti, da tale somma il valore attuale dei
titoli e l’importo delle cedole percepite.
Le
spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato in
dispositivo.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente decidendo sulla
causa n. 85627/04 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e
respinta, così provvede:
1)
previa declaratoria di inadempimento
della parte convenuta, condanna BANCA ** s.p.a. in persona del Dott.
Paolo Novelli in qualità di responsabile della funzione contenzioso della
banca al pagamento, in favore di A. N. e di V. G., della somma di € 25.162,00
– oltre interessi legali dal 30 dicembre 2004 al saldo e detratti gli importi
corrispondenti al valore attuale dei titoli e delle cedole percepite;
2)
condanna BANCA ** s.p.a. in persona del Dott. ** in
qualità di responsabile della funzione contenzioso della banca, a rimborsare,
in favore di A. N. e di V. G., le spese processuali, che liquida in
complessivi € 7.562,92 - di cui € 5.336,67 per onorari, € 1.910,00 per
diritti, € 316,25 per spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso dal
Tribunale come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio in data 22
novembre 2006.
Il Presidente
Dott. Alda Maria Vanoni
Il Giudice relatore
Dott. Silvia Brat
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