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Sezione I - Giurisprudenza

documento 497/2007

 

 

 

 

 

 

Corte Appello Torino, sentenza 8 marzo 2007, n. 16 – Pres. E. Troiano, Rel. M. Macchia.

Segnalazione dell’Avv. Emanuele Rossi

Processo societario – Arbitrato endosocietario di cui agli artt. 34 e segg. d. lgs. n. 5/03 – Arbitrato irrituale – Ammissibilità.

 

Processo societario – Arbitrato endosocietario di cui agli artt. 34 e segg. d. lgs. n. 5/03 – Natura – Tipo autonomo di procedimento.

 

Processo societario – Arbitrato endosocietario – Arbitrato libero o irrituale – Necessaria previsione del potere di nomina degli arbitri da parte di soggetto estraneo alla società – Esclusione.

 

L’istituto regolato dall’art. 34 e segg. Del D. Lgs. n. 5/03 non è l’unica forma consentita di arbitrato e di clausola compromissoria in materia endo societaria. La norma citata, infatti,  ha inteso unicamente introdurre nell’ordinamento, per le controversie endo societarie, un particolare tipo di arbitrato in base  a clausola compromissoria (caratterizzato da talune particolarità, tra cui l’automatica estensione della clausola agli amministratori, liquidatori e sindaci che abbiano accettato la carica, ancorché non parti del contratto sociale), senza con ciò precludere alle parti di valersi di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Il procedimento arbitrale previsto agli artt. 34 e segg. del D. Lgs. n. 5/03 non è, nella sua struttura complessiva, quello ordinario modificato in funzione della specifica materia, bensì costituisce un distinto tipo di procedimento in sé concluso (ancorché coincidente per taluni aspetti con quello di diritto comune o necessitante di integrazioni analogiche tratte da tale disciplina). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Gli artt. 34 e segg. del D. Lgs. n. 5/03 non escludono la compatibilità di una clausola per arbitrato libero con la materia endo societaria e tale clausola per arbitrato irritale, di per sé consentita, non deve necessariamente rispettare la norma di cui all’art. 34, 2° comma che impone il conferimento del potere di nomina degli arbitri a soggetto estraneo alla società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

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