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Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, nullità
Conflitto
di interessi
Tribunale di Firenze, sentenza
4 dicembre 2006, n. 4155 – Pres. A.A. Pezzati, Est. Silvia Chiarantini.
Segnalazione dell’Avv. Francesco Santarcangelo
Intermediazione
finanziaria – Violazione di norme del T.U.F. – Natura imperativa –
Conseguenze – Nullità e risoluzione – Distinzione – Artt. 27, 29, 37, 47 reg.
Consob n. 11522/1998 quali norme indicanti elementi costitutivi del contratto
– Violazione – Nullità.
Laddove le norme siano attinenti alla struttura ed al contenuto
del contratto di intermediazione finanziaria, la violazione di tali norme
imperative, quali devono essere considerate quelle previste dal TUF e dal
regolamento attuativo, determina la nullità del contratto stesso, senza che
tale sanzione debba essere espressamente prevista, essendo sufficiente il
richiamo ad esse da parte dell’art. 1418 1° comma cod. civ..
Ne consegue che le disposizioni di cui all’art. 27 reg. Consob,
che prescrive che la dichiarazione di consenso dell’investitore
all’operazione in conflitto di interesse oltre che scritta sia graficamente
evidenziata, all’art. 29, che prescrive che l’ordine di esecuzione di
operazione inadeguata debba essere impartito per iscritto, all’art. 37, che
prescrive di specificare che l’investitore può recedere in qualsiasi momento
dal contratto ovvero disporre in tutto o in parte il trasferimento o il
ritiro dei propri valori senza che ad esso sia addebitata alcuna penalità ed,
infine, all’art. 47, che prevede che sia indicato il tasso di interesse e
ogni altro prezzo o condizione praticati e che la possibilità di variazione
in senso sfavorevole all’investitore del tasso o del prezzo o condizione
debba essere specificatamente approvata dall’investitore, costituiscono tutte
norme relative agli elementi costitutivi del contratto, alla forma e/o al
contenuto e quindi costituiscono regole di validità dello stesso, la cui
violazione ne può determinare la nullità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
REPUBBLICA ITALIANA
IL
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione
III civile
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
ri:
Doti Antonio Angelo Pezzati
Presidente
Dott. Giuseppina
Guttadauro Giudice
Dott. Silvia
Chiarantini
Giudice relatore
ha
pronunciato la
seguente
SENTENZA
Nella
causa n. 8514-2004 RG. promossa con atto di citazione
DA
******
rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Santarcangelo ed elett.
domiciliato presso il suo studio in Firenze , via dei Servi n. 12 come da mandato e procura a margine
dell’atto di citazione
contro
Banca
****** s.p.a. in persona del vicepresidente ****, rappresentata e difesa
anche disgiuntamente dagli avv.ti ******* elett. domiciliata presso lo studio
di quest’ultimo in Firenze via ***** , come da mandato e procura in calce
all’atto di citazione notificato
Così
decisa a seguito di camera di consiglio del 15.11.2006
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
atto di citazione notificato il 15.5.2004 ****** conveniva in giudizio la
Banca *** per sentire dichiarare la nullità del contratto denominato 4You dal
medesimo sottoscritto, in subordine la inefficacia ex art. 1469 bis ss. c.c.
e in ulteriore subordine l’annullamento ex art 1439 e/o 1428 c.c. ovvero per
conflitto di interessi e conseguentemente per sentire condannare la banca convenuta
-
alla restituzione di quanto versato anche a titolo di spese,
consistente ad oggi in euro 6.800,00, oltre alla rivalutazione monetaria per
il maggior danno ex art. 1224 2° co. c.c. dalla data dei singoli pagamenti al
saldo oltre interessi legali
-
a comunicare alla Centrale rischi associativa gli adottandi
provvedimenti
-
in estremo subordine alla inefficacia della clausola penale di cui
all’art 8 sez 2” del contratto ai sensi dell’art. 1469 bis 3° co. e
1469 quater c.c.
-
al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa ovvero
in prosieguo di giudizio ai sensi dell’art. 278 c.p.c. previa equa
provvisionale
In
particolare l’attore deduceva che su invito della Banca *** della quale era
cliente da oltre 20 anni, si era recato presso la filiale *** di Empoli e
sollecitato ad effettuare operazioni di risparmio previdenziale aveva in data
10.4.2001 sottoscritto la proposta di adesione al piano finanziario
denominato 4 You.
L’attore,
assumendo la nullità del contratto deduceva
-
la violazione all’obbligo informativo e di correttezza e diligenza e
trasparenza (artt. 2110 co. lett. a) e b) e 23 TUIF e 26, 28 e 29 Regolam.
Consob 11522/1998 riguardanti la riduzione di costi, 1’ adeguatezza delle
operazioni e l’obiettivo delle migliorie condizioni per il cliente) avendo la
banca ingannevolmente pubblicizzato il piano come prodotto previdenziale a
basso rischio avvalendosi di un’apposita brochure e omettendo di comunicare
che invece trattatasi di mutuo di scopo e inoltre non avendo consegnato la
documentazione la cui consegna è obbligatoria per legge (contratto di
intermediazione mobiliare, scheda sulla esperienza in materia di strumenti
finanziari, sulla sìtuazione finanziaria, sugli obiettivi finanziari e la
propensione al rischio) e prevedendo detto contratto un indebitamento
dell’investitore ad un tasso (6,67%) sicuramente superiore al rendimento
dell’obbligazione (4,67%) che veniva acquistata col finanziamento e quindi
con una perdita sicura del 2%, infine, non essendosi astenuta dal consigliare
operazioni inadeguate
-
la violazione al principio di disponibilità dell’investimento di cui
agli artt. 24 1° co. lett. d) TUF e 37 1° co. lett. e) regol. consob 11522/98
e regol. Banca. d’Italia 1.7.1998, nel senso che con il contratto in
questione non è consentito di disporre del proprio investimento mediante
interruzione, sospensione dei versamenti o recesso dal contratto stesso
-
la violazione al principio di congruità dei costi dello strumento
finanziario sancito dall’art. 47 2° co. lett. b) reg. consob cit
-
la violazione agli obblighi derivanti dal conflitto di interessi in
base agli artt. artt. 21 1° co. Lett. c) TUIF e 27 e 32 regol consob cit,
poiché sarebbero stati acquistati con detto piano finanziario fuori mercato
in contropartita diretta con la banca obbligazioni Zero Coupon PASCHI 01/16
al prezzo di 47,6449 centesimi con un rendimento netto pari al 4,67%,
-
la violazione degli arti 1322, 1343 e 1325 c.c. essendo l’operazione
per come congegnata priva di funzione economica ossia priva di causa per i
clienti o comunque con causa illecita essendo un contratto squilibrato
realizzandosi con esso in sostanza un prestito di somme al 6,67% annuo di
interessi allo scopo di far acquistare al cliente obbligazioni della banca
stessa con un rendimento annuo del 4,67%
Inoltre
l’attore ha eccepito la inefficacia totale del contratto denominato piano
4You ai sensi degli artt. 1469 bis ss. c.c. ancora una volta per violazione
del principio di trasparenza, per mancanza di equilibrio nel contratto e per
violazione del principio di buona fede contenendo il contratto clausole che
comportano uno squilibrio a carico, del consumatore, non essendo redatte in
modo chiaro e comprensibile ed essendo perciò l’oggetto e l’adeguatezza del
contratto abusivi. In ogni caso ha eccepito quanto meno la inefficacia
parziale del contratto medesimo con riferimento alla clausola n. 8 sez. 2 che
ha contenuto di penale, prevista per il caso di recesso che non è chiara,
abusiva e non sottoscritta, tant’è che se l’attore avesse voluto recedere dal
contratto in data 4.2.2004 a fronte di euro 5.113,02 versati mensilmente si
sarebbe visto restituire solo euro 160,62.
L’attore
ha infine eccepito l’annullabilità del contratto ai sensi dell’art. 1427 c.c.
per vizio del consenso dovuto a dolo (att. 1439 c.c.) o ad errore essenziale
(1429 c.c.), ricadendo quest’ultimo sulla natura del contratto stesso,
contratto di mutuo anziché di investimento come creduto, non avendo avuto il
***** alcuna intenzione di contrarre debiti da rischiare in operazioni
finanziarie ed essendosi determinato a stipulare il contratto solo dietro invito
e rassicurazioni nonché informativa non completa della banca.
Costituitasi
ritualmente in giudizio la Banca convenuta, contestato ogni addebito e
violazione alle norme di legge inerenti la correttezza e la buona fede ed in
particolare quelle sopra indicate del TUIF e regolamento Consob 11522,
eccepiva
-
di aver correttamente fornito le informazioni previste all’attore,
sia in relazione alla natura dell’operazione finanziaria ed ai suoi rischi, sia
in relazione alla esistenza del conflitto di interessi
-
di non aver segnalato l’attore alla Centrale dei rischi in ragione
dell’adesione al piano 4You
inoltre
contestava la eccepita insussistenza di una reale funzione economica del
piano di finanziamento.
In
data 5.11.2004 il **** depositava istanza di fissazione di udienza
riportandosi sostanzialmente alle conclusioni di cui all’atto di citazione
alla quale faceva seguito nota di precisazione delle conclusioni della
convenuta.
Seguiva
decreto di fissazione di udienza con il quale venivano respinte le richieste
di mezzi di prova orali e di c.t.u., decisione confermata con ordinanza
collegiale del 16.5.2005.
All’esito
dell’udienza di discussione finale il collegio si riservava di emettere la
sentenza.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
E’
pacifico in causa che l’attore ebbe a sottoscrivere in data 10.4.2001 la
proposta di adesione al piano finanziario denominato 4 You (cfr. doc. 10
fasc. attore) strutturato dalla banca **** avente ad oggetto la concessione
di un finanziamento di euro 17.424,64 al tasso annuo del 6,67%, avente durata
di quindici anni, da rimborsare in numero di 177 rate mensili costanti di
euro 154,94 ciascuna, comprensive di capitale ed interessi a partire dal
31.5.2001 e finalizzato all’acquisto di strumenti finanziari, quali
obbligazioni PASCHTO1/16 9 ZC per un controvalore di lire 42.597.940 da
riferire sull’apposito conto titoli 59220 intestato al ********* nonché alla
sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento istituiti dalla società
Ducato Gestioni spa costituiti da azioni Italia per un controvalore di lire
6.728.248 e di azioni internazionali per il medesimo controvalore da
effettuare in un’unica soluzione in data pari a quella di erogazione del
finanziamento e da gestire mediante il suindicato conto titoli
Tra le
altre clausole il contratto prevede che i titoli suindicati vengano
rilasciati in garanzia a favore della banca nelle forme del pegno degli
strumenti finanziari ovvero del pegno di crediti a garanzia dell’integrale
rimborso di tutto quanto dovuto in dipendenza del finanziamento e di ogni
obbligazione spettante a carico del cliente.
Con
detto contratto il ***** ha conferito altresì mandato irrevocabile alla banca
a provvedere ad acquistare gli strumenti finanziari suddetti e a gestire e
riferire le quote dei fondi sul conto titoli suindicato.
Sempre
dal corpo del testo della proposta di contratto, costituita da un modulo
predisposto dalla banca, risulta che il cliente abbia dichiarato (vedi sez. B
e sez. C) di aver ricevuto e preso visione del documento allegato regolante i
termini e le condizioni del prestito obbligazionario e del prospetto
informativo relativo all’offerta al pubblico delle quote di fondi nonché di
essere stato informato che gli ordini di acquisto di tali titoli
obbligazionari e di tali fondi si riferiscono ad operazione in cui la banca
*** ha un interesse in conflitto in quanto i titoli in questione sono stati
emessi da soggetti ad essa collegati da rapporti di gruppo.
Si può
affermare che il piano finanziario in questione è composto da più contratti
(almeno 4) tra di loro collegati da un unico vincolo funzionale: si tratta
cioè di un contratto atipico, di natura mista, avente ad oggetto la
erogazione da parte della banca di un finanziamento al cliente al tasso di
interesse del 6,67% da rimborsare in rate mensili per 15 anni, vincolato ed
esclusivamente finalizzato all’acquisto di strumenti finanziari, obbligazioni
vendute fuori mercato ed in contropartita diretta con la banca e quote di
fondi comuni azionari istituiti e gestiti da società del gruppo della MPS,
con la contestuale costituzione di un pegno a garanzia, dato dagli strumenti
stessi e con il mandato irrevocabile alla banca alla gestione di dette
operazioni e di quanto altro strumentale su apposito conto. In definitiva, il
piano 4 You contiene elementi del contratto di muto, di quello di pegno, di
quello di mandato e di quello di intermediazione finanziaria.
In
quanto tale deve ritenersi soggetto anche alle disposizioni previste per
quest’ultima materia dalla speciale disciplina prevista dal TUF (Dlgs
58/1998) e dal regolamento attuativo CONSOB 11522/1998, oltre che alla
normativa del codice civile.
L’attore
ha dedotto quale primo motivo di impugnativa del contratto la sua nullità per
la violazione di una serie di norme previste dal TUF e regolam. Consob cit.,
quelle sopra specificamente indicate, norme relative ai doveri di
comportamento posti a carico dell’intermediario e stabilite non solo
nell’interesse del singolo contraente bensì a tutela degli interessi
generali, come confermato da più parti nel testo delle disposizioni stesse,
laddove si fa espresso riferimento all”interesse degli investitori e
dell’integrità del mercato mobiliare (ari 21 TUIF, ari 26 regol. CONSOB).
Secondo la prospettazione dell’attore proprio il
combinato disposto delle citate norme costituirebbe norma imperativa di legge
la cui violazione determinerebbe la illiceità della causa e di qualsiasi
negozio giuridico ad esse contrario ai sensi dell’ari 1343 c.c.
Tale
prospettiva non può essere accettata sul piano dogmatico se non previa
distinzione tra le norme sopra indicate.
Certamente
va condivisa l’impostazione secondo cui le disposizioni del TUF ed il suo
regolamento attuativo, proprio in quanto mirano a realizzare non solo l’interesse
del singolo bensì quelli più generali di rango costituzionale (art. 41 Cost.)
del risparmio e dell’economia, costituiscono norme imperative. Da ciò deriva
che se dette norme prescrivono requisiti del
contratto, ossia del loro contenuto e forma, come per esempio l’art. 23 TUF,
ovvero l’art. 29 Reg. CONSOB sulla forma scritta, la loro violazione, per il
richiamo dell’art. 1418 c.c., può dare luogo a nullità dello stesso.
Ciò che tuttavia è determinante ai fini del
pronunciamento di nullità, è che la norma che si assume violata “attenga
ad elementi ‘intrinseci’ della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè,
la struttura o il contenuto del contratto (art. 1418, secondo comma, c. c.) I
comportamenti tenuti dalle pani nel corso delle trattative o durante
l’esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e
s’intende, allora, che la loro eventuale illegittimità, quale che sia la
natura delle norme violate, non può dar luogo alla nullità del contratto”
(così testualmente da ultimo Cass. sez. I 29.9.2005 n. 19024)
Ebbene,
deve allora distinguersi tra le disposizioni speciali che si assumono violate
(art. 21 TUF, 24, 26, 28, 29, 32, 37 47 Regol. CONSOB) tra quelle, la gran
parte, che attengono, quale corollario del principio più generale di
correttezza e buona fede, a specifici doveri di comportamento
dell’intermediario esigibili nella fase delle trattative o dell’esecuzione
del contratto e quelle che, invece attengono alla struttura stessa del
contratto.
In
base al principio di non interferenza fra regole di validità e regole di
comportamento, principio desumibile anche dalla chiarificatrice sentenza
della Suprema Corte da ultimo ricordata, invero, la nullità potrebbe tuttavia
essere ricondotta al comportamento scorretto della banca (e non al vizio
dell’atto in sé) al momento della formazione del contratto solo ove tale caso
fosse previsto dalla legge, che con apposita norma dovesse incorporare nella
regola di validità del contratto anche quella di comportamento. E tale appare
il principio che informa la disciplina dettata per la tutela del consumatore,
così come prevista dagli artt. 1469
ss. c.c.. Essa, con la sanzione della inefficacia -a favore del
solo consumatore - introduce
il concetto nuovo di violazione della norma che vieta l’inserimento di
clausole contrattuali vessatorie per la cui valutazione e accertamento (art.
1469 ter c.c.) si fa riferimento sia all’oggettivo e complessivo squilibrio
nella regolamentazione dei diritti
e degli obblighi contrattuali (vedi l’interpretazione delle clausole le une
per mezzo delle altre ovvero la mancanza di chiarezza del contenuto del
contratto) sia al comportamento delle parti non improntato a buona fede ossia
delle parti che non abbiano reso quella particolare clausola oggetto di
apposita trattativa.
Passando
alla disamina delle norme di cui è stata denunciata la violazione può
rilevarsi quanto segue.
Per
quanto riguarda gli artt. 21 TUIF e 23 si tratta di disposizioni rafforzative
del principio di correttezza e buona fede che prescrivono all’intermediario
comportamenti di diligenza, correttezza e trasparenza nonché di adeguata
informazione. La loro eventuale violazione, a prescindere dall’accertamento
di merito in ordine alla stessa, per le ragioni anzidette, non può perciò
determinare nullità del contratto, ma eventualmente rilevare sul piano della
responsabilità precontrattuale o contrattuale. Quanto detto vale anche per
l’art. 26 Reg. Consob che impone il rispetto di regole doverose di
comportamento tra cui quella di astenersi da condotte che possano
avvantaggiare un investitore ai danni di un altro, quella di operare in modo
adeguato rispetto alle esigenze dell’investitore mediante l’acquisizione di
una conoscenza adeguata dello strumento finanziario onde consentire al
medesimo di effettuare una scelta consapevole.. Anche l’art. 28 Reg. cit.
prescrive una serie di comportamenti relativi alla attuazione di una completa
informazione, mediante anche la consegna di appositi fogli informativi, onde
consentire all’investitore di operare nella piena consapevolezza delle
proprie scelte. Ancora, l’art. 32 reg. cit. ispirato al principio di
correttezza (art. 1337 c.c.) riguarda le regole di comportamento alle quali
gli intermediari devono attenersi in fase di negoziazione ossia di esecuzione
degli ordini impartiti, la cui violazione, perciò non riguardando la fase
genetica del contratto, non può determinare la sua nullità.
Diversamente
l’art. 47 reg. cit. tra gli altri aspetti concerne anche la congruità dello
strumento finanziario acquisito in garanzia rispetto all’importo finanziato,
che francamente non sembra potersi escludere per il fatto che a garanzia del
finanziamento siano posti gli stessi strumenti finanziari acquistati.
L’art.
27 riguarda in parte anche la struttura del contratto in quanto imponendo il
dovere, in ossequio al principio di trasparenza, di astenersi dall’operare in
situazione di conflitto di interessi impone nel caso in cui si voglia
procedere ugualmente di informare l’investitore per iscritto mediante chiari
moduli con evidenziazione grafica dell’informazione ricevuta e,ciò
nonostante, della volontà espressa.
Sul
punto si può notare che sia nella sezione B che nella sezione C del contratto
nessuna evidenziazione appare riguardo alla informazione ed alla
autorizzazione del cliente a procedere nonostante la conoscenza della
situazione di conflitto di interessi in cui si trovava la banca ***. Sul
punto può ritenersi che la norma è stata violata.
L’art.
29 sempre nella stessa ottica prevede l’obbligo di astensione
dell’intermediario dall’effettuare operazioni non adeguate, del quale
l’investitore deve essere previamente informato, e in caso di conclusione
dell’operazione ciò malgrado, impone l’assenso esplicito dell’investitore che
deve essere rilasciato per iscritto, o in caso di ordine telefonico, questo
deve essere registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente in
cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute
dall’investitore. Nel caso di specie non vi è dubbio che in considerazione
dell’anziana età del **** e della sua posizione di pensionato (doc. 8) nonché
dei gravi problemi di salute del medesimo, come ampiamente documentati (docc.
2-8) e infine, in relazione alla mancata acquisizione di notizie specifiche
utili per valutare la sua situazione finanziaria e la sua propensione al
rischio (vedi mancata specificazione sul punto nella premessa del contratto),
l’operazione non potesse ritenersi al medesimo adeguata: trattasi, infatti,
di operazione la cui redditività è palesemente legata all’andamento
complessivo sul mercato solo nel medio-lungo termine dei titoli azionari, che
consenta di ammortizzare le oscillazioni anche negative e ciò a fronte di una
perdita netta del solo investimento obbligazionario per effetto della differenza
tra interesse pagato e rendimento garantito. Proprio in virtù di ciò lo
stesso **** aveva fin da subito cercato di capire come e con quali benefici
avrebbe potuto ritirarsi prima dello scadere dei 15 anni (cfr. biglietto
documentativo dei calcoli effettuati doc. 9), informativa questa a lui
spettante per legge. Nel caso di specie non appare in alcuna parte una
dichiarazione specifica in cui il **** abbia dato il consenso ad operazione
per il medesimo non adeguate.
Una
ulteriore violazione concernente il contenuto del contratto riguarda quella
dell’an. 37 del cii reg. in base al quale, tra gli altri elementi, deve
essere specificato che l’investitore ha diritto di recedere in qualsiasi
momento dal contratto ovvero di disporre il ritiro in tutto o in parte del
trasferimento ed il ritiro dei propri valori senza addebito di alcuna
penalità.
Con la
clausola 8 della sez. 2 del contratto si prescrivono, infatti, le modalità di
estinzione anticipata del contratto per volontà dell’investitore. Tale clausola è posta in
violazione dell’art. 37 cit., dell’art. 47 cit. che impone che ogni
condizione, tasso di interesse e sua variazione in senso sfavorevole debba
essere espressamente indicata con clausola specificamente approvata
dall’investitore, che nel caso esaminato non ricorre.. Ciò appare sufficiente
per affermare la nullità di detta clausola, che per di più pare porsi altresì
in contrasto con le disposizione di cui all’art. 1469 ter c.c. dato il suo
contenuto poco chiaro e non facilmente determinabile e vessatorio.
La determinazione dell’importo da corrispondere alla banca in caso di
estinzione anticipata è rappresentato da una formula matematica, laddove in
essa sono contenute delle variabili assolutamente indeterminabili o comunque di
difficile individuazione rappresentate dalla “r”del tasso IRS non
obiettivamente rilevabili e da tutte le sue variabili “rti, rt2”, variabili
che oltretutto mal si conciliano con il pagamento delle spese effettivamente
e necessariamente sostenute da controparte in vista di quel singolo contratto
ovvero con la attualizzazione delle rate dovute, voci queste alle quali
dovrebbe correlarsi un equo corrispettivo dovuto per l’anticipata risoluzione
del contratto.
Con
tale clausola in realtà è stata creata una implicita penale (cfr. relazione
doc. 11 attore) come confermato dalla stessa circolare che altra banca del
gruppo ha inviato ai suoi promotori finanziari volta a rinunciare a
pretendere qualsiasi penale di estinzione anticipata derivante appunto
dall’applicazione di spread differenti tra quello applicato al tasso del
finanziamento e quello applicato al tasso di attualizzazione al momento
dell’estinzione (doc. 25). A prescindere dalla violazione delle forme
imposte dalle disposizioni del regol. Consob la vessatorietà della clausola
deriverebbe altresì dalla non riconoscibile giustificazione di tale
corrispettivo e quindi dalla impossibilità per il consumatore di effettuare
una scelta consapevole riguardo al suo diritto di recesso in tal senso
ingiustificatamente compresso dalla inevitabile esposizione al rischio di
subire un forte ed ingiustificato pregiudizio dei suoi diritti economici
oltre che una pregiudizievole denuncia alla Centrale Rischi, conseguente alla
cessazione del pagamento delle rate di rimborso del mutuo.
La vessatorietà
di detta clausola inoltre deriverebbe dalla mancata corrispondenza di analoga
clausola in ipotesi di recesso anticipato della banca intermediaria.
In
definitiva, in base alla ricostruzione qui condivisa laddove le norme siano
attinenti alla struttura ed al contenuto del contratto, la violazione di tali
norme imperative, quali devono essere considerate quelle previste dal TUF e
dal regolamento attuativo, determina la nullità del contratto, senza che tale
sanzione debba essere espressamente prevista, essendo sufficiente il richiamo
ad esse da parte dell’art. 1418 1° co. c.c...
Ne
consegue che le disposizioni da ultimo citate ossia l’art. 27 reg. che
prescrive che la dichiarazione di consenso dell’investitore all’operazione in
conflitto di interesse oltre che scritta sia graficamente evidenziata, l’art.
29 che prescrive che l’ordine di esecuzione di operazione inadeguata debba
essere impartito per iscritto, l’art. 37 che prescrive di specificare che
l’investitore può recedere in qualsiasi momento dal contratto ovvero disporre
in tutto o in pane il trasferimento o il ritiro dei propri valori senza che a
esso sia addebitata alcuna penalità, infine l’art. 47 che prevede che sia
indicato il tasso di interesse, e ogni altro prezzo o condizione praticati e
che la possibilità di variazione in senso sfavorevole all’investitore del
tasso o del prezzo o condizione debba essere specificatamente approvata
dall’investitore costituiscono tutte norme relative agli elementi costitutivi
del contratto, forma e/o contenuto e quindi determinano delle regole di
validità dello stesso, la cui violazione nel caso esaminato, come sopra
accertata, ne ha determinato la nullità.
La
nullità del contratto in accoglimento della domanda posta in via principale
dall’attore determina per effetto delle regole sull’indebito pagamento (art.
2033 ss c.c.) la condanna della banca alla restituzione in favore del primo
delle somme da quest’ultima percepite fino alla presente pronuncia in
esecuzione del contratto dichiarato nullo, con corrispondente diritto della
banca a vedersi restituire o meglio a trattenere i titoli finanziati e dalla
stessa fino alla pronuncia detenuti in pegno.
In
tema di indebito oggettivo, a differenza dell’indebito soggettivo (art. 2036
c.c.), l’errore del solvens e la sua scusabilità, non rileva. La buona o mala
fede dell’accipiens incide sulla diversa decorrenza degli interessi dovuti
nel primo caso dalla data della domanda giudiziale; nel secondo dalla data
dell’avvenuto pagamento. E’ principio consolidato che la buona fede
dell’accipiens si presume e può essere esclusa solo dalla prova contraria,
vale a dire della consapevolezza da parte di questi dell’insussistenza di un
suo diritto al pagamento (cfr. tra le altre Cass., sez. III, 06-02-1998, n.
1293). Nel caso di specie non sussistono elementi tuttavia per ritenere che
da parte della banca vi sia stata mala fede nel percepire dette somme, tenuto
conto del resto anche della controversa interpretazione in dottrina ed in
giurisprudenza del contratto in questione, cosicché gli interessi sulla somma
da restituire andranno calcolati solo a partire dalla domanda giudiziale
(15.6.2004).
Niente,
poi, è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria posto che trattasi di
debito di valuta onde è richiesta la prova, che non è stata data nel caso di
specie, del maggior danno subito per effetto della stipulazione di detto
contratto e per la mancata pronta restituzione delle somme.
Anche
la domanda risarcitoria va rigettata in primo luogo avendo mancato l’attore
di dare prova dell’ulteriore pregiudizio economico subito in forza della
conclusione del contratto che non fosse quello derivante dall’esborso di
denaro per ottenere il finanziamento richiesto.
Per
finire non vi è alcuna ragione per accogliere la domanda relativa alla
richiesta di comunicazione da dare alla centrale Rischi
Le
spese seguono la soccombenza …
P.Q.M.
Il
Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in
epigrafe indicate, ogni diversa e contraria, istanza, deduzione ed eccezione
respinta, in accoglimento della domanda attrice dichiara nullo il contratto
denominato Piano finanziario 4You stipulato tra le parti in data 10.4.2001 e
per l’effetto condanna la Banca **** a restituire all’ attore ***** le
spese sostenute e le rate da questi rimborsate dei finanziamenti ricevuti sul
conto **** acceso presso la filiale di Empoli della banca convenuta in
esecuzione di detto contratto fino alla pubblicazione della sentenza ed
addebitate su conto corrente n. **** oltre interessi legali calcolati sull’intera
somma dalla domanda al saldo. Condanna la banca convenuta a rifondere
all’attore le spese processuali liquidate in complessivi euro ****** oltre
IVA e CAP sul dovuto come per legge.
Firenze
17.11.2006
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