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Tribunale di Bologna, decreto
25 luglio 2006 – Est. Marulli.
Nuovo
processo societario – Notifica degli atti difensivi a mezzo fax – Mancata
osserva delle disposizioni normative e regolamentari concernenti
la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi
– Nullità – Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.
Ove la
notifica a mezzo fax degli atti processuali tra difensori non venga
effettuata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari concernenti
la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e
teletrasmessi, così come prescritto dall'art. 17, co. 2 del D.Lgs. n. 5 del
2003, la relativa violazione integra unicamente un'ipotesi di nullità e non
di inesistenza, atteso che la comunicazione di atti giudiziari a mezzo fax è
prevista da varie disposizioni normative (l. n. 664 del 1986, l. n. 53 del
1994, D.Lgs. 5 del 2003) da cui si deduce che lo strumento in questione non è
del tutto estraneo all’ordinamento (Trib. Mantova, 27/10/2005, in il Caso.it.
2005), con la conseguenza che la notificazione che sia eseguita semplicemente
a mezzo fax, ove abbia raggiunto lo scopo attingendo la sfera di
conoscibilità del destinatario il vizio in parola è da reputarsi sanato ex art.
156 u.c. c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
IL
TRIBUNALE DI BOLOGNA – SEZIONE III CIVILE
Decreto
di fissazione dell'udienza
(art. 12 D.lg. 17 gennaio 2003, n. 5)
RG
3699/06
Il
giudice relatore dott. Marco Marulli,
·
visto il provvedimento presidenziale di
designazione nel procedimento epigrafato che, ancorché pronunciato in data 7
aprile 2006, è da reputarsi che sia divenuto efficace, ai sensi dell'art. 12
comma primo D.lg. 5/03 e per gli effetti dell'art. 12, comma secondo, D.lg.
5/03, a decorrere dalla data di deposito dell'istanza di fissazione udienza
avvenuto il 7 luglio 2006;
rilevato
che l'istanza anzidetta ha fatto seguito, reiterandone le ragioni, alla
memoria di replica ex parte actore ai sensi dell'art. 6
D.lg. 5/03, a mezzo della quale il suo patrocinio ha tra l'altro chiesto che
si dichiari l'inesistenza della notificazione della comparsa di risposta e
che si applichi la disciplina della contumacia del convenuto ai sensi e per
gli effetti della non contestazione prevista dell'art. 13, comma secondo,
D.lg. 5/03, e ciò sul rilievo che, ancorché il patrocinio attoreo avesse
dichiarato in citazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni
al proprio numero di fax, il convenuto avrebbe provveduto a notificare la
comparsa di costituzione e risposta con il mezzo in parola, ma senza servirsi
dell'ufficiale giudiziario; che non è pregiudizialmente assorbente della
svolta eccezione l’argomento escerpibile, a contrario dell’art. 13 comma
secondo, ultimo inciso, D.lg. 5/03, giusta il quale l'invocato effetto
maturerebbe solo nel caso in cui, omessa la notificazione della comparsa di
costituzione e risposta, l'attore proceda al deposito, previa notifica,
dell'istanza di fissazione udienza e non anche quando, come qui, alla
ritenuta inesistenza della notificazione ex adverso, l'attore
faccia seguire in luogo dell'istanza la notificazione di una propria memoria
di replica ex art. 6 D.lg. 5/03; che per vero, ove si voglia
conservare al sistema un minino di razionalità, salvo ipotizzare che l'attore
non voglia autodanneggiarsi, l'effetto della non contestazione è
ragionevolmente ipotizzabile, come si è scritto da quello stesso autore cui
si richiama il patrocinio convenuto in prosieguo, che si produca anche
nell'ipotesi de qua, ricollegandosi esso non già ad un potere dispositivo della
parte, ma al mero fatto della consumata inosservanza del principio del
contraddittorio; che, ad ogni buon conto, l'eccezione di parte attrice
rispecchia un iniziale orientamento giurisprudenziale inteso a ricondurre gli
effetti innovativi della disciplina in tema di notifiche e comunicazioni
contenuta nell'art. 17 D.lg. 5/03 nell'ambito della disciplina del codice di
rito, laddove viceversa è opinione fatta propria dalla giurisprudenza
successiva che l'art. 17 voglia codificare una disciplina altra e diversa
rispetto a quella tradizionale, che si affianchi a questa in direzione di una
maggiore snellezza complessiva del procedimento di notificazione; che in
particolare in questa prospettiva merita adesione l'opinione che "ove la
notifica a mezzo fax degli atti processuali tra difensori non venga
effettuata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari
concernenti la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e
teletrasmessi, così come prescritto dall'art. 17, co. 2 del D.Lgs. n. 5 del
2003, la relativa violazione integra unicamente un'ipotesi di nullità e non
di inesistenza, atteso che la comunicazione di atti giudiziari a mezzo fax è
prevista da varie disposizioni normative (l. n. 664 del 1986, l. n. 53 del
1994, D.Lgs. 5 del 2003) da cui si deduce che lo strumento in questione non è
del tutto estraneo all’ordinamento" (Trib. Mantova, 27/10/2005, in il
Caso.it. 2005), con la conseguenza che la notificazione che, come nella
specie sia eseguita semplicemente a mezzo fax, ove abbia raggiunto lo scopo
attingendo la sfera di conoscibilità del destinatario – cosa che nella specie
è comprovata, oltre che dal rapporto di trasmissione allegato all’originale
dell’atto, anche dal fatto che l’attore non ne nega il ricevimento – il vizio
in parola è da reputarsi sanato ex art.
156 u.c. c.p.c.;
F I S S A
L'udienza
collegiale per il giorno 13 febbraio 2007, h. 12,30=.
Ritenuto,
quanto alle istanze istruttorie di parte attrice, che esse, con la sola
eccezione dell'istanza di esibizione afferente a documenti non pertinenti al
giudizio, sono per il resto rilevanti ed ammissibili, di tal ché può disporsi
la chiesta c.t.u. e si nomina all'ufficio la dott.ssa *** Bologna, perché gli
sia posto il seguente quesito "Letti ed esaminati gli atti, determini il
c.t.u. nominato il valore della quota sociale spettante all'attore a seguito
del suo recesso dalla società convenuta alla data del 8 marzo 2005"
I N V
I T A
Le
parti a depositare memorie conclusionali almeno cinque giorni prima
dell'udienza.
Bologna,
25 luglio 2006
Il
Giudice relatore
Dott.
Marco Marulli
Depositato
in Cancelleria il 25 LUG 2006
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