IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 518/2006

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Bologna, decreto 25 luglio 2006 – Est. Marulli.

 

Nuovo processo societario – Notifica degli atti difensivi a mezzo fax – Mancata osserva delle disposizioni normative e regolamentari concernenti la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi – Nullità – Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.

 

Ove la notifica a mezzo fax degli atti processuali tra difensori non venga effettuata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari concernenti la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi, così come prescritto dall'art. 17, co. 2 del D.Lgs. n. 5 del 2003, la relativa violazione integra unicamente un'ipotesi di nullità e non di inesistenza, atteso che la comunicazione di atti giudiziari a mezzo fax è prevista da varie disposizioni normative (l. n. 664 del 1986, l. n. 53 del 1994, D.Lgs. 5 del 2003) da cui si deduce che lo strumento in questione non è del tutto estraneo all’ordinamento (Trib. Mantova, 27/10/2005, in il Caso.it. 2005), con la conseguenza che la notificazione che sia eseguita semplicemente a mezzo fax, ove abbia raggiunto lo scopo attingendo la sfera di conoscibilità del destinatario il vizio in parola è da reputarsi sanato ex art. 156 u.c. c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA – SEZIONE III CIVILE

Decreto di fissazione dell'udienza

(art. 12 D.lg. 17 gennaio 2003, n. 5)

RG 3699/06

Il giudice relatore dott. Marco Marulli,

·               visto il provvedimento presidenziale di designazione nel procedimento epigrafato che, ancorché pronunciato in data 7 aprile 2006, è da reputarsi che sia divenuto efficace, ai sensi dell'art. 12 comma primo D.lg. 5/03 e per gli effetti dell'art. 12, comma secondo, D.lg. 5/03, a decorrere dalla data di deposito dell'istanza di fissazione udienza avvenuto il 7 luglio 2006;

rilevato che l'istanza anzidetta ha fatto seguito, reiterandone le ragioni, alla memoria di replica ex parte actore ai sensi dell'art. 6 D.lg. 5/03, a mezzo della quale il suo patrocinio ha tra l'altro chiesto che si dichiari l'inesistenza della notificazione della comparsa di risposta e che si applichi la disciplina della contumacia del convenuto ai sensi e per gli effetti della non contestazione prevista dell'art. 13, comma secondo, D.lg. 5/03, e ciò sul rilievo che, ancorché il patrocinio attoreo avesse dichiarato in citazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al proprio numero di fax, il convenuto avrebbe provveduto a notificare la comparsa di costituzione e risposta con il mezzo in parola, ma senza servirsi dell'ufficiale giudiziario; che non è pregiudizialmente assorbente della svolta eccezione l’argomento escerpibile, a contrario dell’art. 13 comma secondo, ultimo inciso, D.lg. 5/03, giusta il quale l'invocato effetto maturerebbe solo nel caso in cui, omessa la notificazione della comparsa di costituzione e risposta, l'attore proceda al deposito, previa notifica, dell'istanza di fissazione udienza e non anche quando, come qui, alla ritenuta inesistenza della notificazione ex adverso, l'attore faccia seguire in luogo dell'istanza la notificazione di una propria memoria di replica ex art. 6 D.lg. 5/03; che per vero, ove si voglia conservare al sistema un minino di razionalità, salvo ipotizzare che l'attore non voglia autodanneggiarsi, l'effetto della non contestazione è ragionevolmente ipotizzabile, come si è scritto da quello stesso autore cui si richiama il patrocinio convenuto in prosieguo, che si produca anche nell'ipotesi de qua, ricollegandosi esso non già ad un potere dispositivo della parte, ma al mero fatto della consumata inosservanza del principio del contraddittorio; che, ad ogni buon conto, l'eccezione di parte attrice rispecchia un iniziale orientamento giurisprudenziale inteso a ricondurre gli effetti innovativi della disciplina in tema di notifiche e comunicazioni contenuta nell'art. 17 D.lg. 5/03 nell'ambito della disciplina del codice di rito, laddove viceversa è opinione fatta propria dalla giurisprudenza successiva che l'art. 17 voglia codificare una disciplina altra e diversa rispetto a quella tradizionale, che si affianchi a questa in direzione di una maggiore snellezza complessiva del procedimento di notificazione; che in particolare in questa prospettiva merita adesione l'opinione che "ove la notifica a mezzo fax degli atti processuali tra difensori non venga effettuata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari concernenti la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi, così come prescritto dall'art. 17, co. 2 del D.Lgs. n. 5 del 2003, la relativa violazione integra unicamente un'ipotesi di nullità e non di inesistenza, atteso che la comunicazione di atti giudiziari a mezzo fax è prevista da varie disposizioni normative (l. n. 664 del 1986, l. n. 53 del 1994, D.Lgs. 5 del 2003) da cui si deduce che lo strumento in questione non è del tutto estraneo all’ordinamento" (Trib. Mantova, 27/10/2005, in il Caso.it. 2005), con la conseguenza che la notificazione che, come nella specie sia eseguita semplicemente a mezzo fax, ove abbia raggiunto lo scopo attingendo la sfera di conoscibilità del destinatario – cosa che nella specie è comprovata, oltre che dal rapporto di trasmissione allegato all’originale dell’atto, anche dal fatto che l’attore non ne nega il ricevimento – il vizio in parola è da reputarsi sanato ex art. 156 u.c. c.p.c.;

F I S S A

L'udienza collegiale per il giorno 13 febbraio 2007, h. 12,30=.

Ritenuto, quanto alle istanze istruttorie di parte attrice, che esse, con la sola eccezione dell'istanza di esibizione afferente a documenti non pertinenti al giudizio, sono per il resto rilevanti ed ammissibili, di tal ché può disporsi la chiesta c.t.u. e si nomina all'ufficio la dott.ssa *** Bologna, perché gli sia posto il seguente quesito "Letti ed esaminati gli atti, determini il c.t.u. nominato il valore della quota sociale spettante all'attore a seguito del suo recesso dalla società convenuta alla data del 8 marzo 2005"

I N V I T A

Le parti a depositare memorie conclusionali almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Bologna, 25 luglio 2006

Il Giudice relatore

Dott. Marco Marulli

 

Depositato in Cancelleria il 25 LUG 2006














 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it

CODICE DELLA MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO

 

 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

 

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

In libreria

In libreria

Vendite competitive

Prossime vendite

Convegni

Prossimi convegni


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201

e-mail: assistenza@ilcaso.it