|
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Ordini di negoziazione, natura
Tribunale di Bologna, sentenza
18 dicembre 2006, n. 2820 – Pres. B. Merlettano, Rel. A. M. Rossi.
Intermediazione
finanziaria – Censura di inadempimento mossa dall’investitore – Oggetto –
Distinzione fra fasi precontrattuale, costitutiva ed esecutiva.
Intermediazione
finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario –
Inadempimento.
Ove le
censure mosse dall’investitore riguardino il rapporto negoziale nella sua
interezza –non solo quindi le fasi prenegoziali e/o costitutivo-genetiche, ma
anche quella esecutiva in senso stretto, diviene ininfluente la questione
della natura contrattuale o meno dell’ordine di acquisto impartito
all’intermediario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Da
luogo a inadempimento la violazione dei doveri informativi imposti agli
intermediari finanziari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE DI BOLOGNA - SEZIONE SECONDA CIVILE -
riunito
in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati :
Dott.
Bruno Berlettano Presidente
Dott.
Giovanni Salina Giudice Relatore
Dott.ssa
Anna Maria Rossi Giudice
ha
pronunciato la seguente
S E N
T E N Z A
nella causa
civile di I Grado iscritta al N. 6323/2005 R.G.
promossa
da:
D. I.
elettivamente domiciliato in VIA ROLANDINO 1 - BOLOGNA, presso e nello studio
degli avv. GRANDI MICHELA e GRANDI ANDREA che lo rappresentano e difendono;
ATTORE
D. M.
elettivamente domiciliata in VIA ROLANDINO 1 - BOLOGNA, presso e nello studio
degli avv. MICHELA GRANDI e ANDREA GRANDI che la (in rappresentano e
difendono;
ATTRICE
T. C.
elettivamente domiciliata in VIA ROLANDINO 1 - BOLOGNA, presso e nello studio
degli avv. MICHELA GRANDI e ANDREA GRANDI che la rappresentano e difendono;
ATTRICE
C o n
t r o
BNP
PARIBAS SERVICES SRL elettivamente domiciliata in PIAZZA SAN MARTINO,
1 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. ROSSI ANTONIO che la rappresenta
e difende;
CONVENUTA
in
punto a:
omissis
FATTO
E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione ex art. 2 D.lvo n. 5/2003,
ritualmente notificato in data 19/4/2005, D. I., T. C. e D. M. convenivano in
giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, la società BNP PARIBAS Services
s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, chiedendo che l'adito Tribunale, previa declaratoria
di nullità, annullamento o risoluzione per grave inadempimento della
convenuta del contratto di acquisto di titoli obbligazionari argentini
sottoscritto in data 27/6/2001, condannasse quest'ultima alla restituzione
della somma di £ 35.728,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
dalla data della sottoscrizione al saldo, ovvero, in via ulteriormente
subordinata, previa declaratoria della responsabilità precontrattuale,
contrattuale o extracontrattuale della convenuta, condannasse quest'ultima al
risarcimento del danno sofferto in conseguenza dei fatti di causa.
In
particolare, gli attori esponevano che, dopo aver stipulato con la convenuta
un contratto di ricezione e trasmissione di ordini di acquisto di titoli in
data 20/11/2000, in data 27/6/2001, su insistente suggerimento dei funzionari
di quest'ultima, avevano sottoscritto un ordine di acquisto di "bonds
argentini" per un ammontare complessivo di £ 35.728,40.
Aggiungevano,
inoltre, gli attori che la società convenuta, in data 1/10/2001, aveva loro
comunicato la volontà di recedere dal rapporto negoziale in essere,
invitandoli a rivolgersi ad altro istituto di credito.
Lamentavano,
quindi, gli attori che, in violazione dei doveri imposti agli intermediari
finanziari dalle norme di cui al D.lvo n. 58/98 (T.U.F.) e Regolamento CONSOB
n. 11522/98, la società convenuta, pochi mesi prima del definitivo default
dello Stato Argentino e senza la necessaria preventiva specifica informazione
circa la natura dell'investimento sopra indicato, li aveva indotti ad
effettuare un'operazione finanziaria altamente rischiosa e non adeguata al
loro profilo di investitori ed alla loro bassa propensione al rischio.
Deducevano,
per ciò, gli attori che il contratto de quo era
nullo per violazione delle suddette norme imperative di legge, ovvero
annullabile per dolo o errore, ovvero ancora risolto per grave inadempimento
della convenuta, la quale, in ogni caso, avrebbe dovuto essere condannata
alla restituzione del capitale investito, ovvero al risarcimento dei danni a
titolo di responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale.
Costituitasi
in giudizio, la società convenuta contestava la fondatezza delle domande
formulate dagli attori, chiedendone l'integrale reiezione.
In
particolare, la convenuta ricusava ogni addebito, assumendo di aver
diligentemente operato in occasione della sottoscrizione dell'ordine di
acquisto datato 27/6/2001 e, in particolare, di aver fornito a controparte la
dovuta preventiva informazione sui rischi finanziari mediante consegna
dell'apposito prospetto informativo.
Evidenziava,
altresì, la convenuta che, benché richiesti, gli attori si erano rifiutati di
fornire informazioni sulla loro situazione finanziaria, impedendo, in tal
modo, qualsiasi diversa valutazione circa l'adeguatezza dell'operazione da
quest'ultimi richiesta. Affermava, infine, la convenuta che, in ogni caso,
gli attori non avevano aderito all'offerta di scambio formulata dallo Stato
Argentino, conseguendo, medio tempore, cedole per
complessivi € 2.751,87.
Successivamente,
con istanza ex art. 8 D.lvo n. 5/2003, depositata in data
1/7/2005, la società convenuta chiedeva la fissazione dell'udienza collegiale
di cui all'art. 12 D.lvo citato. Con decreto del 21/7/2005, il designato
Giudice Relatore fissava l'udienza collegiale, rigettando le istanze
istruttorie avanzate dalle parti.
All'esito
dell'udienza collegiale del 7/3/2006, il Tribunale, con ordinanza del 21-22 marzo
2006, confermava il decreto in precedenza emesso dal Giudice Relatore,
fissando l'udienza di discussione della causa.
Infine,
all'udienza collegiale del 28/11/2006, il Tribunale, sentititi i procuratori
delle parti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Nel
presente giudizio, gli attori hanno formulato un ampio ventaglio di domande,
in via alternativa e subordinata tra loro, quasi tutte fondate sui medesimi
fatti costitutivi (violazione della speciale disciplina dettata in materia di
intermediazione finanziaria: D.lvo n. 58/98 e Regolamento Consob n.
11522/98), e sostanzialmente finalizzate ad ottenere una pronuncia
giudiziale, meramente dichiarativa ovvero costitutiva, idonea comunque a
neutralizzare gli effetti pregiudizievoli loro derivati dall'investimento in
titoli obbligazionari "argentini" operato in data 27/6/2001 per il
tramite della odierna convenuta.
In
particolare, gli attori hanno chiesto la declaratoria di invalidità del
contratto de quo nella sua duplice forma della
nullità per violazione di norme imperative di legge e dell'annullabilità per
vizio del consenso (dolo e/o errore), nonché la sua risoluzione per grave
inadempimento della convenuta.
In via
di estremo subordine, gli attori hanno anche dedotto a carico della convenuta
una responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale, di
tipo meramente risarcitorio, allegando, unitamente all'inadempimento delle
obbligazioni contrattualmente assunte, anche la violazione del generale
dovere di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative e nella
formazione del contratto (art. 1337 c.c.), nonché del dovere di neminem
laedere di cui all'art. 2043 c.c.
Fatte
queste premesse ed iniziando ad esaminare nel dettaglio le varie istanze così
come progressivamente ed alternativamente proposte dagli attori, ritiene il
Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le domande di
nullità e di annullabilità del contratto non siano meritevoli di
accoglimento.
Per
quel che concerne la domanda di nullità del contratto inter
partes ai sensi dell' art. 1418 c.c., giova ricordare che,
nella fattispecie in esame, la più grave forma di invalidità negoziale è
stata invocata dagli attori per un'asserita violazione da parte della società
convenuta del complesso di norme aventi natura imperativa, dettate dalla
legislazione speciale sopra richiamata, e, segnatamente, per inosservanza di
quelle disposizioni che impongono all'intermediario finanziario professionale
il dovere di comportarsi secondo canoni di buona fede e correttezza, di
fornire al cliente le necessarie informazioni circa l'investimento richiesto
e di astenersi dal compiere operazioni finanziarie inadeguate rispetto al
profilo dell'investitore ed alla sua propensione al rischio (artt. 21 T.U.F.;
26, 28 e 29 Reg. Consob). Orbene, sul punto, si ritiene di aderire al
condivisibile orientamento espresso anche di recente dalla Suprema Corte di
legittimità (v. ad es. Cass. Civ. Sez. 29/9/2005 n. 19024; 25/9/2003 n.
11234), ed enunciato anche dalla tuttora prevalente giurisprudenza di merito
(ad es. Trib. Novara 3-6 giugno 2006 e 10/1/2006; Trib. Monza 27/7/2004;
Trib. Bologna 7/4/2006), secondo cui la nullità del contratto per contrarietà
a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 comma I° c.c., postula che
siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie
negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e
quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per
la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la
nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le
quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente
prevista anche in riferimento a detta ipotesi.
Nel
caso di specie, la nullità ex art.
1418 c.c. è stata ipotizzata dagli attori con riferimento a disposizioni di
legge, primaria e secondaria, le quali, però, regolano elementi e profili non
genetici o obiettivi dell'accordo, bensì quelli pertinenti la condotta
prenegoziale delle parti ovvero quelli che afferiscono più strettamente alla
fase esecutiva di questo, e rispetto ai quali, però, il legislatore non ha
previsto espressamente detta sanzione sostanziale.
Ne
consegue che, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla sussistenza
tra le parti di un contratto di acquisto di titoli obbligazionari distinto ed
autonomo rispetto a quello precedentemente sottoscritto di ricezione e
trasmissione di ordini, nella fattispecie de qua,
deve, in ogni caso, escludersi, in via di principio, l'applicabilità della
disciplina dettata dal citato art. 1418 comma I° c.c.
Va
parimenti disattesa la domanda attrice di annullamento del contratto per
vizio del consenso (dolo e/o errore).
Infatti,
ancora una volta prescindendo dalla questione circa la natura contrattuale
dell'ordine di acquisto-titoli impartito dagli attori, nella fattispecie in
esame, risulta comunque del tutto carente la prova dell'allegato vizio della
volontà negoziale degli investitori.
Più
esattamente, gli attori non hanno fornito alcun elemento di valutazione
comprovante la condotta dolosa o fraudolenta della convenuta finalizzata ad
indurre gli attori all'effettuazione di un'operazione finanziaria che,
altrimenti, essi mai avrebbero concluso, ovvero, in alternativa, attestante
il consapevole approfittamento da parte di quest'ultima della falsa
rappresentazione della realtà in cui gli attori sarebbero autonomamente ed
incolpevolmente incorsi in ordine al tipo, alla natura ed alla sicurezza del
richiesto investimento.
A
diversa conclusione si deve, invece, pervenire con riferimento all'ulteriore
domanda formulata dagli attori, di risoluzione del contratto inter
partes per grave inadempimento della società convenuta.
Al
riguardo, giova, in primo luogo, rilevare che le censure mosse dagli attori
all'operato della convenuta involgono il rapporto negoziale intercorso tra le
parti nella sua interezza, non solo quindi, le sue fase prenegoziali e/o
costitutivo-genetiche, ma anche, e soprattutto, quella esecutiva in senso
stretto.
Da ciò
discende la sostanziale ininfluenza della questione, in precedenza solo
accennata, della natura contrattuale o meno dell'ordine di acquisto impartito
alla convenuta.
Infatti,
anche a voler ritenere che l'ordine di acquisto sottoscritto dagli attori in
data 27/6/2001 non costituisca un contratto a sé rispetto all'iniziale
accordo-quadro di ricezione e trasmissione ordini stipulato in data
20/11/2000, ma rappresenti soltanto un'attività esecutiva di questo,
l'inadempimento contrattuale e, quindi, le specifiche violazioni di obblighi
comportamentali contestati dagli attori, ove ritenuti sussistenti, andrebbero
comunque a vulnerare il rapporto de quo nella
sua globalità, compreso, cioè, l'atto esecutivo, peraltro unico, di questo.
Detto
questo, ai fini di un corretto inquadramento storico della presente vicenda
giudiziaria, preme altresì osservare che, nel caso di specie, il
contratto-quadro di negoziazione titoli è stato stipulato dalle parti nel
novembre 2000, mentre l'ordine di acquisto di "bonds argentini" per
un ammontare complessivo di poco superiore a € 35.000,00 è stato sottoscritto
dopo circa sette mesi, in data 27/6/01.
Sempre
in fatto, è rilevante evidenziare che, dopo soli tre mesi dalla
sottoscrizione del predetto ordine di acquisto e, soprattutto, appena due
mesi prima del definitivo default della Repubblica Argentina, la società
convenuta, senza una specifica e documentata ragione, ma soltanto sulla base
di un generico mutamento di strategia aziendale, ha comunicato agli attori il
proprio unilaterale recesso dal rapporto in questione.
Tra la
data di acquisto dei titoli in questione e quella della dichiarazione
ufficiale del dissesto economico-finanziario dello Stato emittente i titoli
per cui è causa, è, quindi, intercorso un periodo, alquanto breve, di circa
cinque-sei mesi, mentre ancora più ridotto è stato il tempo trascorso dalla
data del recesso della convenuta a quella del predetto default.
La
successione cronologica degli eventi sopra descritti e, segnatamente,
l'estrema brevità di quest'ultimo periodo rende quantomeno sospetto il
prematuro e non specificamente giustificato recesso della società convenuta,
con particolare riferimento alla consapevolezza o almeno la forte
preoccupazione da parte di quest'ultima circa l'inaffidabilità dello Stato emittente
e l'elevata difficoltà per gli investitori di incassare cedole o di ottenere
il rimborso del capitale, con conseguente elevato rischio di esporsi a
complessi contenziosi con i clienti investitori.
Dalla
rapida ricostruzione storica dei fatti in esame, risulta, per ciò, che, nel
caso che qui ci occupa, ci troviamo in presenza di un'operazione finanziaria
posta in essere dagli attori non alcuni anni prima del default, bensì
pochissime settimane prima di questo evento.
Questo
dato assolutamente obiettivo serve per meglio valutare, sotto il profilo
della trasparenza, correttezza e diligenza, la condotta in concreto tenuta
dalla convenuta.
Infatti,
secondo un criterio di diligenza qualificata, quella cioè riferibile alla
particolare attività esplicata dal soggetto obbligato, è fondato ritenere
che, quanto più prossima era la dichiarazione di dissesto dello Stato
emittente e quanto più decrescente era l'andamento del rating dei titoli
emessi da quest'ultimo, tanto più elevato avrebbe dovuto essere il grado di
trasparenza e di diligenza professionale dell'intermediaria convenuta.
Infatti,
il rapporto negoziale sorto nel novembre 2000 ha, poi, avuto la sua prima ed
unica esecuzione nel giugno del 2001, ovverosia quando le principali agenzie
internazionali avevano già da tempo attribuito ai titoli acquistati dagli
attori un indice di affidabilità o rating (B), basso e, comunque, sintomatico
della loro elevata rischiosità.
Sotto
questo specifico profilo, ciò che rileva non è tanto se il valore dei titoli,
in quel momento, si fosse o meno azzerato, bensì il suo andamento e la
velocità del ribasso.
Il
rating delle obbligazioni argentine, infatti, nel momento della
sottoscrizione dell'ordine di acquisto in esame, era comunque in rapidissima
"picchiata", essendo passato, nel giro di pochi mesi,) da BB
(settembre 2000, epoca di stipulazione del contratto di negoziazione), a BB-
e B+ (marzo 2001) e, infine, a B (maggio 2001) e B- (luglio 2001).
Un
siffatto vertiginoso andamento in ribasso avrebbe dovuto costituire per la
convenuta un assordante segnale di allarme circa la rischiosità
dell'investimento che gli attori si accingevano, per il suo tramite, a
compiere, e quindi, un preciso dato obiettivo in ragione del quale essa
avrebbe dovuto adottare il massimo grado di trasparenza, diligenza e
professionalità, assumendo tutte le misure precauzionali volte a proteggere i
clienti dai pregiudizi che, con ogni probabilità, sarebbero loro derivati da
investimenti quantomeno imprudenti e dagli operatori del settore definiti non
desiderabili.
La
banca, invece, benché gravata da specifici doveri informativi, in senso sia
passivo (artt. 21 T.U.F. e 28 Reg. Consob), che attivo (artt. 21 T.U.F. e 29
Reg. Consob), denominati, rispettivamente, know your customer e suitability
rule, si è limitata, per quel che concerne questo secondo profilo, a
consegnare agli attori, al momento della stipulazione dell'accordo-quadro, il
documento informativo contenente una generica ed indeterminata illustrazione
circa i rischi generali delle operazioni finanziarie, omettendo, invece, di
mettere a disposizione dell'investitore, all'atto della successiva
sottoscrizione dell'ordine di acquisto, tutti i dati e gli elementi necessari
per poter valutare ed apprezzare la natura, la rischiosità e la sicurezza
dell'operazione richiesta, e, quindi, per poter formulare un ordine di
acquisto effettivamente consapevole.
La
mera consegna del prospetto informativo generale e generico, avvenuta oltre
sette mesi prima della sottoscrizione dell'ordine de quo e
senza alcuno specifico riferimento all'operazione poi in concreto eseguita,
risulta del tutto insufficiente ad assolvere quel dovere di informazione
attiva imposto dalla normativa sopra richiamata.
Peraltro,
spettava all'odierna convenuta, a norma dell'art. 23 T.U.F., offrire adeguata
prova dell'esatto e completo adempimento del dovere informativo sopra
descritto.
Ma,
sul punto, va rilevato come l'intermediaria non abbia neppure allegato di
aver assolto l'onere probatorio su di essa incombente.
Una siffatta
violazione, in considerazione delle finalità niente affatto speculative
perseguite dagli attori e dell'ormai praticamente irreversibile stato di
dissesto dell'emittente conclamatosi pochi mesi dopo la sottoscrizione
dell'ordine, rappresenta, di per sé, un grave inadempimento suscettibile di
determinare la risoluzione del rapporto dedotto in giudizio a norma degli
artt. 1453 e segg. c.c.
Ma
l'inadempimento ascritto all'odierna convenuta risulta ancor più grave ove si
consideri che l'intermediaria è venuta meno anche ad un altro fondamentale
dovere di condotta prescritto dalle speciali disposizioni normative sopra
richiamate.
La
convenuta, infatti, risulta del tutto inadempiente rispetto all'ulteriore
dovere di astenersi dal compiere investimenti non adeguati al profilo
dell'investitore ed alla sua propensione al rischio (art. 29 Reg. Consob).
Sul
punto, occorre anzitutto sottolineare come gli attori non possano rientrare
nella categoria degli investitori abituali, cioè di coloro che, in modo
continuativo e sistematico, operano sui mercati finanziari, né gli stessi
appartengano al genus di risparmiatori inclini ad
impiegare le proprie risorse economiche, in tutto o in parte, in strumenti
finanziari di tipo speculativo.
Anzi,
non risulta neppure che la famiglia D., oltre alle risorse economiche oggetto
dell'investimento in questione, avesse ulteriori disponibilità a loro volta
utilizzate in operazioni finanziarie di qualsiasi genere.
I
signori D.-T., quindi, compongono un nucleo familiare (marito, moglie e
figlia) che, per caratteristiche soggettive (il primo, esercente attività
impiegatizia, la seconda, casalinga, e la terza, studentessa) e per
condizioni economiche di base, appare privo di una spiccata attitudine al
rischio finanziario.
In
relazione ad un profilo di investitore e ad una propensione al rischio di
così basso livello, l'acquisto di bonds argentini per un ammontare
complessivo superiore a € 35.000,00, commissionato nel giugno 2001,
pochissimi mesi prima del default dello Stato emittente ed in presenza di un
rating in rapidissimo e costante crollo verticale, appare, oggettivamente e
soggettivamente, un'operazione finanziaria del tutto inadeguata.
Né la
superiore valutazione può essere inficiata dalla circostanza allegata dalla
convenuta, secondo cui gli attori, dopo aver risolto il precedente rapporto
di gestione titoli e sottoscritto un contratto di negoziazione, si erano
rifiutati di fornirle informazioni circa la loro situazione finanziaria,
chiedendo, altresì, una gestione del risparmio c.d. dinamica.
Infatti,
se, da un lato, è vero che, rispetto al contratto di gestione titoli, quello
di trasmissione e ricezione di ordini conferisce all'investitore ordinante
una maggiore autonomia negoziale, dall'altro, è parimenti vero che, anche in
quest'ultimo caso, in forza dei doveri di correttezza e trasparenza, nonché
di informazione, in senso attivo e passivo, imposti dalla speciale
legislazione in materia, l'intermediario finanziario non è relegato al ruolo
di mero esecutore materiale o nudus minister,
dovendo esso, comunque, tenere una condotta ispirata a principi di diligenza
e prudenza, nonché finalizzata alla protezione del cliente, in special modo
quando, come nel caso di specie, quest'ultimo non sia un investitore abituale
e sia addirittura alla sua prima esperienza nel ramo specifico.
Per
quel che concerne il tipo di gestione affidata dagli attori alla convenuta, è
sufficiente rilevare come il termine dinamico non sia minimamente sinonimo di
speculativo.
Il
dinamismo operativo richiesto dagli attori, infatti, implica soltanto una
gestione non statica e non meramente conservativa del capitale, orientata,
cioè, anche ad un incremento del capitale ma con assunzione di rischi
contenuti e controllati.
La
gestione speculativa, invece, riguarda operazioni altamente rischiose e con
un elevato indice di aleatorietà (ad es. investimenti in c.d. derivati),
equiparabili, per natura e contenuto, a delle autentiche scommesse o a veri e
propri giochi d'azzardo.
E'
evidente, per le ragioni sopra esposte, come quest'ultimo tipo di operazioni
non siano per nulla consone al generale profilo degli odierni attori.
Né
vale obiettare che gli attori, all'atto della sottoscrizione del contratto
e/o dell'ordine di acquisto, si siano rifiutati di illustrare, nel dettaglio,
la loro situazione finanziaria.
Tale
rifiuto, infatti, non esonerava la convenuta dal dovere di astenersi dal
compiere operazioni che, come detto, fossero diventate estremamente rischiose
e soggettivamente inadeguate, ma, anzi, avrebbe dovuto indurla ad una maggiore
cautela e prudenza, e, quindi, a spiegare, in modo ancor più chiaro ed
analitico, agli investitori che per la prima volta si accingevano ad un
simile impiego delle proprie risorse, la tipologia, la natura e la
rischiosità dell'investimento soprattutto con riferimento al recente ed
allarmante andamento dei titoli stessi, dando poi attuazione all'ordine
soltanto dopo averne ricevuto conferma scritta.
Ma,
come in precedenza esposto, la convenuta non ha dato prova dell'adempimento
del collegato dovere informativo, risultando così gravemente inadempiente ai
doveri caratterizzanti l'attività di intermediazione mobiliare
professionalmente esercitata. Pertanto, alla luce delle superiori
argomentazioni, accertato il grave inadempimento della convenuta, va dichiarata
la risoluzione, con effetti ex tunc, del
contratto stipulato dagli attori e, conseguentemente, così come richiesto
dagli attori, la convenuta deve essere condannata alla restituzione in favore
di quest'ultimi della complessiva somma di € 35.728,40 corrispondente a
quella impiegata nella caducata operazione finanziaria.
Sulla
somma sopra indicata, agli attori vanno altresì riconosciuti, ex art.
2033 c.c., gli interessi di legge che, in difetto di significativi elementi
comprovanti la mala fede della convenuta, decorreranno dalla data della
domanda al saldo, e da cui dovrà, comunque, detrarsi la somma di € 2.751,87,
pari agli interessi medio tempore percepiti dagli
attori.
In difetto
di specifica domanda da parte della convenuta, non può contestualmente
ordinarsi agli attori la restituzione dei suddetti titoli obbligazionari,
ancorché gli investitori vi siano giuridicamente tenuti in conseguenza
dell'efficacia ex tunc della dichiarata risoluzione
negoziale.
Va,
inoltre, rigettata la domanda attrice di rivalutazione monetaria dell'importo
di cui sopra, da intendersi quale richiesta di risarcimento del c.d. maggior
danno ex art. 1224 c.c., atteso che, trattandosi di
debito di valuta, gli attori non hanno offerto elementi di valutazione
attestanti l'esistenza di un ulteriore pregiudizio patrimoniale non
sufficientemente ristorato dagli interessi legali sopra riconosciuti.
Le
superiori statuizioni, ovviamente, assorbono e rendono superflua qualsiasi
delibazione in ordine alle ulteriori questioni poste dagli attori in via di
mero subordine.
Le
spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno
liquidate a carico della convenuta.
Infine,
ai sensi dell'art. 282 c.p.c., la presente sentenza è, ope
legis, provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il
Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella
causa promossa con atto di citazione ex art. 2
D.lvo N. 5/2003, notificato in data 19/4/2005 da D. I., T. C. e D. M. nei
confronti di BNP Paribas Services s.r.l., in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, così decide:
DICHIARA
la
risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento
della convenuta, e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento, in
favore degli attori, in solido tra loro, della complessiva somma di £
35.728,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, detratto il
controvalore delle cedole già incassate dagli attori pari a £ 2.751,87.
RIGETTA
le
domande di nullità ed annullabilità del contratto formulate dagli attori.
CONDANNA
la
convenuta al rimborso in favore degli attori, in solido tra loro, delle spese
di lite liquidate in complessivi € 4.790,00, di cui € 440,00 per spese, €
850,00 per competenze e € 3.500,00 per legge.
Visto
l'art. 282 c.p.c.
DICHIARA
la
presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così
deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della II^ Sezione Civile del
Tribunale in data 05/12/2006.
|
|