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Massimario,
art. 25 c.p.c.
Tribunale di Verona 29 marzo
2007 – Est. A. Mirenda.
Opposizione
ad ordinanza ingiunzione – Appello – Giudice competente – Foro erariale –
Modalità di proposizione del gravame.
L’appello
avverso le sentenze dei giudici di pace e dei tribunali aventi ad oggetto
l’opposizione ad ordinanza ingiunzione della pubblica amministrazione deve
essere proposto con atto di citazione al tribunale o alla corte d’appello del
luogo ove ha sede l’avvocatura dello stato nel cui distretto le sentenze sono
state pronunciate. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
n. 9373/06 r.g.
omissis
richiamato il contenuto del ricorso d'appello proposto avanti a
questo Tribunale da C. D. avverso la sentenza del GdP di Verona;
osservato che la sentenza gravata ha parzialmente respinto
l'opposizione del C. avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Verona
per violazione dell'art. 2 della L. 386/90 in relazione alla emissione di n.
9 assegni bancari senza provvista;
richiamato il contenuto della comparsa di risposta della
Prefettura di Verona;
osservato che l'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente
l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, trovando a suo dire
applicazione gli artt. 25 c.p.c. e 6-7 del R.D. n. 1611/1933 per l'effetto della
competenza funzionale del Tribunale veneziano quale "foro
erariale";
che in relazione all'eccezione ricordata con ordinanza riservata
del 8.3.2007 questo Tribunale rilevava quanto segue:
" visto l'art. 25 c.p.c sul c.d. "foro erariale";
osservato che la sopravvenuta disciplina in tema di appello avverso la
sentenza del GdP in materia di opposizione alle sanzioni amministrative (art.
26 del d.lgs. 2.2.2006 n. 40), benché assolutamente lacunosa quanto alla
forma dell'impugnazione (ricorso, in virtù del c.d. principio di ultrattività
del rito? citazione in forza della disciplina generale di cui all'art. 342 c.p.c.?) non pare, tuttavia, aver inciso la disciplina del foro
privilegiato erariale di cui all'art. 25 c.p.c, operante anche per l'appello alla
luce dell'art. 7 del R.D. n. 1611/33; P.Q.M. ritenuta la maturità della lite
sulla questione pregiudiziale di rito afferente la competenza territoriale
del giudice adito per il gravame (dubbia apparendo, peraltro, la stessa
proponibilità dell'appello alla luce della previsione ostativa di cui
all'art. 27 del d.lgs. n.40/2006 cit.), fissa per la discusisone ex art.
281/6 c.p.c. l'udienza del 28.3.2007."
ritenuto di dover confermare l'orientamento esposto con
l'ordinanza testè riportata;
osservato, in via preliminare di rito, che questo Tribunale, in
una con Cass. 30.7.2004 n. 14560 (in Riv. giur. edilizia 2005, I, 84) nonché
con App. Milano 20.5.2005 (in Giust. a Milano, 2005, 33), stima ininfluente -
ai fini dell'ammissibilità del gravame - la circostanza che l'appello sia
stato qui proposto con ricorso piuttosto che con citazione ex art. 342 c.p.c.
una volta che, come nel caso, siano stati comunque rispettati i termini per
l'impugnazione propri del modello impugnatorio concretamente prescelto;
che, invero, pur apparendo preferibile la seconda delle due
possibili soluzioni (citazione d'appello) per ragioni di coerenza sistematica
fondate:
a) sulla sicura natura di "rito generale ordinario"
della disciplina dell'appello di cui agli artt. 339 e ss. c.p.c. (cui va
riconosciuta, dunque, naturale attitudine a regolare tutti i gravami di
merito: cfr., in linea di principio, Cass. 13564/2003 ) ;
b) sul conseguente primato del rito ordinario sui i riti speciali,
anche in secondo grado, laddove difetti - come nel caso - diversa volontà del
legislatore, pure enucleabile dal combinato disposto degli artt. 40, c. III,
e 359 c.p.c),
il principio di conservazione degli effetti dell'impugnazione ex
art. 159, c. III, c.p.c., ulteriormente rafforzato dalla sponda del
"giusto processo" (art. 111 Cost.), impone pur tuttavia - per
quanto qui interessa - di negare ingresso alla sanzione processuale
dell'inammissibilità del gravame laddove - come nel caso - l'error in
procedendo dell'appellante sia dipeso da obiettiva quanto scusabile
incertezza sul corretto strumento impugnatorio dovuta alla vaghezza del
legislatore della L. 40/2006;
ciò premesso, e ribadita, quindi, in via del tutto preliminare,
l'ammissibilità del gravame, occorre prendere atto del chiaro dettato
dell'art. 7, c. III, del R.D. 1611/33, per il quale "L'appello delle
sentenze dei pretori e delle sentenze dei tribunali, pronunciate nei giudizi
suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al tribunale ed alla corte
d'appello del luogo dove ha sede l'avvocatura dello stato nel cui distretto
le sentenze stesse furono pronunciate" .;
che in forza di detta norma (che introduceva una deroga alla
regola generale del c.d. foro erariale - art. 25 c.p.c. - per le controversie
avanti al Pretore e al Giudice Conciliatore e per i procedimenti esecutivi e
fallimentari avanti al tribunale), le sentenze di primo grado pronunciate dai
giudici togati (pretori e tribunali) andavano appellate rispettivamente
davanti al Tribunale o alla Corte d'appello del luogo dove aveva sede
l'avvocatura dello stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate;
che il d. lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio
del pretore (cui l'art. 22 della L. 689/81, nella formulazione originaria,
assegnava generale competenza in materia di opposizione ad ordinanza
ingiunzione) e - fuori dai casi espressamente previsti - ha trasferito tutte
le relative competenze al tribunale ordinario;
che l'art. 22 bis della L. 689/81 ha, peraltro, introdotto la
generale competenza del GdP per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzione,
fatta eccezione per i casi tassativi di cui ai successivi commi 2 e 3
espressamente assegnati alla competenza del tribunale;
che, infine, la legge 40/2006 ha introdotto, da ultimo, la
generale appellabilità delle sentenze del Gdp;
che, dunque, così ricostruito il quadro storico della materia e
restringendo, per quanto qui interessa, l'angolo visuale alla tematica
dell'opposizione alle ordinanze ingiunzione, se ne deduce come, al pari delle
sentenze un tempo pronunciate dal pretore in detto ambito, anche gli appelli
avverso le sentenze dei tribunali e dei GdP nelle medesime materie
soggiacciano alla regola del c.d. Foro Erariale ex art. 7 cit., sempre che
parte del giudizio sia un'amministrazione statale;
che va dunque dichiarata l'incompetenza per territorio del
giudice adito a conoscere dell'appello proposto;
che, infine, trova applicazione la regola della traslatio
iudicii ex art. 50 c.p.c., con rimessione delle parti avanti al tribunale
di Venezia (Cass. 13.4.2005 n. 7601);
che infine l'estrema complessità della materia trattata
giustifica la compensazione delle spese della presente fase interna al grado;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione
disattesa e respinta, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale
adito in sede di gravame e, per gli effetti di cui agli artt. 44 e 50 c.p.c.,
rimette le parti avanti al competente Tribunale di Venezia;
spese compensate.
Così deciso, in Verona, il 29/03/2007
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