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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Doveri
informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di
causalità
Ordini di negoziazione, natura
Tribunale di Parma 21 marzo
2007, n. 381 – Pres. S. Bruno, Est. M. Vittoria.
Segnalazione
del Prof. Avv. Sido Bonfatti
Intermediazione
finanziaria – Domanda di annullamento per errore essenziale – Onere della
prova.
Intermediazione
finanziaria – Natura dei singoli ordini di negoziazione – Responsabilità
precontrattuale – Esclusione.
Intermediazione
finanziaria – Funzione dell’obbligo di informazione – Rifiuto
dell’investitore di fornire informazioni – Effetti.
Intermediazione
finanziaria – Domanda di accertamento dell’inadempimento dell’intermediario –
Omessa richiesta di restituzione dell’importo versato – Conseguenze.
L’investitore
che chieda l’annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile
dall’intermediario sull’oggetto, ovvero su una qualità essenziale del titolo
oggetto di negoziazione, ha l’onere di dimostrare che qualora avesse ricevuto
le informazioni dovute al momento della contrattazione del titolo, non lo
avrebbe certamente acquistato, essendo irrilevante il successivo andamento
del titolo stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
I
singoli ordini di acquisto impartiti dal cliente all’intermediario in base al
contratto quadro debbono essere ricondotti nell’ambito delle dichiarazioni di
volontà prive di natura negoziale alla stregua degli atti esecutivi posti in
essere dal mandatario su incarico del mandante in adempimento del contratto
di mandato. In tale ottica, non pare vi siano sufficienti spazi per
inquadrare le violazioni dell’intermediario nell’ambito della responsabilità
precontrattuale o dell’annullabilità per vizio del consenso, le quali
inevitabilmente presuppongono la natura negoziale e quindi la presenza di un
accordo tra cliente ed intermediario anche con riferimento ai singoli ordini
di acquisto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’obbligo
di informazione non sottrae il risparmiatore al rischio connesso all’acquisto
dei titoli, ma lo aiuta semplicemente a gestirlo. Il risparmiatore che agisce
nel mercato dei titoli sottraendosi alla comunicazione del proprio assetto
patrimoniale e autoproclamando obiettivi di vera e propria speculazione si
espone volontariamente ad una autonoma gestione del rischio, sollevando
l’intermediario da un ulteriore e diverso obbligo di garanzia volto a
preservare il cliente dall’incauto acquisto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La
domanda di accertamento dell’inadempimento dell’intermediario non può
spiegare alcun utile effetto qualora l’attore non abbia formulato anche la
domanda di restituzione dell’importo versato all’intermediario, né a tale
carenza può supplire una generica domanda di risarcimento del danno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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