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Contratti,
forma
Ordini di negoziazione, prova
Ordini di negoziazione, forma
Fattispecie negoziali
particolari, adesione all’OPS Argentina
Tribunale di
Milano 26 aprile 2007, n. 4994 – Pres. A. Vanoni, Rel. A. Simonetti.
Segnalazione dell’Avv.
Fabio Cesare
Adesione all’OPS Argentina – Effetti sull’azione nei confronti
dell’intermediario – Irrilevanza.
Forma dei singoli ordini di negoziazione – Autonomia della parti –
Forma alternativa a quella scritta – Natura.
Obbligo di conservazione della documentazione relativa agli ordini di
acquisto – Termine minimo – Rapporto di negoziazione ancora in essere.
L’adesione all’OPS della
Repubblica Argentina è efficace solo nei confronti della Repubblica medesima,
del trustee o del fiscal agent e non ha in alcun modo ad oggetto le azioni
contrattuali od extracontrattuali dell’investitore nei confronti
dell’intermediario, azioni che non si fondano su diritti di credito
incorporati negli strumenti finanziari ma sul contratto di negoziazione
stipulato con l’intermediario e sulla condotta dallo stesso tenuta nello
svolgimento della sua attività. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’art. 23 del TUF prescrive
la forma scritta ad substantiam e la relativa sanzione della nullità solo per
il contratto quadro, mentre le modalità di comunicazione dei singoli ordini di
negoziazione e delle istruzioni all’intermediario sono rimesse dalla legge
all’autonomia delle parti. Pertanto, ove queste abbiano previsto la forma
scritta come alternativa a quella orale, si deve ritenere che tale requisito
di forma non sia stato voluto per la validità degli ordini ma ad probationem. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La disposizione che
prescrive il termine minimo di cinque anni (art. 54 reg. Consob 5387/1991) per
la conservazione delle annotazioni relative alle operazioni effettuate, è
finalizzata a consentire l’attività ispettiva e di controllo della Consob e
non autorizza la distruzione della documentazione (registrazione), che in
forza della pattuizione contenuta nel contratto quadro costituisce forma ad
probationem dell’ordine, quando l’operazione non si sia ancora esaurita perché
è ancora in essere il rapporto di mandato per la negoziazione di strumenti
finanziari e il cliente non ha ancora disinvestito il titolo cui la
registrazione si riferisce. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il testo
integrale
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