|
Contratti,
forma
Doveri
informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di
causalità
Ordini di negoziazione, prova
Ordini di negoziazione, forma
Tribunale di
Arezzo 17 aprile 2007, n. 333 – Est. Dr. Simonetta Afeltra.
Segnalazione dell’Avv.
Maria Laura Caraceni
Intermediazione finanziaria – Mancata sottoscrizione del contratto
quadro – Nullità relativa – Rilevabilità d’ufficio – Insussistenza.
Mancata sottoscrizione del contratto quadro – Inadempimento alle
prescrizioni regolamentari – Sussistenza.
Contratti derivati – Fib 30 - Forma degli ordini – Mancata
fonoregistrazione ed informazione delle perdite eccedenti il 50% della
provvista – Inadempimento – Sussistenza.
Inadempimento dell’intermediario – Nesso di causalità con l’evento
dannoso – Presunzione di colpa – Onere della prova a carico
dell’intermediario – Sussistenza.
La
sanzione della nullità prevista dall’art. 23 del TUF per la mancanza del
contratto quadro ha natura di nullità relativa che come tale può essere
dedotta solo dall’investitore e non può essere rilevata d’ufficio dal
giudice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La
mancata sottoscrizione del contratto quadro, fermo restando l’eventuale
profilo di nullità, ha comunque rilievo sul piano dell’inadempimento alle
prescrizioni di cui all’art. 30 reg. Consob in quanto gli intermediari
autorizzati non possono fornire i propri sevizi se non sulla base di un
apposito contratto scritto, una copia del quale è consegnata all’investitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La
mancata fonoregistrazione degli ordini, in violazione dell’art. 60 reg.
Consob, nonché la mancata informazione circa le perdite superiori al 50%
della provvista, integrano gli estremi dell’inadempimento contrattuale
imputabile all’intermediario e l’eventuale consapevolezza del cliente della
sottoscrizione dei contratti non può avere efficacia sanante della mancata
informazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’inadempimento
dell’intermediario agi doveri informativi è da porsi in relazione all’evento
dannoso e ricade sull’intermediario l’onere di provare che tra la violazione
e il danno non vi è alcun nesso di causalità, dimostrando che il danno è
derivato da eventi estranei alla sua sfera d’azione. Ciò peraltro si desume
dal tenore letterale dell’art. 1218 c.c. che è strutturato in modo da porre a
carico del debitore, per il solo fatto dell’inadempimento, una presunzione di
colpa che è superabile solo mediante la prova dello specifico impedimento che
ha reso possibile la prestazione o almeno mediante la dimostrazione che,
qualunque sia stata la causa dell’impossibilità, la medesima non possa essere
imputabile al debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il testo
integrale
|