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Sezione I - Giurisprudenza

documento 549/2007

 

 

 

 

 

Contratti, forma

Doveri informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di causalità

Ordini di negoziazione, prova

Ordini di negoziazione, forma

 

Tribunale di Arezzo 17 aprile 2007, n. 333 – Est. Dr. Simonetta Afeltra.

Segnalazione dell’Avv. Maria Laura Caraceni

Intermediazione finanziaria – Mancata sottoscrizione del contratto quadro – Nullità relativa – Rilevabilità d’ufficio – Insussistenza.

 

Mancata sottoscrizione del contratto quadro – Inadempimento alle prescrizioni regolamentari – Sussistenza.

 

Contratti derivati – Fib 30 - Forma degli ordini – Mancata fonoregistrazione ed informazione delle perdite eccedenti il 50% della provvista – Inadempimento – Sussistenza.

 

Inadempimento dell’intermediario – Nesso di causalità con l’evento dannoso – Presunzione di colpa – Onere della prova a carico dell’intermediario – Sussistenza.

 

La sanzione della nullità prevista dall’art. 23 del TUF per la mancanza del contratto quadro ha natura di nullità relativa che come tale può essere dedotta solo dall’investitore e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

La mancata sottoscrizione del contratto quadro, fermo restando l’eventuale profilo di nullità, ha comunque rilievo sul piano dell’inadempimento alle prescrizioni di cui all’art. 30 reg. Consob in quanto gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri sevizi se non sulla base di un apposito contratto scritto, una copia del quale è consegnata all’investitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

La mancata fonoregistrazione degli ordini, in violazione dell’art. 60 reg. Consob, nonché la mancata informazione circa le perdite superiori al 50% della provvista, integrano gli estremi dell’inadempimento contrattuale imputabile all’intermediario e l’eventuale consapevolezza del cliente della sottoscrizione dei contratti non può avere efficacia sanante della mancata informazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

L’inadempimento dell’intermediario agi doveri informativi è da porsi in relazione all’evento dannoso e ricade sull’intermediario l’onere di provare che tra la violazione e il danno non vi è alcun nesso di causalità, dimostrando che il danno è derivato da eventi estranei alla sua sfera d’azione. Ciò peraltro si desume dal tenore letterale dell’art. 1218 c.c. che è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell’inadempimento, una presunzione di colpa che è superabile solo mediante la prova dello specifico impedimento che ha reso possibile la prestazione o almeno mediante la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell’impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

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