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Tribunale di
Palermo ordinanza 30 aprile 2007 – Pres. Est. A. Monteleone.
Segnalazione dell’Avv.
Alessandro Palmigiano
Processo societario – Principio del contraddittorio – Facoltà del
convenuto di proporre immediata istanza di fissazione dell’udienza – Limiti.
Il
convenuto può proporre istanza di fissazione dell’udienza prima che sia
spirato il termine per la prima replica dell’attore solo quando lo stesso si
sia limitato, nella comparsa di risposta, alla semplice negazione dei fatti
allegati ex adverso ed alla confutazione degli argomenti giuridici
spesi dall’attore, e non abbia invece prospettato circostanze di fatto
diverse, sollevato eccezioni rilevabili d’ufficio, prodotto documenti o
chiesto prove costituende diverse dalla c.d. controprova. Diversamente opinando,
si rischierebbe di avallare patenti violazioni del principio del
contraddittorio, e si rischierebbe di far ridondare a danno dell’attore il
non avere potuto esercitare il suo diritto di difesa con riguardo a
circostanze e ad argomenti che assumono un concreto ed attuale rilievo solo a
seguito delle – non sempre prevedibili – deduzioni e produzioni operate dal
convenuto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
8107/2006
Ruolo Generale
Il Presidente, letti gli atti e
sciolta la riserva;
Osserva
Le numerose questioni nascenti
dalla improvvida e malaccorta
formulazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 5 del 2003, con riguardo alla
facoltà riconosciuta al convenuto di proporre istanza di fissazione di
udienza subito dopo la sua costituzione, sono state affrontate da questo
Tribunale in numerose precedenti decisioni. Mette conto di riportare qui di
seguito le relative argomentazioni:
Nel sistema delineato dall’art.
8 del D. Lgs. 17/01/2003, n. 5, l’iniziativa di presentare istanza di
fissazione dell’udienza e di por fine, così, allo scambio degli scritti
difensivi, con la conseguente preclusione in ordine all’esercizio delle
connesse facoltà processuali delle parti (deduzioni probatorie, produzione di
documenti, proposizione di eccezioni etc.) e con la definitiva
cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum,
spetta l’ordinario a quella delle parti che, ricevuta la notificazione
dell’ultima memoria dell’avversario, decida di non interloquire
ulteriormente, ovvero consegue all’inutile spirare del termine da una delle
parti assegnato all’altra parte per la replica all’ultimo suo scritto
difensivo. Nel primo caso si tratterà di una valutazione della parte
interessata, che riterrà: a) di avere esaurientemente apprestato le proprie
difese; b) che l’ultimo scritto di parte avversa non contiene alcuna
deduzione (fattuale o istruttoria) cui sia necessario o utile replicare. Nel
secondo caso si tratterà semplicemente di una iniziativa imposta dalla
necessità di non fare estinguere il processo.
Unica eccezione, la facoltà
riconosciuta al convenuto di chiedere la fissazione dell’udienza subito dopo
la notificazione della comparsa di risposta e la sua costituzione, senza
fissare all’attore il termine per la replica. Tale eccezione introduce una
pericolosa distorsione nel sistema, proprio perché consente di por fine al
dibattito, precludendo ogni ulteriore arricchimento dei temi di prova e di
decisione, alla parte che ha avuto per ultima la parola. Il pericolo che ne
deriva insidia l’ordinato svolgimento della dialettica processuale e il
diritto di difesa dell’attore, tutte le volte che nella comparsa di risposta
siano state svolte difese che, lungi dal chiudere il cerchio, introducono –
per così dire – valenze processuali insature: in altri termini, tutte le
volte che tali difese aprano l’adito ad una possibilità di replica (in
termini assertivi o propositivi, e non semplicemente argomentativi) da parte
dell’attore, con l’esercizio di correlate e contrapposte facoltà processuali.
Il neo-legislatore, ben vero, ha
tenuto conto dei possibili effetti distorsivi della facoltà accordata al
convenuto di richiedere la fissazione dell’udienza subito dopo la sua
costituzione, ma il rimedio approntato, con l’esclusione di tale facoltà in
caso di domanda riconvenzionale o di eccezione non rilevabile d’ufficio, si
rivela assolutamente inadeguato, essendo intuitivamente molto più vasto il
campo delle attività difensive del convenuto il cui esercizio riapre la
dialettica e implica potenzialmente un diritto di replica dell’attore o
legittima comunque quest’ultimo all’esercizio di facoltà processuali rese
necessarie dalle avverse difese.
È questo il caso, innanzitutto,
delle facoltà riconosciute all’attore dall’art. 6, comma 2, lett. b) e c),
del citato D. Lgs.: la proposizione di nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza
– oltre che della domanda riconvenzionale – delle difese proposte dal
convenuto; la chiamata di un terzo nel processo, se la relativa esigenza sia
sorta dalle difese del convenuto. È evidente, infatti, come di tali facoltà
l’attore possa essere incongruamente espropriato in dipendenza dell’immediata
richiesta di fissazione dell’udienza da parte del convenuto.
Altrettanto grave l’incongruenza
in caso di produzione di documenti suscettibili di essere “impugnati” col
disconoscimento o con la querela di falso. Giacchè delle due l’una. O si
ritiene che con l’immediata richiesta di fissazione dell’udienza resti
preclusa anche la possibilità, per l’attore, di esperire i suddetti mezzi: e
allora sarebbe evidentissima la violazione del diritto di difesa. Oppure si
ammette che disconoscimento e querela incidentale di falso possano essere
effettuate (con il corredo di istanze istruttorie che la seconda comporta)
anche dopo la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza: ma si
tratterebbe allora – oltrechè di una palese forzatura interpretativa – di una
grave disarmonia sistematica, di un vulnus alla concezione bifasica
del processo, per la quale nessuna attività assertiva e propositiva, nessuna
istanza o eccezione in senso proprio può trovar luogo nella fase successiva
alla postulazione dell’intervento del giudice. Che dire poi dell’ipotesi
inversa, nella quale il convenuto, in comparsa di risposta, abbia
disconosciuto la scrittura prodotta dall’attore ed abbia quindi instato per
la fissazione dell’udienza? Anche qui la medesima alternativa: o si ritiene
preclusa per l’attore l’istanza di verificazione, oppure se ne ammette la
proposizione (e, necessariamente, si ammette pure la produzione delle
scritture di comparazione) dopo l’istanza di fissazione dell’udienza; mentre
soffre congiuntamente delle incongruenze e delle aporie, che affliggono l’una
e l’altra delle suddette soluzioni, una terza soluzione, che pure è stata
adottata dalla giurisprudenza: quella di ammettere l’istanza di verificazione
dopo la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, ma di ritenere
inammissibile la contestuale produzione dei documenti offerti come scritture
di comparazione.
Anche la mancata considerazione,
quale fattore ostativo dell’immediata richiesta di fissazione dell’udienza,
delle c. d. eccezioni rilevabili d’ufficio che siano state sollevate dal
convenuto in comparsa di risposta, appare potenzialmente limitativa del
diritto di difesa dell’attore. Sicuramente, quando il convenuto chieda di
provare il fatto costitutivo dell’eccezione, perché, in tal caso, la
contestuale richiesta di fissazione dell’udienza precluderebbe all’attore di
articolare prova contraria. Ma anche nel caso in cui, non essendo stata
allegata dal convenuto alcuna prova a sostegno dell’eccezione, l’attore
intenda provare, ad esempio, la propria legittimazione (sostanziale o
processuale) negata dal convenuto.
Le prove, infine. Secondo un
indirizzo non privo di seguito in giurisprudenza, quando il convenuto abbia
proposto istanze istruttorie nella comparsa di risposta o abbia prodotto
documenti, l’impossibilità per l’attore di replicare (chiedendo prova
contraria o producendo a sua volta documenti), in dipendenza della
preclusione di cui all’art. 10 della legge processuale societaria, non altera
in alcun modo l’equilibrio processuale in suo danno.
Questo tribunale, in alcune
precedenti decisioni, ha aderito a tale orientamento, testualmente
argomentando:
Il denunciato squilibrio
processuale non sussiste affatto. La dialettica processuale si definisce,
invero, in funzione della polarità domanda/risposta. L’attore delimita il
campo dell’indagine e della decisione esponendo i fatti e gli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda e indicando i mezzi di prova dei
quali intende avvalersi e in particolare i documenti che offre in
comunicazione (art. 163 c.p.c.). Il convenuto, in perfetto pendant, propone
tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a
fondamento della domanda, e indica i mezzi di prova di cui a sua volta
intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione (art. 167 c.p.c. e
4 D. Lgs. n. 5 del 2003). Finchè il convenuto si limita a rispondere alla
pretesa avversa, difendendosi e contestando la fondatezza di quella pretesa,
il tema di indagine e di decisione sottoposto al giudice resta invariato: in
tal modo il cerchio si chiude a la dialettica del processo si impianta con
perfetta simmetria di tesi ed antitesi. Non così se il convenuto, uscendo dal
campo della mera difesa, agisce in
riconvenzione o propone eccezioni in senso proprio, perché in tal modo
si propongono nuovi temi di indagine e di decisione (anche in dipendenza
delle sole eccezioni: reus in excipiendo fit actor), alle quali l’attore deve
poter replicare. Questo e non altro è il fondamento della disposizione
contenuta nell’art. 8, comma 2, lett. a), della legge processuale societaria,
per la quale il convenuto, ove abbia proposto domande riconvenzionali o
eccezioni in senso proprio, non può cristallizzare la dialettica processuale
instando per la fissazione dell’udienza immediatamente dopo la sua
costituzione.
L’odierno attore pretende che la
suddetta ratio comprenda anche l’ipotesi in cui il convenuto, pur non avendo
proposto né domande riconvenzionali né eccezioni in senso proprio, abbia
tuttavia prodotto documenti o formulato “richieste istruttorie indirette”.
Tale opinione non può essere condivisa. Ed invero, non si comprende affatto
per quale ragione, inerente all’equilibrio della dialettica processuale, la
richiesta di prove costituende in comparsa di risposta e la produzione di
documenti da parte del convenuto all’atto della sua costituzione dovrebbe
(necessariamente) restituire l’iniziativa all’attore perchè possa a sua volta
produrre nuovi documenti e formulare nuove istanze istruttorie. Si tratterà,
infatti, di (ulteriori) documenti e mezzi istruttori rilevanti ai fini della
prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere con la domanda. Ma
allora l’attore aveva l’onere di indicarli, tutti, nella citazione. Se non
l’ha fatto, è unicamente per una sua insindacabile – ma rischiosa – opzione
tattica: quella di dilazionare nel tempo (in dipendenza del comportamento
processuale del convenuto) la propria attività istruttoria, avvalendosi della
possibilità di depositare nuovi documenti, così come di proporre nuove
istanze istruttorie, con la memoria di replica di cui all’art. 6 del citato
decreto legislativo. Scelta rischiosa, s’è detto, proprio perché poteva
essere vanificata dal convenuto con l’istanza di fissazione di udienza ex art.
8 comma 2, lett. c), del medesimo decreto”.
Perno di tutta l’argomentazione
sopra riportata è, dunque, l’onere imposto all’attore, in via generale,
dall’art. 163 c.p.c.: di esporre compiutamente nell’atto di citazione i fatti
e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, e di indicare
nello stesso atto tutti i mezzi di prova, compresi i documenti, di cui
intende avvalersi. Il quale onere, nel processo societario, sarebbe solo reso
più stringente, per così dire, dalla possibilità che il convenuto si astenga
dal proporre eccezioni in senso proprio o domande riconvenzionali e chieda la
fissazione dell’udienza subito dopo la sua costituzione, determinando la
cristallizzazione del tema di indagine sottoposto al collegio: con una
iniziativa che – come pure talora s’è affermato – sarebbe conforme alla ratio
del rito speciale, che è “quella di far sì che le parti definiscano le
rispettive domande ed istanze istruttorie in termini di concentrazione e
speditezza.
Orbene, quel che non convince
nell’orientamento in esame – e che pare anzi una pericolosa forzatura – è
proprio la concezione estremistica dell’onere di cui all’art. 163 c.p.c.,
secondo la quale la complessiva posizione difensiva dell’attore dovrebbe
balzar fuori tutta d’un tratto, come Minerva di tutto punto armata dalla
testa di Padre Giove: di modo che la risposta del convenuto, sol che questi
eviti di proporre eccezioni in senso proprio o domande riconvenzionali, non
implichi alcuna necessità di replica da parte dell’attore, perché tutto ciò
che quest’ultimo poteva esporre e chiedere è già contenuto nell’atto di
citazione.
Ma tale concezione è fuori dalla
realtà, poiché la posizione difensiva dell’attore (così come quella del
convenuto) è qualcosa che si definisce e si completa attraverso progressivi
aggiustamenti, in funzione delle allegazioni e delle istanze di parte
avversa. Sicchè solo dopo la risposta dell’avversario ciascuna parte può
discernere con piena consapevolezza se le sue difese abbisognino o meno di
una ulteriore puntualizzazione. Quest’esigenza, di dare massimo spazio alla
dialettica processuale ed alle esigenze difensive delle parti, è pienamente
rispettata nel processo ordinario uscito dalla riforma di cui alla legge
26.11.1990, n. 353, e successive modificazioni, e non è minimamente
sacrificata sull’altare della contrapposta esigenza di massima concentrazione
nella definitiva fissazione del thema decidendi e del thema
probandi (la quale, come è noto, fu tenuta in massimo conto dal
legislatore del 1990 e costituì anzi il principale tratto distintivo di
quella riforma), grazie al saggio contemperamento tra le due confliggenti
istanze realizzato col sistema del doppio termine per entrambe le parti,
previsto dall’art. 183 c.p.c. (per gli aggiustamenti del tema della decisione)
e dall’art. 184 (per le istanze di prova e la produzione di documenti).
Messo da parte il suddetto
meccanismo (col polemico plauso di tanti laudatores del nuovo corso,
visibilmente ispirati da astratti furori teorici), il nuovo sistema della
sequenza di alterni scritti difensivi scambiati tra le parti sarebbe stato
immune da irrazionali amputazioni della dialettica processuale e delle
esigenze difensive delle parti stesse, sol che si fosse rispettato senza
alcuna deroga il principio per cui l’iniziativa di chiedere la fissazione
dell’udienza, e di determinare in tal modo le preclusioni di cui all’art. 10,
spetta unicamente a quella delle parti che ritenga di non dover replicare
all’ultimo scritto difensivo dell’avversario (ovvero anche alla parte che
abbia notificato per ultima il suo scritto difensivo, quando sia vanamente
spirato il termine assegnato all’altra per la replica). Ma poiché una deroga
di tal fatta è stata prevista, col consentire al convenuto di chiedere la
fissazione dell’udienza subito dopo la notifica della comparsa di risposta (e
la sua costituzione), deve dirsi che non appare presidio sufficiente (in
vista del corretto svolgimento della dialettica processuale e del pieno
rispetto del contraddittorio) l’unica condizione cui – secondo l’interpretazione
letterale del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, lett. a) e lett. c) –
l’esercizio di tale facoltà appare subordinato: la mancata proposizione da
parte del convenuto di domande riconvenzionali e di eccezioni in senso
proprio.
S’è già detto di talune ipotesi
in cui, ove ci si arrestasse alla lettera delle norme in esame, si
determinerebbero gravi incongruenze e irrazionali compressioni del diritto di
difesa dell’attore. Analogo discorso deve ora farsi in tema di diritto di
diritto alla prova. Giacchè, se il convenuto produce un documento o chiede
una prova costituenda, mai o quasi mai si proporrà di dimostrare
semplicemente e direttamente l’inesistenza del fatto costitutivo della
pretesa attorea: non foss’altro perché una prova siffatta è comunemente (e a
buon titolo) ritenuta impossibile. Si tratterà, piuttosto, della prova di un
fatto diverso, che il convenuto stesso ha allegato perché lo ritiene idoneo a
neutralizzare in tutto o in parte l’efficacia dei fatti addotti ex adverso,
ovvero a contrastare per via indiretta la prova offerta o fornita
dall’attore. Ora, l’allegazione di un fatto del genere non altera il tema
della decisione, ma estende certamente il campo dell’indagine, introducendo
un tema affatto nuovo, sul quale dev’essere consentita all’attore una
possibilità di interlocuzione e di replica, se si vuole evitare che la
dialettica processuale ne esca sbilenca. Si pensi al caso in cui il convenuto
opponga di aver pagato il debito per cui l’attore l’ha tratto a giudizio, e
chieda di provare tale pagamento o lo provi documentalmente. Il pagamento,
come è noto, secondo la costante giurisprudenza non costituisce materia di
eccezione in senso proprio, tant’è che il giudice può rilevarlo d’ufficio (al
pari di qualsiasi altra condizione negativa dell’azione), sol che la prova
relativa emerga dagli atti: il convenuto, dunque, stando alla dizione
letterale delle norme in esame, ben potrebbe proporre immediata istanza di
fissazione dell’udienza, precludendo all’attore perfino la possibilità allegare
a sua volta (e di provare) che il pagamento è estintivo, non già del debito
dedotto in giudizio, bensì, secondo gli ordinari criteri di imputazione (art.
1193 c.c.), di un diverso debito del convenuto nei suoi confronti, ugualmente
scaduto.
In conclusione, la norma
risultante dal combinato disposto della lettera a) e della lettera b)
dell’art. 8, comma 2, della legge processuale societaria, se interpretata
letteralmente, porterebbe a conseguenze applicative gravemente lesive del
diritto di difesa dell’attore, e porrebbe dunque un problema di legittimità
costituzionale della norma stessa, per contrasto con l’art. 24 della
Costituzione.
È tuttavia possibile una
interpretazione adeguatrice, con la quale, movendo dalla ratio della
norma (che è quella di non consentire al convenuto di proporre immediata
istanza di fissazione dell’udienza, quando, per il contenuto
assertivo-propositivo della comparsa di risposta, non possano in astratto
ritenersi esaurite le chances di difesa dell’attore), si estenda il
suddetto divieto ad altre ipotesi (quelle di cui s’è detto nelle
considerazioni sopra svolte), diverse da quelle espressamente contemplate
dalla norma (proposizione di eccezioni in senso proprio o di domande
riconvenzionali), ma che al pari di quelle implicano necessariamente, per il
rigoroso rispetto della dialettica processuale, una possibilità di replica
per l’attore.
In forza di tale
interpretazione, allora, l’istanza di fissazione dell’udienza, prima che sia
spirato il termine per la prima replica dell’attore, dove ritenersi
consentita al convenuto solo quando lo stesso si sia limitato, nella sua
comparsa di risposta, alla semplice negazione dei fatti allegati ex
adverso ed alla confutazione degli argomenti giuridici spesi dall’attore,
e non abbia invece prospettato circostanze di fatto diverse, sollevato
eccezioni rilevabili d’ufficio, prodotto documenti o chiesto prove
costituende diverse dalla c. d. controprova. Diversamente opinando, si
rischierebbe di avallare patenti violazioni del principio del contraddittorio,
e si rischierebbe di far ridondare a danno dell’attore il non avere potuto
esercitare il suo diritto di difesa con riguardo a circostanze e ad argomenti
che assumono un concreto ed attuale rilievo solo a seguito delle – non sempre
prevedibili – deduzioni e produzioni operate dal convenuto.
La difesa della banca convenuta
non ha addotto alcuna persuasiva ragione, per la quale l’ordine di
considerazioni sopra riportato debba ritenersi superato o errato, anzi, non
ne addotta alcuna e si è limitata ad affermare che il presidente o il giudice
da lui delegato ha il dovere di “dare applicazione al testo letterale”
dell’art. 8, comma secondo, lettera c) del D. Lgs. 17.1.2003, n. 5: così
richiamandosi ad un principio, quello del giudice come mero portavoce della
legge, che da tempo immemorabile nessun giurista aveva pensato di riesumare
dal meritato oblio in cui era caduto, e che solo in anni recenti è
inopinatamente riecheggiato nelle sortite polemiche di taluni esponenti
politici.
Non resta allora che confermare
il precedente orientamento di questo tribunale e dichiarare inammissibile
l’istanza di fissazione di udienza presentata da Banca **: la quale, invero,
ha allegato circostanze di fatto nuove e diverse rispetto alla prospettazione
attorea, ha chiesto su tali circostanze prova testimoniale ed ha prodotto
documenti, alcuni dei quali suscettibili di disconoscimento.
La ritenuta inammissibilità
dell’istanza di fissazione dell’udienza presentata da Banca ** comporta la
ritualità della memoria di replica che gli attori hanno comunque (e cioè
nonostante quell’istanza di fissazione dell’udienza) notificato alla banca
convenuta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza
di fissazione di udienza presentata dalla Banca ** S.p.A. ed assegna alla
stessa il termine di trenta giorni, a far data dalla comunicazione del
presente provvedimento, per la notificazione all’attrice della memoria
difensiva prevista dall’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 17.1.2003, n. 5.
Si comunichi.
Palermo, 30 aprile 2007
Il Presidente Angelo Monteleone
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