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Corte
D’Appello di Bologna 24 gennaio 2007, n. 101 – Pres. C. Vecchio, Rel. D.
Neri.
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Azione
revocatoria – Contrasto con la normativa comunitaria – Esclusione.
Riforma della revocatoria fallimentare – Modifiche introdotte con il
d.l. n. 35/2005 – Normativa di interpretazione autentica – Esclusione.
Riforma della revocatoria fallimentare – Modifiche introdotte con il
d.l. n. 35/2005 – Regime transitorio – Ragionevolezza – Sussistenza.
L’esercizio
dell’azione revocatoria di cu all’art. 67 legge fallimentare nell’ambito
delle procedure di amministrazione straordinaria della grandi imprese in
crisi non è incompatibile con la normativa comunitaria in quante le norme che
la prevedono non possono essere considerate aiuti di stato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il
nuovo testo dell’art. 67 legge fallimentare dal d.l. n. 35/1980, convertito
nella l. n. 80/2005, non può essere intese come interpretazione di quanto già
previsto dalla originaria normativa in quanto lo stesso si pone come ius
superveniens destinato ad incidere sulla struttura della revocatoria che
viene per tale via radicalmente mutata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Risponde
a criteri di ragionevolezza la scelta del legislatore di limitare
espressamente, con la norma transitoria di cui all’art. 2, 2° comma d.l. n.
35/2005, l’applicazione delle relative norme solamente ai fallimenti
dichiarati in epoca successiva atteso che una applicazione retroattiva
avrebbe inciso in maniera del tutto irrazionale sull’assetto preesistente
della azione revocatoria volto a garantire più la par condicio creditorum
che le ragioni del terzo entrato in contatto con il fallito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Motivi
della decisione
La
società appellante ha preliminarmente riproposto l'eccezione, già sollevata
in primo grado e disattesa dal Tribunale, di inapplicabilità della L.
n.95/1979 sull'amministrazione straordinaria per asserita contrarietà della
stessa alla normativa comunitaria ed in particolare agli art. 92 e 93 del
Trattato di Roma sul divieto degli "aiuti di Stato" che "favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino la concorrenza".
Alla
dedotta contrarietà. conseguirebbe, invero, per effetto della nota sentenza
della Corte costituzionale n.170/1994, la disapplicazione, ad opera del
Giudice nazionale, della disciplina illegittima e, quindi, anche della stessa
norma (art. 1 comma L.n.95/79) che, attraverso il richiamo agli artt. 195 ss.
L.F., autorizza i commissari ad esercitare l'azione revocatoria.
Il
problema, in precedenza già affrontato e risolto in senso negativo da questa
Corte (sent. nn. 829/2003 e 535/2004) e dalla prevalente giurisprudenza di
merito, risulta, ora, compiutamente esaminato e risolto dalla Corte di
Cassazione con le sentenze nn. 13165/2004, 18915/2004, 2534/2005 e 21823/05
concordi nell'affermazione del principio che, conformemente a quanto si
desume dalle richiamate sentenze 17 giugno 1999 C-295/97 e 1 dicembre 1998
C-200/97 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nonché dalla
decisione del 16 maggio 2000 2001/2121/CE della Commissione europea, "la
legge n. 95 del 1979 (di conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
n.26 del 1979), avente ad oggetto la disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi, si pone in contrasto con le
norme comunitarie esclusivamente nelle parti in cui prevede aiuti di Stato
non consentiti, in virtù di un'interpretazione confortata dall'art. 1, lett.
d), regolamento Cce 659 del 1999 il quale, definendo come aiuti di Stato
l'atto in base al quale gli stessi vengono attuati, impone di avere riguardo
alle singole norme che, eventualmente, li prevedono.
Pertanto,
in virtù degli artt. 7 legge n.273 del 2002 e 106 d.lgs. n. 270 del 1999,
continuano ad essere applicabili alle procedure di amministrazione
straordinaria aperte nella vigenza della legge n.95 del 1979 le norme
contenute in quest'ultima legge qualora esse non configurino aiuti di
Stato" (Cass. n.2534/05).
In
definitiva, quindi, secondo la citata e vincolante giurisprudenza
comunitaria, la Legge Prodi (n.95/79) non può ritenersi incompatibile ex se con
la normativa comunitaria essendo in realtà incompatibile con detta normativa
solo nella parte in cui prevede aiuti non consentiti così come individuati
dalle due citate sentenze della Corte di giustizia (autorizzazione alla
continuazione dell'attività economica in circostanze in cui ciò non sarebbe
consentito dalle regole normalmente vigenti in materia di fallimento ovvero
concessione di garanzie di stato, di aliquote fiscali ridotte etc.).
Conseguentemente
e come ha espressamente rilevato la Suprema Corte nella sentenza n. 21823/05
dianzi citata, il divieto di cui all'art. 87 (già 92) del Trattato Ce di
concedere aiuti alle imprese nel senso predetto in quanto idonei ad incidere
sugli scambi tra gli Stati alterando le regole della libera concorrenza
comporta effetti solo sulle disposizioni normative degli Stati membri che
quegli aiuti prevedono e non sulle leggi in cui tali disposizioni sono
contenute "essendo tale risultato da un lato eccedente la finalità della
norma comunitaria e dall'altro improponibile perché irragionevolmente
limitativo del potere legislativo dello Stato".
Coerente
a tale impostazione è quindi il riconoscimento della piena operatività delle
norme che prevedono l'esercizio dell'azione revocatoria di cui all'art. 67
L.F anche nelle procedure di Amministrazione Straordinaria non integrando le
stesse un aiuto di stato nel senso predetto.
L'azione
revocatoria, invero, come ancora leggesi in Cass. n.2534/05, nell'ambito
dell'Amministrazione Straordinaria e qualora, come nel caso in esame, sia
esperita nella fase di liquidazione (in Cass. n.21823/05 è peraltro affermato
il principio della proponibilità dell'azione revocatoria anche nella fase
conservativa della procedura), non riveste alcun carattere selettivo essendo
del tutto identica a quella prevista nell'ambito di ogni procedura fondata
sul presupposto dell'insolvenza come il fallimento o la liquidazione coatta
amministrativa nonché basata sui medesimi requisiti e volta alla stessa finalità
di tutela del ceto creditorio nell'ottica del ripristino della par
condicio creditorim.
Tali
considerazioni, puntualmente ribadite da Cass. nn. 4206/06 e 18522/06 e che
il Collegio condivide, giustificano, quindi, il rigetto dell' eccezione
preliminare della banca appellante.
Né
potrebbe giovare alla tesi di quest'ultima il richiamo alla nuova disciplina
dettata in materia di Amministrazione Straordinaria dal d. lgs. n. 270/1999
che, per le procedure di amministrazione straordinaria già aperte alla data della,
sua entrata in vigore si limita, all'art. 6, a prorogare l'efficacia. della
L. n.95/79 ed in nulla incide sulla situazione preesistente.
Ugualmente
infondati risultano, poi, i motivi di gravame attinenti al merito con i quali
la banca appellante contesta sotto vari aspetti la oggettiva revocabilità
delle rimesse, nonché la ricorrenza, ritenuta dal primo Giudice, del
requisito soggettivo della scientia decoctionis.
Sotto
il primo profilo ** Banca lamenta, anzitutto che il Tribunale sia pervenuto
al riconoscimento della natura solutoria (secondo i noti criteri fissati da
Cass. n. 5413/1982) delle rimesse in contestazione considerando il c/c n.
3285, su cui sono confluite le rimesse medesime, assistito dalla sola
apertura di credito di £ 1.000.000.000 senza tener conto, quindi, degli
ulteriori affidamenti per il complessivo importo di £ 7.000.000.000 di cui
usufruiva la società correntista indicati alle pagg. 13 e 26 dell'atto di
appello.
Tale
rilievo non appare fondato.
Gli
ulteriori affidamenti richiamati dall'appellante, invero, attengono
chiaramente allo smobilizzo di crediti commerciali del cliente verso terzi
quali lo sconto di ricevute bancarie e gli anticipi su fatture e pertanto,
per consolidata affermazione giurisprudenziale e anche se regolati in conto
corrente, sono inidonei ad escludere il carattere solutorio delle rimesse in
quanto, diversamente da quanto avviene con il contratto di apertura di
credito, non attribuiscono al cliente la facoltà di disporre immediatamente
di una determinata somma di denaro ma indicano semplicemente il limite entro
il quale la banca è tenuta ad accettare i titoli che saranno presentati dal
cliente stesso per lo sconto o per l'anticipazione.
Correttamente,
pertanto, la situazione di scoperto del conto e, conseguentemente, il
carattere solutorio delle rimesse sono stati determinati con riferimento alla
sola apertura di credito per £ 1.000.000.000.
Sempre
sotto il profilo oggettivo l'appellante contesta, poi, la revocabilità della
rimesse in questione per essere le stesse conseguenti, come non è controverso
in causa, a bonifici effettuati sul conto non già dalla società correntista
Alfa s.p.a. bensì dal terzo Alfa Petrolchimica s.r.l. ma tale rilievo, che in
effetti introduce nel giudizio una eccezione in senso proprio riservata al
potere dispositivo della parte, risulta (così come l'Amministrazione
Straordinaria aveva dedotto già nel corso del giudizio di primo grado) essere
stato dalla banca sollevato in causa, e tra l'altro con una formulazione
assai generica, solo con la memoria istruttoria ex 184
c.p.c. depositata il 29-9-2001 e, pertanto, tardivamente.
Lo
stesso, quindi, diversamente da quanto ha ritenuto il Tribunale, non può
essere preso in esame.
Può
peraltro al riguardo rilevarsi che, come già ha osservato il primo Giudice,
il versamento effettuato da un terzo sul conto corrente del debitore poi
fallito perde la propria autonomia inserendosi nell'ambito del rapporto
unitario di conto corrente del quale viene a rappresentare una semplice
operazione interna attiva del tutto equiparabile ai versamenti effettuati dal
correntista e come tale assoggettabile a revocatoria qualora, come nella
specie, in relazione alle risultanze del conto (che si presenti scoperto e
non già semplicemente passivo) assuma una funzione solutoria del debito del
correntista stesso verso la banca anziché meramente ripristinatoria della
provvista (in tal senso, ex multis, Cass. nn.9494/2002 e
12489/2000).
Conseguentemente
le circostanze, alle quali si richiama la banca appellante, normalmente richieste
per la revoca del pagamento di un debito del fallito effettuato da un terzo e
cioè il fatto che il pagamento sia stato in realtà effettuato con denaro del
fallito stesso o che il terzo abbia esercitato, prima del fallimento, la
rivalsa nei confronti di quest'ultimo, non potrebbero assumere rilievo ai
fini della revocabilità dell'operazione.
Né si
rivelano fondati i rilievi svolti dall'appellante in comparsa conclusionale
in ordine alla pretesa estensibilità al caso in esame della recente disciplina
introdotta in materia dal d.l. n.35/2005 convertito nella L. n.80/2005 e cioè
dal nuovo testo degli art. 67 3°comma lett. B) L.F. (secondo cui non sono
soggette all'azione revocatoria "le rimesse effettuate su un conto
corrente bancario purché non abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca")
e 70 3°comma L.F. (che per la revocatoria di atti estintivi di rapporti
continuativi e reiterati limita l'obbligo restitutorio del terzo ad "una
somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue
pretese nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato
d'insolvenza e l'ammontare residuo delle stesse alla data in cui si è aperto
il concorso).
L'applicazione
di tale normativa comporterebbe, invero, la sostituzione al noto criterio del
cd. saldo disponibile seguito dal C.T.U. ed accolto dal Tribunale per la
individuazione delle rimesse aventi carattere solutorio (e per effetto del
quale deve aversi riguardo al saldo disponibile, da determinarsi secondo una
interpolazione tra dati per valuta e quelli contabili a seconda del tipo di
operazione, esistente sul conto alla data di ciascuna operazione di
versamento o di accredito) del criterio costituito dal riferimento alla differenza
tra il massimo scoperto ed il saldo esistente alla chiusura del conto,
criterio, del resto, già adottato dalla giurisprudenza in materia prima della
nota pronuncia della Corte di Cassazione n. 5413/82.
Secondo
l'appellante tratterebbesi, invero, di norme meramente interpretative del
testo originario dell'art. 67 L.F. i cui limiti non erano stati chiaramente
tracciati dal legislatore e pertanto applicabili anche retroattivamente e
comunque destinate a favorire l'adozione di una interpretazione ad esse conforme.
Tale
assunto, che pure trova conforto in parte della recente dottrina, non può
essere condiviso.
Come
questa Corte ha già rilevato in precedenti pronunce ed in particolare nella
sentenza n.470/2006 (resa nella causa n. 1246/03 tra Intesa Gestione Crediti
e Fallimento Bugatti Automobili s.p.a.), per la soluzione di tale questione
"occorre prendere le mosse proprio da quella giurisprudenza, assai
risalente nei tempo, che pur considerando revocabile ogni rimessa anche se
intrafido (e, quindi, su conto meramente passivo ma non scoperto) attenuava
poi tale principio, assai rigoroso nei confronti dell'Istituto di Credito,
limitando la violazione della par condicio creditorum alla
differenza tra massimo scoperto e saldo finale … Successivamente, tramite un
lungo iter giurisprudenziale che prende le mosse da Cass.
n. 5413/82 ed ha tra le sue tappe più chiare e significative Cass. n.
10869/94, è stato definitivamente chiarito, quanto all'originario testo
dell'art.67 L.F., che in realtà elemento fondamentale per verificare se le
singole rimesse affluite sul conto corrente del fallito nel periodo sospetto
siano o meno revocabili, è "la stabilità" o "la
precarietà" della disponibilità di denaro concessa al correntista: nel
primo caso si deve escludere la funzione solutoria della rimessa e la sua
revocabilità perchè essa assolve unicamente al compito di ripristinare quel
limite di "stabilità" che in sostanza assi-cura al correntista il
pieno ed incondizionato diritto di poter usufruire dell'intera apertura di
credito o che, come è stato efficacemente indicato, crea "il meccanismo
contrattuale di ripristino della disponibilità per successive utilizzazioni
da parte del correntista"(Cass. 10869/94 cit.); viceversa, nella ipotesi
di conto corrente scoperto o comunque non affidato, "in mancanza di un
obbligo della banca di consentire stabile disponibilità al cliente, la
funzione unitaria del conto non consente di superare la singolarità di
ciascuna operazione" determinando il diritto della banca a richiedere l'immediato
pagamento di quanto anticipato senza averne l'obbligo. Tale autorevole e
condivisibile giurisprudenza ha così ribadito, da un lato, che le singole
rimesse sono oggetto dell'azione revocatoria esperita dal fallimento purché
esse abbiano natura solutoria, e ha, dall'altro, definitivamente abbandonato
il criterio della differenza tra massimo scoperto e saldo finale, che -lo si
ripete- valeva unicamente a limitare l'amplissimo criterio in precedenza
adottato che rendeva revocabili tutte le rimesse affluite sul conto.
Come è
evidente, tale ultima interpretazione in nessun modo si pone in contrasto con
la disciplina del conto corrente bancario ed anzi valorizza, nel diverso
ambito proprio della revocatoria bancaria, aspetti specifici cosicché è stata
seguita dalla pressoché costante giurisprudenza successiva di legittimità e
di merito.
Quindi
il nuovo testo degli artt. 67 comma 3° e 70 comma 3°L.F. in realtà non si può
intendere come mera interpretazione di quanto già previsto dalla originaria
normativa, ma si pone come ius superveniens
destinato ad incidere (non sulla struttura del conto corrente bancario ma
esclusivamente) sui limiti della azione revocatoria che viene per tale via
radicalmente mutata.
Risponde
dunque a criteri di ragionevolezza la scelta del legislatore di limitare
espressamente, con la norma transitoria di cui all'art.2, 2°comma d.l. n.
35/2005 l'applicazione delle norme relative - diversamente da quanto accade
per altre modifiche apportate alla legge fallimentare - solamente ai
fallimenti dichiarati in epoca successiva atteso che una applicazione
retroattiva avrebbe inciso in maniera (questa si) del tutto irrazionale
sull'assetto preesistente della azione revocatoria volto a garantire più la par
condicio creditorum (anche a prezzo di risultati per qualche verso
discutibili) che le ragioni del terzo entrato in contatto con il fallito (pur
sempre salvaguardato dalla eventuale ignoranza dello stato di decozione).
Non è
pertanto possibile attribuire efficacia retroattiva -alle nuove disposizioni
né in via diretta (ipotesi, questa, del resto espressamente esclusa dalla
richiamata norma transitoria) né valorizzando una superata interpretazione
giurisprudenziale che muoveva da presupposti affatto diversi".-
Né,
infine, è meritevole di accoglimento il motivo di gravame con il quale **
Banca lamenta l'erroneità della valutazione operata dal Tribunale in ordine
all'idoneità degli elementi presuntivi offerti dalla Procedura a dimostrare
la sussistenza, in capo ad essa appellante ed all'epoca dei pagamenti revocandi,
del requisito soggettivo della scientia decoctionis
richiesto dal citato art. 67 2° comma L.F. che lo stesso Tribunale ha
richiamato a fonda-mento della pronuncia di revoca.
In
materia, invero, è principio giurisprudenziale consolidato che la certezza
logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova
indiziaria e non diretta) non richiede la dimostrazione della conoscenza
effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione
dell'impresa (prova inesigibile perché diretta) né può dirsi acquisita
qualora tale conoscenza sia ravvisabile con riferimento ad una figura di
contraente "astratto" (prova inutilizzabile in quanto correlata ad
un parametro del tutto teorico di "creditore avveduto") ma può
ritenersi raggiunta ogniqualvolta la scientia decoctionis sia
ragionevolmente presumibile in relazione alle circostanze e condizioni
(economiche, sociali, organizzative, topografiche e culturali) nelle quali il
creditore del fallito si sia concretamente trovato ad operare (in tal senso, ex
plurimis, Cass. nn. 19894/05, 19611/04, 13646/04, 1719/01
656/2000, 11369/98, 11060/98, 8083/95 e 1545/95).
Con
riferimento all'ipotesi di azione revocatoria proposta dalla procedura
concorsuale di società collegate ad altre facenti parte del medesimo gruppo
risulta, poi, in particolare, affermato che la prova della conoscenza dello
stato di insolvenza in capo all'accipiens può
desumersi presuntivamente dalla dimostrazione della conoscenza, da parte del
creditore, della crisi del gruppo al quale appartiene l'impresa (Cass. nn.
10115/06, 4473/97, 6225/95 e 5900/95) essendo ragionevole ritenere, in
considerazione degli stretti rapporti commerciali e finanziari che
normalmente si instaurano tra soggetti giuridici collegati, che le rispettive
condizioni economiche risultino reciprocamente influenzate e ciò
particolarmente quando, come nel caso in esame, il dissesto riguardi la
impresa holding.
Ciò
premesso in via generale, deve riconoscersi che il convincimento nella specie
espresso dal Giudice di primo grado in ordine all'effettiva sussistenza di
tale requisito soggettivo risulta basato su elementi indiziari gravi, precisi
e concordanti e, pertanto, non appare fondatamente censurabile.
Essendo
stato l'assoggettamento di Alfa s.p.a. alla procedura di Amministrazione
Straordinaria di-sposto con D.M. del 23-6-1995, il cd. periodo sospetto nel
quale possono configurarsi pagamenti revocabili ed in relazione al quale
assume quindi rilievo l'esistenza, in capo all'accipiens,
della scientia decoctionis si colloca, invero, in
linea generale, tra il 23-6-1994 ed il 23-6-1995 e nella specie, in relazione
alle date delle due rimesse in contestazione, tra il 3 ed il 28 febbraio
1995.
Orbene,
i dati desumibili dalla documentazione prodotta dalla Procedura di
Amministrazione Straordinaria ed evidenziati nella sentenza impugnata
consentono di ritenere che, in effetti, la grave crisi del gruppo Alfa, di
cui Alfa s.p.a. era l'impresa holding, fosse divenuto di pubblico dominio già
nel primo semestre del 1994 e, per-tanto, da tale periodo non potesse essere
ignorata da un creditore particolarmente qualificato come BANEC.
Tale
affermazione risulta in particolare giustificata dal rilievo dato alla vicenda
dai numerosi articoli comparsi nella primavera del 1994 sulla stampa
nazionale non solo specializzata, dai numerosissimi decreti ingiuntivi
emessi, a decorrere dalla seconda metà del 1993 e da vari Tribunali, a carico
della holding Alfa s.p.a. e delle società
collegate, dall'ipoteca giudiziale iscritta nella primavera del 1994 a carico
di Alfa s.p.a., dalla estesa revoca degli affidamenti e dalle richieste di
rientro a società del gruppo operate dagli Istituti di credito a decorrere
dal 1 dicembre 1993, dal recesso della stessa X dal finanziamento in pool
capofilato dalla Cassa ***, dalle dismissioni dal capitale di soci
istituzionali quali Mediobanca, Sasib ed Unicem, dalla progressiva perdita di
valore del titolo Alfa e dai dati estremamente negativi evidenziati dal
bilancio di Alfa s.p.a. al 31-12-1993 che la banca, al pari di ogni altro
Istituto di Credito, non poteva certo ignorare.
In
tale situazione di conclamato dissesto nessun significativo rilievo a favore
della tesi dell'appellante può poi assumere il decreto di non prosecuzione
dell'istruttoria prefallimentare a carico della holding Alfa
s.p.a. e di Alfa Energia emesso dal Tribunale di Bologna il 7-12-1994 e, tra
l'altro, a seguito della desistenza, da parte dei creditori istanti, dalle
domande di fallimento precedentemente proposte.
La
valutazione espressa dal primo Giudice in ordine all'effettiva ricorrenza, in
capo al creditore, dell'elemento psicologico richiesto per l'utile
esperibilità del rimedio revocatorio di cui all'art. 67 2° comma L.F. appare,
pertanto, corretta e pienamente condivisibile.
Tali
considerazioni giustificano, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma
dell'impugnata sentenza.
La
banca appellante, conseguentemente, dovrà rifonde-re alla controparte anche
le spese del presente grado liquidate come a dispositivo.
P.Q.M.
La
Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello proposto
da ** Banca s.p.a. (già B.A.N.E.C. Banca Nazionale dell'Economia Cooperativa)
nei confronti dell'Amministrazione Straordinaria di Alfa s.p.a. in persona
dei Commissari Liquidatori avverso la sentenza n.1457/04 resa inter
partes dal Tribunale di Bologna in data 30-3/13-5-2004, ogni
ulteriore o diversa istanza disattesa,
-
Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna
** Banca s.p.a. a rifondere alla controparte le spese del presente grado che
liquida in complessivi € 26.420,04 di cui € 250,04 per spese, € 4.170,00 per
competenze ed € 22.000,00 per onorari oltre rimborso forfetario spese
generali, CPA ed IVA.
Bologna
17-11-2006
Depositata
in Cancelleria il 24 GEN 2007
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