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Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, nullità
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. precontrattuale
La
Cassazione e i rimedi
Cassazione civile, Sez. I, ord. 16 febbraio 2007, n. 3683
– Pres. De Musis, Rel. Schirò.
Segnalazione
del Prof. Avv. Daniele Maffeis
Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi
dell’intermediario – Violazione – Conseguenze – Nullità – Contrasto di
giurisprudenza – Rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione.
Si rimette alle
Sezioni Unite il contrasto di giurisprudenza in ordine alle conseguenze
derivanti dalla violazione dei doveri informativi degli intermediari
finanziari. All’orientamento secondo il quale «la nullità del contratto per
contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod.
civ., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della
fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del
contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle
trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non
determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle
norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia
espressamente prevista anche in riferimento a tale ipotesi» si contrappone
quello per cui «in presenza di un negozio contrario a norme
imperative, la mancanza di un'espressa sanzione di nullità non è rilevante ai
fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto
vi sopperisce l'art. 1418, comma primo, c.c., che rappresenta un principio
generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla
violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di
nullità».
omissis
1.
Con il primo motivo i ricorrenti
denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c. e 6 della
legge 1991/1, errore di diritto e vizio di motivazione censurano la sentenza
impugnata per aver affermato che le varie prescrizioni imposte dall'art. 6
citato, e le violazioni addebitate alla San Paolo IMI s.p.a., inciderebbero
su adempimenti prenegoziali o esecutivi di un contratto già concluso e
sarebbero quindi tali da non comportare la nullità dei contratti ex art. 1418
c.c. in quanto non influenti sul contenuto del contratto. Deducono i
ricorrenti che, seguendo l'argomentazione dei giudici di appello, la nullità
in questione non potrebbe essere mai generata dalla violazione di norme
imperative che pongano limiti alla libertà negoziale delle parti non dal
punto di vista dei contenuti, ma con riferimento a situazioni esterne al
contenuto del negozio, come la qualità delle parti, i presupposti e le
procedure, mentre una siffatta tesi è smentita da una vasta quantità di casi
in cui la violazione di norme non attinenti al contenuto negoziale è stata
ritenuta sufficiente a determinare la nullità del negozio (mancanza di
autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione mobiliare,
incompatibilità personali, mancata esecuzione di adempimenti preliminari in
materia valutaria). I ricorrenti criticano inoltre la sentenza impugnata per
aver erroneamente ritenuto che le violazioni contestate alla banca
riguardassero soltanto attività prenegoziali o esecutive di un contratto già
concluso, senza tener conto che dette violazioni concernevano comportamenti
che incidevano sulla formazione del consenso delle parti e quindi sul
contenuto dell'accordo, ossia su di un elemento del contratto.
2.
Con il secondo motivo si denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 1933 c.c. e 23 della legge
1991/1, nonché vizio di motivazione e omessa pronuncia e si afferma che,
diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'art. 1993 c.c.,
in base all'art. 23 citato, non si applica unicamente ai contratti uniformi a
termine negoziati nell'ambito delle borse valori, mentre nel caso di specie i
contratti in questione, essendo stati stipulati con la banca al di fuori di
una borsa valori e non essendo uniformi, in quanto difformi dal tipo previsto
dalla normativa secondaria, come non contestato dalla banca, sono soggetti
alla disciplina di cui all'art. 1933 c.c.
3.
Con il terzo motivo si deduce errore
di diritto, in relazione agli artt. 633 e ss. e 125 c.p.c., e difetto di
motivazione in ordine alle eccezioni attinenti alla irritualità
dell'ingiunzione opposta e al difetto di pattuizione degli interessi
convenzionali. I ricorrenti, pur riconoscendo che le censure mosse con
l'appello su tali questioni si limitavano a richiamare le difese svolte in
primo grado, contestano che dette censure fossero generiche e prive di
specificità rispetto alla sentenza di primo grado, che aveva respinto tali
difese in modo apodittico e senza motivazione.
4.
Con il quarto e quinto motivo,
denunciandosi errore di diritto, in relazione agli artt. 2384 bis e 2487,
1394 e 2391 c.c., e difetto di motivazione, si critica la sentenza impugnata
per avere i giudici di appello ritenuto che le operazioni su valuta per cui è
causa fossero compatibili con l'oggetto sociale della Fin.Com. e che la
fideiussione rilasciata dalla Edilcentro non fosse estranea all'oggetto
sociale di detta società e per aver fatto gravare sugli appellanti l'onere
probatorio di dimostrare la mala fede della banca ai sensi dell'art. 2384 bis c.c.
5.
Con il sesto motivo i ricorrenti, nel
prospettare errore di diritto, violazione e falsa applicazione degli artt. 6
e 13 della legge 1991/1 e difetto di motivazione, censurano la sentenza
impugnata per non aver accolto le domande risarcitorie proposte agli attori e
appellanti.
6.
Con il settimo motivo si denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 189 c.p.c., 6 e 13 della
legge 1991/1, nonché errore di diritto e contraddittorietà e difetto di
motivazione e si deduce che la sentenza impugnata è errata anche nell'aver
considerato inammissibile, in quanto nuova, una parte della domanda di
risarcimento formulata dalla Fin.Com. e per aver rigettato la parte della
domanda ritenuta ammissibile. Inoltre anche le domande di risarcimento
avanzate dal Edilcentro e dal G., pur se formalmente proposte all'udienza del
14 febbraio 1996, tenuta ai sensi dell'art. 183 c.p.c., emergevano
chiaramente dal tenore complessivo degli atti di citazione dai medesimi
proposti, avendo sul punto la banca accettato esplicitamente il
contraddittorio. I due fideiussori si gioverebbero comunque dall'accoglimento
della domanda di risarcimento proposta da Fin.Com., che determinerebbe
l'estinzione per compensazione del debito garantito.
I ricorrenti concludono sul punto osservando che nel giudizio di
merito si è dimostrato che il San Paolo ha violato le norme di comportamento previste
dall'art. 6 della legge 1991/1 e non ha assolto l'onere probatorio su di lui
incombente in ordine alla insussistenza del nesso di causalità e sulla
diligenza della sua condotta.
7.
Con l'ottavo e ultimo motivo i
ricorrenti lamentano errore di diritto e difetto di motivazione in merito
alla statuizione sulle spese di causa e si dolgono in particolare della
mancata applicazione, ai fini della liquidazione delle spese, della tariffa
forense e dell'avvenuta valutazione di dette spese ai sensi dell'art. 2233,
comma 2 c.c., per un complessivo compenso di £. 100 milioni per le
prestazioni professionali.
8.
Con riferimento al primo motivo di
ricorso, osserva il collegio che il principio enunciato dalla Corte di
appello di Torino (v. il precedente punto Va) è conforme ad un orientamento
espresso da questa Corte e secondo il quale «la nullità del contratto per
contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod.
civ., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della
fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del
contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle
trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non
determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle
norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia
espressamente prevista anche in riferimento a tale ipotesi», con la
conseguenza che è da escludere «che l'inosservanza degli obblighi informativi
stabiliti dall'art. 6 della legge n. 1 del 1991, concernente contratti aventi
ad oggetto la compravendita di valori immobiliari, cagioni la nullità del
negozio, poiché essi riguardano elementi utili per la valutazione della
convenienza dell'operazione e la loro violazione neppure dà luogo a mancanza
del consenso» (Cass. 29 settembre 2005, n. 19024. In senso conforme, Cass. 9
gennaio 2004, n. 111, secondo cui la «violazione, da parte della banca,
dell'obbligo di fornire preventivamente adeguate informazioni al cliente non
è in alcun modo riconducibile ad un'ipotesi di nullità dei contratti». Sul
punto, in modo analogo, si veda anche Cass. 18 ottobre 1980, n. 5610, per la
quale «la disposizione dell'art. 1337 c.c. che impone alle parti l'obbligo di
comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella
formazione del contratto ... è norma meramente precettiva o imperativa
positiva, dettata a tutela ed a limitazione degli interessi privatistici
nella formazione ed esecuzione dei contratti, e non può, perciò, essere
inclusa tra le "norme imperative", aventi invece contenuto
proibitivo, considerate dal primo comma dell'art. 1418 c.c., la cui
violazione determina la nullità del contratto anche quando tale sanzione non
sia espressamente comminata»).
8.1. I principi enunciati si pongono però in contrasto con un
diverso orientamento di questa Corte, secondo cui sul presupposto che «in
presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di
un'espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità
dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce
l'art. 1418, comma primo, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto
a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei
precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità» e tenuto
conto che «il carattere inderogabile delle disposizioni della legge 2 gennaio
1991, n. 1, che prevedono la necessità dell'iscrizione all'albo delle società
di intermediazione mobiliare, previo accertamento da parte della CONSOB della
sussistenza di una serie di requisiti, deriva dalla natura, pubblica e
generale, degli interessi con esse garantiti, che concernono la tutela dei
risparmiatori "uti singuli" e quella del risparmio pubblico come elemento
di valore dell'economia nazionale» «è affetto da nullità assoluta il
contratto di "swap" (da annoverare tra le attività di
intermediazione mobiliare disciplinate dalla suddetta legge) stipulato, in
contrasto con la stessa, da un intermediario abusivo, atteso l'interesse
dell'ordinamento a rimuovere detto contratto per le turbative che la
conservazione di esso è destinata a creare nel sistema finanziario generale»
(Cass. 7 marzo 2001, n. 3272. Sulla nullità del contratto di "swap"
stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 2 gennaio 1991, n. 1 da
soggetto diverso dalla SIM, o da una società d'intermediazione mobiliare non
iscritta al relativo albo, in quanto contrario a norme da ritenersi
imperative, perché dirette a tutelare l'interesse di carattere generale alla
regolarità dei mercati e alla stabilità del sistema finanziario, v. anche
Cass. 15 marzo 2001, n. 3753; 5 aprile 2001, n. 5052).
8.2. In particolare, in difformità dall'orientamento espresso
dalla pronunce indicate al precedente punto 8., le sentenze richiamate
affermano i seguenti principi:
8.2.1. la nullità del contratto può derivare anche dalla
violazione di norme imperative che non attengano ad elementi intrinseci della
fattispecie negoziale, relativi alla struttura ed al contenuto del contratto,
ma che pongano limiti all'autonomia negoziale delle parti sotto il profilo
delle qualità soggettive di determinati contraenti e dell'esistenza di
specifici presupposti, (nella specie, mancanza nel soggetto svolgente
attività di intermediazione mobiliare delle caratteristiche della SIM o
dell'iscrizione nell'apposito albo);
8.2.2. è irrilevante, in caso di contrarietà del negozio a norme
imperative, la mancata previsione normativa di un'espressa sanzione di
nullità, sopperendo a tale mancanza il disposto dell'art. 1418, comma 1,
c.p.c. («il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo
che la legge non disponga diversamente»), che fissa un principio generale
rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione
dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità.
8.3. In realtà frequenti sono i casi giurisprudenziali di
dichiarazione della nullità del contratto per violazioni di norme imperative
non attinenti al contenuto del negozio, oppure concernenti la mancata
attuazione di adempimenti preliminari o le modalità esecutive del rapporto
contrattuale.
8.3.1. Si è così affermato che è nullo, ai sensi dell'art. 1418
c.c., il contratto di agenzia commerciale stipulato con un soggetto non
iscritto nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, per violazione
della norma imperativa di cui all'art. 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204,
non derogabile da parte dei contraenti in quanto rivolta alla protezione non
solo degli interessi della categoria professionale degli agenti, ma anche
degli interessi generali della collettività (Cass. 4 novembre 1994, n. 9063;
18 luglio 2002, n. 10427).
Nello stesso senso è stata dichiarata la nullità per contrarietà
a norma imperativa del contratto di mediazione stipulato con il legale
rappresentante di una società non iscritta nell'albo dei mediatori, in
violazione dell'art. 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e dell'art. 11 del
d.m. 21 dicembre 1990 n. 452 (Cass. 18 luglio 2003, n. 11247; 15 dicembre
2000, n. 15849).
8.3.2. Con riferimento all'art. 2 del d.l. 6 giugno 1956, n.
476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, nella parte in cui fa
divieto ai residenti in Italia di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre
obbligazioni tra essi e i non residenti senza l'autorizzazione ministeriale,
così fissando, per ragioni di ordine pubblico attinenti all'esigenza di
evitare esodo di capitali, una prescrizione assoluta e inderogabile, si è
ritenuto affetto da nullità insanabile per contrasto con una norma imperativa
di legge, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., l'atto costitutivo di una
di dette obbligazioni assunto in mancanza di autorizzazione, restando
irrilevante che il medesimo fatto sia sanzionabile anche in via
amministrativa in applicazione dell'art. 15 del citato decreto (Cass. S.U. 2
giugno 1984, n. 3357; Cass. 22 giugno 1990, n. 6336; 7 settembre 1992, n.
10260; 17 gennaio 1996, n. 365; 10 maggio 2005, n. 9767; 19 settembre 2006,
n. 20261).
8.3.3. Con riferimento a diversa fattispecie relativa ad
operazioni sottoposte alla disciplina valutaria, si è ritenuto che fosse
vietato alla banca accettare mandati di pagamento all'estero congegnati in
modo tale da escludere qualsiasi controllo della banca mandataria circa la
legittimità valutaria dell'operazione, con la conseguenza della nullità, per
contrasto con norme imperative, di mandati conclusi senza l'assunzione da
parte della banca di alcuna garanzia che il trasferimento di valuta
all'estero avvenisse nella ricorrenza delle condizioni imposte
inderogabilmente dalla normativa vigente in materia (Cass. 8 luglio 1983, n.
4605).
8.3.4. In relazione all'art. 21 della legge 9 agosto 1982, n.
646, contenente la normativa penale antimafia in materia di appalti pubblici
e in forza del quale è vietato all'appaltatore di opere appaltate dalla
pubblica amministrazione di concedere in subappalto o a cottimo, in tutto o
in parte, le opere stesse senza l'autorizzazione dell'amministrazione
committente, è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la nullità del
subappalto stipulato in violazione di tale norma imperativa (Cass. 18
novembre 1997, n. 11450; 16 luglio 2003, n. 11131).
8.3.5. Con sentenza del 3 agosto 2005, n. 16281, questa Corte ha
affermato che la norma di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 2003, n. 517,
con la quale sono stati fissati i requisiti di specifica esperienza
professionale del soggetto che il direttore generale della ASL può scegliere
come direttore amministrativo, ha carattere imperativo, in quanto è
preordinata alla finalità di assicurare a tale struttura sanitaria pubblica
dirigenti di vertice di comprovata esperienza e capacità, con la conseguenza
che la violazione della norma suddetta determina la nullità del contratto di
lavoro stipulato con il soggetto designato, in quanto, attesa l'amplissima
discrezionalità attribuita al direttore generale nell'individuazione dei suoi
collaboratori con il ricorso allo strumento privatistico del rapporto
contrattuale, solo la sanzione della nullità può ritenersi idonea ad
assicurare effettività alla prescrizione legale.
8.3.6. Anche la fattispecie incriminatrice della circonvenzione
d'incapace prevista dall'art. 643 c.p. (il cui scopo va ravvisato più che
nella tutela dell'incapacità in sé e per sé considerata, nella tutela
dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale
delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme
imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre
alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della
medesima (Cass. 23 maggio 2006, n. 12126; 27 gennaio 2004, n. 1427; 29
ottobre 1994, n. 8948).
8.4. Non rileva, ai fini dell'esclusione dell'evidenziato
contrasto giurisprudenziale, il fatto che, con riferimento ad alcune
fattispecie di nullità contrattuali conseguenti alla mancanza in capo ad una
delle parti della prescritta autorizzazione, la giurisprudenza abbia
qualificato l'autorizzazione stessa come «requisito della relativa
fattispecie», non soltanto attinente alla fase dell'adempimento del debito,
ma anche inerente direttamente alla costituzione del rapporto obbligatorio
(Cass. S.U. 2 giugno 1984, n. 3357; Cass. 22 giugno 1990, n. 6336; 10 maggio
2005, n. 9767; 19 settembre 2006, n. 20261), perché, come sopra evidenziato,
in altri casi la nullità del contratto è stata dichiarata ex art. 1418 c.c.
per la violazione di norme imperative concernenti l'attuazione di adempimenti
preliminari, o le modalità esecutive del rapporto contrattuale (v. sopra, i
punti 8.3.3., 8.3.4. e 8.3.6.), sia perché non sembra sottrarsi all'esigenza
di un riesame critico, e comunque di un approfondimento, l'affermazione
secondo cui l'inosservanza degli obblighi informativi stabiliti dall'art. 6 della
legge n. 1 del 1991, non cagionerebbe la nullità del contratto, poiché detti
obblighi riguarderebbero solo elementi utili per la valutazione della
convenienza dell'operazione e la loro violazione neppure darebbe luogo a
mancanza del consenso (Cass. 29 settembre 2005, n. 19024).
8.4.1. Infatti l'enunciazione di principio da ultimo richiamata
sembra non considerare che, come anche rilevato dalla dottrina, le norme di
comportamento previste in un regolamento contrattuale preconfigurato ex lege
possono costituire regole di protezione imposte all'intermediario non solo
per colmare l'asimmetria informativa che presiede al rapporto con
l'investitore, motivate dall'interesse generale al corretto funzionamento e
alla migliore efficienza del sistema economico, ma anche per attuare la
trasparenza del mercato, la quale, oltre ad incentivare l'ingresso di
soggetti meno propensi ad effettuare investimenti rischiosi, mira ad
informare il risparmiatore dei punti essenziali del contratto, affinché
questi possa controllare quali siano le prestazioni poste a suo carico e
quali le controprestazioni che la banca è obbligata ad effettuare, con
inevitabile incidenza con specifico riferimento alla fattispecie oggetto del
presente giudizio degli obblighi informativi posti a carico
dell'intermediario finanziario sul complessivo contenuto del regolamento
contrattuale.
8.5. Sotto altro profilo, giova rilevare che l'orientamento
espresso dalla pronuncia di questa Corte n. 19024 del 29 settembre 2005 (v.
il precedente punto 8.) si ispira con evidenza al tradizionale principio,
condiviso anche in dottrina, della non interferenza delle regole di
comportamento con quelle di validità del negozio, nel senso che la violazione
dei doveri di comportamento che attengono alla vicenda del rapporto
obbligatorio tra le parti non incide sulla validità dell'atto, ma produce
conseguenze esclusivamente sul piano risarcitorio, laddove le regole di
validità, attenendo ai requisiti di struttura della fattispecie negoziale,
mirano alla disciplina dell'atto e dei suoi effetti rilevanti per
l'ordinamento e prevedono oneri dal cui mancato assolvimento deriva
l'improduttività dì effetti giuridici.
8.5.1. Tuttavia una pluralità di indici pone in evidenza un
tendenziale inserimento, in sede normativa, del comportamento contrattuale
delle parti tra i requisiti di validità del contratto.
a)
In particolare, l'art. 9 della legge
18 giugno 1998, n. 192, nel disciplinare la fattispecie dell'abuso di
dipendenza economica, stabilisce la nullità del patto attraverso il quale detto
abuso si realizza, qualora ricorra il duplice presupposto delle condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatone e della loro
imposizione da parte di un'(impresa) contraente nei confronti di un'altra che
versi in uno stato di dipendenza economica.
b)
In materia di contratti a distanza,
con particolare riguardo al caso di comunicazioni telefoniche l'art. 53,
comma 3, del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) stabilisce,
a pena di nullità del contratto, che l'identità del fornitore e lo scopo
commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile
all'inizio della telefonata.
c)
Con riferimento ai contratti dei
consumatori, la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola restano
escluse in caso di trattativa specifica sulla stessa e quindi in presenza di
uno specifico dato comportamentale (art. 34 del codice del consumo, cit.).
d)
L'art. 7 del d.lgs. 9 ottobre 2002,
n. 231, nello stabilire la nullità dell'accordo sulla data del pagamento che
risulti gravemente iniquo in danno del creditore, considera gravemente
iniquo, tra l'altro, l'accordo con il quale l'appaltatore imponga al proprio
fornitore termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai
termini ad esso concessi, così attribuendo rilevanza ai fini dell'invalidità
del negozio ad un comportamento (l'imposizione di una clausola) rilevante in
sede di formazione dell'accordo.
e)
Anche nella fattispecie relativa
all'abuso di posizione dominante previsto dalla normativa antitrust di cui
all'art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si configura il concorso di
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e della condotta
impositiva di una clausola.
8.5.2. Con riferimento alle richiamate fattispecie, non sembra
che possa efficacemente obiettarsi che il comportamento illegittimo in sede
di formazione del contratto rilevi, ai fini della nullità, solo in quanto
espressamente previsto dalla specifica norma di legge, poiché, una volta messo
in discussione il principio di non interferenza delle regole di comportamento
con le regole di validità e ammesso che il comportamento della parte possa
rilevare ai fini della nullità del negozio, non sembra esservi ragione
perché, in presenza di comportamenti contrattuali che violino precetti che si
ritengano imperativi, anche se non assistiti dalla esplicita sanzione di
nullità, non possa trovare applicazione la disposizione dell'art. 1418 c.c.,
che configura un'ipotesi di nullità virtuale rivolta a prevedere e
disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione di precetti imperativi
non si accompagni una espressa sanzione di nullità.
9. Il richiamato contrasto giurisprudenziale interno a questa
Corte cade su di un punto essenziale per la decisione del presente giudizio
ed investe una questione di massima di particolare importanza, sui quali è
invece necessaria, a fini di certezza del diritto, l'uniformità del
l'orientamento giurisprudenziale, che può derivare soltanto da una definitiva
pronuncia delle Sezioni Unite,previo rinvio a nuovo ruolo del presente
giudizio.
omissis
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