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Sezione I - Giurisprudenza

documento 575/2007

 

 

 

 

 

Massimario, l. fall. art. 69bis

Massimario, art. 24 l. fall.

 

Tribunale di Treviso 2-3 maggio 2007 – Pres. F. Pedona, rel. M. Galli.

Segnalazione dell’Avv. Alberto Crivellaro

Fallimento – Revocatoria fallimentare – Procedimento camerale – Lesione del contraddittorio e dei diritti di difesa – Insussistenza.

 

Fallimenti soggetti alla legge in vigore prima della riforma – Revocatoria fallimentare Azioni promosse dopo il 16 luglio 2006 Termine triennale di decadenza di cui all’art. 69 bis l.f. – Applicabilità – Esclusione.

 

Fallimenti soggetti alla legge in vigore prima della riforma – Revocatoria fallimentare Azioni promosse dopo il 16 luglio 2006 – Rito camerale Applicabilità.

 

Non è configurabile alcuna incompatibilità tra il rito in camera di consiglio e i principi a tutela del contraddittorio e dei diritti della difesa delle parti poiché da un lato rientra nelle legittime facoltà del legislatore stabilire che la tutela giurisdizionale venga realizzata per alcuni diritti mediante il ricorso al rito semplificato della camera di consiglio piuttosto che a quello ordinario a cognizione piena e dall’altro la celerità del rito non pregiudica il diritto di difesa delle parti comunque garantito anche nell’ambito della camera di consiglio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Il termine di decadenza di cui all’art. 69 bis della legge fallimentare trova applicazione solo alle azioni revocatorie promosse nell’ambito di procedure di fallimento regolate dalla normativa introdotta dal d. lgs. n. 5/2006. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Alle azioni revocatorie promosse successivamente alla entrata in vigore della riforma della legge fallimentare si applica il rito camerale previsto dal nuovo articolo 24 l.f. e ciò anche nell’ipotesi in cui le azioni siano relative a procedure di fallimento dichiarate sulla base di ricorsi presentati in data anteriore al 16 luglio 2006. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

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