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Massimario,
l. fall. art. 161
Massimario,
l. fall. art. 180
Tribunale di
Perugia decreto 30 maggio 2007 – Pres. G. Morani, Est. Teresa Giardino.
Segnalazione
del Prof. Dott. Luca Mandrioli
Concordato
preventivo – Fattibilità del piano – Potere di controllo del tribunale –
Sussistenza.
Concordato
preventivo – Giudizio sulla fattibilità del piano – Differenza tra
percentuale promessa ai creditori chirografari e quella concretamente
realizzabile – Condizioni per l’omologa – Sussistenza.
E’
connaturato al sistema del nuovo concordato preventivo un potere di controllo
del tribunale finalizzato all’accertamento della persistenza di tutte le
condizioni di ammissibilità del concordato, condotto non più sulla base della
documentazione prodotta dal ricorrente bensì di tutta l’attività di verifica
compiuta su impulso del commissario giudiziale dopo la presentazione del
ricorso ed a seguito del decreto di ammissione alla procedura. Il tribunale
conserva in particolare un potere di controllo sulla fattibilità del piano
che deve essere coerente con la proposta, serio e concretamente realizzabile
sulla base delle risorse presenti nel patrimonio aziendale e di quelle
realizzabili con l’attività liquidatoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il
concordato preventivo con cessione dei beni è costituito da un accordo tra il
debitore e i creditori e, a differenza che nel concordato per garanzia, non
ha ad oggetto il pagamento di una determinata somma ma la suddivisione
percentuale di ciò che si ricaverà effettivamente dalla liquidazione. Esso si
basa pertanto su una liquidazione prognostica che i creditori compiono
principalmente sulla base della relazione del commissario giudiziale e che si
perfeziona prima dell’omologa. Da ciò consegue che non potrà ritenersi il
debitore inadempiente quando la liquidazione sarà meno favorevole del
previsto. Se pertanto l’offerta ai creditori chirografari non costituisce
condizione di ammissibilità del concordato e se lo stesso non si risolve
allorquando non venga raggiunta la percentuale promessa, ne deriva che i
poteri del tribunale non potranno giungere a negare l’omologa allorquando la
differenza tra percentuale offerta e percentuale concretamente realizzabile
sia già stata portata all’attenzione dei creditori e questi abbiano ciò
nonostante dato il loro consenso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il testo
integrale
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