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Sezione I - Giurisprudenza

documento 579/2007

 

 

 

 

 

Massimario, l. fall. art. 161

Massimario, l. fall. art. 180

 

Tribunale di Perugia decreto 30 maggio 2007 – Pres. G. Morani, Est. Teresa Giardino.

Segnalazione del Prof. Dott. Luca Mandrioli

Concordato preventivo – Fattibilità del piano Potere di controllo del tribunale – Sussistenza.

 

Concordato preventivo – Giudizio sulla fattibilità del piano – Differenza tra percentuale promessa ai creditori chirografari e quella concretamente realizzabile – Condizioni per l’omologa – Sussistenza.

 

E’ connaturato al sistema del nuovo concordato preventivo un potere di controllo del tribunale finalizzato all’accertamento della persistenza di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato, condotto non più sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente bensì di tutta l’attività di verifica compiuta su impulso del commissario giudiziale dopo la presentazione del ricorso ed a seguito del decreto di ammissione alla procedura. Il tribunale conserva in particolare un potere di controllo sulla fattibilità del piano che deve essere coerente con la proposta, serio e concretamente realizzabile sulla base delle risorse presenti nel patrimonio aziendale e di quelle realizzabili con l’attività liquidatoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Il concordato preventivo con cessione dei beni è costituito da un accordo tra il debitore e i creditori e, a differenza che nel concordato per garanzia, non ha ad oggetto il pagamento di una determinata somma ma la suddivisione percentuale di ciò che si ricaverà effettivamente dalla liquidazione. Esso si basa pertanto su una liquidazione prognostica che i creditori compiono principalmente sulla base della relazione del commissario giudiziale e che si perfeziona prima dell’omologa. Da ciò consegue che non potrà ritenersi il debitore inadempiente quando la liquidazione sarà meno favorevole del previsto. Se pertanto l’offerta ai creditori chirografari non costituisce condizione di ammissibilità del concordato e se lo stesso non si risolve allorquando non venga raggiunta la percentuale promessa, ne deriva che i poteri del tribunale non potranno giungere a negare l’omologa allorquando la differenza tra percentuale offerta e percentuale concretamente realizzabile sia già stata portata all’attenzione dei creditori e questi abbiano ciò nonostante dato il loro consenso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

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