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Corte Costituzionale 24 luglio 2007, n. 321 – Pres. Bile,
Redattore F. Amirante.
Nuovo processo societario – Istanza di fissazione
dell’udienza ad istanza del convenuto – Diritto di replica dell’attore –
Sussistenza – Questione di legittimità costituzionale – Fondatezza.
E’ costituzionalmente
illegittimo l’art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e
di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in
attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in
cui non prevede anche l'ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle
quali sorga l'esigenza dell'esercizio del diritto di replica dell'attore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
SENTENZA N. 321
ANNO 2007
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Franco BILE Presidente
-
Giovanni Maria FLICK Giudice
-
Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE
SIERVO "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
-
Luigi MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
-
Sabino CASSESE "
-
Maria Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
-
Paolo Maria NAPOLITANO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi dai Tribunale
di Alba, di Verbania, di Monza e di Avellino con ordinanze del 9 dicembre
2005, del 24 gennaio 2006, del 4 gennaio 2006 e del 26 aprile 2006,
rispettivamente iscritte ai nn. 39, 136 e 298 del registro ordinanze 2006 ed
al n. 32 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 8, 19 e 37, prima serie speciale, dell'anno 2006 e n. 8,
prima serie speciale, dell'anno 2007.
Visti
gli atti di costituzione di P. G. e M. G. G., della Cassa di risparmio di Bra
s.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2007 e nella camera di
consiglio del 9 maggio 2007 il Giudice relatore
Francesco
Amirante;
uditi gli avvocati Giuseppe De Naro Papa e Luigi Giuliano per P. G. e
M. G. G., Ugo Petronio per la
Cassa di risparmio di Bra s.p.a. e l'avvocato dello Stato
Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1.–– Nel corso di un giudizio civile promosso da alcuni privati nei
confronti della Cassa di risparmio di Bra s.p.a., per la dichiarazione di
nullità di due contratti inerenti la negoziazione, la sottoscrizione e il
collocamento di alcuni strumenti finanziari, il Giudice relatore del
Tribunale di Alba ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione
dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
Rileva il giudice a quo
che la Cassa
di risparmio convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha depositato una
comparsa di risposta nella quale, pur non svolgendo domande riconvenzionali e
non sollevando eccezioni non rilevabili d'ufficio, ha introdotto nuove
circostanze di fatto, producendo documenti ed articolando richieste
istruttorie, anche di prove orali. La stessa convenuta, che non aveva fissato
agli attori il termine per la memoria di replica nella suddetta comparsa, con
atto notificato ai medesimi ha chiesto la fissazione dell'udienza, ai sensi
dell'art. 8 del decreto impugnato. Il Presidente del Tribunale ha nominato il
giudice relatore, davanti al quale gli attori hanno lamentato l'illegittima
preclusione del proprio diritto di replica, mentre la parte convenuta ha
eccepito la tardività e l'inammissibilità di tutte le istanze istruttorie
degli avversari.
Ciò
posto, il remittente precisa, sotto il profilo della rilevanza, di essere
chiamato a decidere in ordine all'ammissibilità dei mezzi di prova e di
dovere, quindi, fare applicazione degli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 5 del
2003, aggiungendo anche di essere legittimato a sollevare la presente
questione ancorché la causa sia di competenza del tribunale in composizione
collegiale. Poiché, infatti, è compito del giudice relatore decidere in
ordine all'ammissibilità delle prove, non assume rilievo il fatto che il
collegio sia successivamente chiamato, ai sensi dell'art. 16 del decreto in
esame, a confermare o revocare il decreto del giudice delegato, perché questi
deve applicare «in prima battuta» le norme processuali sulle preclusioni
istruttorie.
Il
giudice a quo, poste queste premesse, osserva, quindi, che la disposizione
censurata consente al convenuto che non abbia proposto domande
riconvenzionali e non abbia sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio di
presentare istanza di fissazione di udienza, a seguito della quale si
determinano, in base all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, la
decadenza dal potere di proporre nuove eccezioni, di modificare la domanda e
di formulare richieste istruttorie. In tal modo, a suo avviso, si maturano
gravi preclusioni a carico dell'attore «per scelta unilaterale del
convenuto», riguardanti in particolare le facoltà riconosciute dall'art. 6
dell'impugnato decreto.
Il
remittente sostiene, per quel che riguarda il merito della questione, che la
disposizione censurata si pone, in primo luogo, in contrasto con l'art. 3
Cost. in quanto, del tutto irragionevolmente e contraddittoriamente, consente
al convenuto – attraverso l'utilizzabilità, senza alcuna limitazione, dello
strumento processuale della presentazione dell'istanza di fissazione di
udienza – di ostacolare l'effettivo esercizio del diritto di difesa da parte
dell'attore, con conseguente disparità di trattamento fra le parti e concessione
di un favor non giustificato
a vantaggio di uno dei contendenti. La disposizione stessa violerebbe, in
modo evidente, anche il diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma,
Cost., perché attribuisce ad una delle parti «la possibilità […] di incidere
sulle facoltà di allegazione ordinariamente riconosciute alla controparte»,
permettendole così di stabilire unilateralmente il thema decidendum e il
thema probandum, «con arbitraria neutralizzazione del diritto di
replica della controparte». Il suddetto meccanismo, antitetico rispetto alla
disciplina del nuovo rito civile introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n.
353 – la quale, pur essendo ispirata al principio di preclusione o di
eventualità, ne condiziona l'operatività alla concessione di termini perentori
per le repliche, al fine di garantire la parità delle armi tra le parti
riconosciuta dallo stesso art. 24 Cost. (si vedano soprattutto gli artt. 183
e 184 cod. proc. civ.) – si porrebbe, altresì, in contrasto con l'art. 111,
secondo comma, Cost., perché, compromettendo gravemente detta parità,
attribuisce al convenuto la facoltà di anticipare il momento di maturazione
delle singole preclusioni a carico dell'attore, così negando a quest'ultimo
il diritto di replica rispetto alle conclusioni della comparsa di
costituzione e risposta e impedendo la piena attuazione del contraddittorio.
Infine, la disposizione censurata sarebbe in contrasto con l'art. 76 Cost. in
quanto, oltrepassando i limiti della delega di cui all'art. 12, comma 2,
della legge 3 ottobre 2001, n. 366, «si discosta nettamente, nella
definizione delle scadenze processuali, dalla disciplina del processo
ordinario di cognizione».
Tuttavia, precisa il giudice piemontese, la disposizione da censurare
è l'art. 8, comma 2, lettera c),
del decreto n. 5 e non l'art. 10 del medesimo decreto, a suo tempo impugnato
dal Tribunale di Lamezia Terme (così intendendosi riferire alla questione
esaminata da questa Corte nella sentenza n. 415 del 2006). Poiché pertanto, a
suo dire, la norma non è suscettibile di un'interpretazione adeguatrice, non
resta che chiedere la declaratoria di illegittimità costituzionale della
medesima.
1.2.–– Si sono costituiti in giudizio, con un unico atto, le parti
private attrici nel giudizio a quo,
chiedendo, anche in una memoria depositata in prossimità dell'udienza,
l'accoglimento della prospettata questione.
Dopo
aver sinteticamente ricapitolato le vicende del giudizio in corso, le parti
ricordano che l'esatta portata della norma in esame è stata oggetto di numerose
controversie interpretative: se interpretata alla lettera, infatti, essa
«porterebbe inevitabilmente ad un'indebita compressione del diritto di difesa
dell'attore, concretando una palese violazione degli artt. 24 e 111 Cost.».
In casi come quello in esame, invero, pur non essendo state proposte domande
riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio, tuttavia il convenuto
ha introdotto fatti nuovi, producendo numerosi documenti ed articolando
capitoli di prova, sicché l'accoglimento dell'istanza di fissazione di
udienza determina la preclusione, per l'attore, di ogni attività difensiva di
replica.
Ciò
posto, le parti private richiamano alcune delle numerose pronunce con le
quali vari giudici di merito hanno dichiarato inammissibile l'istanza di fissazione
di udienza nell'ipotesi in cui il convenuto aveva ampliato il thema decidendum ed il thema probandum o, comunque, aveva
svolto difese «diverse dalla semplice negazione dei fatti affermati
dall'attore», a differenza di quanto è invece accaduto nel caso di specie.
L'interpretazione letterale della norma accolta dal Tribunale di Alba farebbe
sì che il convenuto possa avvalersi «di una facoltà assolutamente illegittima
che gli permette di comprimere il diritto di difesa dell'attore», non
consentendogli di replicare ad attività difensive che pure ampliano i termini
del dibattito processuale. Nel caso specifico, infatti, la parte convenuta ha
notificato un'ampia comparsa di risposta, ha formulato molteplici istanze
istruttorie, riservandosi di produrre e specificare ulteriormente nel
prosieguo del giudizio, ed ha effettuato una dettagliata articolazione di
capitoli di prova, allargando il tema del giudizio e, di fatto, impedendo
all'attore di esprimersi su tali deduzioni.
Secondo le parti, la novella normativa che ha introdotto il cosiddetto
rito societario è animata da altre finalità, prima fra tutte quella della
disponibilità della rinuncia alle proprie facoltà di replica: in altre
parole, la parte che ha il potere di replicare può rinunziarvi, chiedendo
immediatamente la fissazione dell'udienza, ma se intende avvalersi di tale
potere, allora deve anche concedere quello di controreplica all'avversario.
La facoltà di replica costituirebbe, in pratica, «un'esplicazione dei
principi costituzionali», mentre la disposizione in esame, consentendo di
proporre un'immediata istanza di fissazione di udienza, finirebbe col creare
una disparità tra attore e convenuto. Simile disparità, inoltre, verrebbe ad
essere oggettivamente aggravata dalla disposizione dell'art. 10, comma 2-bis, del d.lgs. n. 5 del 2003,
in base al quale i fatti allegati dalle parti e non
specificamente contestati vengono dati per pacifici; in tal modo l'attore
verrebbe a trovarsi, in caso di comparsa di risposta «corposa ed estesa, con
affermazione di fatti nuovi», nella sostanziale impossibilità di contestarli,
sicché tali elementi verrebbero acquisiti e ritenuti pacifici nel processo.
L'istanza di fissazione di udienza, in conclusione, sarebbe compatibile solo
con una comparsa di risposta snella, che non amplii il thema decidendum ed il thema probandum, ossia che non dia
adito alla necessità di replicare.
1.3.–– Si è altresì costituita in giudizio
la
Cassa di risparmio di Bra s.p.a., chiedendo, anche in una
memoria aggiunta, che la prospettata questione venga dichiarata inammissibile
o infondata.
In
primo luogo, la Cassa
sostiene che il giudice relatore non è legittimato, nell'ambito del processo
societario, a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale, in
quanto la sua posizione è affatto diversa da quella del giudice istruttore
nel processo civile ordinario. Nel processo societario, infatti, ad una fase
di litis contestatio che si
svolge tra le parti segue una fase giudiziale vera e propria, affidata alla
competenza del collegio (art. 16 del d.lgs. n. 5 del 2003). E' vero che al
giudice delegato spettano una serie di poteri relativi all'ammissione dei
mezzi di prova, ma è anche vero che i provvedimenti da lui emessi sono privi
dei connotati della definitività, poiché il collegio può confermarli o
revocarli. Ne dovrebbe conseguire, pertanto, che il potere di sollevare
questioni di legittimità costituzionale dovrebbe spettare al solo collegio.
Quanto alla rilevanza della questione, la parte osserva che nel caso
in esame il determinarsi delle preclusioni conseguenti alla domanda di
fissazione di udienza non è stato il frutto di una «scelta unilaterale del
convenuto», quanto piuttosto la conseguenza di un comportamento della parte
attrice la quale, non formulando richieste istruttorie nell'atto di
citazione, ha accettato il rischio di consentire alla controparte l'immediata
definizione della materia del giudizio.
Secondo l'istituto bancario la questione appare non fondata nel
merito, poiché il rito societario si basa su esigenze di speditezza e di
attenuazione del rigore formale, con la conseguenza che le parti sono tenute
alla massima completezza possibile degli atti introduttivi, insorgendo il
diritto di replica soltanto nell'ipotesi di allargamento del thema decidendum da parte del
convenuto. In altre parole, il sistema è costruito nel senso che «un ritardo
nell'inserzione delle proprie allegazioni potrebbe costare caro», in quanto
l'avversario ha la possibilità di cristallizzare il contraddittorio, evitando
che vengano azionate manovre dilatorie.
Infondate risulterebbero, quindi, tutte le censure di cui
all'ordinanza di rimessione, sia in riferimento all'art. 3 Cost. che all'art.
24 Cost.; quanto alla censura di eccesso di delega, infine, dovrebbero valere
le argomentazioni della giurisprudenza di questa Corte circa la necessità di
tenere conto del complessivo contesto e delle finalità che hanno ispirato la
legge delega.
2.––
Nel corso di un giudizio civile, proposto nei confronti di Banca intesa
s.p.a., il Presidente del Tribunale di Verbania ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 8, comma 2, lettera
c), del d.lgs. n. 5 del 2003,
nonché «del richiamo di tale norma nell'art. 4, comma 2», del medesimo
decreto.
Premette il giudice a quo
che il giudizio in corso ha per oggetto la nullità e l'annullamento di un
contratto di mandato all'acquisto di obbligazioni e che
la
Banca convenuta, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto
delle domande e, nel contempo, ha replicato alle richieste istruttorie di
parte attrice, producendo copiosa documentazione, formulando capitoli per
un'ampia prova testimoniale ed avanzando, infine, istanza di fissazione di
udienza. La parte attrice, a questo punto, ha notificato alla banca una
memoria di replica, sostenendo di averne diritto nonostante la già avanzata
richiesta di fissazione di udienza da parte della convenuta e, con separata
domanda depositata in pari data, ha chiesto al Presidente del Tribunale di
dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di fissazione di udienza ovvero, in
subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
comma 2, lettera c), del
d.lgs. n. 5 del 2003.
Ciò
posto in punto di fatto, il giudice a
quo precisa di dover vagliare, nella sua qualità di Presidente del
collegio civile su delega del Presidente del Tribunale, tutte le questioni
attinenti alla ritualità dell'istanza di fissazione di udienza, il che
darebbe conto della rilevanza della questione di legittimità costituzionale
posta dalla parte attrice, siccome «riguardante la norma che il Presidente è
chiamato ad applicare prima di procedere alla nomina del giudice relatore e,
quindi, prima di dare inizio al vero e proprio giudizio». Detta questione si
palesa, a suo parere, non manifestamente infondata in riferimento ai
richiamati parametri costituzionali.
La
disposizione censurata, infatti, consente senza dubbio al convenuto – che non
abbia sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio o avanzato domande
riconvenzionali o chiamato in causa altre parti – di proporre istanza di
fissazione di udienza anche nella comparsa di risposta. In tal modo, però, il
convenuto può optare per l'immediato inizio del giudizio (ossia della fase
che si svolge davanti al giudice) senza dar modo all'attore di replicare alle
altrui difese e richieste istruttorie, con conseguente inammissibilità del
deposito, da parte dell'attore, della memoria di replica di cui all'art. 6
del decreto n. 5 del 2003. Poiché il successivo art. 10 del medesimo decreto
prevede espressamente che, a seguito dell'istanza di fissazione di udienza, è
preclusa ogni modificazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni già
proposte, con conseguente decadenza delle parti dal potere di esercitare tali
facoltà, è irrilevante, a detta del remittente, che siffatta decadenza non
sia rilevabile d'ufficio, così come non può valere il fatto che le parti
possano depositare, fino a cinque giorni prima dell'udienza collegiale, le
proprie “memorie conclusionali”, poiché queste non potrebbero, comunque,
contenere altro che argomentazioni difensive di confutazione di quelle della
controparte. A parere del giudice a
quo, invece, le repliche istruttorie previste nel rito ordinario sono
finalizzate proprio «ad assicurare che entrambe le parti siano messe in grado
di difendersi utilizzando i mezzi istruttori previsti dalla legge processuale
(artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.)»; ed anche nel rito del
lavoro è previsto (art. 420, quinto e settimo comma, cod. proc. civ.) che il
giudice ammetta richieste istruttorie che la parte adduca di non aver potuto
proporre prima, con contestuale concessione di termine alla controparte per avanzare
analoga richiesta.
Osserva inoltre il Presidente del Tribunale di Verbania che le
finalità di concentrazione e speditezza che dovrebbero essere alla base del
rito societario sono in realtà contraddette dall'art. 7 del d.lgs. n. 5 del
2003, che di fatto consente lo scambio «di almeno altre tre memorie per
ciascuna delle parti in causa»; ciò comporta che vietare all'attore la
formulazione di qualsiasi ulteriore richiesta istruttoria nel caso in
questione contrasta col principio della parità processuale delle parti «che
si attua per il tramite del diritto al contraddittorio» di cui all'art. 111,
secondo comma, della Costituzione.
3.––
Nel corso di un giudizio civile, proposto per l'annullamento di una delibera
di una società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2377 cod. civ.,
il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale
del medesimo art. 8, comma 2, lettera c),
del d.lgs. n. 5 del 2003 «nella parte in cui preclude la possibilità
all'attore di depositare una memoria di replica a seguito dell'istanza di
fissazione di udienza da parte del convenuto».
Rileva il Tribunale che la società convenuta ha chiesto il rigetto
della domanda attrice e, con successiva istanza, la fissazione dell'udienza
ai sensi della disposizione censurata. L'attore, successivamente a tale
istanza, ha depositato una memoria di replica deducendo l'illegittimità
costituzionale della norma in esame, sollecitando la declaratoria di
ammissibilità della propria memoria e, in subordine, la rimessione in termini
al fine di esibire nuovi documenti e svolgere nuove deduzioni. Il giudice
relatore nel frattempo designato ha dichiarato l'inammissibilità della
memoria di replica e ha disposto la rimessione in termini della parte
attrice, fissando l'udienza collegiale.
All'esito della discussione avvenuta in quest'ultima sede, il
Tribunale di Avellino dichiara di ritenere non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte attrice nei
propri scritti difensivi.
La
disposizione censurata, infatti, prevede che, qualora sia notificata
l'istanza di fissazione di udienza, nessun nuovo termine possa essere
assegnato all'attore per il deposito di memorie di replica; la possibilità
che la legge offre in tal modo al convenuto di impedire la presentazione
della memoria di replica appare tale da ledere la parità delle rispettive
posizioni tra attore e convenuto, perché le domande dell'attore restano
cristallizzate «nel modo in cui questi le aveva formulate prima di conoscere
le eccezioni di controparte». Tale disparità risulta aggravata, a parere del
giudice a quo, dalla
previsione dell'art. 10, comma 2-bis,
del d.lgs. n. 5 del 2003,
in base al quale i fatti allegati dalle parti e non
specificamente contestati vengono dati per pacifici; in questo modo una
comparsa di risposta che contenga l'introduzione di fatti nuovi, accompagnata
dalla richiesta di immediata fissazione di udienza, fa sì che l'attore si
trovi, in sostanza, costretto a prestare acquiescenza alle nuove deduzioni
del convenuto, senza poter in alcun modo replicare.
Ad
avviso del Tribunale, la possibilità per la parte di replicare «appare
espressione dei principi costituzionali di eguaglianza di cui all'art. 3
Cost., di difesa di cui all'art. 24 Cost. e del contraddittorio», mentre la
norma impugnata consentirebbe al convenuto di precludere all'attore
l'esercizio di siffatti diritti.
La
questione, infine, si palesa rilevante in quanto dal suo accoglimento
deriverebbe la possibilità di ritenere ammissibile la memoria di replica
depositata dall'attore.
4.—
Nel corso di un giudizio civile promosso da alcuni privati nei confronti di
Banca Intesa s.p.a., il Presidente del Tribunale di Monza ha sollevato, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 8, comma 2, lettera a),
del d. lgs. n. 5 del 2003.
Rileva in punto di fatto il giudice a quo che la
Banca convenuta, dopo aver notificato la propria comparsa di
risposta in data 6 giugno 2005,
ha notificato, il successivo 9 giugno, l'istanza di
fissazione di udienza, alla quale gli attori si sono opposti, deducendone
l'inammissibilità. A sostegno di tale opposizione, essi hanno affermato che
le difese della banca conterrebbero delle eccezioni non rilevabili d'ufficio,
il che comporta la sussistenza di un loro diritto di replica prima che i
convenuti possano chiedere la fissazione dell'udienza. Ciò in quanto, dopo
l'introduzione del comma 2-bis
nell'art. 10 del d.lgs. n. 5 del 2003, le circostanze dedotte dalla convenuta
potrebbero essere ritenute pacifiche in seguito alla mancata contestazione da
parte degli attori, contestazione che questi non sono stati messi in
condizione di effettuare.
Precisa il giudice a quo
di non condividere l'impostazione degli attori, poiché la banca convenuta non
ha, in realtà, proposto né domande riconvenzionali né eccezioni non
rilevabili d'ufficio, sicché deve riconoscersi che alla medesima spetta il
diritto di chiedere immediatamente la fissazione dell'udienza, secondo il
disposto dell'impugnato art. 8. Siffatta scelta del legislatore, che
corrisponde all'esigenza «di assicurare la concentrazione del procedimento e
la riduzione dei termini processuali», non consente al giudice alcuna
interpretazione diversa da quella letterale; proprio da tale preclusione
della possibilità di sviluppare un adeguato contraddittorio, tuttavia,
deriverebbe, secondo il remittente, un grave pregiudizio dei principi
costituzionali in tema di giusto processo e di diritto di difesa. Nel caso di
specie, infatti, la convenuta ha dedotto elementi di fatto ed ha articolato
fatti estintivi delle pretese degli attori, senza che a costoro venga
permesso di prendere posizione sui tali fatti nuovi o diversi, oggetto di
mezzi istruttori all'uopo indicati; in una situazione del genere consentire
al convenuto di chiudere immediatamente la fase della litis contestatio, senza ammettere l'attore ad un effettivo
contraddittorio, si risolve in una lesione del diritto di difesa di
quest'ultimo.
Il
Presidente del Tribunale di Monza, quindi, solleva questione di legittimità
costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non prevede
che tra le ipotesi preclusive all'immediata fissazione di udienza da parte
del convenuto «vi siano anche deduzione di fatti modificativi, impeditivi o
estintivi della domanda attrice o l'articolazione di prova contraria
“indiretta”»; questione rilevante nel giudizio poiché la norma da scrutinare
non consente all'attore, allo stato, di esercitare alcuna facoltà
istruttoria, il che imporrebbe di accogliere l'istanza di fissazione di
udienza da parte della banca convenuta.
5.––
In tutti e quattro i giudizi in esame è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, con atti di contenuto identico, concludendo per l'inammissibilità o la
manifesta infondatezza delle questioni.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che il nuovo rito societario può
essere distinto in tre fasi: la fase preparatoria, volta a fissare in via
definitiva il thema decidendum
ed il thema probandum; la
fase che va dalla designazione del giudice relatore al deposito del decreto
di fissazione di udienza; la fase dell'udienza di discussione davanti al
collegio, comprensiva della trattazione, eventuale istruzione e decisione
della controversia. La prima fase si svolge esclusivamente tra le parti,
senza la partecipazione del giudice, con lo scambio dei reciproci atti
difensivi. Essa si caratterizza perché ognuno può rinunciare alla propria
replica, chiedendo la fissazione dell'udienza, nella consapevolezza che
l'avversario può fare altrettanto; ciascuna parte, cioè, sa che la
controparte è in condizioni di far scattare il meccanismo delle preclusioni
(tramite la richiesta di fissazione dell'udienza) ove non proponga domande,
eccezioni o prove nuove. Tale meccanismo stimola le parti alla completezza
degli atti e, nello stesso tempo, consente a chi è interessato, rinunciando
alla propria facoltà di replica, di accelerare i tempi del processo.
Fin
dalla proposizione degli atti introduttivi, perciò, «a ciascun ampliamento
del thema decidendum e/o
delle offerte probatorie formulate da una parte deve conseguire la
possibilità di ulteriore risposta dell'altra», sicché solo in assenza di tale
adempimento ciascuna parte può decidere di chiudere la fase preparatoria ed
aprire quella successiva. Qualora la comparsa di risposta del convenuto non
determini alcun allargamento dell'oggetto del processo, questi ha la
possibilità di chiedere immediatamente la fissazione dell'udienza, cui segue
la tendenziale definizione e cristallizzazione del thema decidendum, delle produzioni documentali e delle
richieste istruttorie, con il maturarsi di decadenze che sono comunque
soggette ad eccezione di parte.
Ne
consegue, ad avviso dell'Avvocatura, che il rito societario non comprime in
alcun modo il diritto di difesa, né altera il principio della “parità delle
armi”, poiché la fissazione definitiva dell'oggetto del processo non è
rimessa all'iniziativa unilaterale di una parte. Nel caso in cui, quindi, la
necessità di replicare sia sorta per l'attore in conseguenza dell'attività
difensiva del convenuto – il quale, evidentemente, non si è limitato ad una
mera negazione delle ragioni dell'avversario – potrebbe darsi che al
convenuto non sia consentito chiedere immediatamente la fissazione
dell'udienza, in quanto all'attore dovrebbe essere data facoltà di
controdedurre, di precisare o modificare le domande, depositando documenti e
formulando ulteriori richieste istruttorie. Qualora, invece, «le nuove
esigenze difensive dell'attore derivino dalle mere difese e dalle allegazioni
contenute in una comparsa di risposta in cui formalmente manchino domande
riconvenzionali, eccezioni non rilevabili d'ufficio o chiamate in causa di
terzi», vi è sempre la possibilità di avvalersi della rimessione in termini,
appositamente prevista dall'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 5 del 2003.
Questa norma consente comunque al giudice di conferire alla parte il potere
di riequilibrare quella parità che sia stata eventualmente lesa.
Da
tanto discenderebbe, pertanto, l'infondatezza della questione.
Considerato in diritto
1.— Sono
state sollevate questioni di legittimità costituzionale di alcune
disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art.
12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
In
particolare, il giudice relatore del Tribunale di Alba in riferimento agli
artt. 3, 24, 111 e 76 della Costituzione, il Presidente del Tribunale di
Verbania, evocando i primi tre degli articoli suindicati, il Tribunale di
Avellino, in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
hanno censurato l'art. 8, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 5 del 2003; il
Presidente del Tribunale di Verbania anche il richiamo fattone nell'art. 4,
comma 2, dello stesso decreto; il Presidente del Tribunale di Monza, in
riferimento al solo art. 24 Cost., ha censurato l'art. 8, comma 2, lettera
a), del suddetto decreto legislativo.
Tutti i remittenti lamentano che dal combinato disposto dell'art. 8,
comma 2, lettera c) – il quale dà facoltà al convenuto di presentare istanza
di fissazione dell'udienza entro venti giorni dalla propria costituzione
qualora non abbia proposto domande riconvenzionali, né sollevato eccezioni
non rilevabili di ufficio, né chiesto di chiamare in causa un terzo – e
dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003 – che, nella ipotesi
suindicata, commina la decadenza dell'attore dal diritto di modificare la
domanda o di proporne di nuove, di dedurre prove ed esibire documenti, quindi
globalmente di replicare – deriva una grave lesione del diritto di difesa
dell'attore qualora il convenuto abbia dedotto fatti dall'attore stesso non
allegati e abbia formulato istanze istruttorie. Tutto ciò avendo anche riguardo
alla disposizione del comma 2-bis del medesimo art. 10, introdotto con l'art.
4 del decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, il quale stabilisce che
l'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle
parti e in precedenza non specificamente contestati.
Le
eccezioni sono state sollevate in controversie aventi ad oggetto rapporti di
intermediazione finanziaria tra privati e istituti bancari, ad eccezione di
quella del Tribunale di Avellino, proposta in una causa d'impugnazione di una
delibera sociale.
Secondo i remittenti Tribunali di Alba, di Verbania e di Avellino,
la
Corte dovrebbe dichiarare l'illegittimità costituzionale
dell'art. 8, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 5 del 2003 (recte: della sua prima parte, e cioè
dalle parole «al di fuori» alla parola «ovvero») e secondo il Tribunale di
Verbania anche del richiamo fattone nell'art. 4, comma 2, dello stesso
decreto; secondo il Tribunale di Monza occorrerebbe, invece, incidere
sull'art. 8, comma 2, lettera a), «nella parte in cui non prevede che tra le
ipotesi preclusive alla immediata fissazione di udienza da parte del
convenuto (proposizione di domanda riconvenzionale ovvero sollevamento di
eccezioni non rilevabili d'ufficio) vi siano anche le deduzioni di fatti modificativi,
impeditivi o estintivi della domanda attrice».
2.—
I giudizi, aventi ad oggetto questioni in parte identiche, in parte
strettamente connesse, devono essere riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
3.—
La questione proposta dal giudice relatore del Tribunale di Alba è
inammissibile.
Questa Corte, riguardo alla legittimazione a sollevare questioni di
legittimità costituzionale di un singolo magistrato facente parte di un
organo collegiale, ha sempre ritenuto che essa esista qualora il dubbio di
costituzionalità concerna norme che egli nella sua specifica qualità (di
istruttore, di relatore, di giudice delegato, di presidente) debba applicare,
ancorché il suo giudizio sia suscettibile di essere eventualmente modificato
in prosieguo del processo (ex plurimis, sentenze n. 125 del 1980, n. 157 del
1989, n. 415 del 2006, ordinanze n. 552 del 2000, n. 391 del 2002).
L'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 5 del 2003, stabilisce che «l'istanza
di fissazione presentata fuori dei casi del presente articolo è dichiarata
inammissibile, su richiesta della parte interessata depositata in cancelleria
nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell'istanza, dal
presidente che, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile…».
Dalle premesse di fatto
dell'ordinanza di rimessione risulta che la parte attrice aveva presentato
istanza «per la declaratoria di inammissibilità della richiesta di fissazione
dell'udienza» e che il presidente aveva ritenuto che l'istanza di fissazione dell'udienza
fosse conforme al disposto dell'art. 8, comma 2, lettera c), nonché al
disposto dell'art. 4, comma 2, nominando, quindi, il relatore. A
quest'ultimo, quindi, competeva emettere il decreto di fissazione
dell'udienza (nel cui ambito rientrava l'ammissione dei mezzi di prova) sul
presupposto della legittimità della suindicata istanza, sulla quale già si
era espresso positivamente il presidente, il cui giudizio avrebbe potuto
essere eventualmente riesaminato dal collegio ai sensi dell'art. 16, comma 4.
Il giudice relatore remittente si è, pertanto, attribuita la legittimazione a
sollevare la questione di legittimità costituzionale con una motivazione
carente, in quanto non tiene conto del sistema normativo di riferimento (si
veda la sentenza n. 415 del 2006) e, in particolare, non considera che la
legge non prevede un riesame da parte del giudice relatore del giudizio del
presidente sull'ammissibilità dell'istanza di fissazione dell'udienza,
costituente il presupposto della stessa nomina del relatore.
4.—
Le altre ordinanze non presentano, invece, problemi riguardo alla
legittimazione degli organi remittenti.
Le
questioni, pertanto, devono essere scrutinate nel merito nei termini in cui
sono poste con le ordinanze dei Tribunali di Verbania, di Avellino e di
Monza.
Va
premesso che non spetta a questa Corte fornire una ricostruzione del sistema
processuale introdotto con i provvedimenti legislativi cui appartengono le
disposizioni censurate, né è possibile nel caso in esame il recepimento, quale
base dello scrutinio di costituzionalità, di esiti interpretativi accettati
dalla giurisprudenza comune (cosiddetto diritto vivente). Si tratta, infatti,
di un complesso normativo di recente entrato in vigore, riguardo al quale si
riscontrano orientamenti non concordi della magistratura di merito e sui
quali la Corte
di cassazione non ha ancora avuto modo di pronunciarsi.
Tuttavia, secondo opinioni non controverse, il cosiddetto rito
societario è ispirato alla finalità della maggiore possibile rapidità del
processo, da raggiungere, anzitutto, con l'identificazione dell'oggetto della
lite nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi, con la delimitazione di ciò
che è oggetto di controversia nella ricostruzione dei fatti, e quindi di
prova, rispetto a quanto è pacifico, e con la previsione di una prima fase, a
tal fine predisposta, che si svolge esclusivamente tra le parti.
Alla
soddisfazione di tale esigenza di rapidità sono preordinate la fissazione di
termini brevi e coordinati per le rispettive attività delle parti e la
previsione di preclusioni, ma, come è ovvio, il risultato della rapidità del
processo non può essere conseguito se non nel pieno rispetto di quei principi
costituzionali, i quali riguardano specificamente il processo, come il diritto
di difesa, o che devono realizzarsi anche nel processo, come il principio di
eguaglianza, il quale, secondo l'esplicitazione fattane con la modifica
dell'art. 111 Cost., nel linguaggio giuridico corrente si esprime con la
locuzione di “principio di parità delle armi”; parità riguardo alla
giurisdizione che questa Corte ha definito come uno degli essenziali principi
alla base dello Stato di diritto (sentenza n. 24 del 2004).
5.—
Tutto ciò premesso, è fondata la questione proposta dal Presidente del Tribunale
di Monza.
La
motivazione che sorregge la proposizione di tutte le questioni, nel loro
nucleo essenziale comune a tutti i remittenti, consiste nell'addurre la
violazione del principio di eguaglianza (artt. 3 e 111 Cost.) in tema di
disciplina dell'esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Essa si
fonda sui seguenti argomenti: a) il convenuto può ritualmente presentare
l'istanza di fissazione dell'udienza fuori dei casi indicati dall'art. 8,
comma 2, lettere a) e b), del
decreto n. 5 del 2003 – e, quindi, anche se ha allegato fatti diversi da
quelli prospettati dall'attore in citazione – entro venti giorni dalla
propria costituzione, eventualmente prima che l'attore abbia potuto replicare
e anteriormente alla scadenza del relativo termine; b) l'istanza di
fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 5 del
2003, determina la decadenza di tutte le parti – nei casi in esame di parte
attrice – dal potere di proporre nuove eccezioni, di precisare o modificare
domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze
istruttorie e depositare nuovi documenti e, quindi, del diritto in sé di
proporre la memoria di replica; c) siffatte decadenze, nelle ipotesi,
ricorrenti nei giudizi a quibus, di deduzione da parte del convenuto di
circostanze di fatto diverse da quelle prospettate da parte attrice e idonee
a privare queste ultime in tutto o in parte degli effetti che ad esse si
riconnettono, ledono il diritto di difesa dell'attore nei suoi profili di
facoltà di allegazione dei fatti e di contestazione di quelli da altri
dedotti e di potere di prova, venendo a determinare una posizione illegittima
di vantaggio per il convenuto; d) non ha alcun rilievo il fatto che le
decadenze suddette non siano rilevabili di ufficio, ma debbano essere
eccepite dalla parte che vi abbia interesse nel primo atto successivo, ai
sensi dell'art. 157 cod. proc. civ.; e) non ha rilievo la disposizione che
prevede la possibilità della remissione in termini, in quanto, da un lato,
essa non fonda un diritto della parte ma prevede una mera facoltà del
giudice, dall'altro, essa ha come presupposto l'eventualità di irregolarità
nello svolgimento del processo e non può essere quindi un correttivo del
fisiologico svolgimento di questo.
Le
esposte ragioni devono essere nella loro sostanza condivise.
Infatti, contrariamente al presupposto implicito nel censurato
combinato disposto e cioè che soltanto le ipotesi espressamente previste
nelle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 8 del decreto n. 5 del 2003
determinano un allargamento dell'oggetto della controversia, questo può
derivare anche da altre deduzioni difensive del convenuto, che non è
possibile circoscrivere dettagliatamente. In tali ipotesi, l'attore deve
poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa e tutte le facoltà e
i poteri che ad esso si riconnettono. E a tal proposito non ha rilievo
stabilire, compito del resto estraneo a quelli propri di questa Corte nel
presente giudizio, se nel sistema del d.lgs. n. 5 del 2003 l'istanza di
fissazione dell'udienza presentata dal convenuto nel termine previsto
dall'art. 8, comma 2, lettera c), comporti la decadenza dell'attore dal
diritto di notificare la memoria di replica, oppure le decadenze
specificamente indicate nell'art. 10, fermo restando il diritto di notificare
la memoria di replica, perché ciò che conta è la privazione ingiustificata
dell'esercizio di fondamentali poteri insiti nel diritto di difesa (di
allegazione e contestazione delle allegazioni altrui, di deduzione di prove,
di modificazione delle proprie domande in conseguenza delle difese di
controparte).
6.—
Una volta accertato che dalle norme censurate deriva la violazione degli
evocati parametri costituzionali nei quali trovano la loro radice diritti
fondamentali quali il diritto di difesa considerato di per sé e con riguardo
alla posizione delle controparti nel processo, e cioè quale diritto di parità
(artt. 3, 24 e 111 Cost.), la
Corte deve farsi carico del rimedio.
A
tal proposito è da ritenere che il tipo di rimedio possa essere ricavato
dallo stesso sistema processuale del quale fanno parte le disposizioni
censurate.
Si
può, infatti, rilevare che in numerose disposizioni che prevedono e regolano
il diritto di replica delle parti si fa riferimento, con locuzioni diverse ma
sostanzialmente equivalenti, alla circostanza che sia la linea difensiva
della controparte a determinare il diritto di replica.
L'art. 6, comma 2, nel disciplinare il contenuto della memoria di
replica dell'attore, stabilisce che egli può «proporre nuove domande ed
eccezioni che siano conseguenza […] delle difese proposte dal convenuto»
(lettera b) e che può chiedere di «chiamare un terzo […] se l'esigenza è
sorta dalle difese del convenuto» (lettera c); a sua volta l'art. 7, nel disciplinare
le repliche ulteriori, prevede l'esercizio di poteri che siano conseguenza
della linea difensiva posta in essere dalla controparte.
Si
può quindi constatare che il sistema processuale, posto che l'esigenza di
soddisfare il contraddittorio attiene alla tutela di diritti fondamentali,
modella il diritto di replica in funzione di tale esigenza, avendo presente
non un contraddittorio astratto e puramente ipotetico, ma quello che,
attraverso le deduzioni delle parti, viene in concreto a delinearsi come
correlativo all'effettivo, specifico oggetto della controversia.
Sulla base di tali considerazioni, sarebbe rimedio eccessivo
dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera c),
escludendo la possibilità di un'immediata istanza di fissazione dell'udienza
anche nell'ipotesi di comparsa di risposta che neghi il fondamento della
domanda senza in alcun modo ampliare l'oggetto della controversia, sicché,
per questa parte, non sono fondate le questioni come proposte dai Tribunali di
Verbania e Avellino.
Viceversa, la disposizione sulla quale incidere, come prospettato dal
Tribunale di Monza, è quella dell'art. 8, comma 2, lettera a). Essa, infatti,
disciplina il diritto di replica ed assicura lo svolgimento del contraddittorio
in casi specifici di allargamento del thema decidendum. E' la specificità
delle ipotesi a rendere illegittima la norma, sicché a queste va aggiunta,
per identità di ratio e in conformità al sistema del d.lgs. n. 5 del 2003, la
generale prescrizione che il diritto di replica sia conseguenza delle difese
del convenuto.
Deve
essere, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8,
comma 2, lettera a), del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui non
prevede anche l'ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle quali
sorga l'esigenza dell'esercizio del diritto di replica dell'attore.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art.
12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in cui non prevede anche
l'ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle quali sorga l'esigenza
dell'esercizio del diritto di replica dell'attore;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 5 del
2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 76 della
Costituzione, dal giudice relatore del Tribunale di Alba, con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, comma 2, lettera c), dello stesso decreto legislativo n. 5 del
2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 e 111 della Costituzione,
dal Presidente del Tribunale di Verbania e dal Tribunale di Avellino, in composizione
collegiale, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'11 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE,
Presidente
Francesco
AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria
il 24 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to:
DI PAOLA
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