IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 6959

 

 

data pubblicazione 12/03/2012

 

 

 

Tribunale Padova, 26 gennaio 2012 - Pres. Spaccasassi - Est. Maria Antonia Maiolino.

 

Insinuazione al passivo del fallimento - Termine per la presentazione della domanda - Crediti sorti successivamente al fallimento - Applicazione di un diverso termine rispetto ai crediti già sorti - Esclusione.

 

L'art. 101 della legge fallimentare, il quale prevede che le domande di ammissione al passivo, di restituzione o di rivendicazione devono essere depositate in cancelleria non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, non distingue tra crediti sorti prima del fallimento e crediti sorti successivamente, così che il creditore "sopravveniente" è anch'egli tenuto a rispettare detto termine. La norma in questione non opera, infatti, alcuna distinzione in base al momento in cui è sorto il credito ma introduce una disciplina di salvaguardia esclusivamente in considerazione del momento in cui la domanda è proposta, consentendo che il creditore che senza sua colpa sia incorso nel ritardo possa proporre la propria istanza anche successivamente al termine sopra indicato, purché ciò abbia luogo in un termine congruo rispetto al momento in cui il diritto di credito è venuto ad esistenza e poteva quindi essere fatto valere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Massimario, art. 101 l. fall.


Il testo integrale

 

 













 

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