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Foglio di giurisprudenza |
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| Riviste: | Crisi d'Impresa e Fallimento | Diritto penale dell'Impresa |
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Dir. scientifico |
Comitato scientifico: |
Franco Benassi, Mauro Bernardi, Paolo Giovanni Demarchi Albengo, Bruno Inzitari. |
ISSN 1724-7578 |
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IL CASO.it, I, 7709 - pubb. 03/09/2012 Tribunale Monza, 10 luglio 2012 - Pres. Alida Paluchowski - Est. Silvia Giani.
Procedimento per dichiarazione di fallimento - Domanda di concordato preventivo con riserva - Inapplicabilità ratione temporis.
La domanda di concordato preventivo con riserva prevista dal comma 6 dell'articolo 161, legge fallimentare è applicabile alle procedure di concordato preventivo introdotte dal trentesimo giorno successivo a quello della legge di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83. (Nel caso di specie, il debitore aveva presentato la domanda di concordato, peraltro avanti al tribunale incompetente, nel corso del procedimento per dichiarazione di fallimento). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno" Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson). Convegni e Formazione
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