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Tribunale di Mantova, Sez. I Civile – G.U. L. Pagliuca -
19 febbraio 2004. Chiamata in causa
di terzo ex art. 183 c.p.c. non autorizzata dal giudice - Interesse alla
speditezza del giudizio - Violazione dell'art. 111 Cost. - Nullità -
Sussistenza. La chiamata in causa di terzo effettuata dall'attore in
mancanza dell'autorizzazione del giudice prevista dall'art. 183 c.p.c. è
affetta da nullità radicale. La norma citata devolve, infatti, alla valutazione del
giudice la tutela dell'interesse alla rapidità del giudizio, interesse che ha
rilevanza costituzionale, atteso che l'art. 111 Cost. impone espressamente
che sia assicurata la ragionevole durata del processo. (fb) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del dott. Luigi
Pagliuca, in funzione di giudice unico, all’esito della discussione orale ai
sensi dell’art. 281 sexies c.p.c tenutasi all’udienza del 19.02.04 ha
pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al
n. 3559 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2002 e vertente tra omissis MOTIVI DELLA DECISIONE L’iter processuale Con citazione notificata in data 1.10.02 Rossi
Dino, Verdi Nadia e Rossi Sarah nella loro qualità di usufruttuari (Rossi
Dino e Verdi Nadia) e nuda proprietaria (Rossi Sarah) del fabbricato ad uso
di civile abitazione sito nel Comune di Castel d’Ossi e censito in catasto
fabbricati al foglio 8, mappale 266 sub 1 convenivano in giudizio Giorgi
Giliano asserendo che: 1) l’immobile di loro proprietà godeva di servitù
di passaggio sui fondi censiti in catasto al foglio 8 mappale 265 e 267; 2) che detta circostanza risultava espressamente
nell’atto di compravendita con cui avevano acquistato l’immobile dai
precedenti proprietari dello stesso; 3) che il convenuto, proprietario del mappale
265, impediva loro di esercitare il passaggio. Tutto ciò premesso gli attori chiedevano fosse
accertata l’esistenza della suddetta servitù di passaggio sui mappali 265 e 267
con condanna del Giorgi a consentirne il libero esercizio. Alla prima udienza si costituiva in giudizio il
Giorgi contestando la sussistenza del diritto vantato dagli attori e
chiedendo perciò il rigetto della domanda ex adverso proposta. Alla medesima
udienza interveniva volontariamente in giudizio Leda Bianchi la quale,
premesso di essere proprietaria del mappale 267, contestava anch’essa la
sussistenza in capo agli attori del diritto di passaggio sul suo fondo
e concludeva perciò chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli
attori.
All’udienza ex art.
183 cpc del 25.2.03 gli attori chiedevano l’integrazione del contraddittorio
nei confronti della madre del Giorgi, comproprietaria del mappale 265, nonché
di essere autorizzati alla chiamata in causa di Terzi Vanda e Terzi Gustavo,
loro danti causa, al fine di essere manlevati e garantiti per il caso di
soccombenza.
Con ordinanza in
data 1.3.03 il GI rigettava la richiesta di autorizzazione alla chiamata in
causa di Terzi Vanda e Terzi Gustavo ed ordinava invece l’integrazione del
contraddittorio nei confronti della madre del Giorgi.
Alla successiva
udienza in data 11.6.03 interveniva volontariamente in giudizio Castelli
Iole, madre del Giorgi e comproprietaria del mappale 265, la quale aderiva alle
difese del figlio e concludeva anch’essa per il rigetto delle domande degli
attori. Alla medesima udienza gli attori reiteravano nuovamente la richiesta
di autorizzazione alla chiamata in causa di Terzi Vanda e Gustavo, richiesta
alla quale tutte le altre parti si opponevano.
Con atto di
citazione notificato in data 24.7.03, in assenza di autorizzazione da parte
del giudice, gli attori provvedevano lo stesso alla chiamata in giudizio di
Terzi Vanda e Gustavo spiegando nei loro confronti domanda di garanzia e
manleva.
I chiamati si
costituivano in giudizio contestando in fatto e diritto la domanda formulata
dagli attori e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento
dell’intervenuto acquisto della servitù per usucapione.
All’udienza in data
11.11.03, immediatamente successiva alla chiamata, il convenuto e gli
intervenuti Castelli e Bianchi eccepivano l’inammissibilità della chiamata in
quanto non autorizzata dal giudice e dichiaravano espressamente di non
accettare il contraddittorio rispetto alla domanda riconvenzionale formulata
dai chiamati.
Con ordinanza in
data 10.2.04 il giudice, ritenuta l’opportunità di decidere preliminarmente
la questione relativa alla validità della chiamata in causa dei terzi
chiamati, nonché in ordine alla ammissibilità delle domande formulate dagli
attori nei loro confronti fissava per la precisazione delle conclusioni
e per la discussione orale l’udienza del 19.2.04.
A detta udienza le
parti precisavano le conclusioni come da verbale e provvedevano alla discussione
orale della causa.
Nullità della
chiamata in causa e inammissibilità delle domande proposte nei confronti dei
terzi chiamati
Ai sensi dell’art.
183 cpc la chiamata in causa di un terzo ad opera dell’attore è espressamente
subordinata all’autorizzazione del giudice, che potrà consentirla solo nel
caso in cui l’interesse all’estensione del giudizio ad altro soggetto sia
conseguita alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni formulate dalle
parti già presenti nel giudizio. Detti limiti sono evidentemente posti a
tutela del superiore interesse, trascendente quello delle stesse parti e dei
terzi, all’economia del giudizio. L’estensione soggettiva ed oggettiva del
giudizio, che necessariamente comporta un appesantimento dello stesso e
conseguentemente una sua maggior durata, può cioè giustificarsi solo nel caso
in cui, tenuto conto delle difese delle controparti, emerga
l’opportunità di estendere il giudizio al terzo per evitare possibili
contrasti di giudicati o, quantomeno, per consentire la partecipazione a
soggetti che potrebbero anche solo indirettamente patire pregiudizio
dall’eventuale accoglimento delle domande spiegate da alcuna delle parti già
costituite.
Il mero interesse
dell’attore ad essere garantito dal terzo non può pertanto in ogni caso
prevalere sull’interesse generale alla speditezza del giudizio.
Spetterà quindi al giudice contemperare i due interessi e valutare se,
tenuto conto delle particolarità del caso sottoposto al suo esame ( e sempre
che l’interesse sia conseguito alle difese delle altre parti), sia opportuno
consentire all’attore di proporre la domanda di garanzia nel giudizio già
pendente.
Quanto alle
conseguenze derivanti dalla chiamata in causa non autorizzata, pur dovendosi
rilevare che il codice non prevede alcuna espressa sanzione, deve ritenersi
che l’oggettiva violazione della previsione di cui all’art. 183 cpc non possa
essere qualificata quale mera irregolarità, non comportante alcun pregiudizio
per il chiamante.
In proposito è
sufficiente rilevare che l’interesse alla rapidità del giudizio ha
attualmente addirittura rilevanza costituzionale, atteso che l’art. 111 cost
impone espressamente che sia assicurata la ragionevole durata del processo.
Trattasi quindi di
interesse pubblico, in quanto tale sottratto alla disponibilità delle parti.
E’perciò evidente
che l’interpretazione che qualificasse la chiamata non autorizzata quale mera
irregolarità si porrebbe in evidente contrasto con il principio, immanente
nell’ordinamento, secondo cui deve privilegiarsi un interpretazione delle
norme che attribuisca loro un significato non contrastante con il dettato
costituzionale.
Se infatti si
ritenesse in ogni caso valida la chiamata in causa operata dall’attore di
fatto si consentirebbe alla parte di disporre a suo piacimento di un
interesse che, per quanto detto, è dall’ordinamento espressamente sottratto
alla disponibilità delle parti. Del tutto coerentemente, quindi, l’art. 183
cpc rimette alla discrezionalità del giudice la valutazione in merito
all’esistenza di un contrapposto interesse della parte (o di altro interesse
generale) che, nel caso di specie, possa prevalere su quello generale alla
rapidità del giudizio.
Pertanto, pur
dovendosi rilevare che a norma dell’art. 156 cpc la nullità di un atto
dovrebbe essere pronunciata solamente in caso di espressa comminatoria di
legge (nella specie insussistente), deve ritenersi che da analoga invalidità
siano affetti pure quegli atti che comportino quale conseguenza la violazione
di una norma costituzionale, trattandosi di fonte sovraordinata rispetto alla
stessa legge.
Ne deriva che la
chiamata in causa operata dagli attori, in quanto non autorizzata, è affetta
da radicale nullità; né può ritenersi che detta nullità sia rimasta sanata
per il fatto che i terzi chiamati, evidentemente primi interessati al suo
rilievo, non abbiano provveduto ad eccepirla nella prima difesa, rifiutando
il contraddittorio rispetto alle domande formulate nei loro confronti dagli
attori.
Così opinando
infatti si consentirebbe ad una parte – in questo caso ai terzi
chiamati - di disporre dell’interesse pubblico alla rapidità del giudizio in
chiara violazione del dettato di cui all’art. 111 cost.
La sanatoria di
detta nullità non potrebbe infine neppure conseguire all’accoglimento
dell’istanza, formulata dagli attori in sede di precisazione delle
conclusioni, di revoca dell’ordinanza in data 1.3.03 con conseguente rilascio
dell’ autorizzazione alla chiamata in giudizio dei terzi. Detta
autorizzazione, infatti, produrrebbe i suoi effetti solamente ex nunc dal momento della pronuncia
dell’ordinanza di revoca e non sarebbe quindi idonea a sanare l’invalidità
della chiamata non autorizzata, i cui effetti si sono ormai compiutamente e
definitivamente verificati.
Conseguentemente,
attesa la nullità della chiamata, deve dichiararsi l’improponibilità di tutte
le domande formulate dagli attori nei confronti di Terzi Vanda e Gustavo.
Spese
Le spese di giudizio
sostenute dai terzi chiamati vanno poste in via solidale ad integrale carico degli
attori che li hanno chiamati in giudizio senza autorizzazione.
Dette spese si
liquidano nell’importo complessivo di euro 1.015,00 di cui euro 115,00 per
spese (comprensive di quelle forfetarie), euro 450,00 per diritti ed euro
450,00 per onorario, oltre iva e cpa.
Separazione del
giudizio
Atteso che le
domande proposte dagli attori nei confronti dei terzi chiamati sono oggetto
di sentenza definitiva, mentre le ulteriori domande svolte dagli attori nei
confronti del convenuto e degli intervenuti necessitano di ulteriore
istruttoria va disposta ai sensi degli artt. 104, c. 2 e 279, n. 5 cpc la
separazione di dette cause da quella oggetto di pronuncia definitiva con la
presente sentenza, separazione cui si provvederà con separata ordinanza.
PQM
pronunciando
definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda ed istanza: - dichiara la
nullità della chiamata in giudizio di Terzi Vanda e Terzi Gustavo e, per
l’effetto, dichiara inammissibili tutte le domande proposte nei loro
confronti dall’attore; - condanna Rossi
Dino, Verdi Nadia e Rossi Sarah al pagamento, in solido, dell’importo di euro
1.015,00 oltre iva e cpa a titolo di rimborso delle spese di lite; - provvede con
separata ordinanza alla separazione delle cause non oggetto di pronuncia e
necessitanti ulteriore istruttoria. Così deciso in Mantova il 19.02.04 |