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Massimario,
art. 1 l. fall.
Tribunale di Mantova 30 agosto 2007 – Pres.
G. Scaglioni, rel. Mauro Bernardi.
Imprenditore agricolo – Requisiti –
Società commerciale – Oggetto dell’attività – Rilevanza.
Impresa agricola – Commercio di bovini
e integratori alimentari – Attività connessa – Natura di attività agricola
principale – Prova – Necessità.
Dichiarazione di fallimento di
società commerciale – Requisiti dimensionali – Investimenti – Criterio
temporale – Applicazione analogica – Ammissibilità.
Anche
gli enti costituiti in forma di società commerciale (nel caso di specie
s.a.s.) possono assumere la veste di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.
dovendosi avere riguardo unicamente alla natura dell’attività esercitata,
quale che sia la complessità organizzativa assunta dall’azienda. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
L’attività
di commercio di bovini, di mangimi e loro integratori per uso zootecnico
nonché di prodotti agricoli in genere non può considerarsi connessa ai sensi
dell’art. 2135 I e III co. c.c. ove difetti la prova che essa derivi, in via
prevalente, dall’esercizio delle attività c.d. agricole principali (di quelle
cioè elencate al primo comma della norma in esame). (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
In
difetto di specifica indicazione normativa dell’arco temporale rilevante ai
fini della verifica della sussistenza del requisito degli investimenti
previsto dall’art. 1 l.f. nel testo novellato dal d. lgs.5/06, debbono prendersi in considerazione,
nel caso di società commerciale, gli ultimi tre esercizi dovendosi fare
ricorso, in via analogica, al criterio stabilito nella medesima norma a
proposito dei ricavi e fissato altresì nell’art. 14 l.f., avendo riguardo
alla data di deposito del ricorso di fallimento. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
omissis
SENTENZA
Avente per oggetto: dichiarazione di fallimento.
Letto il ricorso n. 42/07 promosso dal Fallimento Realfood
s.r.l. in liquidazione per la
dichiarazione di fallimento della società V. di L. A. e C. s.a.s.;
vista la documentazione allegata;
considerato che la debitrice risulta essere iscritta alla
sezione ordinaria della camera di commercio quale impresa agricola e che il
collegio è tenuto ad accertare,
senza essere vincolato dalle allegazioni delle parti, se il debitore sia un
imprenditore commerciale insolvente;
considerato che anche gli enti costituiti in forma di società
commerciale possono assumere la veste di imprenditore agricolo ex art. 2135
c.c. dovendosi avere riguardo unicamente alla natura dell’attività
esercitata, quale che sia la complessità organizzativa assunta dall’azienda,
sia perché ciò è consentito dall’art. 2249 II co. c.c. sia perchè le norme
dettate dal codice civile agli artt. 2082 e segg. c.c. disciplinano in
generale l’attività di impresa che può avere natura agricola o commerciale ed
essere esercitata in forma individuale o collettiva (tale ultima modalità è
inoltre prevista, ma per diversi fini, dall’art. 10 del d. lgs. 228/01);
considerato che ai fini dell'attribuzione della qualifica di
imprenditore ciò che assume rilevanza nella società è l'oggetto sociale,
quale risulta dall'atto costitutivo e non l'attività in concreto esercitata
(cfr. Cass. 28-4-2005 n. 8849; Cass. 26-6-2001 n. 8694; Cass. 4-11-1994 n.
9084; Cass. 10-8-1979 n. 4644; Cass. 22-6-1972 n. 2067; Cass. 10-8-1965 n.
1921) e che l'oggetto sociale della debitrice, oltre all’allevamento di
bestiame, contempla lo svolgimento anche delle attività di commercio di
bovini, mangimi e loro integratori per uso zootecnico nonché di prodotti
agricoli in genere, rientranti come tali nell’ambito di previsione di cui
all’art. 2195 n. 2 c.c.;
considerato in particolare che le attività in questione non
possono considerarsi connesse ai sensi dell’art. 2135 I e III co. c.c.
difettando la prova che la commercializzazione degli animali o dei prodotti
sopra indicati derivi, in via prevalente, dall’esercizio delle attività c.d.
agricole principali (di quelle cioè elencate al primo comma della norma in
esame) ed anzi emergendo dagli atti una presunzione in senso contrario stante
l’enorme entità del passivo (oltre € 14.5000.000,00) non compatibile con una
attività di allevamento di animali esercitata in conformità del criterio
sancito dall’art. 2135 III co. c.c. ed il fatto che parte rilevante delle
poste dell’attivo e del passivo è costituita da operazioni di natura
strettamente finanziaria, valutazione ulteriormente confortata dalla
circostanza che la natura agricola dell’impresa non è neppure stata
prospettata dalla difesa della resistente sicché deve concludersi che la
Vitalzooo sia da qualificare come imprenditore commerciale;
osservato che, alla stregua del disposto di cui all’art. 1 l.f.
nel testo risultante a seguito della novella introdotta con il d.lgs. 5/06,
soggiace al fallimento l’imprenditore commerciale che ha, in via alternativa,
effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore ad €
300.000 ovvero realizzato ricavi lordi, calcolati nella media degli ultimi
tre anni, per un ammontare complessivo superiore ad € 200.000,00;
rilevato, quanto ai ricavi, che dall’istruttoria esperita non
risulta il superamento del
parametro normativo;
ritenuto, in ordine agli investimenti, che in difetto di
specifica indicazione normativa dell’arco temporale rilevante ai fini
dell’indagine vanno presi in considerazione, trattandosi di società
commerciale, gli ultimi tre esercizi
dovendosi fare ricorso, in via analogica, al criterio stabilito
dall’art. 1 l.f. a proposito dei ricavi e fissato altresì nell’art. 14 l.f.,
avendo riguardo alla data di deposito del ricorso di fallimento;
osservato che fra gli investimenti va annoverato anche l’attivo
circolante comprensivo anche dei
crediti;
considerato che facendo riferimento l’art. 1 l.f. agli
investimenti effettuati occorre tener conto del valore degli stessi al
momento dell’accertamento e che, a tal fine, è sufficiente che tale dato,
nell’arco temporale suddetto, abbia superato il limite di euro 300.000,00
soccorrendo a tal fine la lettera della legge, l’osservazione secondo cui, in
prossimità della dichiarazione di fallimento, il patrimonio è di regola in
larga misura venuto meno e quindi assume scarso significato ai fini degli
accertamenti che il tribunale viene chiamato a svolgere e che l’intento del
legislatore è stato quello di introdurre dei criteri volti ad individuare,
sia pure in un ambito temporale definito, l’effettiva consistenza non solo
del patrimonio aziendale ma anche delle dimensioni assunte, nell’ambito del
mercato, dall’impresa insolvente (vedasi in proposito la relazione al decreto
legislativo n. 5/06) al fine evidente di sottrarre dall’area della
fallibilità le imprese che non raggiungono i ricordati limiti;
osservato che dalle copie (acquisite presso l’amministrazione
finanziaria) delle dichiarazioni dei redditi della società debitrice relative
agli anni 2004 e 2005 risultano indicati crediti verso terzi pari
rispettivamente ad € 2.119.852,00 e ad € 2.781.266,00 (non potendosi invece
tener conto dei dati emergenti dal libro degli inventari depositato nel corso
dell’udienza ove risulta riportato un generico fondo svalutazione crediti,
atteso che non vi è certezza né dell’autore delle annotazioni ivi contenute
né del momento della loro redazione, rilevandosi peraltro che la nuova
disciplina delle strutture di bilancio delle società prevede che
l’appostazione dei crediti avvenga mediante la diretta riduzione del valore
iscritto all'attivo) e che non può comunque accogliersi l’assunto difensivo
secondo cui non si potrebbe tener conto di tali crediti in quanto sorti in
larga misura verso società dichiarate fallite (peraltro solo nel 2005) posto
che si tratta di procedure ancora aperte e che non vi è certezza in ordine
alle eventuali prospettive di riparto;
ritenuto che lo stato di insolvenza si desume dall’entità del credito azionato (€ 304.519,14),
dall’esposizione complessiva, dall’esito negativo della esperita procedura
esecutiva mobiliare nonché della cessazione dell’attività di impresa;
considerato che la procedura non riveste particolare
complessità;
ritenuto che questo Tribunale è competente ai sensi dell’art. 9
del R.D. 16.3.1942 n. 267 poiché la sede principale dell’impresa
della società debitrice
si trova in M., via P. n. 2;
rilevato che il socio accomandatario L. A. è già stato
dichiarato fallito con sentenza di questo tribunale sicché deve pronunciarsi
il fallimento unicamente dell’altro socio illimitatamente responsabile;
P.Q.M.
omissis
Così deciso in Mantova, li 30-8-2007.
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