|
Tribunale di Pescara 25 ottobre
2006 – Est. Gianluca Falco.
Telecomunicazioni – Controversie
tra utenti ed esercenti il servizio – Tentativo obbligatorio di conciliazione
– Condizione di procedibilità – Sussistenza.
Costituisce condizione di procedibilità anche
dell’azione cautelare innanzi all’autorità giurisdizionale il previo
esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 1,
comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (“Istituzione dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo") per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie che possono insorgere tra utenti o categorie di utenti ed
organismi esercenti un servizio di telecomunicazioni. (gf)
R.G. N. 4535/2006
ORDINANZA
Il
Giudice,
a
scioglimento della riserva di cui all’udienza del 19.10.2006;
letti
gli atti di causa e le contrapposte deduzioni delle parti.
Osservato
che risulta fondata l’eccezione preliminare sollevata da parte resistente di
improcedibilità della domanda cautelare per omesso previo esperimento da
parte del ricorrente del necessario tentativo di conciliazione obbligatorio
stragiudiziale previsto dalla legge nella materia di cui è causa.
Si
premette in fatto ed in sintesi che:
·
La controversia di cui è processo ha ad oggetto
(nei termini meglio precisati negli atti processuali allegati) l’esecuzione
della fornitura di un servizio di telecomunicazione (servizio telefonico) tra
un “organismo di telecomunicazioni” (la società TELECOM ITALIA S.p.a.) ed un
utente che utilizza il relativo servizio di telecomunicazione (il XXX).
·
In particolare il ricorrente deduce
l’inadempimento da parte della TELECOM ITALIA del contratto di abbonamento al
servizio telefonico stipulato tra le parti, lamentando la colpevole omessa
indicazione della propria qualifica professionale di avvocato al fianco del
proprio nominativo iscritto nell’elenco telefonico abbonati “Paginebianche”.
Si
deve a questo punto osservare in diritto che:
·
L’art. 1, comma 11, legge 31.7.1997 n. 249 (“Istituzione dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo") stabilisce che “l’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni disciplina con propri provvedimenti le modalità per la
soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra
utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze […]. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti
dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che
non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare
entro 30 giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i
termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del
termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”.
·
Con Deliberazione 19 giugno 2002 (GU n. 167 del
18/07/2002) (“Adozione del
regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei
rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti. Deliberazione n.
182/02/CONS”) l’Autorità delle Garanzie per le Telecomunicazioni- in
espressa attuazione del disposto di cui all’art. 1, comma 11, della legge 31
luglio 1997, n. 249 sopra richiamato- ha adottato il regolamento concernente
la risoluzione delle controversie tra organismi telecomunicazioni e utenti
stabilendo- per quanto qui interessa- che:
·
“Gli utenti, singoli o associati, ovvero gli
organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio
diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme
in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità
(ossia gli utenti che lamentino un disservizio o sollevino una questione
attinente l'oggetto, le modalità o i costi della prestazione erogata: cfr. la
nozione di “reclamo” di cui all’art. 1 lett. m dell’Allegato) e che intendano
agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di
conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio” (art. 3
dell’allegato: “Richiesta di
svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione”).
·
Gli utenti hanno la facoltà di esperire, in
alternativa al tentativo di conciliazione presso i Corecom, un tentativo di
conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle
controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla
raccomandazione della Commissione 2001/310/CE (Art. 12 dell’allegato:
“Conciliazione presso altri organismi”).
·
“La proposizione del tentativo obbligatorio di
conciliazione, ai sensi dell'art. 1 comma 11, della legge 31 luglio 1997, n.
249, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale che riprendono a
decorrere dalla scadenza del termine (30 giorni) per la conclusione del
procedimento di conciliazione. Il ricorso giurisdizionale non può essere
proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione
da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza (Art. 4.
dell’Allegato alla citata delibera: “Effetti
della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione”).
·
“L'utente, contestualmente alla proposizione
dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, o nel corso
della relativa procedura, può chiedere al Dipartimento l'adozione di
provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio o a
far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte
dell'organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura
conciliativa, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera e) della legge 14
novembre 1995, n. 481 (art. 5, comma II dell’allegato).
Ritenuto
quindi ed in sintesi che:
·
La legge in esame esige- per una evidente
esigenza deflattiva del contenzioso giudiziale in una materia potenzialmente
coinvolgente migliaia di utenti dei servizi di telecomunicazioni- un previo
esperimento da parte dell’utente di un tentativo di “soluzione non
giurisdizionale delle controversie”.
·
La legge medesima ha delegato l’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni a disciplinare con propri provvedimenti ed in
modo più specifico le modalità per la “soluzione non giurisdizionale delle
controversie” nella materia in questione.
·
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha
quindi codificato un apposito procedimento stragiudiziale deputato ad
accogliere il predetto tentativo obbligatorio di conciliazione,
contestualmente individuando nei Corecom regionali e nelle locali Camere di
Commercio (quali organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie
in materia di consumo) gli organi istituzionalmente competenti a tentare la
chiusura non giudiziale delle vertenze.
·
La medesima Autorità ha riservato all’utente la facoltà
di scegliere di ricorrere al Corecom ovvero alla Camera di Commercio
territorialmente competente.
·
Ciò che resta fermo è tuttavia l’obbligo per
l’utente di tentare- innanzi all’uno o all’altro organismo- una conciliazione
stragiudiziale con la controparte.
·
Fermo restando il predetto obbligo, nelle
regioni- quale l’Abruzzo- in cui il Corecom non ha ancora ricevuto
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni le relative deleghe (cfr.
la dichiarazione rilasciata dal Corecom al ricorrente), questa facoltà di
scelta per l’utente è di fatto frustrata, dovendo il medesimo necessariamente
esperire il tentativo di conciliazione (che resta obbligatorio) innanzi a
quegli “altri organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in
materia di consumo” (Camere di Commercio) che, come visto, hanno – per
espressa “delega legislativa”- la competenza a “cercare” in materia la
conciliazione medesima, competenza in astratto concorrente con quella del
Corecom ma, in concreto, esclusiva nelle Regioni in cui questi ultimi
organismi non hanno ancora avuto le necessarie deleghe per agire.
Osservato
altresì che è indubbio che il previo esperimento di un tale tentativo
obbligatorio di conciliazione costituisca condizione di procedibilità anche
dell’azione cautelare innanzi all’autorità giurisdizionale in quanto:
·
L’art. 1, comma 11, legge 31.7.1997 n. 249, nel
sancire l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione summenzionato,
stabilisce che fino all’esperimento del medesimo non può proporsi “ricorso in
sede giurisdizionale”, ossia utilizza una formula ampia e generica nella
quale è certamente sussumibile sul piano letterale anche il ricorso
giurisdizionale “cautelare”;
·
Quando il legislatore- nel prevedere per
determinate materie un tentativo di conciliazione obbligatorio innanzi ad
organi non giurisdizionali- non ha voluto condizionare al previo esperimento
dello stesso la procedibilità della tutela giurisdizionale cautelare, lo ha
detto espressamente (cfr., nella materia delle controversie individuali di
lavoro, l’art. 412 bis, ultimo comma c.p.c.: “Il mancato espletamento del
tentativo di conciliazione [presso la commissione di conciliazione di cui
all’art. 410 c.p.c.] non preclude la concessione dei provvedimenti speciali
d’urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro
IV”); onde non sembra irragionevole interpretare il silenzio del legislatore
ex L. n. 249/97 sul punto come volontà dello stesso di condizionare anche la
procedibilità della tutela giurisdizionale cautelare al previo esperimento
del tentativo di conciliazione, in un’ottica accentuatamente deflattiva del
contenzioso giurisdizionale in materia;
·
Sul piano della tutela sostanziale dei “diritti
negoziali” dell’utente, la estrema brevità del termine normativamente
stabilito per la chiusura della procedura conciliativa (30 giorni: cfr.
l’art. 1, comma 11, legge 31.7.1997 n. 249) ed alla cui scadenza è possibile
adire l’autorità giudiziaria (cfr. la norma appena citata: “ […] Per le predette controversie […] non
può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato
esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro 30
giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini
per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione”) garantisce
comunque all’utente l’accessibilità in tempi brevi alla tutela
giurisdizionale cautelare;
·
Infine, la possibilità espressamente riconosciuta
all’utente di chiedere all’autorità competente per la procedura conciliativa,
sia contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del
tentativo di conciliazione, sia nel corso della relativa procedura,
l'adozione di “provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del
servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte
dell'organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura
conciliativa” (Art. 5. Allegato A alla delibera n. 182/02), ossia la
possibilità di ottenere già in quella sede provvedimenti cautelari
stragiudiziali a fronte di qualsivoglia forma di abuso o di scorretto
funzionamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni appare tutelare in
modo compiuto l’utente anche nelle more della procedura conciliativa (per il
conforme principio per cui “il regime di improponibilità del ricorso in sede
giurisdizionale che consegue al mancato esperimento del tentativo di
conciliazione, previsto dagli artt. 3 e 4 del regolamento 19 giugno 2002
emanato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, deve ritenersi
applicabile anche alle azioni proposte in sede cautelare”, cfr. anche Trib.
Mantova 27.12.2005, G.U. De Simone).
Orbene,
applicando i superiori principi al caso di specie deve a questo punto
osservarsi che:
·
L’utente lamenta- per usare la terminologia di
cui alla normativa sopra citata- la colpevole violazione da parte della
TELECOM ITALIA dei propri diritti nascenti dal contratto di abbonamento
telefonico ripassato tra le parti (diritto alla corretta inserzione
nell’elenco abbonati).
·
Egli quindi lamenta un disservizio sollevando una
questione la quale- attenendo all’oggetto ed alle modalità della prestazione
erogata dalla resistente- doveva essere necessariamente “passare”- per
espressa previsione legislativa- per un previo tentativo di conciliazione
stragiudiziale innanzi agli altri organi non giurisdizionali di risoluzione
delle controversie in materia di consumo (Camere di Commercio).
·
Egli tuttavia non ha esperito- previamente all’instaurazione
della presente causa- il predetto tentativo di conciliazione innanzi alla
Camera di Commercio ( circostanza non contestata) onde la relativa domanda
giudiziale deve ritenersi improcedibile.
·
La asserita non gratuità dell’accesso alla Camera
di Commercio potrebbe valere come ragione di personale valutazione da parte
dell’utente- in sede di esperimento del predetto tentativo di conciliazione-
di non convenienza della chiusura bonaria in tale sede della controversia con
la controparte, giammai come giustificazione della scelta unilaterale del
medesimo- in violazione di quanto stabilito dalla legge- di non tentare la
conciliazione medesima e di invocare direttamente la tutela giudiziale.
·
Parimenti le asserite lungaggini (prospettate dal
ricorrente) della procedura conciliativa “offerta” dalle Camere di Commercio
legittimerebbero l’utente non già a “saltare” il filtro conciliativo
stragiudiziale in esame bensì, per espressa opzione legislativa (cfr. il
richiamato art. 1, comma 11, legge 31.7.1997 n. 249), a ricorrere senz’altro-
trascorsi inutilmente 30 giorni dalla proposizione dell’istanza- alla tutela
giudiziale.
Il
ricorso deve essere quindi rigettato in rito per omesso esperimento da parte
della ricorrente del previo tentativo stragiudiziale di conciliazione sopra
menzionato.
Spese compensate in ragione della novità e peculiarità
della vicenda e della non uniformità degli indirizzi interpretativi allo
stato formatisi anche nella giurisprudenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
Rigetta
in rito il ricorso perché improcedibile per le causali di cui in motivazione.
Compensa
integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Si
comunichi.
Pescara,
25.10.2006
Il
Giudice
Dott.
Gianluca Falco
|