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Corte d'Appello di Brescia -
Sezione prima civile - Dott. Giulio Lussana, Presidente, Dott. Paolo Oldi, Consigliere,
Dott. Giulio Deantoni , Consigliere relatore - Sentenza del 21 novembre 2001.
Cassa per la formazione della proprietà contadina – Vendita del
fondo con patto di riservato dominio – Fallimento del compratore quale socio
illimitatamente responsabile di società commerciale – Inadempimento del
compratore – Istanza di rivendicazione del fondo –
Incompetenza ex art. 24 l.f. – Automatismo del fallimento del socio
indipendente dalla qualità di imprenditore dello stesso – Art. 10 legge 30
aprile 1976 n. 386 – Inapplicabilità – Diritto ad effettuare l’anticipato
pagamento del prezzo – Sussistenza.
La corte ha
confermato la sentenza del
Tribunale
di Mantova del 4 febbraio 2000.
omissis
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto
di citazione notificato il 3 luglio 1995, la CASSA per la FORMAZIONE DELLA
PROPRIETA’ CONTADINA, in persona del Commissario Straordinario, conveniva in
giudizio davanti al Tribunale di Mantova il FALLIMENTO della società PAOLO
ROSSI & C. S.N.C. esponendo queste circostanze e formulando queste
domande. Con atto notarile del 12 ottobre 1977 la Cassa deducente, in
attuazione dei propri fini istituzionali, aveva venduto a Paolo Rossi il
fondo S. Francesco II, esteso per ha 14.54.21 e sito in agro di Finale
Emilia. La vendita era avvenuta con patto di riservato dominio in quanto il
prezzo, pari a £.82.784.000, avrebbe dovuto essere pagato dall’acquirente in
30 rate annuali di £.3.207.725 ciascuna, con decorrenza dal 15 novembre 1978.
Tra le clausole contrattuali era previsto (art. 6) che nel caso di ripetuta
inadempienza e cioè nel caso di mancato pagamento di due rate, il contratto
stesso si sarebbe inteso risolto di diritto con incameramento delle rate già
versate da parte della venditrice a titolo di indennizzo. Era altresì
pattuito (art. 8) che la parte acquirente non avrebbe potuto, prima che
fossero passati dieci anni dall’acquisto, alienare o cessare, volontariamente
dal coltivare direttamente il fondo, sotto pena di risoluzione del contratto
e della decadenza dai benefici fiscali. In data 7 ottobre 1994, il Tribunale
di Mantova aveva dichiarato il fallimento della società Paolo Rossi & C.
S.n.c., oltre che del socio illimitatamente responsabile Giulio Rossi e la
Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, appresa questa
circostanza, aveva provveduto a rappresentare al giudice delegato che il
fondo San Francesco II non avrebbe potuto essere appreso dalla procedura,
essendo lo stesso ancora di proprietà della deducente. Questo perché era
stato oggetto di vendita con riserva di proprietà e l’intero prezzo non era
ancora stato pagato, ma anche perché il fondo stesso era sottoposto a vincolo
di indivisibilità trentennale ai sensi dell’art. 11 legge 14 agosto 1971 n.
817. Chiedeva pertanto la Cassa che il predio venisse stralciato dalla massa
attiva e che il curatore fosse autorizzato a firmare l’atto di retrocessione
e consegna del fondo alla Cassa proprietaria. Con successiva memoria,
quest’ultima aveva poi evidenziato che il Fallimento non avrebbe potuto
subentrare nel contratto ex art. 73 legge fallimentare ostandovi la
legislazione in materia e che, in ogni caso, si erano verificate tutte quelle
circostanze alle quali, per espressa previsione contrattuale, doveva seguire
la risoluzione del contratto. A questa prospettazione aveva però risposto il
giudice delegato con provvedimento in data 23 maggio 1995 nel quale si era
dichiarata l’istanza di rivendicazione inammissibile perché relativa “a bene
immobile per il quale non vige la deroga alle ordinarie regole di competenza
ex art. 24 legge fallimentare” e si era precisato che il Fallimento, nella
specie, si era limitato a “esercitare nell’interesse della massa dei
creditori gli stessi diritti del Rossi nel rapporto che legava lo stesso alla
Cassa”. Tanto premesso in fatto, la Cassa attrice, a mezzo dell’atto di
citazione, denunciava l’erroneità del provvedimento dell’organo fallimentare
perché, essendo compito del curatore quello di ricostruire il patrimonio del
fallito, quegli avrebbe dovuto in ogni caso escludere dalla massa attiva il
fondo di cui si discuteva e ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo
perché Rossi, pur avendo pagato alcune rate del prezzo, non aveva versato
l’intero corrispettivo cosicché il fondo mai era divenuto di sua proprietà e,
in secondo luogo, perché, come dimostrava la stessa sentenza dichiarativa di
fallimento, Rossi aveva intrapreso attività commerciale cessando così di
coltivare e di migliorare il fondo, con la conseguente integrazione delle
previsioni degli artt. 8 e 9 del contratto che ricollegavano a quelle
evenienze la risoluzione di diritto di quest’ultimo. Precisato ancora che,
per effetto dell’intrapresa attività commerciale, Rossi aveva altresì perso
la qualifica di coltivatore diretto che doveva comunque permanere in capo
all’acquirente pena la risoluzione del contratto, la Cassa attrice negava
infine che il Fallimento potesse subentrare negli obblighi del fallito
ostandovi il vincolo di indivisibilità del fondo. In forza delle esposte
ragioni, la Cassa chiedeva quindi che l’adito Tribunale dichiarasse risolto
per inadempimento il contratto di vendita con riservato dominio in data 12
ottobre 1977 e condannasse il Fallimento convenuto al rilascio del fondo
oltre alle spese del giudizio.
Si
costituiva in giudizio il curatore del fallimento della società Paolo Rossi
nonché dei soci illimitatamente responsabili Paolo Rossi e Carlini Fernanda.
Negava che Paolo Rossi si fosse in qualche modo reso inadempiente alle
obbligazioni scaturenti dal contratto sia perché aveva sempre provveduto
regolarmente al pagamento delle rate del prezzo sia perché mai aveva cessato,
nonostante avesse dato corso a un’attività commerciale in forma associata, la
coltivazione del fondo né aveva smesso la qualifica di coltivatore diretto.
Sottolineata quindi l’infondatezza della domanda di controparte, la curatela
convenuta rilevava che, ai sensi dell’art. 5 del contratto, era data
all’acquirente la possibilità di effettuare anticipatamente il pagamento del
prezzo e che, avendo inteso la procedura avvalersi di tale facoltà, la Cassa
attrice aveva opposto un netto rifiuto. In via riconvenzionale, parte
convenuta chiedeva pertanto si accertasse e si dichiarasse che la procedura
aveva diritto di effettuare detto pagamento anticipato; si determinasse il
residuo prezzo da pagare e gli oneri accessori; si desse atto che la
procedura offriva il pagamento delle accertande somme e si dichiarasse quindi
trasferita al Fallimento la proprietà del fondo per cui era causa.
Con
memoria depositata ai sensi dell’art. 183 cod. prov. civ., la curatela
convenuta formulava in via principale (mantenendo le domande già proposte in
comparsa di costituzione in una prospettiva subordinata) domanda di
accertamento circa l’attuale spettanza del fondo all’attivo fallimentare ai
sensi dell’art. 10 legge 30 aprile 1976 n. 386 per essersi estinta la riserva
di proprietà a seguito del pagamento della quindicesima annualità.
Così
costituitosi il contraddittorio, il giudice istruttore rigettava la richiesta
di ammissione delle prove formulata da parte convenuta e procurava
immediatamente la precisazione delle conclusioni. Trattenuta la causa per la
decisione, le parti venivano nuovamente rimesse davanti all’istruttore per
l’acquisizione di informazioni presso il Servizio Tecnico Amministrativo
Provinciale di Modena circa l’accertamento relativo alle condizioni personali
di Rossi al momento della stipulazione del contratto. Acquisiti detti
elementi, il Tribunale, in composizione monocratica, pronunciava sentenza non
definitiva in data 4 febbraio 2000 (depositata il successivo 17 aprile).
Il
giudice di primo grado negava che gli elementi addotti dalla Cassa attrice
fossero tali da dimostrare che Rossi si fosse reso inadempiente all’obbligo
di lavorare personalmente, come abituale attività, il fondo, non essendo
risultata smentita la tesi del convenuto secondo cui lo stesso Rossi aveva
svolto l’attività commerciale (impresario musicale) in forma saltuaria e in
aggiunta all’attività di coltivazione dei campi. In particolare, si negava
valore probatorio nel senso voluto dalla difesa attrice sia ai risultati di
accertamenti dei Carabinieri – difatti espressi in termini dubitativi – sia
alla sentenza dichiarativa di fallimento che, emessa contro Rossi quale socio
di una società di persone, prescindeva del tutto dall’eventuale attività
imprenditoriale svolta dal Rossi medesimo. Passando quindi alle domande
proposte dal Fallimento, il Tribunale riteneva infondata quella formulata in
via principale con la ricordata memoria ex art. 183 cod. proc. civ. perché,
rilevava, la legge citata dalla curatela si applicava alle vendite stipulate
con gli enti di sviluppo e non già a quelle poste in essere dalla Cassa per
la formazione della proprietà contadina. Il Tribunale riteneva invece fondata
la domanda riconvenzionale proposta dal Fallimento già in comparsa di
risposta poiché, osservava, dalla data dell’atto di acquisto era ormai
decorso il termine decennale previsto dall’art. 5 del contratto perché fosse
consentito all’acquirente il pagamento anticipato del prezzo. Preso dunque
atto della manifestata volontà del fallimento di subentrare nel contratto ai
sensi dell’art. 73 legge fallimentare, il giudice di primo grado negava
infine che all’accoglimento della domanda fosse di ostacolo il vincolo di
indivisibilità del fondo che sullo stesso gravava in forza delle disposizioni
sui finanziamenti agevolati perché, il primo giudice, detto vincolo non ostava
a che il bene potesse essere assoggettato a procedura esecutiva. Ritenuto
quindi che il fallimento di Paolo Rossi avesse diritto di effettuare
l’anticipato pagamento del prezzo, il giudice di primo grado riteneva
opportuna ulteriore istruttoria al fine di determinare l’esatto importo da
versare. Pertanto, pronunciava sentenza non definitiva con la quale rigettava
la domanda di parte attrice; rigettava la domanda riconvenzionale di parte
convenuta volta a far dichiarare senz’altro ricompresso nell’attivo
fallimentare il cespite per cui era causa ai sensi dell’art. 10 legge n. 386
del 1976; accertava e dichiarava che il fallimento della Rossi & C.
S.n.c. nonché dei soci Rossi e Carlini aveva diritto di effettuare
l’anticipato pagamento del prezzo; emetteva quindi ordinanza per il prosieguo
del giudizio davanti a sé.
La
sentenza, istante il Fallimento, era notificata in data 8 giugno 2000 alla
Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina e da questa tempestivamente
impugnata.
Con atto
notificato il 30 giugno 2000, la Cassa, ora incorporata nell’I.S.M.E.A.,
citava il Fallimento della società e i Fallimenti dei soci illimitatamente
responsabili davanti alla Corte di appello di Brescia, insistendo perché, in
forma della sentenza di primo grado, fossero accolte le domande invece
disattese dal primo giudice. Con un primo e articolato motivo, l’appellante
censurava la decisione dei primi giudici che non aveva ravvisato, negli
elementi forniti in atti, la prova che Rossi avesse svolto attività
commerciale che gli aveva precluso di esercitare in modo esclusivo e
professionale la coltivazione diretta della terra. Con un secondo motivo,
sosteneva che la legislazione che governava la vendita in questione escludeva
che il fallito Rossi potesse subentrare la curatela del suo fallimento, con
la conseguente impossibilità, per la procedura, di essere ammessa al
pagamento anticipato del corrispettivo.
Si
costituivano davanti alla Corte i Fallimenti appellati i quali contestavano
gli argomenti addotti dalla controparte e insistevano per il rigetto del
gravame.
La Corte,
con ordinanza in data 10 gennaio 2001, rigettava le istanze istruttorie di
parte appellata e provocava l’immediata precisazione delle conclusioni.
All’incombente si dava corso all’udienza dell’11 luglio 2001 nella quale il
Collegio tratteneva poi la causa per la decisione, previa assegnazione ai
procuratori dei termini di legge per il deposito degli scritti definitivi
finali. Scaduti detti termini, la Corte decideva nella camera di consiglio
del 21 novembre 2001.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Col primo
motivo di gravame, la Cassa appellante censura la decisione del primo giudice
che non ha ritenuto nella specie perfezionate le condizioni per ritenere il contratto
di vendita del fondo risolto di diritto ai sensi di specifica clausola
contrattuale. L’appellante premette una ricognizione delle fonti normative
che governano l’attività della Cassa e delle relative disposizioni che,
trasfuse poi nel contratto, renderebbero evidente come l’acquirente dei fondi
posti in vendita dalla Cassa stessa debba essere, necessariamente, non già
genericamente un coltivatore diretto, ma un coltivatore diretto che eserciti
“in maniera esclusiva e professionale la propria attività manuale della
coltivazione della terra”. Precisato che tale condizione non può reputarsi
soddisfatta qualora il soggetto acquirente svolga attività diverse e per
giunta di natura commerciale, come si sarebbe verificato nel caso di specie
laddove Rossi è stato addirittura dichiarato fallito, la Cassa ha quindi
sostenuto che le prove da essa versate in causa sarebbero state sufficienti a
dimostrare che il Rossi aveva esercitato professionalmente l’attività non di
coltivatore diretto ma di impresario commerciale e ciò fin dal 1975, come
sarebbe dimostrato sia dalle informazioni fornite dai Carabinieri sia dalla
stessa sentenza di fallimento. Relativamente al primo elemento, l’appellante
censura in particolare che il Tribunale abbia a torto sminuito la rilevanza
dell’appunto dell’Arma sulla base del rilievo, invero inconsistente, che i
militari ivi si esprimevano al condizionale (“risulterebbe …”) e non in
termini di certezza sull’attività di impresario di Rossi. La cautela
semantica rinvenibile in quell’appunto, a dire della Cassa, non avrebbe
invero riguardato l’esito degli accertamenti relativi alla reale attività
della persona fallita, ma l’individuazione, problematica attraverso l’ampio
arco di tempo oggetto dell’accertamento, delle persone che con lui avrebbero
svolto, in forma associata, quell’attività. Sul secondo elemento, poi, la
Cassa ha sottolineato l’erroneità dell’argomento utilizzato dal Tribunale per
privare di rilievo il valore invece evidente della dichiarazione di
fallimento. Sbagliato, in particolare, si rivelerebbe l’assunto che il
fallimento di Rossi non deriverebbe tanto dall’attribuzione allo stesso della
veste di imprenditore commerciale ma dagli effetti automatici, ex art. 147
legge fallimentare, della dichiarazione di fallimento della società di cui
egli era socio illimitatamente responsabile; avrebbe così trascurato il primo
giudice di considerare che Rossi, in ogni caso, era il soggetto che
direttamente espletava l’attività di imprenditore commerciale che aveva
provocato il fallimento della società.
In forza
di tutti questi rilievi, in conclusioni, rimprovera l’appellante al primo
giudice di avere trascurato che l’esercizio in modo continuativo di
un’attività commerciale da parte di Rossi doveva comunque comportare, ai
sensi dell’art. 8 del contratto di vendita con patto di riservato dominio e
delle leggi in materia, la risoluzione di diritto del contratto stesso, con
la conseguenza che la curatela fallimentare non potrebbe legittimamente
pretendere di subentrare in un contratto ormai risolto con effetto di
comportamenti del soggetto poi fallito precedenti alla dichiarazione di
fallimento.
Ritiene
la Corte che il mezzo così riassunto non risulti convincente e non valga ad
avere ragione della diversa conclusione cui è pervenuto il giudice di primo
grado.
Il
generale, va permesso che l’art. 9, II comma, del D. Lgv 5 marzo 1948 n.121
istituto della Cassa stabilisce espressamente che questa “provvede
all’acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita
a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa”, dal che si evince
che per rendersi acquirenti dalla Cassa è indispensabile rivestire la
qualifica formale di coltivatore diretto. A migliore specificazione di
quest’ultima qualifica, nello stesso contratto di vendita si rinviene il
riferimento all’art. 11 d.l. 24 febbraio 1948, n. 114 sostituito dall’art. 4
della legge 11 dicembre 1952, n. 2362 e cioè alle norme in tema di
provvidenze a favore della piccola proprietà contadina che ammettono a tali
benefici i soggetti che dedicano “abitualmente” la propria attività manuale
alla lavorazione della terra. Questi riferimenti normativi inducono quindi a
concludere che in tanto la Cassa per la Formazione della proprietà contadina
ha venduto il fondo a Rossi in quanto questi, al momento della stipula, era
(come del resto si dà atto nelle premesse e nell’art. 15 del rogito)
coltivatore diretto e cioè persona che dedicava abitualmente la propria
attività manuale alla lavorazione della terra.
In questa
prospettiva va quindi letto anche il successivo art. 8 del testo
contrattuale, laddove si fa divieto, sotto pena della risoluzione di diritto
del contratto stesso, alla parte acquirente di alienare o cessare
volontariamente, prima che siano trascorsi dieci anni dall’acquisto, “dal coltivare
direttamente il fondo compravenduto”.
La
clausola, invero, va necessariamente ricollegata ai requisiti richiesti per
potersi procedere all’acquisto del fondo, nel senso che la risoluzione di
diritto sarebbe conseguita al fatto che l’acquirente, nei dieci anni
dall’acquisto, fosse venuto a perdere quella condizione (di coltivatore
diretto cioè di persona che abitualmente presta la propria attività manuale
di lavorazione della terra) che all’acquisto stesso l’aveva legittimato.
Queste osservazioni
conducono a concludere, col confronto anche della giurisprudenza del Supremo
Collegio, che “se coltivatore diretto occorreva essere al momento
dell’acquisto del fondo, per volontaria cessazione della coltivazione
diretta” deve “intendersi non solo l’abbandono totale di essa ma anche il non
esercitarla più con il carattere di professionalità ed abitualità insito in
detta qualifica, a nulla rilevando, quindi, la possibilità di dedicarvisi,
sia pure con qualche assiduità, nel tempo libero” (così Cassazione civile
sez. II, 12 agosto 1996, n. 7498, in parte motiva).
Sulla
questione cosa debba intendersi per esercizio “abituale” dell’attività
manuale di coltivazione della terra, registra la Corte come non si
rinvengano, nel panorama giurisprudenziale, opzioni univoche. La decisione
dei giudici di legittimità appena richiamata sembra istituire un parallelismo
tra “abitualità” e professionalità”; invece, in relazione al requisito della
“coltivazione abituale”, previsto dall’art. 31.1.26 maggio 1965 n. 590, in
linea generale e quindi anche ai fini del diritto di prelazione e di quello
succedaneo di riscatto, si è ritenuto che esso ricorra anche al caso di chi
svolge altra attività lavorativa principale, “poiché l’abitualità va intesa
quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che
l’attività agricola venga svolta in modo stabile e continuativo anche se non
professionale, prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della
propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, ancorché secondario”
(Cassazione civile sez. III, 23 gennaio 1995, n. 759; vedasi negli stessi
termini anche Cassazione civile, sez. III, 18 gennaio 1983 n. 475 secondo cui
“l’abitualità va intesa nel senso di non occasionalità, di stabilità e di
continuatività dello svolgimento dell’attività agricola di coltivazione
diretta, senza necessità che tale attività sia prevalente nei confronti di
altre esercitate dal coltivatore”).
Tanto premesso in
generale, ritiene la corte che nel caso di specie vi siano ragioni per
escludere che Rossi abbia perso, successivamente alla stipulazione del
contratto, i requisiti di legittimità all’acquisto stesso quali si sono sopra
specificati e ciò senza dover prendere necessariamente posizione circa
l’adesione all’una piuttosto che all’altra delle appena esposte linee
interpretative circa il requisito dell’“abitualità”.
Deve essere
sottolineato che, al fine di fruire dei benefici previsti dalla legislazione
in tema di formazione della piccola proprietà contadina (benefici di cui
Rossi ha goduto nel contrarre con la Cassa), l’accertamento circa l’esistenza
del requisito richiesto ovvero dell’essere il compratore “persona che dedica
abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra” è
demandato in via esclusiva all’Ispettorato provinciale agrario, competente
per territorio (art. 1 D. Lgv. 24 febbraio 1948, n. 114). E infatti, nel caso
di specie, è stata acquisita dal Tribunale la pratica relativa
all’istruttoria svolta dall’Ispettorato di Modena sull’istanza presentata da
Rossi il 13 aprile 1977 onde poter fruire di quelle agevolazioni in relazione
all’acquisto del fondo di cui si discute.
Dalla documentazione
così acquisita è risultato che l’autorità a ciò deputata, tenuto conto, tra
l’altro, della capacità lavorativa del nucleo familiare di Rossi, concluse la
propria indagine certificando che l’istante, peraltro iscritto dal 1963 al
servizio Contributi Agricoli Unificati, era persona che dedicava
“abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra.
Ciò posto è ora
rilevante porre questa constatazione che risulta veramente pacifica in atti
atteso che la stessa Cassa mai ha dubitato che Rossi, nel momento in cui
stipulò la compravendita, fosse in possesso dei requisiti di legge per
contrattare con la Cassa stessa, in rapporto con quell’elemento che,
secondo l’appellante, sarebbe di decisivo supporto alla propria tesi e cioè
con l’appunto del Comando Carabinieri – Tutela Norme Comunitarie e
Agroalimentari redatto nel gennaio 1996.
Il contenuto di
questo scritto è il seguente. “Sul conto di Rossi Paolo…risulterebbe: -
esercitare attualmente l’attività di coltivatore diretto – avere svolto: a)
dal 1975 al 1980 l’attività di impresario musicale in società con altre
persone; b) dal 1981 al 1986 l’attività di impresario musicale in società con
la propria moglie; c) la 1987 al 1992, periodicamente, in proprio, l’attività
di intrattenimento musicale…”.
Al di là di ogni
considerazione circa la valenza da assegnare al modo condizionale con cui è
stato coniugato il verbo relativo ai risultati dell’accertamento (veramente
arduo apparirebbe invero individuare il reale oggetto della cautela espressa
dai militari con quella nota di dubbio insita nella locuzione verbale
“risulterebbe), ritiene la Corte di particolare rilevanza la seguente
considerazione. Secondo i Carabinieri, Rossi svolgeva attività di impresario
musicale in forma societaria fin dal 1975. Si è visto però che, nel 1977,
l’Ispettorato Agrario di Modena “certificò” che Rossi era persona che svolgeva
“abitualmente” l’attività manuale di coltivazione della terra e questa
circostanza, come si è detto, è stata convalidata dalla stessa Cassa che non
ha mai dubitato che la sua controparte possedesse al momento del contratto, i
requisiti per poter validamente acquistare il fondo con i benefici previsti
per quella categoria di contratti. Il combinarsi dei due elementi non può che
portare (ove comunque si voglia confermare una qualche attendibilità agli
accertamenti dei Carabinieri) alla conclusione che, evidentemente,
l’esercizio, da parte di Rossi, di un’attività commerciale precisamente
consistente nell’attività di musicante non fu di ostacolo a che l’Ispettorato
Agrario e cioè l’organo cui era espressamente demandato, in virtù delle sue
competenze specialistiche, l’accertamento in questione potesse certificare
che quegli si dedicava abitualmente alla coltivazione dei campi. In altre
parole, occorre concludere che l’attività musicale di Rossi non impediva a
questi di svolgere con i requisiti di continuità ( e quindi di “abitualità”)
l’attività di coltivatore diretto. Risulta per tale via confermata la stessa
prospettazione versata in causa dalla curatela oggi appellata secondo la
quale l’attività di impresario musicale di Rossi veniva svolta con impiego
limitato e non sottraendo alle necessità colturali del fondo.
Se così è, come la
Corte ritiene di dover affermare sulla base della certificazione
dell’Autorità Agricola, allora non si vede in cosa possa consistere
l’inadempimento che la Cassa appellante ha inteso poi addebitare a Rossi. Non
certamente l’inizio di un’attività commerciale nel campo musicale, atteso che
questa attività era già in essere da prima del contratto e, lo si ripete, non
fu reputata di ostacolo alla stipulazione dello stesso. Ma neppure può fondatamente
prospettarsi un’intensificazione dell’attività predetta che possa avere
alterato il rapporto – in termini quantitativi o qualitativi – tra la stessa
e l’attività di coltivatore diretto di Rossi tanto da potere condurre
all’affermazione che quegli, in anni successivi alla stipulazione del
contratto, ebbe ad abbandonare la coltivazione del fondo. Infatti, non solo
di questa intensificazione non v’è traccia in atti ma risulta anche, proprio
dall’appunto dei Carabinieri, che l’attività di impresario musicale da parte
di Rossi, col passare degli anni, andò scemando di importanza quantomeno in
termini di complessità organizzativa, se è vero che, dapprima in società con
altre persone, Rossi si trovò, successivamente, associato con la sola moglie
e, infine, intrattenitore musicale in proprio e solo in via saltuaria.
Nella prospettiva
che si è così segnalata, appare poi alla Corte di tutta evidenza come nessun
rilievo possa essere attribuito alla sentenza dichiarativa del fallimento. Al
riguardo è certamente vero il rilievo espresso nella sentenza di primo grado
secondo cui la dichiarazione di fallimento di Rossi, pronunciata ex art. 147
legge fallimentare, non è immediatamente significativa della qualità di
imprenditore commerciale dello stesso ma solo della sua qualità di socio
illimitatamente responsabile della società dichiarata fallita. La
dichiarazione di fallimento di Rossi, dunque, prova questa sola circostanza
relativa la rapporto societario che, lo si riconosce, al più può essere
ritenuta indiziante, su un piano di mero fatto, di un’attività svolta dallo
stesso Rossi all’interno della compagine sociale che partecipi della natura
dell’oggetto (commerciale in quanto teso alla fornitura si servizi)
perseguito da quest’ultima.
Questa
constatazione, però, nulla aggiunge a quanto si è più sopra accertato e cioè
che – circostanza non contestata dallo stesso fallimento – Rossi fin dal 1975
svolgeva attività musicale dapprima nell’ambito di una società e poi in
proprio. Si è comunque già osservato che questa attività non è stata ostativa
a che lo stesso potesse considerarsi soggetto dedito ”abitualmente”
all’attività coltivatrice per cui deve riconoscersi che contro questa nessuna
valenza decisamente destabilizzante può avere, di per sé stessa e per le ragioni
appena espresse, la dichiarazione di fallimento la cui valenza è sta invece
enfatizzata dall’appellante.
Escluso quindi che
la Cassa odierna abbia versato in causa prove idonee a dimostrare l’esistenza
di un preciso inadempimento, da parte di Rossi, degli obblighi dallo stesso
assunti per effetto della clausola n. 8 del contratto di compravendita ( di
talché non torna comunque utile tornare sulle deduzioni istruttorie formulate
dalla curatela appellata che, sulla compatibilità tra attività musicale di Rossi
e coltivazione del fondo, ha insistito sull’ammissione delle stesse pur a
fronte dell’ordinanza collegiale dichiarativa dell’inammissibilità della
prova ex art. 354 cod. proc. civ.), deve confermarsi la decisione del primo
giudice nella parte in cui ha escluso si sia verificata la risoluzione di
diritto del contratto nel quale, pertanto, il curatore fallimentare aveva ed
ha diritto di subentrare ai sensi dell’art. 73 legge fallimentare.
Il secondo motivo di
appello si enuclea nel passaggio dell’atto del gravame (pag. 18) in cui viene
rimproverato al Tribunale di Mantova di avere trascurato di considerare come
fosse comunque impossibile, per il fallimento, subentrare “nel contratto di
compravendita e nella conduzione del fondo” e tanto sulla base della legislazione
in materia che il giudice di primo grado neppure avrebbe esaminato. Anche per
questo (oltre per le ragioni che si sono però già confutate), si rivelerebbe
dunque erroneo, secondo l’appellante, il capo della sentenza che ha ammesso
il Fallimento a pagare anticipatamente il prezzo ancora dovuto.
La doglianza appare
alla Corte esposta in termini assai criptici, ai limiti dell’inammissibilità.
Essa però risulta in ogni caso infondata, non ravvisandosi nella specie
ostacoli a che il Fallimento possa subentrare, ai sensi dell’art. 73 legge
fallimentare, nel contratto di compravendita con patto di riservato dominio a
che lo stesso potesse avvalersi della clausola contrattuale n. 5 relativa
all’anticipato pagamento del prezzo.
Escluso, per le
ragioni che si sono a lungo discusse più sopra, che si sia verificata la
circostanza al cui venire in essere era ricollegata, a termini contrattuali,
la risoluzione di diritto del contratto stesso, non può dubitarsi della
possibilità per il fallimento del compratore di subentrare nel rapporto
negoziale stante il chiaro disposto dell’art. 73 legge fallimentare, né
questa possibilità può essere esclusa per la particolare natura del bene
oggetto del contratto.
Deve escludersi
infatti che i fondi alienati dalla Cassa per la formazione della proprietà
contadina non possano essere oggetto di esecuzione forzata sia nelle forme
individuali che nelle forme concorsuali, atteso che nessuna norma li sottrae
a tale eventualità. Peraltro, lo stesso art. 7 del contratto, nel prevedere la
risoluzione di diritto del contratto stesso al verificarsi di determinate
circostanze contempla il caso dell’alienazione o della cessazione volontaria
della coltivazione del fondo, concetto questo cui è estranea l’eventuale
vendita coattiva del bene (cfr. Cassazione civile sez. I, 21 luglio 1992, n.
8803). L’apprensione coattiva del fondo da parte della procedura fallimentare
(che ne abbia pagato l’intero prezzo), pertanto, non appare preclusa dal
vincolo di inalienabilità e di destinazione alla coltivazione personale da
parte dell’acquirente imposto dalla norma contrattuale.
D’altra parte, con
riferimento alla fattispecie, deve ritenersi che, all’atto della
dichiarazione di fallimento, più non esistesse il suddetto vincolo di
destinazione, essendo ormai decorso il termine decennale contemplato
nell’art. 8 delle clausole contrattuali. Parte appellante ha sostenuto che
detto termine dovesse farsi decorrere dalla data del trasferimento della
proprietà del fondo che, giusta le disposizioni in tema di vendita con patto
di riservato dominio, avrebbe dovuto avvenire con l’integrale pagamento del
prezzo, con la conseguenza che, non essendo stato ancora questo pagato, il
termine il termine decennale nella specie non avrebbe ancora iniziato a
decorrere. La tesi della Cassa appare però alla Corte arbitraria, non
essendovi ragioni per interpretare il termine “acquisto” utilizzato nella
clausola qui in esame nel senso di “effettivo acquisto della proprietà”
piuttosto che nel senso di “atto di acquisto con patto di riservato dominio”.
Convincono di questa affermazione la circostanza che il compratore è
senz’altro e sempre qualificato come “parte acquirente” nel corpo del
contratto e la constatazione che l’obbligo di coltivazione e di miglioramento
del fondo è immediatamente operante dal momento dell’immissione nel possesso
del fondo stesso che coincide con la data del rogito di modo che, così
computando, il periodo decennale di coltivazione personale viene ad essere
vincolo personale di durata tutto sommato ragionevole mentre laddove si
calcolasse il dies a quo dalla data effettiva di acquisto della
proprietà e cioè dal giorno del pagamento della trentesima rata annuale
prevista dal contratto, il vincolo stesso assumerebbe proporzioni veramente
eccessive e irragionevoli.
Né, in contrario, si
ritiene decisivo sottolineare che, nella clausola n. 5 (relativa alla
possibilità dio pagare anticipatamente il prezzo), si prevede un termine
decennale calcolato “dalla data odierna” in tal modo evidenziando la
differenziazione, in tesi voluta dai contraenti, tra tale momento e quello
decisivo dell’“acquisto” cui si fa invece riferimento nel successivo art. 8.
La rilevanza del segnalato dato letterale, infatti, si infrange, a giudizio
della Corte, a fronte di questa osservazione. Lo stesso art. 8 del contratto
prevede che l’alienazione o la cessazione, volontarie, della coltivazione del
fondo entro il decennio dall’acquisto comporta sia la risoluzione del
contratto sia la decadenza dai benefici fiscali, “ come previsto dal d.l. 24
febbraio 1948, n. 114, dalla legge 6 agosto 1954,n. 694 e legge 26 maggio
1965, n.590”. Dunque lo stesso fatto (alienazione o cessazione dalla
coltivazione) è visto come causa idonea a due effetti, l’uno (la risoluzione
contrattuale) previsto dalle parti, l’altro (la perdita dei benefici fiscali)
direttamente contemplato dalla legge. La ricognizione delle fonti normative
appena citate, però, rende chiaro che, nel sistema legislativo richiamato nel
contratto, la decadenza dai benefici fiscali è connessa alla vendita o alla
cessazione della coltivazione del fondo realizzatesi prima di un termine,
decennale, che decorre dalla data di stipulazione dell’atto). Pertanto,
occorre convenire che, derivando, come si esprime l’art. 8 del contratto, la
risoluzione di quest’ultimo e la decadenza dai benefici fiscali da una sola
circostanzia, i lineamenti di quest’ultima che sono dedotti nella clausola
contrattuale non possono essere che gli stessi che si trovano definiti nella
legislazione fiscale: se così non fosse ( se cioè il dies a quo di
decorrenza del vincolo rilevante ai fini della risoluzione non fosse lo
stesso di quello rilevante ai fini fiscali) si avrebbe la conseguenza, non
prevista però come vera dai contraenti, che alla risoluzione del contratto
potrebbe anche non verificarsi la decadenza dei benefici a suo tempo goduti
dall’acquirente, ad esempio, in tema di tassazione a registro dell’atto di
acquisto.
Per queste ragioni,
dunque, ritiene la Corte che il contratto di cui si discute va interpretato,
nella clausola controversa, nel senso che l’obbligo, per l’acquirente, di
coltivare direttamente il fondo persista per la durata di dieci anni dalla
stipulazione del contratto di acquisto sottoposto al patto di riservato
dominio e che, conseguentemente, più tale vincolo non esistesse allorché
intervenne il fallimento. Pertanto nessuna ragione, relativa alla specifica
destinazione del bene, più non osterebbe – anche qualora si volesse ritenere
quel vincolo di destinazione operante anche a fronte dell’apprensione coatta
del bene da parte di una procedura concorsuale – a che il Fallimento di
Bergamo possa subentrare nel contratto di vendita con riserva della proprietà
stipulato dal fallito.
Di nessun rilievo
preclusivo al subingresso della procedura nel rapporto negoziale è infine il
vincolo trentennale di indivisibilità del fondo stabilito sempre nella
clausola n. 8 sulla quale ha a lungo insistito (senza peraltro spiegare le
ragione) parte appellante. Detto vincolo, come dimostra la stessa entità
della durata, si muove su un piano del tutto diverso da quello
dell’alienabilità del fondo (in tanto può imporsi la non frazionabilità in
quanto sia possibile la non alienazione del bene) e richiede solamente che il
fondo stesso, se alienato, lo sia nella sua intierezza, circostanza, questa,
che ben può realizzarsi anche nell’ambito di una vendita disposta dal
fallimento.
Confutati quindi gli
argomenti addotti dalla cassa al fine di contestare il diritto della curatela
di subingredire nel rapporto negoziale, resta da osservare che, ovviamente,
l’apprensione del fondo da parte della procedura concorsuale resta
subordinata all’acquisto della piena proprietà dello stesso e cioè
all’integrale versamento del prezzo e, in questa prospettiva, il Fallimento
ha infatti chiesto di potere versare in via anticipata le rate ancora dovute
avvalendosi del disposto contrattuale di cui alla clausola n. 5 che consente
tale possibilità trascorso un decennio dalla stipulazione del rogito. Non
essendosi verificata alcuna risoluzione del contratto per le ragioni già
esposte ed essendo subentrata la procedura nei diritto e nelle facoltà
scaturenti dal contratto che già furono di Rossi, la domanda appare alla
Corte del tutto infondata e quindi deve reputarsi corretta ed immune da
censure la decisione del Tribunale che detta domanda ha accolto disponendo
per gli accertamenti necessari alla liquidazione del quantum ancora
dovuto.
Anche sotto il
profilo da ultimo esaminato, pertanto, l’appello proposto contro la sentenza
di primo grado dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina si
rivela infondato. Esso pertanto deve essere rigettato, con integrale conferma
della sentenza gravata.
La soccombenza della
Cassa appellante comporta che la stessa debba essere condannata a rifondere
alla curatela appellata le spese del grado. Esse, in relazione all’attività
defensionale effettivamente espletata quale risulta dal fascicolo di parte e
dai verbali di causa, si liquidano in complessive £ 6.205.000 (di cui £
1.350.000 per diritti e £ 4.000.000 per onorari).
P.Q.M
La Corte,
definitivamente decidendo,
rigetta l’appello
proposto da CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA’ CONTADINA incorporata
nell’I.S.M.E.A. avverso la sentenza n. 301/00 del Tribunale di Mantova
in data 4 febbraio- 17 aprile 2000;
condanna al Cassa appellante,
in persona del legale rappresentante, a rifondere alla curatela dei
Fallimenti della società Paolo Rossi & C. S.n.c. nonché dei soci Paolo
Rossi e Carlini Fernanda le spese del grado liquidate in £ 6.205.000.
Così deciso in
Brescia, 21 novembre 2001.
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