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Insinuazione al passivo - Ammissione con riserva - Riserva atipica e
riserva di verificazione della condizione. Illegittimità della opposizione
- Rimedio esperibile. Corte d’Appello di Brescia, Sez.
II – Decreto 16 settembre 1998 - Presidente Dott. Giuseppe Cusimano, Giudice
estensore Dott. Augusto Bitonte, Giudice Dott. Giuseppe But. Conclusioni Dell’appellante: In riforma della sentenza del
Tribunale di Mantova del cui appello si tratta, e previe le declaratorie del
caso, 1) ammettersi al passivo il credito di cui alle RI.BA cedute per
l’importo di L. 237.979.826. con
riserva di riduzione in dipendenza dell’esito; 2) confermarsi
l’ammissione, in via condizionale, del credito di cui alle 3 fideiussioni non
escusse; 3) porsi a carico del fallimento le spese del I e II grado di
giudizio. Salvi iuribus. Dell’appellato: Nel merito ed in via di appello
incidentale: respingersi l’appello siccome infondato, condannando parte
appellante all’integrale rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi
del giudizio. SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 13
giugno 1994 la Banca Agricola Mantovana, società Cooperativa a responsabilità
limitata, proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento della
S.r.l. Signorini Aleardo lamentando che, a fronte della domanda di
insinuazione al passivo, in via chirografaria, per lire 237.979.826, per
sconto di nr. 82 ricevute elettroniche in castelletto s.b.f. scadute e non
ancora esitate o a scadere, con riserva di riduzione del credito insinuato in
dipendenza del loro esito, nonché per lire 211.6812.640, in via condizionata
per n. 3 fideiussioni non ancora escusse rilasciate nell’interesse della
fallita all’ufficio I.V.A., il giudice delegato aveva ammesso il primo
credito “… con riserva di versare alla procedura le somme incassate
successivamente alla data della dichiarazione del fallimento (30 gennaio
1994)…” e il secondo “… con riserva di produrre documentazione di escussione
della fideiussioni…” Deduceva, motivandola, l’illegittimità delle riserve
apposte. Fissata l’udienza e formalizzato
il contraddittorio, resisteva il Fallimento deducendo, quanto alla riserva
posta al primo credito, la piena legittimità di essa a fronte della natura
del rapporto dal quale aveva tratto origine il credito; ammetteva la
improprietà di quella posta al secondo credito, ma ne riduceva la valenza a
mera questione terminologica sottolineando il difetto di interesse della
ricorrente a dolersene nelle forme della opposizione, essendo sufficiente,
nella prospettiva dello scioglimento della riserva, un semplice ricorso al
Giudice Delegato a norma dell’articolo 25 della legge Fallimentare. Con la sentenza di cui alle
premesse il Tribunale di Mantova ammetteva che, quanto al primo credito, era
stata “….. illegittimamente apposta dal G.D…..” una riserva atipica, il
fondamento della cui ammissibilità e rilevanza era stata, dal supremo
collegio, “ripetutamente e fondatamente escluso…”. Opinava, però, che,
dovendosi considerare tale riserva come non apposta, il creditore non fosse
tenuto a fare opposizione, nessun pregiudizio potendogli derivare dal
mantenimento di essa. Quanto al secondo credito,
ammetteva il Tribunale che la formulazione adoperata dal Giudice Delegato
legittimasse qualche perplessità, potendosi interpretare la riserva come
riserva di “…produzione documentale giustificativa dell’esistenza del
credito….”, cui corrisponde l’onere, per il creditore, di proporre tempestiva
opposizione allo stato passivo, ma opinava che il “.preciso contenuto della
richiesta (produzione di documentazione di escussione delle
fideiussori)…”rendesse”…evidente e non equivocabile che la produzione debba
avvenire in un secondo momento e quindi dopo lo spirare dei ristretti termini
ex art. 98 L.F. ….”e, cioè, che si trattasse di “…. riserva del verificarsi
della condizione…” con conseguente
non necessarietà dell’opposizione, essendo sufficiente, prima del
riparto, il ricorso al G.D.- Posto ciò, opinava il Tribunale
che l’opponente fosse soccombente in toto e, tuttavia, ravvisava nell’ “…uso
di riserva atipica e formulazione non
chiarissima della riserva di verificazione della condizione….” giusti motivi
per compensare in ragione della metà le spese, anziché porle interamente a
carico dell’opponente. La sentenza era notificata il 20
marzo 1996 e, con citazione notificata il 28/3/1996 appellava la B.A.M. per
ottenere riforma nel senso dell’ammissione dei due crediti al passivo nei
termini in cui la domanda era stata formulata nell’insinuazione, con rifusione
delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Resisteva il Fallimento
osservando, quanto al primo credito, che la palese illegittimità della
riserva, così come formulata, rendeva evidente che essa fosse tamquam non esset, con conseguente
superfluità dell’opposizione: quanto al secondo credito, rivendicava la
correttezza della opinione del Tribunale sulla inutilità dell’opposizione
apparendo di tutta evidenza che sarebbe stato sufficiente presentare ricorso
al Giudice Delegato prima del riparto finale per documentare l’avveramento
della condizione. Ciò posto, dichiarava di
proporre appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva
limitato la condanna dell’opponente alla sola metà delle spese compensando il
residuo, pure a fronte della infondatezza e della inutilità dell’opposizione. La causa era assegnata a
sentenza sulle sopra trascritte conclusioni. Motivi
della decisione Lamenta l’appellante che il
Tribunale, pur dopo avere eufemisticamente definito “riserva atipica” quella,
più oltre riconosciuta come tout court illegittima, apposta al primo credito,
abbia da un lato negato l’interesse della Banca a dolersene, poscia
addirittura premiando il Fallimento mediante il riconoscimento della metà
delle spese, e dall’altro canto omesso di pronunciare sul merito della
domanda, posto che la deducente si era anche doluta della difformità della
statuizione del G.D. rispetto alla domanda formulata nei limiti dell’importo
risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo delle somme erogate
per lo sconto delle 82 ricevute e quello delle somme a scadere
successivamente incassate. Infatti, depurato dell’illegittima riserva, il
provvedimento del Giudice Delegato risultava, dopo la sentenza, di pura e
semplice ammissione del totale delle anticipazioni, con conseguente
implicita, e immotivata, negazione della richiesta compensazione con quanto
eventualmente incassato. Con il secondo motivo lamenta
l’appellante che il Tribunale abbia disatteso anche il secondo motivo di
opposizione relativo alla formula con la quale il G.D. aveva espresso la
riserva apposta al secondo credito insinuato. Deduce, infine, l’assurdità
della condanna al pagamento di parte delle spese, compensato il residuo, pure
a fronte di una pronuncia che aveva eliminato siccome illegittime entrambe le
riserve oggetto dell’opposizione. Osserva la Corte che, come è
pacifico, la riserva cui espressamente il Giudice Delegato aveva condizionato
l’ammissione al passivo del credito nascente dal contratto di castelletto di sconto, era stata
illegittimante apposta, talchè bene la Banca aveva diritto di dolersene.
L’opinione del Tribunale secondo cui l’illegittimità della riserva imponeva
di considerarla tamquam non esset con conseguente inutilità dell’opposizione
non tiene conto del fatto che, ove la Banca non avesse reagito con
l’opposizione, quella riserva sarebbe rimasta a condizionare l’ammissione del
credito al passivo, né si vede in qual sede la banca avrebbe potuto ottenerne
l’eliminazione. Ragionando con i primi giudici si finirebbe, invero, per negare
interesse ad agire in opposizione proprio quando la decisione del giudice
delegato appaia illegittima, con conseguente vanificazione dell’istituto di
opposizione allo stato passivo. Effettivamente il Tribunale non
si è affatto pronunciato sulla domanda, formulata nell’istanza di
insinuazione, riproposta dalla Banca con l’opposizione e qui ancora
riproposta, di ammissione del credito “…. con riserva di riduzione…” in
ragione delle somme eventualmente riscosse per il pagamento dei crediti
ceduti dalla Banca. Secondo il Fallimento la
compensazione non sarebbe ammessa trattandosi di titoli rappresentativi di
crediti della fallita che la Banca era stata incaricata di esigere su di lei
mandato e che, dunque, se incassati dopo la dichiarazione di fallimento,
sarebbero di spettanza della procedura. Ciò in quanto, ad avviso della
Curatela, si sarebbe trattato di una mera “… operazione di anticipazione di
credito dietro conferimento di mandato o autorizzazione all’incasso dei titoli
emessi, non accompagnata da alcun atto di cessione pro solvendo del credito
sottostante……” L’affermazione della Curatela
parrebbe smentita dal fatto che, nel contratto del quale le operazioni di
sconto costituirono esecuzione, si legge che “ … con lo sconto e l’accredito
immediato s.b.f. si intendono ceduti alla Banca i diritti inerenti ai titoli
stessi….”, così che la Banca avrebbe acquistato i crediti in epoca anteriore
a quella del fallimento. Ma il giudice delegato non
poteva che ammettere il credito per l’importo indicato e documentato, non
anche compensarlo in ragione di non indicata quantità, né sottoporlo a “…
riserva di riduzione…”, così che la domanda reiterata in tal senso non può
essere accolta. In ordine alla seconda ragione
di opposizione, devesi osservare che
lo stesso Tribunale ha ammesso che la formulazione della riserva espressa dal
Giudice Delegato si prestava ad equivoci, così che legittimamente la Banca
ebbe a proporre opposizione anche sotto tale profilo, né vale affermare,
anche qui, che la riserva cui egli aveva ritenuto di subordinare l’ammissione
non potesse che essere interpretata in modo retto, poiché, nel dubbio,
l’unica sede per ottenere una pronuncia chiarificatrice era quella della
opposizione. Alla luce delle sopra svolte considerazioni,
non si vede a quale titolo il Tribunale abbia considerato e dichiarato la
Banca soccombente addebitandole la metà delle spese di un giudizio scaturito
dalla erroneità dei condizionamenti posti dal Giudice Delegato ai due crediti
insinuati, e risulta altresì infondato l’appello incidentale della Curatela. La sentenza deve essere, dunque,
riformata nel senso della condanna del Fallimento al pagamento delle spese di
primo grado. Al riguardo, letta la nota spese dimessa dall’opponente
(raffrontatala con quella del Fallimento) sorge il dubbio che le spettanze
dei legali siano state commisurate all’importo dei due crediti insinuati,
senza considerare che non di esso era questione, bensì della legittimità del
condizionamento della loro ammissione a riserva. La causa era, dunque, di
valore indeterminato e involgeva la soluzione dei ben pochi e limitati
problemi giuridici, talchè le somme dovute per il titolo in rassegna non
possono che riconoscersi, a favore della Banca Agricola Mantovana, nei limiti
di lire 3.500.000, di cui lire 400.000 per esborsi e lire 850.000 per
diritti. Le spese del grado seguono la
soccombenza e si liquidano in complessive di lire 4.000.000, di cui lire
450.000 per esborsi e lire 900.000 per diritti. Ptm in parziale riforma della
sentenza 23 gennaio 1996 del Tribunale di Mantova, condanna il Fallimento
della S.r.l. Aleardo Signorini, in persona del Curatore a rifondere alla
Banca Agricola Mantovana le spese di primo grado liquidate in complessive
lire 3.500.000. Condanna il Fallimento, in
persona del Curatore, a rifondere alla Banca Agricola Mantovana le spese del
presente grado liquidate in complessive lire 4.000.000. |