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Revocatoria fallimentare. Fattispecie in tema di ipoteca volontaria
costituita a garanzia di debito preesistente non scaduto. Corte d’Appello di Brescia, Sez.
II – Sentenza 16 settembre 1998 - Presidente Dott. Giulio Lussana, Giudice
Dott. Giovanni Calamita, Giudice Dott. Giuseppe Nalin. Conclusioni Dell’appellante: Diversis ex adversis reiectis,
in riforma della appellata sentenza: Nel merito: Ammettersi al
passivo del fallimento VERDI PAOLO il credito garantito da ipoteca volontaria
iscritta in data 18 settembre 1992, pari a £121.393.869 (di cui £.100.000.000
per residuo del mutuo ipotecario n. 98892/0, valuta 14 settembre 1992; £
20.768.869 quali interessi convenzionali dal 15 settembre 1992 al 19 febbraio
1993; £ 625.000 quale commissione trimestrale dello o,125% per n. 5
trimestri), oltre ulteriori interessi ex art. 55 l.f. e 2855 c.c. dal 20
febbraio 1993 al saldo, con riconoscimento del diritto di prelazione
sull’immobile ipotecato; Con vittoria di spese diritti ed
onorari di entrambi i gradi di giudizio. Dell’appellato: Si chiede che l’Ecc.ma Corte di
Appello di Brescia voglia: nel merito: rigettare l’appello
formulato dalla Banca Agricola Mantovana, confermando integralmente la
sentenza del Tribunale di Mantova n.664/95. Con vittoria nelle spese ed
onorari del giudizio. In via di appello incidentale:
nella denegata ipotesi che si volesse ritenere scaduto il debito preesistente
garantito a mezzo dell’ipoteca
volontaria, revocarsi il pagamento della somma di £.100.000.000, o di
quella diversa di giustizia, effettuato, mediante versamento della stessa in data 14 settembre 1992 sul conto
corrente n. 160/061/0037843/7 intestato a VERDI PAOLO ed acceso presso la
Banca AGRICOLA MANTOVANA in ogni caso con la vittoria nelle spese ed onorari
di causa. In via subordinata istruttoria:
disporsi C.T.U. al fine di accertare sulla base dei documenti acquisiti: A)
se, relativamente al c/c n. 160/061/0037843/7 acceso presso la Banca AGRICOLA
MANTOVANA- intestato a VERDI PAOLO nel corso dell’anno 1992,si siano
manifestati sconfinamenti ed in caso positivo, se ne indichi l’ammontare; B)
se e in quale momento e con quali mezzi finanziari tali sconfinamenti siano
stati ripianati. Svolgimento
del processo Con domanda depositata presso la
cancelleria del Tribunale di Mantova in data 11 febbraio 1994 la Banca
Agricola Mantovana società cooperativa a responsabilità limitata chiedeva di
essere ammessa al passivo del fallimento VERDI PAOLO per il proprio credito,
dell’importo complessivo di lire 205.861.194, in via privilegiata ipotecaria. Nella formazione dello stato
passivo, Il Giudice Delegato ammetteva il credito in via chirografaria,
rilevando che l’ipoteca giudiziale era stata iscritta entro l’anno della
dichiarazione del fallimento e non si era, pertanto, consolidata. Con ricorso tempestivamente
depositato nel perentorio termine di giorni 15 dal ricevimento della
comunicazione del deposito in cancelleria dello stato passivo definitivamente
formato, la Banca Agricola Mantovana proponeva rituale opposizione avverso il
provvedimento di esclusione del privilegio ipotecario. L’opponente dava atto che
l’ipoteca giudiziale iscritta a garanzia del credito per saldo di conto
corrente non si era consolidata e pertanto ammetteva che correttamente non ne
erano stati riconosciuti gli effetti in ragione della sua revocabilità ex
art. 67, comma primo, n. 4 L.F., tuttavia rilevava che il credito di lire
121.393.869 (per residuo di mutuo ipotecario e per interessi convenzionali
maturati dalla data del fallimento), oltre ulteriori interessi ex artt. 55
L.F. e 2855 c.c., trovava ragione della propria prelazione nel contratto di
mutuo ipotecario e nella conseguente iscrizione ipotecaria volontaria in data
18 settembre 1992, antecedente di oltre un anno alla data del fallimento e pertanto
consolidatasi. All’udienza fissata dal giudice
delegato per la comparizione della ricorrente e del curatore, quest’ultimo si
costituiva in giudizio per resistere all’opposizione, deducendo che anche gli
effetti della ipoteca volontaria dovevano essere esclusi in sede di
formazione dello stato passivo, trattandosi di ipoteca revocabile ex art.67,
comma primo, n. 3 L.F., perché costituita nel biennio anteriore alla
dichiarazione di fallimento e destinata dalle parti a garantire un debito preesistente non scaduto. Con sentenza n. 664/95,
depositata l’11 agosto 1995, l’adito Tribunale rigettava l’opposizione e
condannava la Banca Agricola Mantovana alla refusione delle spese. Rilevava che dagli estratti
conti e dalla documentazione bancaria emergeva: che la somma di lire 100
milioni era stata direttamente accredita, in data 14 settembre 1992, sul
conto corente n. 37843/7 acceso dal VERDI presso la B.A.M; che detto conto
era affidato per lire 35 milioni e presentava, all’epoca, un saldo negativo,
per valuta, di oltre 62 milioni di lire, mentre, subito dopo l’accredito,
presentava un saldo attivo di circa 38 milioni di lire. Ciò dimostrava che il rapporto
di mutuo non aveva avuto alcuna autonomia economica rispetto al rapporto
debitorio in essere in virtù del contratto di conto corrente, giacchè VERDI
non aveva ricevuto neppure per un momento la libera ed esclusiva
disponibilità della intera somma mutuata, che era stata erogata mediante
un’operazione meramente contabile di transito sul conto corrente negativo. In tal modo la Banca, già
creditrice di lire 62 milioni in chirografo, era divenuta creditrice di lire
100 milioni (importo apparentemente mutuato) con garanzia ipotecaria, e
debitrice di 38 milioni di lire, pari al saldo attivo del conto corrente, e,
quindi, fatta la somma algebrica, era risultata creditrice ipotecaria di lire
62 milioni. La Banca aveva, così realizzato
un negozio indiretto, attraverso il quale aveva perseguito e raggiunto lo
scopo di dare una garanzia successiva al preesistente credito di 62 milioni.
Nulla contava il successivo sviluppo del rapporto di conto corrente, con
aggravamento della posizione debitoria del VERDI al quale non era stato
revocato l’affidamento, né era stato impedito lo sconfinamento sino ad oltre
70 milioni di lire (raggiunto allorchè era intervenuto il giro a sofferenze). Il vantaggio ottenuto consisteva
nella trasformazione di un rapporto debitorio non garantito in uno garantito
ipotecariamente, con lesione della par condicio ex art. 67, comma primo, n. 3 della legge fallimentare. Il debito (rappresentato dal
saldo passivo del conto corrente) non
era scaduto, poichè l’affidamento non era stato revocato e quindi la Banca
non poteva esigere il pagamento immediato del corrispondente importo. Per
tale parte la costituzione di ipoteca volontaria integrava tutti gli estremi
dell’art. 67, comma primo, n. 3 L.F. e, per il principio dell’indivisibilità
dell’ipoteca, l’esclusione del privilegio ipotecario andava estesa a tutto il
rapporto garantito. Essendo stata accolta
l’eccezione revocatoria della garanzia formulata dalla curatela, non rimaneva
spazio per la domanda revocatoria ex art. 67, comma primo, n. 2 L.F. proposta
in via riconvenzionale alternativa. Avverso tale sentenza proponeva
appello la Banca Agricola Mantovana, la quale deduceva un unico motivo e
chiedeva che, in riforma della gravata pronuncia, venisse ammesso al passivo
del fallimento VERDI PAOLO il credito garantito da ipoteca volontaria
iscritta in data 18 settembre 1992, pari a lire 121.393.869 ( di cui
L.100.000.000 per residuo del mutuo ipotecario; L.20.768.869 per interessi
riconvenzionali dal 15 settembre 1992 al 19 febbraio 1993; L. 625.000 quale
commissione trimestrale dello 0,125% per n. 5 trimestri), oltre ulteriori
interessi ex art. 55 L.F. e 2855 c.c. dal 20 febbraio al saldo, con
riconoscimento del diritto di prelazione sull’immobile ipotecato. Il tutto
con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio. Resisteva l’appellato
fallimento, il quale contestava la fondatezza dell’interposto gravame e ne
chiedeva il rigetto, con rifusione delle spese del grado. In via di appello
incidentale subordinato chiedeva che, nella denegata ipotesi che si volesse
ritenere scaduto il debito preesistente garantito a mezzo dell’ipoteca
volontaria, venisse revocato il pagamento della somma di lire 100.000.000, o
di quella diversa che fosse risultata di giustizia, effettuato mediante
versamento della stessa somma in data 14 settembre 1992 sul conto corrente
intestato a VERDI PAOLO ed acceso presso la Banca Agricola Mantovana. In via
subordinata istruttoria chiedeva disporsi consulenza tecnica d’ufficio al
fine di accertare sulla base dei documenti acquisiti, se sul conto corrente
intestato al VERDI si fossero manifestati, nel corso dell’anno 1992, sconfinamenti
ed eventualmente di quale ammontare, nonché se, quando e con quali mezzi
finanziari, detti sconfinamenti fossero stati ripianati. All’udienza collegiale del 16
dicembre la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti
così come sopra trascritte. Motivi
della decisione Con l’unico articolato motivo di
gravame dedotto, la Banca Agricola Mantovana si duole che il Tribunale abbia
omesso di considerare che mancava, nel caso di specie, l’ulteriore elemento
di fatto richiesto dalla giurisprudenza perché possa configurarsi l’ipotesi
di cui all’art. 67, comma primo, n. 3 L.F., cioè la sussistenza di vincoli di
disponibilità della somma mutuata con accredito sul conto corrente passivo.
La giurisprudenza della Suprema Corte citata dal Fallimento si riferisce al
caso in cui l’importo del mutuo sia utilizzato per ripianare un’esposizione
in chirografo, con la conseguenza che alla fine la Banca mutuante rimane
creditrice della sola somma data a mutuo, garantita da ipoteca. Il solo fatto
dell’accredito in conto corrente che presenti un saldo passivo non è elemento
sufficiente per ritenere l'operazione alla stregua di una acquisizione di
garanzia per un debito preesistente non scaduto, occorrendo verificare se le
somme accreditate siano state o meno sottratte alla disponibilità del
cliente. E’ prassi che le banche facciano transitare le somme date a mutuo
sul conto corrente, senza consegnarle a mani del cliente. Nella fattispecie, al VERDI non
è stata affatto sottratta la disponibilità dei 100 milioni di lire avuti in
mutuo, in quanto lo stesso ne ha concretamente usufruito e disposto, sino a
tornare da un saldo attivo di 43 milioni (quale si presentava subito dopo
l’accredito del muto concesso) ad un passivo di oltre 70 milioni di lire (al
momento del giro a sofferenze, avvenuto il 29 giugno 1993). La massima della
sentenza 18 novembre 1992 n. 12342 della Corte di Cassazione, invocata ex
adverso, presuppone che il mutuatario non acquisisca la disponibilità della
somma mutuata. Nel caso in esame le somme sono
state in concreto messe a disposizione del VERDI e dallo stesso utilizzate,
senza che la Banca traesse dall’operazione alcun vantaggio. Non si tratta,
invero, di somma solo fittiziamente messa a disposizione del mutuatario ed in
realtà destinata a ripianare una preesistente esposizione di conto corrente.
Il parlare, come ha fatto la sentenza impugnata, di negozio indiretto o di
collegamento negoziale presuppone che la Banca conoscesse lo stato di
insolvenza del cliente. Ma ciò non è avvenuto nella fattispecie, in cui la
Banca ha dimostrato che nessun elemento poteva indurre a ritenere che il
VERDI fosse in difficoltà economiche. Il motivo non è fondato. Ricorrono, infatti, nel caso in
esame, i presupposti di cui all’art. 67, comma primo, n. 3 della legge
fallimentare, cioè che l’ipoteca sia stata iscritta, nei due anni anteriori
alla dichiarazione di fallimento, a garanzia di un debito preesistente non
scaduto e non, come sostiene l’appellante, a garanzia del mutuo
contestualmente concesso. Quanto al limite temporale, esso
non è discussione. Quanto alla preesistenza del
debito effettivamente garantito, basta esaminare l’estratto conto del VERDI
al 15 settembre 1992, per rilevare come lo stesso evidenziasse uno scoperto,
in data 31 agosto 1992, pari a lire 56.129.116, in seguito aumentato, e ciò a
fronte di un’apertura di credito utilizzabile fino a lire 35 milioni. In data
14 settembre 1992 si rileva il versamento della somma di lire 100 milioni,
pari a quanto erogato con il mutuo di cui all’atto in pari data. In realtà, però, tale somma non
viene lasciata alla disponibilità del VERDI ma viene utilizzata per
compensare il debito già esistente. Il mutuatario non ha mai avuto
la disponibilità effettiva della somma mutuata, che non è stata fatta
semplicemente e normalmente “ transitare su conto corrente”, come afferma
l’appellante, ma è stata fatta transitare su un conto corrente con scoperto
notevolmente superiore all’apertura di credito ed ivi si è operata
un’immediata compensazione. Non è esatto, in relazione alla
fattispecie, che “il semplice fatto dell’accredito delle somme mutuate su un
conto corrente con saldo negativo, in sé e per sé considerato, non esclude il
fatto che possa trattarsi, nella maggior parte dei casi, di un mutuo che ha
una sua ragione autonoma e distinta dall’esposizione in conto corrente”, come
afferma l’appellante. In realtà, l’esame non è mai stato limitato al
semplice” accredito in sé e per sé considerato”, ma si è avuto riguardo
all’accredito, alla contestuale compensazione e, non ultimo, al fatto che fu
proprio la Banca, già creditrice, a concedere la somma a mutuo. E’
l’operazione quale concretamente realizzata che dimostra il vero intento
dell’istituto di credito. Né l’appellante ha mai dimostrato che il mutuo
avesse, in concreto, una ragione di essere autonoma e distinta
dall’esposizione in conto corrente. Quindi , il mutuo è operazione,
anche se giuridicamente autonoma, nel caso di specie in realtà funzionalmente
collegata al conto corrente e allo scoperto in esso presente. Ciò che è irrefutabilmente
dimostrato dall’operazione realizzata è che la finalità della Banca era di
garantire un debito preesistente che garantito non era. Ed è ovvio che
l’affidamento al VERDI non sia stato
revocato, poiché diversamente si sarebbe reso manifesto il vero scopo
dell’operazione ed inoltre la Banca avrebbe dato prova di conoscere lo stato
di insolvenza in cui il medesimo versava. Il comportamento successivo
della Banca, (consistente nella mancata revoca del fido e nel mancato ordine
di “ rientro”, nonché nella dilatazione dello scoperto sino alla somma di
oltre 70 milioni di lire), sul quale tanto insiste la difesa della
appellante, è indifferente ai fini del giudizio, perché ormai la Banca aveva
già ottenuto la garanzia che l’avrebbe posta in condizioni più favorevoli, in
sede di formazione dello stato passivo, con lesione della “par condicio
creditorum”. Quanto al secondo requisito
necessario per la revocatoria ex art. 67, comma primo, n. 3 L.F., cioè al
fatto che il debito preesistente non fosse scaduto, è agevole osservare che
tale presupposto non è mai stato contestato dalla difesa della Banca Agricola
Mantovana. D’altra parte, è pacifico che il conto era affidato solo fino a
concorrenza della somma di lire 35 milioni, che il conto era ancora in essere
e che la Banca non ha invitato il VERDI al “rientro”, con la conseguenza che
il debito garantito non poteva considerarsi scaduto. Va ricordato, altresì, che la
costante giurisprudenza distingue, in tema di versamenti in conto corrente,
quelli che vanno a ripianare esposizioni superiori ai limiti
dell’affidamento, dei quali afferma il carattere solutorio, da quelli
semplicemente diretti a reintegrare la provvista. Per la parte di debito contenuta
nei limiti del fido, non era configurabile, come ha correttamente osservato
il Tribunale, un credito esigibile della Banca verso il correntista, sicchè
il debito, quanto meno per quella parte, non era scaduto. E per il principio
della indivisibilità dell’ipoteca, la garanzia doveva essere revocata per intero. Da ultimo va contestato quanto
affermato dall’istituto di credito appellante in ordine alla “scientia
decoctionis”, dovendosi negare che la Banca abbia esaurientemente dimostrato
che nessun elemento poteva indurre a ritenere che il VERDI fosse in difficoltà
finanziarie (il relativo onere probatorio gravava senz’altro sull’opponente). Dalla prodotta visura risulta,
infatti, che a carico del VERDI era già iscritta un’ipoteca per lire 400
milioni a garanzia di un capitale di lire 200 milioni. Ciò doveva costituire
un chiaro segnale d’allarme per una Banca, anche in assenza dei tipici indici
costituiti dai protesti cambiari o dall’esistenza di procedure esecutive. Il rigetto dell’impugnazione
comporta la condanna della appellante alla refusione, in favore
dell’appellato Fallimento, delle spese del grado, liquidate in complessive
lire 5.285.000, di cui lire 1.685.000 per diritti di procuratore e lire
3.400.000 per onorari di avvocato, oltre agli accessori di legge. pqm La Corte, definitivamente
pronunciando, rigetta l’appello
proposto dalla Banca Agricola Mantovana s.c.r.l. avverso la sentenza n.
664/95 del Tribunale di Mantova, depositata l’11 agosto 1995 condanna la
Banca appellante a rifondere al Fallimento VERDI PAOLO le spese del grado,
liquidate in complessive lire 5.285.000, oltre gli accessori di legge. |