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Credito Artigiano – Privilegio – Criteri di determinazione. Corte d’Appello di Brescia, Sez.
II – Sentenza 18 novembre - Presidente Dott. Giulio Lussana, Giudice
estensore Dott. Paolo Oldi, Giudice Dott. Giovanni Calamita. Conclusioni Dell’appellante: In riforma della sentenza del
Tribunale di Mantova del cui appello si tratta, accertarsi e dichiararsi che
il credito della società Delta S.n.c. per lit. 10.713.055 ha natura
chirografaria e come tale va ammesso allo stato passivo del Fallimento Alfa
S.r.l., correggendosi in tal senso lo stato passivo. Spese ed onorari di
primo e secondo grado rifusi. Dell’appellato: Respingersi l’appello di cui è
causa, confermandosi in ogni sua parte l’impugnata sentenza del Tribunale di
Mantova. Con rifusione delle spese del presente giudizio. Svolgimento
del processo Con ricorso depositato il 28
luglio 1994, la S.n.c. Delta proponeva tempestiva opposizione allo stato
passivo del fallimento della Alfa s.r.l., lamentando l’ammissione del proprio
credito di lire 11.141.579, di cui lire 10.713.055 a titolo di prezzo per
forniture di pane e generi alimentari da forno e lire 428.524 per IVA, in via
chirografaria al concorso, anziché in rango privilegiato ai sensi
dell’art.2751-bis n. 5 c.c., come spettante ad essa ricorrente, in quanto
società artigiana. Decidendo nel contraddittorio
della procedura concorsuale, che resisteva alla pretesa, il Tribunale di
Mantova, con sentenza 23 settembre 1996, accoglieva l’opposizione
limitatamente all’importo di lire 10.713.055, con il favore della metà delle
spese del giudizio. Nella decisione, qui impugnata, si afferma che i
documenti prodotti (dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto; libro matricola; stato patrimoniale e conto
dei profitti e delle perdite) consentono di ravvisare nella società
creditrice i caratteri della società artigiana, coerentemente all’iscrizione
della stessa nell’albo provinciale delle imprese artigiane, “… che non
risulta aver espanso la propria attività fino a farle assumere le
caratteristiche dell’impresa industriale e con conseguente trasformazione del
guadagno – normalmente modesto per il piccolo imprenditore artigiano, in vero
e proprio profitto…”. Dato per pacifico che l’attività svolta dalla società
Delta (produzione di pane e generi alimentari di forneria) rientra
tipologicamente fra quelle considerate dalla legge n. 443 del 1985, la
sentenza valorizza i limiti dimensionali dell’impresa (avente 4 dipendenti
nel 1992 e 3 dipendenti nel 1993); la diretta partecipazione di uno dei due
soci, in forma manuale, al processo produttivo; il limitato ammontare del
capitale fisso (immobilizzazioni materiali) che, in rapporto al capitale di
esercizio (costo delle materie prime e costo del personale superiori a lire
180 mln e, rispettivamente, a lire 150 mln nel 1992 e 1993), rendeva il
fatturato annuo (di poco superiore a lire 500 mln) frutto della prevalenza
del lavoro rispetto al capitale; la connotazione di guadagno da lavoro, e non
di profitto speculativo, dell’utile assai modesto realizzato negli anni 1992
(lire 43.548.620) e 1993 (lire 47.574.133). Il Fallimento della Alfa S.r.l.
proponeva appello nel termine breve contro la sentenza, con atto di citazione
del 4 dicembre 1996, con il quale chiedeva, in riforma della decisione impugnata,
di negare la collocazione privilegiata al credito. La società appellata
resisteva al gravame, chiedendone il rigetto. La causa è passata in decisione
all’udienza del 18 novembre 1998 sulle conclusioni precisate come sopra e
come in atti. Motivi
della decisione 1)Con unico motivo di gravame,
la curatela appellante, lamentando erronea valutazione, in fatto, dei
requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della qualifica
artigiana ad una impresa, sostiene che i dati accertati in punto fatturato,
apporto lavorativo (di un socio e di tre - quattro dipendenti), utile
realizzato, da analizzare unitamente alle cifre relative alle
immobilizzazioni materiali, al costo delle materie prime ed a quello della
mano d’opera, consentirebbero di affermare la prevalenza del capitale
rispetto al lavoro nel processo produttivo della società creditrice, e non
già il contrario. Obietta che l’elevato valore aggiunto, che la medesima
società invoca per sorreggere la tesi della prevalenza del lavoro rispetto al
capitale, riferendolo alla differenza tra costo delle materie prime e
fatturato, non tiene conto “…della non trascurabile circostanza che la
produzione della Delta S.n.c. è per la quasi totalità ottenuta con l’impiego
di quei macchinari che sono indicati in bilancio sotto la voce di
immobilizzazioni materiali (vedi anche gli elevati costi di energia)…” E’
vero – l’appellante osserva – che il fatturato non costituisce un valore
assoluto al quale correlare automaticamente la qualifica artigiana
dell’impresa, ma è altrettanto vero che oltre lire 500 mln di fatturato, per
un panettiere, non sembrano consentire al medesimo, diversamente da un orafo,
il riconoscimento di tale qualifica. Ritiene infine che la lettura dei
documenti contabili proposta dal concorso sia ineccepibile, considerando la
circostanza nuova, soltanto ora emersa, che Mario e Luigi Rossi, soci della
società appellata, sono anche soci della S.n.c. Gamma con sede e punto
vendita diversi e oggetto sociale identico. Il motivo di gravame non può
essere accolto. 2)La prevalenza del lavoro sul
capitale è stata affermata dal primo giudice con valutazione di merito
formulata in termini economico-aziendali, avendo ritenuto, in base alle voci
salienti del documento di periodo al 31 dicembre 1993, alle indicazioni del
libro matricola ed alle dichiarazioni fiscali relative al medesimo anno, ed
in presenza di situazione sostanzialmente eguale nel precedente esercizio (il
credito riviene da forniture eseguite nel 1993, come pacifico e come le
fatture prodotte fanno fede), che il volume d’affari annuo di poco superiore
a lire 500mln fosse stato realizzato “… grazie alla funzione preminente del
lavoro …”, in quanto a fronte di costi per acquisizione delle materie prime
di poco superiori a lire 181 mln, il costo del personale ammonta a lire 150
mln, “… segno che il fatturato è stato prodotto con l’apporto preminente del
lavoro (di quello proprio dell’artigiano e di quello da lui diretto )…” In effetti il capitale fisso,
individuato negli ammortamenti degli immobilizzi materiali risultanti dal
conto economico (lire 21 mln), quale valore del capitale consumato nel
periodo di riferimento (nella specie ragguagliato ad anno) al fine di rendere
omogeneo il fattore capitale con il fattore lavoro, quest’ultimo considerato
sul piano della renumerazione dei lavoratori dipendenti nel medesimo periodo
di tempo, è di gran lunga inferiore al costo del personale (lire 158 mln). Lo
scostamento permane anche considerando il capitale di esercizio (comprendente
lire 181 mln per acquisizione delle materie prime e lire 21 mln per forza
motrice) in quanto, se è vero che, all’inizio del ciclo produttivo
dell’impresa, il capitale circolante, nella parte relativa alle voci
anzidette, origina da impiego del capitale proprio e/o da ricorso al credito,
è altrettanto vero che, in seguito, il capitale di esercizio non può essere
identificato nella totalità dei mezzi finanziari impiegati nel corso
dell’anno, ma nella parte ragguagliata alla velocità di circolazione dei
mezzi di pagamento, cui consegue la periodica ricostruzione del capitale,
tenuto conto, in presenza di incassi, del costante reimpiego o del denaro o
del credito, secondo il ciclo finanziario a breve periodo (sessanta/novanta
giorni fattura) proprio della pratica commerciale per le aziende artigiane
fornitrici di beni o servizi, come quelle in esame. In questo contesto ed in
applicazione del principio stabilito all’art.3, comma secondo, della legge 8
agosto 1985 n. 443, che nell’adattare la nozione di impresa artigiana alla
società di persone, prescrive fra l’altro che in essa “ il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”,
l’adito tribunale ha correttamente ravvisato la prevalenza del fattore
lavoro. Ha infatti ritenuto, secondo il lessico della Corte regolatrice, che
dal lavoro, e non dal capitale, fosse derivato, il ricavo, adeguato al
livello di guadagno per l’opera di trasformazione, e non di profitto del
capitale (Cass. 20 settembre 1997 n. 9340). Le rationes decidendi contenute
nella sentenza impugnata non sono scalfite dai rilievi svolti dalla parte
appellante, facendo leva sul volume d’affari (oltre lire 500 mln) e
sull’utile realizzato nel 1993 dalla società creditrice (47 mln,
corrispondenti al 9% circa del fatturato). Sotto il profilo corre l’obbligo
di ricordare l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la funzione
preminente del lavoro sul capitale, richiesta dall’art. 3 della legge n. 443
del 1985 per l’individuazione dell’impresa artigiana, va intesa non in senso
assolutamente quantitativo, ma in senso funzionale e qualitativo, in rapporto
con le caratteristiche strutturali dell’impresa e con la natura dei beni
prodotti: con la conseguente inclusione, tra le imprese artigiane, di quelle
caratterizzate dall’opera qualificante dell’imprenditore e dei suoi
collaboratori, che tuttavia necessitano strutturalmente di un cospicuo
impiego di capitali (Cass. 20 settembre 1997 n. 9340; Cass. 2 giugno 1995 n.
6221). Nella specie l’entità del fatturato, pur non dipendendo dalla
preziosità delle materie prime utilizzate, come nel caso adombrato delle
imprese artigiane nel settore orafo, non può prescindere, per una
fondamentale regola di mercato, dal costo complessivo di produzione e
distribuzione dei generi alimentari di forneria, ben noto al consumatore
finale per quotidiana esperienza: non si può, quindi trarre spunto dal volume
d’affari (42 mln al mese in media) per affermare che il fatturato non è
compatibile, al lordo dei costi, con l’esercizio in forma artigianale della
attività non già di “panettiere”, come parte appellante afferma, ma di
panificatore, cioè con l’attività di produzione quotidiana di generi
alimentari da forno da distribuire senza ritardo alle rivendite per
l’immissione di un prodotto fresco consumo. La manualità richiesta dalle
operazioni di panificazione, da compiere in vigile sequenza, nonostante l’uso
di macchinari per l’impasto e di forni elettrici per la cottura, e l’attività
personale necessaria per la distribuzione capillare del prodotto in un
margine ristretto di tempo confermano a loro volta la prevalenza del fattore
lavoro, valutata in termini di partecipazione preponderante al processo
produttivo, rispetto al fattore capitale, nell’esercizio di un’attività
d’impresa, come quella in esame. Il volume di affari accertato costituisce il
frutto di applicazioni lavorative, nelle quali il lavoro ha avuto una
funzione prevalente sul capitale. Risulta pertanto del tutto apodittica e
priva di riscontro nei fatti di causa l’affermazione della curatela, secondo
cui la società appellata sarebbe dotata di “autonoma capacità produttiva” (v.
atto di appello, fg.5) nel senso che la società produrrebbe reddito senza il personale apporto lavorativo del
socio d’opera. Quanto all’utile realizzato, lo
stesso va suddiviso tra il socio d’opera (la renumerazione del lavoro dI Mario
Rossi non figura in bilancio, secondo il rilievo, già svolto in primo grado
dalla società creditrice e non contestato, riguardante le voci del documento
di periodo) e l’altro socio. La percentuale di utile è quindi
apprezzabilmente inferiore rispetto a quella calcolata dalla parte appellante
e in ogni caso, quand’anche il compenso di lavoro dell’associato non fosse
ragguagliabile all’intero utile di impresa percepito dal Rossi, la
conclusione non sarebbe diversa, in quanto l’utile di circa 23 mln realizzato
da ciascun socio non perde la connotazione di guadagno da lavoro, per
assumere quella di profitto speculativo, ma conserva la prima, secondo il
metro monetario del 1993, per l’esercizio di una attività di carattere
artigianale nel settore dei generi alimentari di prima necessità e di largo
consumo. 2.1 – Parte appellante ha
dedotto nel presente grado che Mario e Luigi Rossi sono soci di altra
società di persone, costituita fra
loro, avente per oggetto la produzione in forma artigianale e la vendita di
pane e generi di forneria, nonché di prodotti affini, in altro luogo
dell’abitato di … La società appellata ha eccepito
l’inammissibilità del mezzo di prova ex art. 345, comma terzo. c.p.c. .
L’eccezione non ha pregio giuridico, in quanto le prove precostituite possono
essere introdotte nella causa, in grado di appello, senza limite alcuno nelle
cause di vecchio rito, o, come quella in esame (il ricorso in opposizione
allo stato passivo risale al 28 luglio 1994). La circostanza dedotta e provata
mediante documento non è peraltro risolutiva al fine del decidere. Non può
essere ostativo alla qualifica artigiana della Delta S.n.c. il fatto che il
socio lavorante Mario Rossi sia anche socio di altra società (la Gamma
S.n.c.), nella quale il medesimo non partecipa alle lavorazioni (v.
certificato camerale, fg.2). La qualità dell’apporto lavorativo, a tempo
pieno, del Rossi non è coinvolta, né compromessa in alcun modo dalla scelta,
da lui compiuta, di investire il suo denaro in altra società di persone,
nella quale, in modo speculare, il fratello Luigi ha assunto la posizione di
lavorante. E’ un caso di laboriosità e di spirito d’iniziativa per nulla
infrequente nel tessuto locale. 3)Il rigetto dell’impugnazione
comporta la condanna del concorso, soccombente, alle spese del grado,
liquidate nell’importo di lire 3.586.000 (delle quali lire 1.260.000 per
diritti di procuratore, lire 1.800.000 per onorari di avvocato, lire 306.000
per rimborso spese generali) in base agli atti del fascicolo di parte sulla
scorta della relativa nota, applicando la tariffa professionale con riguardo
al valore della controversia ed alla attività dispiegata. pqm La Corte, definitivamente
decidendo, rigetta l’appello proposto dal Fallimento Alfa s.r.l. contro la
sentenza del Tribunale di Mantova del 23 settembre 1996 e condanna
l’appellante a rifondere alla società appellata le spese del grado, liquidate
nell’importo di lire 3.586.000. |