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Istanza di fallimento –
Legittimazione di creditore che agisce in via surrogatoria ex art. 2900 c.c.
– Insussistenza. Corte d’Appello di Brescia, Sez.
II – Decreto 20 novembre 1996 - Presidente Dott. Giuseppe Cusimano, Giudice
relatore Dott. Giuseppe But, Giudice Dott. Massimo Agnelli. decreto -ritenuto che con ricorso depositato il 18 dicembre 1995
nella Cancelleria del Tribunale di Mantova, la Procond Elettronica s.p.a. si
assumeva creditrice della Belleli Holding Industriale s.p.a. per l'importo di
lire 2.400.000.000 e della Interklim Sistemi s.p.a. per l’importo di lire
4.300.000.000 precisando che queste due ultime società erano, a loro volta,
titolari di ingenti posizioni creditorie nei confronti della Klim s.r.l. di
Borgoforte (Mantova), società che versava in un palese stato di insolvenza
(evidenziato dalla perdita integrale del capitale sociale e da un patrimonio
“sottozero”), per essersi trasformata in una compagine sociale destinata dal
“gruppo Belleli” a fungere da collettore delle perdite gestionali e delle
minusvalenze del gruppo medesimo, mentre i settori operativi, per tal modo
alleggeriti da pesanti aggravi finanziari, venivano trasferiti ad altri
complessi aziendali; -ritenuto che, con il detto ricorso, la Procond, dopo
aver ampiamente illustrato le vicende contabili ed economico – finanziarie
degli enti sociali surriferiti, chiedeva la declaratoria di fallimento della
InterKlim s.r.l. corrente in Borgoforte di Mantova, con ciò surrogandosi
nelle ragioni spettanti ai propri debitori rimasti inattivi; -ritenuto che la InterKlim s.r.l., con apposita memoria,
instava per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in
diritto; -ritenuto che, con decreto 21 marzo 1996, l’adito
Tribunale disponeva il rigetto del ricorso, sul precipuo presupposto
dell’insussistenza di una legittimazione della Procond ad agire in via
surrogatoria nei confronti della InterKlim s.r.l., vertendosi, nel rapporto
tra la ricorrente ed il suo debitore diretto Belleli Holding s.p.a., in
materia di crediti fondatamente contestati, e non essendo l’altro debitore
diretto (InterKlim Sistemi s.p.a.) in credito verso la InterKlim s.r.l.; -ritenuto che, avverso tale decreto, proponeva reclamo
ex art. 22 L.F., con ricorso depositato il 10 aprile 1996, la Procond
Elettronica s.p.a., insistendo per la remissione degli atti al Tribunale di
Mantova ai fini della declaratoria di fallimento della InterKlim s.r.l.; -ritenuto che quest’ultima società resisteva
all’impugnativa, prospettandone la infondatezza; -ritenuto che, nel corso della procedura, venivano depositate
alcune memorie illustrative delle contrapposte tesi; -ritenuto che il reclamo appare privo di fondamento,
giacchè, in primo luogo, il complesso meccanismo procedurale ed accertativo
che caratterizza l’azione revocatoria di cui all’art. 2900 c.c. (implicante
tra l’altro la presenza in giudizio, quale litisconsorte necessario, del
debitore surrogato), non sembra compatibile con la natura di delibazione
sommaria propria della c.d. istruttoria pre-fallimentare, la quale – è bene
rammentarlo – trova la sua base fattuale e giuridica solo nell’esigenza di
assicurare al debitore l’esercizio dei suoi diritti di difesa (art. 15 L.F.
in relazione alla sentenza n. 141/1970 della Corte Costituzionale), e non può
essere utilizzata per dar corso ad una causa ordinaria a contraddittorio
pieno; -ritenuto inoltre, che neppure è ipotizzabile, nella
specie, la pronuncia sulla istanza volta alla declaratoria di fallimento per
autonomo impulso dell’Ufficio (art. 6 ultimo inciso L.F.), in quanto non
emerge dagli scritti difensivi e dalla contraddittoria documentazione
prodotta dalla difesa, una chiara situazione contabile che consenta di
ravvisare la attuale ricorrenza delle numerose poste debitorie menzionate
dalla Procond; -ritenuto, in particolare, che la Belleli Holding (a sua
volta pretesa debitrice della Procond in forza di un decreto ingiuntivo
opposto, la cui esecuzione provvisoria è stata, significativamente, denegata)
non appare in credito, allo stato degli atti, nei confronti della InterKlim
s.r.l. della somma di lire 173.000.000 esposta nel ricorso introduttivo, in
quanto nell’anno 1995 i rapporti “intergruppo” venivano ricondotti alla
Belleli Finanziaria (controllante delle altre due società), la quale si
accollava la posizione debitoria in questione, con conseguente estinzione del
credito Belleli Holding verso InterKlim s.r.l.; -ritenuto, ancora, che un’analoga situazione è
ravvisabile anche nei rapporti tra Interklim Sistemi s.p.a. e la InterKlim
s.r.l., poiché l’originaria posta creditoria della prima nei riguardi della
seconda, come emergente dal bilancio, risulta aver subito una decisiva
immutazione a seguito di un’articolata operazione coinvolgente la Sofin
s.p.a., con correlato rovesciamento delle reciproche posizioni ed insorgenza
di un credito InterKlim s.r.l. pari a circa tre miliardi lire; -ritenuto, pertanto, che allo stato, non esistono
elementi sufficienti per addivenire alla richiesta volta alla declaratoria di
fallimento Interklim s.r.l., non essendo all'uopo concludenti le
argomentazioni e le complesse ricostruzioni contabili operate dalla difesa
Procond, la cui fondatezza potrà essere accertata, all’occorrenza,
nell’ambito di un giudizio ordinario e contraddittorio pieno; -ritenuto, da ultimo, che, come si evince dalla memoria
di replica 19 novembre 1996 della InterKlim s.r.l., ambedue le società nelle
cui ragioni la Procond ha inteso surrogarsi (cioè la Belleli Holding
Industriale s.p.a. e la Interklim Sistemi s.r.l.) sembra siano state
dichiarate fallite nelle more rispettivamente dal Tribunale di Mantova e dal
Tribunale di Pavia, per cui viene a determinarsi l’insorgenza di un ulteriore
ed insuperabile ostacolo alla surrogatoria in sede fallimentare azionata
dalla Procond (sul punto: Cass., sez. I, 12 aprile 1994 n. 3413); -ritenuto, in conclusione, che il reclamo, per tutte le
esposte considerazioni, è da rigettare; pqm visto l’art. 22 R.D. 16 marzo
1942 n. 267, rigetta il reclamo sopra specificato, proposto dalla Procond
Elettronica s.p.a. avverso il decreto 21 marzo 1996 del Tribunale di Mantova,
che, per l’effetto conferma. |