IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 884

 

 

 

 

 

Istanza di fallimento – Legittimazione di creditore che agisce in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. – Insussistenza.

 

Corte d’Appello di Brescia, Sez. II – Decreto 20 novembre 1996 - Presidente Dott. Giuseppe Cusimano, Giudice relatore Dott. Giuseppe But, Giudice Dott. Massimo Agnelli.

decreto

-ritenuto che con ricorso depositato il 18 dicembre 1995 nella Cancelleria del Tribunale di Mantova, la Procond Elettronica s.p.a. si assumeva creditrice della Belleli Holding Industriale s.p.a. per l'importo di lire 2.400.000.000 e della Interklim Sistemi s.p.a. per l’importo di lire 4.300.000.000 precisando che queste due ultime società erano, a loro volta, titolari di ingenti posizioni creditorie nei confronti della Klim s.r.l. di Borgoforte (Mantova), società che versava in un palese stato di insolvenza (evidenziato dalla perdita integrale del capitale sociale e da un patrimonio “sottozero”), per essersi trasformata in una compagine sociale destinata dal “gruppo Belleli” a fungere da collettore delle perdite gestionali e delle minusvalenze del gruppo medesimo, mentre i settori operativi, per tal modo alleggeriti da pesanti aggravi finanziari, venivano trasferiti ad altri complessi aziendali;

-ritenuto che, con il detto ricorso, la Procond, dopo aver ampiamente illustrato le vicende contabili ed economico – finanziarie degli enti sociali surriferiti, chiedeva la declaratoria di fallimento della InterKlim s.r.l. corrente in Borgoforte di Mantova, con ciò surrogandosi nelle ragioni spettanti ai propri debitori rimasti inattivi;

-ritenuto che la InterKlim s.r.l., con apposita memoria, instava per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto;

-ritenuto che, con decreto 21 marzo 1996, l’adito Tribunale disponeva il rigetto del ricorso, sul precipuo presupposto dell’insussistenza di una legittimazione della Procond ad agire in via surrogatoria nei confronti della InterKlim s.r.l., vertendosi, nel rapporto tra la ricorrente ed il suo debitore diretto Belleli Holding s.p.a., in materia di crediti fondatamente contestati, e non essendo l’altro debitore diretto (InterKlim Sistemi s.p.a.) in credito verso la InterKlim s.r.l.;

-ritenuto che, avverso tale decreto, proponeva reclamo ex art. 22 L.F., con ricorso depositato il 10 aprile 1996, la Procond Elettronica s.p.a., insistendo per la remissione degli atti al Tribunale di Mantova ai fini della declaratoria di fallimento della InterKlim s.r.l.;

-ritenuto che quest’ultima società resisteva all’impugnativa, prospettandone la infondatezza;

-ritenuto che, nel corso della procedura, venivano depositate alcune memorie illustrative delle contrapposte tesi;

-ritenuto che il reclamo appare privo di fondamento, giacchè, in primo luogo, il complesso meccanismo procedurale ed accertativo che caratterizza l’azione revocatoria di cui all’art. 2900 c.c. (implicante tra l’altro la presenza in giudizio, quale litisconsorte necessario, del debitore surrogato), non sembra compatibile con la natura di delibazione sommaria propria della c.d. istruttoria pre-fallimentare, la quale – è bene rammentarlo – trova la sua base fattuale e giuridica solo nell’esigenza di assicurare al debitore l’esercizio dei suoi diritti di difesa (art. 15 L.F. in relazione alla sentenza n. 141/1970 della Corte Costituzionale), e non può essere utilizzata per dar corso ad una causa ordinaria a contraddittorio pieno;

-ritenuto inoltre, che neppure è ipotizzabile, nella specie, la pronuncia sulla istanza volta alla declaratoria di fallimento per autonomo impulso dell’Ufficio (art. 6 ultimo inciso L.F.), in quanto non emerge dagli scritti difensivi e dalla contraddittoria documentazione prodotta dalla difesa, una chiara situazione contabile che consenta di ravvisare la attuale ricorrenza delle numerose poste debitorie menzionate dalla Procond;

-ritenuto, in particolare, che la Belleli Holding (a sua volta pretesa debitrice della Procond in forza di un decreto ingiuntivo opposto, la cui esecuzione provvisoria è stata, significativamente, denegata) non appare in credito, allo stato degli atti, nei confronti della InterKlim s.r.l. della somma di lire 173.000.000 esposta nel ricorso introduttivo, in quanto nell’anno 1995 i rapporti “intergruppo” venivano ricondotti alla Belleli Finanziaria (controllante delle altre due società), la quale si accollava la posizione debitoria in questione, con conseguente estinzione del credito Belleli Holding verso InterKlim s.r.l.;

-ritenuto, ancora, che un’analoga situazione è ravvisabile anche nei rapporti tra Interklim Sistemi s.p.a. e la InterKlim s.r.l., poiché l’originaria posta creditoria della prima nei riguardi della seconda, come emergente dal bilancio, risulta aver subito una decisiva immutazione a seguito di un’articolata operazione coinvolgente la Sofin s.p.a., con correlato rovesciamento delle reciproche posizioni ed insorgenza di un credito InterKlim s.r.l. pari a circa tre miliardi lire;

-ritenuto, pertanto, che allo stato, non esistono elementi sufficienti per addivenire alla richiesta volta alla declaratoria di fallimento Interklim s.r.l., non essendo all'uopo concludenti le argomentazioni e le complesse ricostruzioni contabili operate dalla difesa Procond, la cui fondatezza potrà essere accertata, all’occorrenza, nell’ambito di un giudizio ordinario e contraddittorio pieno;

-ritenuto, da ultimo, che, come si evince dalla memoria di replica 19 novembre 1996 della InterKlim s.r.l., ambedue le società nelle cui ragioni la Procond ha inteso surrogarsi (cioè la Belleli Holding Industriale s.p.a. e la Interklim Sistemi s.r.l.) sembra siano state dichiarate fallite nelle more rispettivamente dal Tribunale di Mantova e dal Tribunale di Pavia, per cui viene a determinarsi l’insorgenza di un ulteriore ed insuperabile ostacolo alla surrogatoria in sede fallimentare azionata dalla Procond (sul punto: Cass., sez. I, 12 aprile 1994 n. 3413);

-ritenuto, in conclusione, che il reclamo, per tutte le esposte considerazioni, è da rigettare;

pqm

visto l’art. 22 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, rigetta il reclamo sopra specificato, proposto dalla Procond Elettronica s.p.a. avverso il decreto 21 marzo 1996 del Tribunale di Mantova, che, per l’effetto conferma.