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Credito della Cassa Operai Edili – Privilegio - Sussistenza. Corte d’Appello di Brescia, Sez.
II – Sentenza 4 marzo 1998 - Presidente Dott. Giuseppe Cusimano, Giudice
estensore Dott. Augusto Bitonte, Giudice Dott. Giuseppe But. Conclusioni Dell’appellante: In completa riforma della
sentenza del Tribunale di Mantova n. 663/95 in data 29.6.1995 – 11.8.1995 ed
in accoglimento della proposta impugnativa ammettere la Cassa Operai Edili di
Mantova al passivo del fallimento Lomdarda Costruzioni S.r.l. come segue: a)in via privilegiata ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per le voci di cui alla lett. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g
(vedi supra pagg. 3,4,5) per complessive £.3.147.646 b) per interessi convenzionali
di mora con riferimento alle voci di cui supra al punto a) in via
privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 e n. 2749 c.c. e art. 55 L:F: dal dovuto
(doc. 20 prime cure) al di là della dichiarazione di fallimento in 435.399
salvi i successivi fino al dì della
vendita (Corte Cost. 204/89). In
fatto e in diritto Con la citazione di cui alle
premesse impugna la Cassa Operai Edili (COE) di Mantova la sentenza con la
quale il Tribunale di Mantova, decidendo sulla domanda di insinuazione
tardiva, al passivo del Fallimento S.r.l. Lombarda Costruzioni, di crediti
secondo i primi giudici, fondati su una norma contenuta in un contratto
denominato “accordo provinciale integrativo”, la respingeva, non avendo
rinvenuto, negli atti della ricorrente, (né altrove), il testo di tale
accordo, a dire di quei giudici mai prodotto in atti. Sottolinea che quel
documento risultava, invece, prodotto unitamente al ricorso introduttivo e
che, pertanto, la sentenza fonda su un presupposto non veritiero. Ripropone
nel merito, le domande disattese dai primi giudici, ribadendone il riferimento
alla normativa contrattuale effettivamente, almeno oggi, presente in atti. Contumace il Fallimento, sulle
conclusioni trascritte in epigrafe osserva la Corte che sicuramente erronea è
l’affermazione del Tribunale secondo cui la documentazione a sostegno della
domanda non fosse stata prodotta, che, in realtà, la produzione risultava per
tabulas dalle indicazioni in calce al ricorso introduttivo, mentre diversa
questione è quella attinente alla materiale disponibilità, nel fascicolo di
parte attrice, dei documenti tuttavia prodotti, questione che bene i primi
giudici avrebbero potuto risolvere ordinandone il deposito una volta che
trattavasi di documenti acquisiti alla causa per rituale produzione. Nel merito è provato che
l’impresa fallita S.r.l. Lombarda Costruzioni aveva chiesto l’iscrizione alla
Cassa Operai Edili di Mantova il 27 febbraio 1991 (doc. 19), così che, in
virtù della norma contrattuale contenuta nell’accordo provinciale integrativo
del contratto collettivo 22 luglio 1979, accordo stipulato il 22 dicembre
1980 in Mantova tra i rappresentanti delle imprese edili e i sindacati dei
Lavoratori dell’edilizia, l’obbligo di corrispondere la retribuzione era
assolto dal datore di lavoro, quanto
alle voci indicate dall’articolo 20 del CCNL , mediante il versamento alla
Casa delle percentuali ivi e nell’articolo 6 del medesimo accordo provinciale
indicate. Il Fallimento non ha dimostrato
che l’impresa avesse posto in essere fatti estintivi di tale obbligazione per
quanto attiene alle voci e per il periodo indicato dalla ricorrente, così che
il di lei credito è fuori discussione. La qualità di mandatario dei
lavoratori che la struttura della Cassa, per come desumibile dallo statuto ,
dal CCNL e dal menzionato accordo integrativo, rivela, pone tale organismo
sullo stesso piano del lavoratore per quanto attiene a pretese, quali quelle
per cui è causa, relative all’adempimento, da parte del datore di lavoro,
dell’obbligo di effettuare versamenti riconducibili ad istituti contrattuali
retributivi. Irrilevante appare, dunque a
fronte del mandato ravvisabile nella stipulazione dell’accordo in questione,
la destinazione che successivamente delle somme la Cassa abbia a fare (v. ad
es. il secondo comma dell’articolo 13 dello Statuto) volta che l’obbligazione
del datore di lavoro, ai sensi delle regole contrattuali sopra menzionate, si
estingue col versamento alla Cassa delle percentuali predeterminate, e non
già col reimpiego da parte di questa, reimpiego che potrà, dunque ,
consistere nelle redistribuzione delle somme ai lavoratori, come nella
destinazione di tutte o parte di esse al funzionamento della Cassa medesima. Le considerazioni che precedono
consentono di ricondurre tutte le somme pretese dalla Cassa, nella sua
qualità di mandataria dei lavoratori, nell’alveo dell’articolo 2751 bis n. 1,
così che la domanda, in riforma della sentenza, deve essere accolta, con
addebito al Fallimento delle spese di entrambi i gradi che si liquidano in
complessive lire 1.800.000, di cui lire 119.000 per esborsi e lire 750.000 per
diritti, quanto al primo grado e in lire 1.900.000, di cui lire 105.000 per
esborsi e lire 800.00 per diritti, quanto al presente. ptm in riforma della sentenza 11
agosto 1995 del Tribunale di Mantova, ammette la Cassa Operai Edili di
Mantova al passivo del Fallimento della S.r.l. Lombarda Costruzioni in via
privilegiata, ai sensi del numero 1 dell’articolo 2751 bis del codice civile
l’importo di lire 3.147.646 in ragione
dei titoli enunciati nelle lettere 3a, 3b,3c,3d, 3e,3f, 3g, dell’atto
di appello con gli interessi di legge dalla scadenza delle obbligazioni alla
data di dichiarazione del fallimento, salvi i successivi sino al dì
dell’eventuale vendita. Condanna il Fallimento a
corrispondere all’appellante le spese di entrambi i gradi liquidate in complessive
lire 1.800.000 quanto al primo grado e in lire 1.900.000 quanto al presente. |