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Corte d’Appello di Brescia –
Sezione prima civile – Sentenza del giorno 6 dicembre 2000 – Lussana dott.
Giulio, Presidente; Oldi dott. Paolo, Consigliere; Dentoni dott. Giulio,
Consigliere relatore.
Fallimento – Azione revocatoria
ordinaria ex artt. 2901 c.c. e 66 l.f. – Subingresso del curatore del
fallimento del debitore convenuto in revocatoria ordinaria – Ammissibilità –
Onere della prova dei crediti – Necessità.
omissis
Contrariis
rejectis, in totale riforma della sentenza appellata e in accoglimento
dell’atto di appello, respingersi tutte le domande proposte da Andrea Bianchi
e dal Fallimento ALFA S.r.l. contro la Delta S.r.l., con salvezza di spese ed
onorari del doppio grado
Dell’appellato:
Respingersi l’appello proposto dalla S.r.l. Delta,
confermandosi in ogni sua parte l‘impugnata sentenza del Tribunale di
Mantova.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di citazione affidato per la notificazione al
servizio postale in data 16 maggio 1991, Andrea BIANCHI conveniva in giudizio
davanti al Tribunale di Mantova le società ALFA S.r.l. e DELTA S.r.l. perché
fosse dichiarata l’inefficacia, nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901
cod. civ., dell’atto di compravendita stipulato il 16 ottobre 1990 dalle
società predette e in forza del quale la prima aveva venduto alla seconda un
immobile sito in Milano alla via Tazzoli. A sostegno della domanda esponeva
le seguenti circostanze. Egli andava creditore verso la Alfa per il corrispettivo
di prestazioni professionali in relazione al quale aveva ottenuto, il 15
marzo 1991, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per L.82.506.425.
All’atto dell’iscrizione dell’ipoteca legale, l’attore si era avveduto che il
precedente 16 ottobre la propria debitrice aveva alienato alla Delta l’unico
immobile di sua proprietà che pure risultava già gravato da precedente
iscrizione ipotecaria in favore dello stesso Bianchi. L’amministratore della
Alfa, Maria Carla Alfredi aveva personalmente curato la costituzione della
Delta che era stata creata evidentemente ad hoc per recare pregiudizio alle
ragioni dei creditori della stessa Alfa. Ricorrevano quindi, a parere
dell’attore, tutte le condizioni previste dall’art. 2901 cod. civ. per
l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria.
Si costituiva in giudizio la Alfa che innanzitutto
rilevava come il credito a garanzia del quale agiva l’attore fosse quasi
totalmente inesistente e come avverso il decreto ingiuntivo indicato in
citazione fosse stata proposta tempestiva opposizione. La convenuta, inoltre,
dichiarava di possedere altri beni oltre quello oggetto della compravendita
impugnata sufficienti a soddisfare le reali spettanze di Bianchi e contestava
comunque esistessero le condizioni perché l’atto potesse essere oggetto di
revocatoria. Concludeva pertanto perché la domanda di controparte fosse
respinta e perché l’attore fosse condannato per responsabilità processuale
aggravata.
Anche la Delta si costituiva davanti al Tribunale,
negando innanzitutto di essere stata costituita al precipuo scopo di frodare
i creditori della Alfa. Al riguardo deduceva che fin dal marzo 1990 essa
aveva acquistato un’azienda di commercio al minuto di generi alimentari e che
aveva sottoscritto due contratti di affitto di immobili commerciali, non
essendo andati a buon fine i quali aveva poi acquistato l’immobile della
Alfa. Escludeva comunque di aver saputo alcunché dei rapporti tra la sua
dante causa e Bianchi. Anche la Delta concludeva quindi perché la domanda di
questi fosse respinta, con condanna dello stesso Bianchi al risarcimento dei
danni ex art. 96 cod. proc. civ.-
Assunta la prova testimoniale, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione. Nelle more, con comparsa in data 8 aprile 1997 si
costituiva in causa il Fallimento Alfa S.r.l. in sostituzione dell’attore
Bianchi. Il curatore rilevava innanzitutto che, a seguito della dichiarazione
di fallimento della debitrice, l’attore aveva perduto La legittimazione a
proseguire il giudizio che spettava al curatore stesso, giusta il disposto
dell’art. 66 della legge fallimentare; aggiungeva che la causa avrebbe dovuto
proseguire davanti al giudice ordinario anziché davanti al Tribunale
fallimentare e che, in ogni caso, gli effetti dell’eventuale accoglimento
della domanda avrebbero dovuto riversarsi a favore non più del singolo
creditore, ma dell’intera massa. Nel merito, si confermava nella conclusioni
già prese da Bianchi.
Il Tribunale con ordinanza in data 8 maggio 1997,
sospendeva il giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. ritenuta la
pregiudizialità della causa instaurata a seguito dell’opposizione a decreto
ingiuntivo a suo tempo proposta dalla Alfa nei confronti di Bianchi. Con
successivo ricorso depositato ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ. il 2
febbraio 1998, il Fallimento Alfa dava atto che la causa di sospensione era
venuta meno in quanto il credito di Bianchi era stato ammesso definitivamente
al passivo della procedura e chiedeva quindi fissarsi udienza per la
prosecuzione del giudizio. La causa veniva rimessa all’udienza collegiale del
10 novembre 1998 e qui trattenuta per la decisione.
Con sentenza in data 15 dicembre 1998 (depositata il 21
gennaio 1999), il Tribunale di Mantova, in accoglimento della domanda,
dichiarava l’inefficacia nei confronti del Fallimento Alfa S.r.l. della
compravendita intervenuta tra la Alfa e la Delta e condannava quest’ultima
alla rifusione delle spese del giudizio. Il giudice dì primo grado fondava la
propria decisione sulle testimonianze assunte in corso di causa dalle quali
emergeva che la Alfredi, amministratrice della Alfa avrebbe costituito la
Delta con la scopo di poter esercitare la propria attività commerciale
nonostante le gravi difficoltà in cui versava la prima società e al fine di
mettere al sicuro il patrimonio della Alfa medesima. Rilevava inoltre il
Tribunale che l’immobile venduto costituiva il solo bene di cui disponeva la
società e che erano certamente ravvisabili nella fattispecie sia la
conoscenza, nel debitore, del pregiudizio in tal modo arrecato alle ragioni
del creditore, sia la consapevolezza, nel terzo, che attraverso quell’atto il
debitore medesimo diminuiva le garanzie spettanti ai suoi creditori.
La sentenza, notificata il 24 marzo 1999 alla Delta,
veniva da questa tempestivamente impugnata. Con atto notificato il 21 aprile
1999, infatti, la società citava a comparire davanti alla Corte di appello di
Brescia il Fallimento Alfa, la società Alfa, e Andrea Bianchi chiedendo che,
in totale riforma della sentenza impugnata, fossero respinte tutte le domande
proposte da Andrea Bianchi e dal Fallimento Alfa contro essa appellante.
L’appello era affidato a sette motivi. Il primo denunciava la violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ. perché il tribunale aveva dichiarato inefficace
l’atto nei confronti del Fallimento Alfa laddove lo stesso curatore si era
riportato alla domanda già formulata da Andrea Bianchi che aveva insistito
per la declaratoria di inefficacia della compravendita nei confronti di sè
medesimo. Col secondo si lamentava la violazione dell’art. 66 della legge
fallimentare in quanto il curatore, esercitando un’azione nuova rispetto a
quella intrapresa a suo tempo da Bianchi, non aveva indicato quali crediti
egli intendesse tutelare attraverso il suo agire in giudizio. Il terzo si
fondava sull’assunta violazione dell’art. 111 cod. proc. civ. perché, essendo
autonoma l’azione del curatore, quegli non avrebbe potuto succedere nel
processo a Bianchi. Col quarto sì denunciava violazione degli artt. 43 e 51
della legge fallimentare perché il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di
dichiarare interrotto il giudizio ex art. 300 cod. proc. civ. attesa la
dichiarazione di fallimento di una delle parti, risultando del tutto
illegittima la prosecuzione del processo. Il quinto motivo lamentava la
violazione dell’art. 268 cod. proc. civ. perché l’intervento della procedura
era avvenuto nell’imminenza della udienza collegiale mediante deposito di
memoria neppure scambiata con le controparti. Col sesto, l’appellante si
doleva fosse stato disatteso il chiaro disposto dell’art. 66 della legge
fallimentare che prevedeva l’esperibilità, da parte del curatore, della
revocatoria davanti al tribunale fallimentare. Col settimo infine, si doleva
la Delta che il Tribunale avesse fatto errata applicazione dell’art. 2901
cod. civ.; al riguardo sottolineava l’inaffidabilità delle prove testimoniali
assunte, l’inesistenza di qualsiasi credito in capo a Bianchi, la conseguente
impossibilità, per la Alfa e a maggior ragione per la Delta, di essere
conscia di ledere con l’atto le ragioni di garanzia dell’attore.
Davanti alla Corte, si costituiva il solo Fallimento
Alfa che contrastate le avversarie deduzioni, concludeva per il rigetto del
gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Esaurita la fase di trattazione, la causa perveniva
all’udienza del 6 dicembre 2000. A questa comparsi, i costituiti procuratori
insistevano perché fosse trattenuta dalla Corte per la decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
I primi sei motivi di appello formulati dalla società
appellante agitano tutti, a diverso titolo, la questione relativa alla
legittimità dell’ingresso nel presente giudizio del curatore del debitore
convenuto in revocatoria ordinaria successivamente fallito e della
conseguente legittimità della pronuncia del giudice di primo grado che, adito
al fine di ottenere una pronuncia di inefficacia dell’atto nei confronti del
singolo creditore, ha dichiarato inefficace l’atto medesimo nei confronti
della massa fallimentare.
Col primo motivo, infatti, si contesta il vizio di
ultrapetizione appunto perché il Tribunale, pur dopo che il curatore del
Fallimento Alfa aveva concluso, nel costituirsi in causa, riportandosi alle
domande già formulate da Bianchi che aveva chiesto declaratoria di
inefficacia nei confronti di sè medesimo dell’atto dispositivo compiuto dalla
debitrice Alfa, ha invece pronunciato l’inefficacia dell’atto stesso nei
confronti del Fallimento predetto, senza che mai siffatta declaratoria gli
fosse stata sollecitata da alcuna delle parti in causa. Il secondo mezzo
denuncia invece violazione del disposto dell’art. 66 della legge fallimentare
sotto questo particolare profilo. Il curatore che subentra nell’azione
revocatoria iniziata dal creditore, non prosegue l’azione stessa in nome
dell’originario attore, ma esercita un’azione che è sua propria, con la
conseguenza che egli dovrà indicare specificatamente quali siano il credito o
i crediti che intende con tale strumento tutelare cosicché sia possibile, in
relazione a ciascuno dei crediti indicati, verificare la sussistenza, nella
specie, dei requisiti richiesti
dall’art. 2901 cod. civ. per il favorevole esperimento del rimedio
revocatorio. Nel caso di specie, però, a dire dell’appellante, nessun accenno
sarebbe stato fatto dal curatore sul punto, con la conseguenza che non ne
sarebbe risultata qualificata l’azione esercitata ex art. 66 della legge
fallimentare. Il terzo mezzo lamenta invece la violazione del disposto di cui
all’art. 111 cod. proc. civ.: essendo la revocatoria ordinaria esperibile dal
curatore azione autonoma rispetto a quella già iniziata dal creditore
singolo, mai potrebbe verificarsi una successione nel processo del primo
rispetto al secondo, con la conseguente illegittimità, nella fattispecie, del
subingresso del curatore del Fallimento Alfa a Bianchi, creditore della società
poi fallita. In qualche modo collegato alla doglianza appena esposta è poi il
quarto motivo col quale la Delta lamenta violazione degli artt. 43 e 51 della
legge fallimentare laddove il giudice di primo grado, a fronte della notizia
certa del fallimento della Alfa e della conseguente perdita di legittimazione
passiva del debitore convenuto, non ha dichiarato l’interruzione del processo
che avrebbe poi potuto riattivarsi solamente dopo la chiusura della procedura
e il conseguente ritorno in bonis del debitore medesimo. Qualificato come
intervento l’ingresso nel giudizio del curatore, il quinto mezzo di gravame
denuncia quindi l’illegittimità dello stesso in quanto avvenuto in spregio
delle forme previste dall’art. 268 cod. proc. civ. e cioè mediante comparsa
depositata allorché la causa era già stata rimessa al Collegio per la
decisione e mai comunicata alle altre parti neppure in sede di notificazione
del ricorso per la prosecuzione del processo dopo il venire meno della causa
di sospensione. Col sesto motivo, infine, l’appellante segnala che la
decisione del Tribunale avrebbe violato l’inderogabile competenza prevista
dall’art. 66 della legge fallimentare per l’esperimento dell’azione
revocatoria ordinaria da parte del curatore, prevedendo tale disposizione la
competenza a decidere del tribunale fallimentare.
I motivi di gravame cosi esposti possono essere trattati
congiuntamente in quanto presuppongono l’analisi e la risoluzione di
questioni che si collocano tutte nell’ambito dell’art. 66 della legge fallimentare
e, in particolare, del rapporto tra questa norma e le situazioni in cui
l’azione revocatoria sia stata già promossa, prima del fallimento del
debitore, da un creditore di questi.
L’art. 66 della legge fallimentare prevede che il
curatore possa domandare siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal
debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile.
Nell’evidenza del richiamo all’art. 2901 cod. civ., non può essere tuttavia
disconosciuta la particolarità che l’azione revocatoria ordinaria viene ad
assumere per il solo fatto di essere esercitata, anziché dal singolo
creditore a tutela dei proprio credito, dal rappresentante della massa
fallimentare che, come tale, agisce ai generali fini della ricostituzione del
patrimonio del fallito onde garantire la soddisfazione concorsuale di tutti i
creditori. Tale particolare atteggiarsi della revocatoria ordinaria nel caso
in cui essa sia esperita dal curatore del debitore, successivamente
dichiarato fallito, è stata ben colta dalla giurisprudenza che non ha mancato
di rilevare come tale azione presenti struttura e disciplina eclettiche, in
quanto partecipi sia dell’azione revocatoria ordinaria, sia di quella
fallimentare. “E’ sufficiente riflettere”, evidenzia Cassazione civile, sez.
I, 10 dicembre 1987, n. 9122, “che, mirando essa a tutelare la garanzia
patrimoniale di tutti i creditori presenti e futuri dell’imprenditore, non è
necessario distinguere fra atti negoziali (compiuti in frode) posteriori o
anteriori al sorgere dei crediti altrui, perché l’essenza del rimedio si basa
sull’unico pregiudizio possibile: quello che con l’atto si sia “determinato”
oppure aggravato lo “stato d’insolvenza” dell’imprenditore”. Se dunque in
questo va ravvisata la particolarità nei riguardi dell’azione ex art. 2901
cod. civ. esperita dal creditore singolo, la nota differenziante rispetto
alla revocatoria fallimentare va invece individuata nel fatto che “la prova
che l’atto negoziale abbia inciso sullo stato d’insolvenza dev’essere data
dal curatore (eventus damni) al pari della prova della scientia damni del
debitore e del consilium fraudis del terzo: entrambi consistenti nella
consapevolezza della determinazione dell’”eventus damni”. In sostanza, il
curatore non può giovarsi delle presunzioni che lo ausiliano nella
revocatoria fallimentare dove l’avvenuta dichiarazione di insolvenza fa
senz’altro presumere il carattere pregiudizievole degli atti specificamente
indicati nell’art. 67 della legge fallimentare.
La giurisprudenza del Supremo Collegio si è più volte
occupata del caso in cui, esperita l’azione revocatoria da parte del
creditore, intervenga in corso di causa il fallimento del debitore convenuto.
In questa evenienza unanime è la conclusione che “la legittimazione
all’esercizio dell’azione spetta, in via esclusiva, al curatore” (Cassazione
civile, sez. I, 4 agosto 1977 n. 3485; Cassazione civile, sez. I, 21 luglio
1998, n. 7119). La ragione dell’impossibilità, da parte del creditore -
attore originario - di proseguire nell’azione è agevolmente rintracciabile
nel fatto che, a seguito del fallimento, viene meno il suo interesse
all’azione poiché la funzione di garanzia patrimoniale cui questa assolve e
che consiste non già nel rientro del bene in se stesso nel patrimonio del
debitore, ma nell’assicurare l’assoggettabilità di detto bene all’azione
esecutiva del creditore vittorioso in revocatoria, non potrebbe più essere
soddisfatta in presenza di una dichiarazione di fallimento da cui deriva
immediatamente, ai sensi dell’art. 51 legge fallimentare, l’impossibilità
dell’inizio e della prosecuzione di qualsivoglia azione esecutiva individuale
sui beni del fallito (Cassazione civile sez. I, 21 Luglio 1998, n. 7119).
L’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria in ordine agli atti di
disposizione del fallito è in ogni caso destinata a risolversi a vantaggio di
tutti i creditori e anche, come si è già notato, di quelli che hanno
acquistato tale posizione successivamente al compimento dell’ano che ha
depauperato il patrimonio del fallito.
La legittimazione esclusiva del curatore a esperirenre —
in alternativa con le azioni revocatorie fallimentari previste dall’art. 67
della lègge fallimentare — l’azione revocatoria ordinaria può avvenire
mediarte l’autonoma instaurazione della causa ma anche, come ritiene
l’unanime giurisprudenza di legittimità, mediante il subentro del curatore
medesimo nella causa già iniziata dal creditore (si veda da ultimo la già
citata pronuncia del giudice di legittimità n. 7119 del 1998).
Cassazione civile, sez. I, 4 agosto 1977 n. 3485 spiega
l’affermata possibilità, per il curatore, di proseguire l’azione revocatoria
iniziata dal creditore osservando che il primo agisce sia come il sostituto
processuale della massa dei creditori, privati della legittimazione ad
iniziare o proseguire l’azione per tutta la durata della procedura
fallimentare, sia come sostituto processuale del debitore fallito il quale
perde la capacità di stare in giudizio rispetto ai rapporti patrimoniali
compresi nei fallimento. L’affermazione non può sorprendere laddove postula
l’assunzione, da parte del curatore, delle funzioni di sostituto processuale
di due delle parti in origine contrapposte (il creditore e il debitore),
perché l’azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore ex ad. 66 legge
fallimentare si differenza da quella esperita dal curatore anche per la
struttura soggettiva in quanto, evidentemente, la prima non può che avere
come parti solamente il fallimento e il terzo acquirente: anche dal punto di
vista soggettivo, dunque, l’intervento del curatore fa assumere all’azione
caratteri tutt’affatto peculiari. L’osservazione secondo la quale il curatore
viene ad agire (anche) come sostituto processuale della massa dei creditori,
poi, trova un significativo aggancio con quanto dispone l’art. 107 della
legge fallimentare che prevede, nel caso di espropriazione immobiliare in
corso alla data del fallimento, che il curatore si sostituisca nella
procedura al creditore istante. In questa fattispecie si è all’evidenza
optato, invece che per la rigorosa applicazione del divieto delle azioni
esecutive individuali, per l’applicazione del principio di economia nei
giudizi, ritenendosi infatti più proficua la prosecuzione, nell’interesse
della procedura, di una prdcedura già iniziata anziché l’azzeramento di
questa. Il parallelismo con l’istituto appena citato appare tanto più
significativo in quanto anche l’azione revocatoria ordinaria si colloca in un
ambito, sia pure ampio e generale, di attuazione delle garanzie patrimoniali
del debitore, di talché non è affatto confliggente col sistema ammettere che,
in nome di ragioni di celerità e di economia, anche nel caso della
revocatoria ordinaria la procedura possa fare propri gli effetti di un’azione
già iniziata dal singolo creditore.
Ammesso quindi che il curatore possa sostituirsi al
creditore nell’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, è inevitabile
ritenere che, per effetto della sostituzione del secondo da parte del primo,
gli elementi peculiari dell’azione ex art. 66 legge fallimentare si innestino
sull’azione già introdotta davanti al giudice, assistendosi a una vera e
propria “trasformazione della revocatoria, dovuta all’intervento e alla nuova
sua proposizione nel medesimo giudizio da parte del curatore (Cassazione
civile, sez. I, 25 settembre 1976 n. 3158, parte motiva).
Quanto alle modalità del subingresso del curatore, si è
precisato che esso avviene a mezzo della riassunzione del processo “nel grado
e nella fase in cui questo si trovava al momento dell’interruzione”
(Cassazione civile, sez. I, 4 agosto 1977 n. 3485) e questo, naturalmente,
quando interruzione vi sia stata. Com’è noto, la perdita della capacità
processuale della parte costituita (che si verifica a cagione della
dichiarazione di fallimento) determina l’interruzione del processo solamente
dal momento in cui il procuratore dichiari il fatto interruttivo all’udienza
o lo notifichi alle altre parti. Ove tale dichiarazione (o notificazione)
difetti, il soggetto cui compete la legittimazione a proseguire il processo
può senz’altro costituirsi mediante apposita comparsa che, ai fini della
comunicazione alle altre parti, deve essere depositata in cancelleria ai
sensi dell’art. 170 cod. proc. civ..
Così dunque ricostruito il tessuto normativo e
giurisprudenziale relativo alla materia di cui trattasi, devono vagliarsi, in
rapida sintesi, i motivi di gravame che più sopra si sono elencati.
Risulta in primo luogo evidente la insussistenza del
vizio di ultrapetizione denunciato col primo motivo di gravame. Infatti, il
curatore del Fallimento Alfa, nel momento in cui è subentrato al creditore
Bianchi ha innestato nel processo originariamente iniziato da questi l’azione
revocatoria ordinaria specificatamente prevista a tutela delle ragioni della
massa dei creditori. Pertanto, nel momento in cui il curatore ha dichiarato,
nel costituirsi, di fare proprie le conclusioni già versate in causa dal
creditore, queste ultime non potevano che intendersi nella nuova accezione
imposta dai tini propri dell’azione revocatoria esercitata nell’interesse del
fallimento. Decidendo in ordine all’azione stessa, pertanto, il giudice di
primo grado non avrebbe comunque potuto dichiarare inefficace l’atto nei soli
confronti dell’originario attore, poiché, come si è detto, l’intervento del
curatore necessariamente aveva trasformato l’azione rendendola funzionale
alla ricostituzione del patrimonio del fallito a vantaggio di tuffi i
creditori concorsuali.
Non era poi necessario, ai fini del legittimo
esperimento dell’azione consentita dall’art. 66 della legge fallimentare, che
il curatore indicasse specificatamente quali fossero i crediti in funzione
dei quali intendeva subingredire al creditore originario attore. Premesso che
il curatore agisce, indiscriminatamente, a tutela di tutti i crediti che
erano confluiti o sarebbero confluiti nella massa passiva del fallimento,
indipendentemente dalla circostanza che essi fossero anteriori o successivi
all’atto che si intende revocare, va rilevato che l’esigenza dell’analitica
indicazione, da parte del curatore, dei crediti in sede di revocatoria
ordinaria è funzionale alla possibilità di verificare, alla stregua degli
stessi, l’esistenza dei requisiti previsti dalla legge per il positivo
esperimento dell’azione. La specifica indicazione dei crediti, da parte del
curatore, non attiene quindi alla legittimità dell’agire del curatore
medesimo, bensì al merito dell’azione, nel senso che la necessità di
circostanziare detti crediti rileva, come si vedrà in appresso, ai finì di
integrare la prova circa la fondatezza della domanda. Si aggiunge peraltro
che, qualora il curatore subentri al creditore nella revocatoria da questi
già iniziata senza nulla precisare, è evidente che egli intenda avvalersi, ai
fini della prova del credito e dei conseguenti elementi della fattispecie
legale, proprio del credito per la cui tutela aveva agito l’originario
attore. Per queste complessive ragioni, il secondo motivo di gravame deve
essere rigettato nella parte in cui sembra postulare la specifica
enunciazione dei crediti quale condizione per il legittimo esperimento
dell’azione da parte del curatore.
Ritiene la Corte inesistente anche la violazione
dell’art. 111 cod. proc. civ. denunciata col quarto mezzo. Il subingresso del
curatore rispetto al creditore originario attore nella revocatoria ordinaria
e infatti fenomeno che non si vuole ricondurre nell’ambito della successione
nel diritto controverso ma a quello, del tutto diverso, della perdita di
legittimazione del secondo in virtù dell’espressa attribuzione al primo, in
via esclusiva e in forza di specifica disposizione di legge, del potere di
esperire l’azione nei confronti del terzo acquirente.
Anche il quarto motivo di appello si rivela non fondato.
La interruzione del processo invocata dall’appellante non era nella specie
possibile poiché mancò la dichiarazione, proveniente dal procuratore della
Alfa, dell’avvenuto fallimento di detta società. D’altra parte, il curatore
del fallimento, soggetto legittimato a proseguire il processo, provvide a
costituirsi in giudizio impedendo così l’emersione del fatto interruttivo. La
legittimazione del curatore a proseguire l’esperimento giudiziale dell’azione
in luogo dell’originario attore deve essere senzaltro ammessa (per le ragioni
che si sono sopra espresse) e non contrasta poi, come lamentato
dall’appellante, nè con l’art. 51 né con l’ari 43 della legge fallimentare.
Al contrario, proprio il subingresso del curatore medesimo nel giudizio a
tutela degli interessi di massa salvaguarda sia il principio che vieta,
intervenuto il fallimento, le azioni esecutive individuali sia quello che
attribuisce all’organo della procedura la rappresentanza processuale del
fallito.
Non risulta violata la disposizione processuale
contenuta nell’art. 268 cod. proc. civ., come sostenuto dalla Delta col
quinto mezzo. L’articolo citato disciplina infatti le forme dell’intervento
dei terzi nel processo, fattispecie alla quale non può essere in alcun modo
ricondotto l’intervento del curatore nell’azione revocatoria ordinaria in
corso autorizzato dall’art. 66 legge fallimentare. Rammentato infatti che il
curatore interviene in luogo del creditore che, per effetto del fallimento,
resta privo di qualsiasi legittimazione al prosieguo dell’azione e che lo
stesso rappresenta anche il debitore, ormai privo della capacità processuale,
l’intervento stesso risulta assimilabile ai casi di costituzione del soggetto
cui competa di proseguire il giudizio. Detta costituzione è quindi possibile
anche nella fase in cui il giudizio penda davanti al Collegio e può avvenire
mediante il deposito della comparsa e del fascicolo in cancelleria senza la
necessità di scambio della comparsa medesima con le altre parti costituite.
Non può infine essere condiviso neppure il sesto motivo
di impugnazione col quale si denuncia violazione dell’art. 66 legge
fallimentare assumendosi che l’azione sulla quale ha deciso il Tribunale di
Mantova sarebbe stata sottratta alla competenza funzionale inderogabile del
tribunale fallimentare prevista da quella norma. AI riguardo è agevole
osservare che il tribunale fallimentare altro non è che il “tribunale che ha
dichiarato il fallimento” e che nella fattispecie, il fallimento della Alfa
S.r.1. fu dichiarato dal Tribunale di Mantova e cioè da quello stesso organo
giudiziario che ha deciso sulla revocatoria promossa da Bianchi e poi
proseguita dal curatore. Né potrebbe farsi leva su un’eventuale suddivisione
in sezioni del predetto Tribunale e sull’affidamento a una delle stesse — in
tesi diversa da quella che ha emesso la sentenza impugnata - della materia
fallimentare. Al riguardo, infatti, costituisce principio consolidato che “il
cosiddetto tribunale fallimentare, che si identifica con il tribunale che ha
dichiarato il fallimento, non costituisce un organo speciale dell’ufficio
giudiziario, sicché, anche quando questo sia un tribunale diviso in più
sezioni, con apposita sezione per la materia fallimentare, la decisione resa
in detta materia da una diversa sezione dello stesso tribunale non é invalida
per ragioni d’incompetenza “ (Cassazione civile, sez 1, 17 Novembre 1982 n.
6153; Cassazione civile, sez. I, 9 maggion 1986 n. 3090; Cassazione civile,
sez. 1, 15 marzo 1990 n. 2117). Deve pertanto concludersi che nella specie,
contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, sull’azione revocatoria
ordinaria proposta cx art. 66 legge fallimentare dal curatore del Fallimento
Alfa ha deciso il tribunale fallimentare, cosi come espressamente richiesto
dalla norma suddetta.
Respinti quindi tutti i motivi di appello relativi alla
legittimità formale dell’ azione esperita dal curatore, rileva la Corte che
col settimo motivo la Delta ha lamentato numerosi errori in cui il Tribunale
sarebbe caduto nel ritenere fondata, nel merito, la domanda proposta dalla
procedura. Secondo l’appellante, in particolare, il giudice di primo grado
avrebbe errato nel ritenere, sulla scorta della testimonianza del teste
BORTOLOTTI, che scopo della costituzione della stessa Delta sarebbe stato
quello di consentire alla Alfredi, amministratrice della Alfa, di proseguire
la sua attività imprenditoriale nonostante la situazione di dissesto della
stessa Alfa nonché di salvaguardare il patrimonio di quest’ultima, gravata da
debiti ingenti. Inoltre, sempre secondo l’appellante, non sarebbe risultato
provato, nella fattispecie, il consilium fraudis poiché non risulterebbe
essere certo il credito vantato da Bianchi e quindi non provata la
consapevolezza, nel supposto debitore, di agire in modo da diminuire le
garanzie patrimoniali proprie del credito stesso. Infine, difetterebbe nella
specie qualsiasi intento frodatorio da parte del debitore perché la
deliberazione di alienare il patrimonio della Alfa fu presa, al fine di
saldare i pregressi debiti, molto tempo prima che fossero posti in essere i
singoli atti di disposizione tra i quali quello impugnato da Bianchi.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame, così in
sintesi riassunto, sia fondato e meriti accoglimento.
In generale, si annota che, secondo l’art. 2901 cod.
civ. il creditore “può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi
confronti gli atti dispositivi del patrimonio con i quali il debitore rechi
pregiudizio alle sue ragioni”. Questo “pregiudizio”, come noto, ricorre non
solo quando l’atto di disposizione determini la perdita della garanzia
patrimoniale del debitore, ma anche quando comporti una maggiore difficoltà,
o incertezza, o dispendio nella soddisfazione coattiva del credito. Pertanto
il requisito predetto sicuramente ricorre nella ipotesi in cui l’atto di
disposizione riduca la consistenza del patrimonio del debitore in misura tale
da rendere la parte residua inidonea a coprire l’ammontare dei debiti. Al
fine di accertare, nel concreto, l’esistenza del pregiudizio subito dal
creditore, occorre allora che vengano messi a confronto due valori: il
patrimonio del debitore subito dopo la modificazione subita a seguito del
compimento dell’atto di disposizione e la entità complessiva dei debiti
preesistenti al compimento dell’atto, poiché solamente attraverso una
valutazione comparativa della intera situazione debitoria e della consistenza
quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore può stabilirsi in
concreto se l’eventuale esecuzione forzata del creditore revocante sul
patrimonio del debitore sortirebbe esito negativo o anche insufficiente in
conseguenza dell’atto compiuto da quest’ultimo.
Trasportando queste affermazioni nell’ipotesi in cui la
revocatoria ordinaria sia esperita dal curatore, non richiedendo l’art. 66
legge fallimentare presupposti diversi da quelli previsti dall’art. 2901 cod.
civ., deve ritenersi che, ancorché l’azione stessa giovi a tutti i creditori
ammessi al passivo, anche se il loro credito sia sorto dopo il compimento
dell’atto di disposizione e ciò in quanto il curatore agisce per ricostituire
il patrimonio del fallito a vantaggio dell’intera massa dei creditori, “il
curatore del fallimento è tenuto a provare, a meno che non venga ipotizzata
una dolosa preordinazione dell’atto dispositivo al fine di pregiudicare il
soddisfacimento del credito ... che il credito dei creditori ammessi o di
alcuni dei creditori ammessi era già sorto al momento dell’atto che si assume
pregiudizievole, quale era la consistenza dei loro crediti, quale era la
consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito
dopo il compimento dell’atto che si assume pregiudizievole, consentendo
soltanto la acquisizione di tali dati di verificare in concreto, attraverso
il loro raffronto, se l’atto in questione abbia causato al creditore o ai
creditori il pregiudizio sopra specificato” (Cassazione civile sez. I, 12
settembre 1998, n. 9092).
Con riferimento al caso di specie, occorre anzitutto
precisare che, pur dopo la costituzione in giudizio del Fallimento, l’azione
revocatoria ha avuto quale referente esclusivo il credito in forza del quale
aveva agito ab origine Bianchi. La stessa curatela, nel rispondere al rilievo
di controparte secondo il quale sarebbe stato omesso il riferimento esplicito
ai crediti in riferimento ai quali si intendeva agire ex art. 66 legge
fallimentare, ha precisato che proprio attraverso la produzione del decreto
con cui Bianchi era stato ammesso al passivo, si è proceduto alla indicazione
specifica del credito concorrente nel passivo fallimentare “relativamente al
quale si riscontrano i presupposti soggettivo e oggettivo della revocatoria
esperita” (comparsa di costituzione di secondo grado).
Per altro verso, va precisato che la decisione del
Tribunale ha espressamente collocato la declaratoria dell’inefficacia
dell’atto nell’ambito caratterizzato dalla mera consapevolezza, nel debitore,
di ledere le ragioni del creditore, non essendosi difatti affermata
l’esistenza di una dolosa preordinazione dell’atto al fine di pregiudicare il
soddisfacimento di futuri crediti. Pertanto, assumendo come riferimento
proprio il credito in forza del quale era stata iniziata l’azione
revocatoria, è innanzitutto necessario verificare l’esistenza del credito
medesimo, ricordando quanto sopra si è detto circa l’onere del curatore di
fornire la prova che il credito era esistente e reale al momento del
compimento dell’atto revocando.
Il Fallimento Alfa, come si è detto, ha inteso fornire
della prova attraverso la produzione di copia dei verbali delle udienze per
la verifica dei crediti dai quali, in effetti, il credito di Bianchi risulta
ammesso al passivo per L.81.801.025 con interessi legali dall’11 dicembre
1990. Si aggiunge che, in relazione a tale credito, sarebbe possibile
prospettare anche una collocazione cronologica, atteso che, nel verbale
prodotto, si legge che il credito stesso è ammesso in via privilegiata per le
annate 1989— 1990.
Va però rilevato che, rispetto all’unico credito
evidenziato dal curatore nel suo agire in revocatoria ordinaria, sia la Alfa
ancora in bonis, sia la Delta hanno formulato precise e serie contestazioni
in ordine all’esistenza dello stesso. Sul punto, si osserva che il credito
vantato da Bianchi venne anche giudizialmente contestato attraverso
l’opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo concesso in favore del
creditore, opposizione che si chiuse, dopo la dichiarazione di fallimento,
con una pronuncia di valenza esclusivamente processuale che revocò il decreto
ingiuntivo e dichiarò improcedibile il giudizio appunto per il dichiarato
fallimento. Tuttavia, è rilevante annotare che nel corso della procedura, il
giudice istruttore ritenne di sospendere la provvisoria esecuzione del
decreto concessa in sede di sua emissione rilevando che la domanda di
pagamento di cui al ricorso monitorio era in contrasto con la documentazione
prodotta dalla ingiunta che attestava, da un lato, di come fino al 1985
Bianchi avesse ricevuto compensi dalla Alfa in qualità di dipendente e,
dall’altro, di come per le medesime prestazioni successive di cui si chiedeva
il pagamento, la stessa Alfa avesse incaricato altri professionisti che erano
stati regolarmente pagati.
In questa complessa e contraddittoria situazione, il
Fallimento Alfa ha affidato la prova del credito di Bianchi alla mera
produzione documentale di cui si è detto. L’elemento in tal modo offerto, a
giudizio della Corte, non può però ritenersi probante poiché al provvedimento
del giudice delegato di accertamento dei diritti dei creditori alla
distribuzione proporzionale non può riconoscersi valore di accertamento
definitivo e incontestabile al di fuori del fallimento, in quanto detto
provvedimento ha effetto preclusivo soltanto durante la procedura
fallimentare (Cassazione civile sez. I, 22 gennaio 1997, n. 664). Pertanto se
l’accertamento suddetto implica che, in corso di fallimento e finché sia
aperta la relativa procedura, non possono essere proposte dal creditore e dal
debitore, ad un giudice diverso da quello fallimentare, le questioni
riconducibili al credito ammesso al passivo, l’accertamento medesimo non
esclude invece che, al di fuori del fallimento ed in pendenza della relativa
procedura sia possibile contestare la validità o l’efficacia degli stessi
titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo e, quindi
necessariamente oggetto di esame e di valutazione ai fini della formazione
dello stato passivo (ibid.).
E’ certamente possibile, per il giudice di un diverso
giudizio nel quale siano parti altri soggetti, utilizzare l’accertamento
formatosi in sede fallimentare come mero dato obiettivo su cui fondare il
proprio convincimento (Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 1990 n. 2545), ma
è nondimeno necessario, in ossequio alle ordinarie regole sulla formazione di
tale convincimento, che quel dato si inserisca in un contesto convincente e
non contraddittorio coniugandosi con gli altri elementi a disposizione del
giudice stesso. Nel caso di specie, però, si è detto che i dati presenti nel
giudizio sono del tutto discordanti, andando alcuni in senso diametralmente
opposto rispetto all’affermazione dell’esistenza del credito. Nè risulta
prodotta in atti documentazione che consenta al Collegio di direttamente
valutare sia le ragioni creditorie avanzate da Bianchi sia le ragioni di
opposizione alle prime che, invece, furono già apprezzate dal giudice
istruttore nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo e che lo indussero
a sospendere la già concessa esecuzione provvisoria del decreto medesimo.
In questo contesto, deve quindi riconoscere la Corte
come non vi sia in atti la prova dell’esistenza del credito vantato da
Bianchi nei confronti della Alfa, ovvero dell’unico credito che il curatore
ha allegato e indicato a fondamento della propria legittimazione a esperire
l’azione revocatoria ordinaria. Non appare peraltro possibile indagare, ex
officio, se all’epoca dell’atto impugnato vi fossero o meno altri crediti
perché questa indagine attiene all’ambito della prova relativa all’eventus
damni che, come si è visto, è regolata dalle consuete regole circa l’onere di
allegazione e di dimostrazione.
Non essendo provato il credito a tutela del quale è
iniziata l’azione revocatoria ordinaria, è evidente che, come ha rilevato
l’appellante, nulla si possa dire circa l’esistenza della scientia damni da
parte del debitore e del consilium fraudis da parte del terzo. Irrilevanti,
al riguardo, risultano le prove assunte nel primo grado dalle quali è emerso
che la Delta sarebbe stata costituita onde consentire la protrazione
dell’attività imprenditoriale della Alfredi, amministratrice della Alfa,
nonostante la situazione di grave difficoltà economica in cui versava detta
società. Infatti, non essendo stata provata, nel presente processo, nè
l’esistenza nè l’ammontare dei debiti della Alfa al momento del compimento
dell’atto in tesi pregiudizievole, nè le consistenze patrimoniali della
stessa non può affermarsi che la società disponente abbia agito alienando il
proprio immobile nella consapevolezza di arrecare danno alle ragioni dei
creditori e neppure che il terzo (nonostante il ruolo che l’amministratrice
della Alfa pare avere avuto nella costituzione della Delta) sia stato
consapevole degli effetti pregiudizievoli dell’atto per le ragioni dei
creditori del proprio dante causa.
Pertanto, non avendo assolto il curatore del Fallimento
l’onere probatorio che allo stesso incombeva la domanda a suo tempo proposta
da Bianchi e quindi fatta propria dal Fallimento di dichiarare l’inefficacia
dell’atto non poteva essere accolta. La sentenza di primo grado che invece ha
condiviso la prospettazione di parte attrice deve essere quindi riformata, in
accoglimento del gravame proposto dall’appellante.
La soccombenza del Fallimento comporta che lo stesso
debba essere condannato a rifondere all’appellante le spese di entrambi i
gradi del giudizio. Esse, in considerazione dell’attività defensionale
effettivamente svolta quale risulta dal fascicolo di parte e dai verbali di
causa, si liquidano in complessive L.5.800.000 (di cui L.1.800.000 per
diritti e L.3.200.000 per onorari) e L. 6.270.000 (di cui L.1.200.000 per
diritti e L.3.500.000 per onorari), rispettivamente per il primo e per il
secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo,
accoglie l’appello proposto dalla società DELTA S.R.L.
contro la sentenza n. 46/99 del Tribunale di Mantova in data 15 dicembre 1998
—21 gennaio 1999 e, in riforma della stessa,
rigetta la domanda proposta da Andrea BIANCHI e quindi
dal FALLIMENTO ALFA S.R.L. di revoca, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.,
dell’atto 16 ottobre 1990 n. 38364/10842 rep. notaio Cavandoli stipulato tra
la Alfa S.r.l. e la Delta S.r.l.;
condanna il Fallimento Alfa S.r.l. a rifondere alla
Delta S.r.l. le spese di entrambi i gradi liquidate in L. 5.800.000 e L.
6.270.000, rispettivamente per il primo e per il secondo grado.
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