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Sezione I - Giurisprudenza

documento 911

 

 

 

 

 

Imprenditore agricolo – Requisiti per la assoggettabilità al fallimento – Insussistenza.

 

Corte d’Appello di Brescia, Sez. II – Decreto novembre 1990 - Presidente Dott. Massimo Agnelli, Giudice relatore Dott. Augusto Bitonte, Giudice Dott. Gianbattista Lo Presti.

decreto

visti i reclami proposti in data 11/9/1990 dalla Beta s.r.l. e in data 17/9/1990 dalla S.r.l. Gamma e dalla Delta s.a.s. avverso il decreto 20 luglio 1990 con il quale il Tribunale di Mantova respingeva i ricorsi degli odierni reclamanti per la dichiarazione di fallimento della “Azienda Agricola Eredi Bianchi” e dei soci Paola Bianchi, Mario Rossi e Antonio Verdi;

viste le ulteriori informazioni trasmesse dai carabinieri territorialmente competenti;

sentiti i ricorrenti e, per la ditta debitrice, la signora Paola Bianchi;

esaminati gli atti e rilevato che il Tribunale ha respinto i ricorsi per ritenuto difetto del requisito soggettivo, avendo ravvisato, nell’attività della debitrice, i caratteri della impresa agricola;

considerato che lo stato di grave insolvenza è fuori discussione essendo tra le parti pacifica l’esistenza di posizioni debitorie per svariate centinaia di milioni e l’assoluta inesistenza di liquidità e di crediti, mentre ribadisce la debitrice di essere imprenditore agricolo;

rilevato che, per quanto in atti, l’azienda dispone di circa quaranta ettari di terreno destinato a non precisate né dimostrate coltivazioni e che la recente generica allusione a produzione di “mais ceroso” non è suffragata da supporto alcuno né da indicazione e dimostrazione dei quantitativi asseritamente raccolti nell’anno; che l’azienda risulta avere soltanto due dipendenti oltre i titolari (v. inform. CC) e attrezzature per lo più “obsolete” e in pessimo stato di conservazione (come dichiarato dallo stesso Claudio Mantovani all’ufficiale giudiziario in occasione del sequestro conservativo del 25/1/1990), circostanze, codeste, che non depongono per un’attualità del collegamento funzionale tra coltivazione del fondo e allevamento del bestiame, corroborando il sospetto, avanzato dai creditori, che questo, ove mai acquisito per l’allevamento, venisse condotto a maturazione mediante mangimi acquistati e non già prodotti; che, peraltro, è opportuno osservare come, secondo la debitrice, l’allevamento del bestiame si articola in due cicli annuali di mesi sei ciascuno;

che, tuttavia, l’ufficiale giudiziario trovò le stalle completamente vuote il 25/1/1990, ancorchè la debitrice avesse acquistato il 7 e il 21 dicembre 1989, e così poco più di un mese prima, 50 + 52 bovini da ristallo dalla Gamma s.r.l. nonché il 5 e 20 ottobre e l’11 novembre n. 60 + 50 +40 + 55= 205 “ vitelloni francesi vivi dalla Delta s.a.s., oltre ad ulteriori 60 animali, consegnati il 16/11/89, dalla Beta s.r.l.; che, dunque, di certo tale bestiame non fu acquistato per essere allevato, bensì per essere commerciato;

che non si trattò  delle uniche operazioni commerciali poste in essere dai debitori se si considera l’ammissione, da parte della Bianchi (verbale 18 maggio 1990) di operazioni di acquisto e pronta rivendita di bestiame già adulto per un valore “ di circa 600 milioni”; che le posizioni dei creditori ricorrenti trovano titolo proprio in operazioni commerciali del genere, talchè è “in re ipsa” la qualità di imprenditore commerciale insolvente nei debitori, ove si consideri la sufficiente sistematicità di tale attività, nessun rilievo possedendo la circostanza che in tempi recenti essa abbia avuto impronta diversa e più strettamente agricola; che, dunque, i reclami vanno accolti con ogni conseguente statuizione;

ptm

visto  l’art. 22 R.D. 16.3.1942 n. 267 rimette gli atti al Tribunale di Mantova per la dichiarazione di fallimento della ditta denominata “Azienda Agricola Eredi Bianchi nonché dei singoli soci Paola Bianchi Mario Rossi e Antonio Verdi.