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Imprenditore agricolo – Requisiti per la assoggettabilità al
fallimento – Insussistenza. Corte d’Appello di Brescia, Sez.
II – Decreto novembre 1990 - Presidente Dott. Massimo Agnelli, Giudice
relatore Dott. Augusto Bitonte, Giudice Dott. Gianbattista Lo Presti. decreto visti i reclami proposti in data
11/9/1990 dalla Beta s.r.l. e in data 17/9/1990 dalla S.r.l. Gamma e dalla
Delta s.a.s. avverso il decreto 20 luglio 1990 con il quale il Tribunale di
Mantova respingeva i ricorsi degli odierni reclamanti per la dichiarazione di
fallimento della “Azienda Agricola Eredi Bianchi” e dei soci Paola Bianchi,
Mario Rossi e Antonio Verdi; viste le ulteriori informazioni
trasmesse dai carabinieri territorialmente competenti; sentiti i ricorrenti e, per la
ditta debitrice, la signora Paola Bianchi; esaminati gli atti e rilevato
che il Tribunale ha respinto i ricorsi per ritenuto difetto del requisito
soggettivo, avendo ravvisato, nell’attività della debitrice, i caratteri
della impresa agricola; considerato che lo stato di
grave insolvenza è fuori discussione essendo tra le parti pacifica
l’esistenza di posizioni debitorie per svariate centinaia di milioni e
l’assoluta inesistenza di liquidità e di crediti, mentre ribadisce la
debitrice di essere imprenditore agricolo; rilevato che, per quanto in
atti, l’azienda dispone di circa quaranta ettari di terreno destinato a non
precisate né dimostrate coltivazioni e che la recente generica allusione a
produzione di “mais ceroso” non è suffragata da supporto alcuno né da
indicazione e dimostrazione dei quantitativi asseritamente raccolti
nell’anno; che l’azienda risulta avere soltanto due dipendenti oltre i
titolari (v. inform. CC) e attrezzature per lo più “obsolete” e in pessimo
stato di conservazione (come dichiarato dallo stesso Claudio Mantovani
all’ufficiale giudiziario in occasione del sequestro conservativo del
25/1/1990), circostanze, codeste, che non depongono per un’attualità del
collegamento funzionale tra coltivazione del fondo e allevamento del
bestiame, corroborando il sospetto, avanzato dai creditori, che questo, ove
mai acquisito per l’allevamento, venisse condotto a maturazione mediante
mangimi acquistati e non già prodotti; che, peraltro, è opportuno osservare come,
secondo la debitrice, l’allevamento del bestiame si articola in due cicli
annuali di mesi sei ciascuno; che, tuttavia, l’ufficiale
giudiziario trovò le stalle completamente vuote il 25/1/1990, ancorchè la
debitrice avesse acquistato il 7 e il 21 dicembre 1989, e così poco più di un
mese prima, 50 + 52 bovini da ristallo dalla Gamma s.r.l. nonché il 5 e 20
ottobre e l’11 novembre n. 60 + 50 +40 + 55= 205 “ vitelloni francesi vivi
dalla Delta s.a.s., oltre ad ulteriori 60 animali, consegnati il 16/11/89,
dalla Beta s.r.l.; che, dunque, di certo tale bestiame non fu acquistato per
essere allevato, bensì per essere commerciato; che non si trattò delle uniche operazioni commerciali poste
in essere dai debitori se si considera l’ammissione, da parte della Bianchi
(verbale 18 maggio 1990) di operazioni di acquisto e pronta rivendita di
bestiame già adulto per un valore “ di circa 600 milioni”; che le posizioni
dei creditori ricorrenti trovano titolo proprio in operazioni commerciali del
genere, talchè è “in re ipsa” la qualità di imprenditore commerciale
insolvente nei debitori, ove si consideri la sufficiente sistematicità di
tale attività, nessun rilievo possedendo la circostanza che in tempi recenti
essa abbia avuto impronta diversa e più strettamente agricola; che, dunque, i
reclami vanno accolti con ogni conseguente statuizione; ptm visto l’art. 22 R.D. 16.3.1942 n. 267 rimette gli atti al Tribunale
di Mantova per la dichiarazione di fallimento della ditta denominata “Azienda
Agricola Eredi Bianchi nonché dei singoli soci Paola Bianchi Mario Rossi e
Antonio Verdi. |