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Sezione I - Giurisprudenza

documento 960/2003

 

 

 

 

Massimario, l. fall. art. 67

 

Corte Appello Milano 31 maggio 2003- Pres. DI LEO - Est. VALLESCURA

 

Conferimento di azienda bancaria – Revocatoria fallimentare - Legittimazione passiva della cessionaria – Sussistenza.

 

Se l’atto di cessione o di conferimento di azienda bancaria fa riferimento a tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla cedente, nella cessione devono intendersi compresi, pur se non specificamente menzionati, le soggezioni e gli oneri connessi con i rapporti giuridici precedenti, fra i quali, dunque, anche le eventuali azioni revocatorie. (fb)

 

 

 

 

Il testo integrale:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18 marzo 1998, il Curatore del Fallimento Fraccari Giancarlo s.p.a., rag. Raffaele Mattolini previa autorizzazione del g.d. in data 28 gennaio 1998 - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il Banco Ambrosiano Veneto (successivamente Bav) s.p.a., chiedendo che fossero dichiarati inefficaci e revocati, ai sensi dell'art. 67 comma 2°, 1. fall., gli atti estintivi dell'esposizione debitoria della Fraccari - avente origine 4 finanziamenti a quest'ultima effettuati in valuta estera dall'Istituto di credito - eseguiti mediante versamenti sul conto corrente ordinario n. 39380-72 nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento avvenuta in data 20 aprile 1993, sussistendo in capo alla Banca la conoscenza dello stato di insolvenza e che, di conseguenza, il convenuto Bav fosse condannato a restituire al Fallimento il complessivo importo di lire 3.707.722.043, oltre interessi anche anatocistici ex art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2" c.c.

La Curatela chiedeva altresì dichiarare inefficace e quindi revocare, ex art. 67, comma 1° n. 2 e/o comma 2° 1. fall., l'atto di conferimento in data 12 gennaio 1993 di mandato irrevocabile alla negoziazione di una polizza commerciale della s.p.a. Caboto I dell'importo di lire 2.000.000.000, che il Bav, alla scadenza (29 marzo 1993) aveva trattenuto a compensazione del proprio maggior credito, con conseguente condanna della Banca a restituire al Fallimento detta somma, oltre accessori come già sopra precisati. Spese processuali rifuse.

Instauratosi il contraddittorio, il Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. eccepiva, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo lo stesso soggetto che aveva intrattenuto i rapporti - in relazione ai quali il Fallimento aveva promosso la controversia in esame - con la società fallita.

Nel merito, precisato che la Fraccari era società affidata (ed anzi il 16 giugno 1992 era stato aumentato il fido fino a 3 miliardi per finanziamenti all'importazione e fino a 50 milioni per elasticità di cassa); che l'allora Bav (ora Banca Intesa s.p.a.) solo verso la metà del marzo 1993 aveva appreso dal Legale della Fraccari che la situazione patrimoniale di detta Società aveva evidenziato gravi perdite; che il conto corrente ordinario 39380/72 non era di fatto congelato, tanto che l'Istituto aveva continuato ad erogare finanziamenti fino a gennaio 93 e che neppure la Banca aveva impedito l'operatività della convenzione di assegno prima della revoca dei rapporti, avvenuta con lettera 18 marzo 1993 (doc. 11 fall.) come ex adverso sostenuto; che quindi il prospetto degli importi revocabili predisposto dal Fallimento, in quanto redatto su presupposti errati non aveva alcun valore, essendo errato anche sotto il profilo meramente contabile; che il mandato in rem propriam neppure era stato utilizzato, essendo avvenuta la compensazione in forza della coesistenza, prima del fallimento, di obbligazioni contrapposte, chiedeva re-spingersi tutte le domande attoree, con rifusione delle spese di causa.

Con sentenza n. 7032/2000 in data 29 maggio/8 giugno 2000, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, respingeva le domande proposte dal Fallimento Fraccari Giancarlo s.p.a. in liquidazione nei confronti del Banco Ambrosiano veneto s.p.a., per difetto di legittimazione passiva e compensava le spese di lite.

Contro questa sentenza ha proposto appello il Fallimento Fraccari s.p.a., previa autorizzazione del g.d., con atto notificato in data 22 marzo 2001, censurando la decisione impugnata per i motivi di cui in seguito, ribadendo le conclusioni assunte nel primo giudizio.

L'appellata Banca, costituita con comparsa depositata in Cancelleria il 15 giugno 2001, ha chiesto confermarsi l'impugnata decisione con particolare riguardo al ritenuto difetto di legittimazione passiva del convenuto Banco Ambrosiano Veneto s.p.a.; in subordine, contestata la fondatezza del gravame, ne ha chiesto il rigetto, insistendo altresì per l'ammissione dei capitoli di prova esclusi con ordinanza del g.i. 16 marzo 1999.

In via di appello incidentale, la Banca ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado laddove aveva dichiarato compensate le spese, condannando il Fallimento all'integrale rifusione delle spese stesse.

Sulle conclusioni trascritte in epigrafe, precisate all'udienza dell'11 luglio 2002, la causa è stata posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, premesso che con delibera assembleare 18 dicembre 1997 il Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. con sede in Vicenza aveva mutato la propria denominazione sociale in Banca Intesa s.p.a., fissando la sede in Milano, piazza Ferrari 10; che, con delibera assembleare 27 novembre 1997, la s.r.l. Euragrind con effetto dall' 1 gennaio 1998 aveva mutato la propria denominazione sociale in Banco Ambrosiano Veneto s.p.a., trasferendo la sede sociale in Vicenza; che con atto P' gennaio 1998 il Banco Ambrosiano Veneto aveva conferito ad Euragrind s.r.l. l'intero complesso aziendale; tanto premesso, ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, in via preliminare, sollevata dalla Banca convenuta osservando che i rapporti commerciali con la Fraccari da cui traevano origine le azioni revocatorie promosse dalla Procedura, non avevano avuto luogo con « l'attuale Banco Ambrosiano Veneto » e che all'atto del conferimento dell'azienda il rapporto contrattuale con la Fraccari (dichiarata fallita il 20 aprile 1993) era già cessato da tempo e neppure esisteva alcun debito della società conferente che potesse essere oggetto di cessione, perché attesa la natura costitutiva della sentenza di revoca, l'eventuale accoglimento della domanda sancisce un obbligo restitutorio che sorge solo all'esito della sentenza; che pertanto al momento del trasferimento, mediante conferimento dell'azienda bancaria da Banco Ambrosiano Veneto a Euragrind non sussisteva in capo alla conferente alcuna posizione debitoria connessa con il rapporto intrattenuto con la Fraccari in bonis, non essendo a quella data intervenuta alcuna pronuncia; che il preteso credito della Curatela neppure risultava dalle scritture obbligatorie, ai sensi dell'art. 2560 c.c.; che infine nessun accollo esterno di eventuali debiti futuri risultava da parte della conferitaria.

La questione della quale questa Corte è stata investita con l'appello proposto dalla Procedura si compendia dunque nella risoluzione del quesito circa la necessità di convenire nel giudizio in esame la cedente o la cessionaria, con riguardo all'atto di conferimento posto in essere, poiché l'eventuale obbligazione restitutoria, in relazione alla proposta azione ex art. 67 I. fall., che ha natura costitutiva, nascerebbe solo successivamente a detta pronunzia, né sarebbe sorta mai prima della cessione.

Ad avviso della Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nell'atto di conferimento in oggetto è possibile ritenere ricomprese anche le situazioni di soggezione rispetto ad eventuali azioni revocatorie esercitabili dal Fallimento.

Ciò, in quanto nel trasferimento delle poste attive, pur se non specificamente menzionati, sono certamente ricompresi le soggezioni e gli oneri connessi con i rapporti giuridici precedenti, fra i quali, dunque, anche le eventuali azioni revocatorie ed in tal senso deve ritenersi indubbia la legittimazione passiva del Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. convenuto (che, già Euragrind, società interamente controllata, tale denominazione ha assunto a far data dal 10 gennaio 1998, immediatamente dopo il conferimento dell'azienda bancaria da parte del Banco Ambrosiano Veneto, poi Banca Intesa), stante l'avvenuto conferimento anche delle poste tutte riguardanti la Fraccari s.p.a. - con conseguente titolarità in capo alla conferitaria delle posizioni giuridiche connesse che potevano ricevere, anche se in modo eventuale e futuro, un pregiudizio (ivi compreso quello derivante da azioni revocatorie) a seguito della dichiarazione di fallimento della Società - cui l'azione ex art. 67 1. fall. promossa dalla Curatela del Fallimento in relazione all'effettuato pagamento, contabilmente risultante, da parte della Fraccari s.p.a., di rilevanti importi, attiene.

Giova in proposito sottolineare che i cespiti inclusi nel complesso aziendale ceduto, secondo quanto previsto dall'atto di conferimento in esame (doc. 14 convenuta) concernevano « tutti í rapporti attivi e passivi, tutti i debiti e i crediti, ogni cespite, diritto, aspettativa nei confronti di chiunque, ogni attività e passività (verso banche e verso la clientela, come da clausola 1), nella più esatta loro attuale natura e consistenza », con esclusione di singoli cespiti specificamente individuati al punto 3), fra i quali - osserva la Corte - non è dato rilevare alcun cespite avente attinenza con le azioni revocato-rie fallimentari qui esercitate.

In particolare, la clausola 5) precisa che, fatto salvo quanto stabilito al punto 3), la conferitaria subentrava di pieno diritto e nel modo più ampio e generale alla conferente - fra l'altro - in tutti i contratti con la clientela, « di guisa che la conferitaria possa continuare senza soluzioni di continuità nell'esercizio del complesso aziendale conferito », ivi prevedendosi al punto 10) l'efficacia del conferimento dalle ore zero del 1° gennaio 1998, « con relativo e conseguente passaggio nella conferitaria, rispettivamente, di ogni attività e passività, utilità, onere e rischio (ivi comprese, con evidenza, le eventuali azioni revocatorie connesse alla precedente situazione aziendale, in quanto non escluse, n.d.r.) verificatisi o maturati, a partire da tale momento ».

Pur convenendo questa Corte sulla natura costitutiva della sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare in quanto tale da modificare ex post una situazione giuridica preesistente, e pur prescindendosi, nella fattispecie, dal ritenere una successione ex lege della cessionaria nei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, già facenti capo alla cedente, per effetto del trasferimento di azienda bancaria, in presenza dell'atto di conferimento di cui sopra, va tuttavia ribadita, proprio in virtù di detto atto, la legittimazione passiva in capo al Banco Ambrosiano Veneto convenuto nel presente giudizio, promosso ancor prima della scadenza dei termini prescrizionali di cui all'art. 67 1. fall. dal Curatore del fallimento Fraccari cui incombeva l'onere, per la carica rivestita, di ricostruire le vicende del patrimonio della fallita, esercitando previa autorizzazione del g.d., ogni azione diretta alla ricostituzione del patrimonio stesso riconducendolo alla funzione di generale garanzia patrimoniale dei creditori della Società decotta. (Omissis).