|
Corte Appello Milano 31 maggio 2003- Pres. DI LEO - Est. VALLESCURA Conferimento
di azienda bancaria – Revocatoria fallimentare - Legittimazione passiva della
cessionaria – Sussistenza. Se l’atto di cessione o di
conferimento di azienda bancaria fa riferimento a tutti i rapporti attivi e
passivi facenti capo alla cedente, nella cessione devono intendersi compresi,
pur se non specificamente menzionati, le soggezioni e gli oneri connessi con
i rapporti giuridici precedenti, fra i quali, dunque, anche le eventuali
azioni revocatorie. (fb) Il testo integrale: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18 marzo 1998, il Curatore del
Fallimento Fraccari Giancarlo s.p.a., rag. Raffaele Mattolini previa
autorizzazione del g.d. in data 28 gennaio 1998 - conveniva in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Milano, il Banco Ambrosiano Veneto (successivamente
Bav) s.p.a., chiedendo che fossero dichiarati inefficaci e revocati, ai sensi
dell'art. 67 comma 2°, 1. fall., gli atti estintivi dell'esposizione
debitoria della Fraccari - avente origine 4 finanziamenti a quest'ultima
effettuati in valuta estera dall'Istituto di credito - eseguiti mediante
versamenti sul conto corrente ordinario n. 39380-72 nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento avvenuta in data 20 aprile 1993, sussistendo in
capo alla Banca la conoscenza dello stato di insolvenza e che, di
conseguenza, il convenuto Bav fosse condannato a restituire al Fallimento il
complessivo importo di lire 3.707.722.043, oltre interessi anche anatocistici
ex art. 1283 c.c. e
rivalutazione monetaria ex art.
1224, comma 2" c.c. La
Curatela chiedeva altresì dichiarare inefficace e quindi revocare, ex art. 67, comma 1° n. 2 e/o comma
2° 1. fall., l'atto di conferimento in data 12 gennaio 1993 di mandato irrevocabile
alla negoziazione di una polizza commerciale della s.p.a. Caboto I
dell'importo di lire 2.000.000.000, che il Bav, alla scadenza (29 marzo 1993)
aveva trattenuto a compensazione del proprio maggior credito, con conseguente
condanna della Banca a restituire al Fallimento detta somma, oltre accessori
come già sopra precisati. Spese processuali rifuse. Instauratosi
il contraddittorio, il Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. eccepiva, in via
pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo lo
stesso soggetto che aveva intrattenuto i rapporti - in relazione ai quali il
Fallimento aveva promosso la controversia in esame - con la società fallita. Nel
merito, precisato che la Fraccari era società affidata (ed anzi il 16 giugno
1992 era stato aumentato il fido fino a 3 miliardi per finanziamenti
all'importazione e fino a 50 milioni per elasticità di cassa); che l'allora
Bav (ora Banca Intesa s.p.a.) solo verso la metà del marzo 1993 aveva appreso
dal Legale della Fraccari che la situazione patrimoniale di detta Società
aveva evidenziato gravi perdite; che il conto corrente ordinario 39380/72 non
era di fatto congelato, tanto che l'Istituto aveva continuato ad erogare
finanziamenti fino a gennaio 93 e che neppure la Banca aveva impedito
l'operatività della convenzione di assegno prima della revoca dei rapporti,
avvenuta con lettera 18 marzo 1993 (doc. 11 fall.) come ex adverso sostenuto; che quindi il
prospetto degli importi revocabili predisposto dal Fallimento, in quanto
redatto su presupposti errati non aveva alcun valore, essendo errato
anche sotto il profilo meramente contabile; che il mandato in rem propriam neppure era stato
utilizzato, essendo avvenuta la compensazione in forza della coesistenza,
prima del fallimento, di obbligazioni contrapposte, chiedeva re-spingersi
tutte le domande attoree, con rifusione delle spese di causa. Con sentenza n. 7032/2000 in data 29 maggio/8 giugno 2000, il
Tribunale di Milano, in composizione monocratica, respingeva le domande
proposte dal Fallimento Fraccari Giancarlo s.p.a. in liquidazione nei
confronti del Banco Ambrosiano veneto s.p.a., per difetto di legittimazione
passiva e compensava le spese di lite. Contro questa sentenza ha proposto appello il Fallimento Fraccari
s.p.a., previa autorizzazione del g.d., con atto notificato in data 22 marzo
2001, censurando la decisione impugnata per i motivi di cui in seguito,
ribadendo le conclusioni assunte nel primo giudizio. L'appellata
Banca, costituita con comparsa depositata in Cancelleria il 15 giugno 2001,
ha chiesto confermarsi l'impugnata decisione con particolare riguardo al
ritenuto difetto di legittimazione passiva del convenuto Banco Ambrosiano
Veneto s.p.a.; in subordine, contestata la fondatezza del gravame, ne ha
chiesto il rigetto, insistendo altresì per l'ammissione dei capitoli di prova
esclusi con ordinanza del g.i. 16 marzo 1999. In via
di appello incidentale, la Banca ha chiesto riformarsi la sentenza di primo
grado laddove aveva dichiarato compensate le spese, condannando il Fallimento
all'integrale rifusione delle spese stesse. Sulle
conclusioni trascritte in epigrafe, precisate all'udienza dell'11 luglio
2002, la causa è stata posta in decisione, previa concessione dei termini di
cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Il
Tribunale, premesso che con delibera assembleare 18 dicembre 1997 il Banco
Ambrosiano Veneto s.p.a. con sede in Vicenza aveva mutato la propria
denominazione sociale in Banca Intesa s.p.a., fissando la sede in Milano,
piazza Ferrari 10; che, con delibera assembleare 27 novembre 1997, la s.r.l.
Euragrind con effetto dall' 1 gennaio 1998 aveva mutato la propria
denominazione sociale in Banco Ambrosiano Veneto s.p.a., trasferendo la sede
sociale in Vicenza; che con atto P' gennaio 1998 il Banco Ambrosiano Veneto
aveva conferito ad Euragrind s.r.l. l'intero complesso aziendale; tanto
premesso, ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, in via
preliminare, sollevata dalla Banca convenuta osservando che i rapporti
commerciali con la Fraccari da cui traevano origine le azioni revocatorie
promosse dalla Procedura, non avevano avuto luogo con « l'attuale Banco
Ambrosiano Veneto » e che all'atto del conferimento dell'azienda il rapporto
contrattuale con la Fraccari (dichiarata fallita il 20 aprile 1993) era già
cessato da tempo e neppure esisteva alcun debito della società conferente che
potesse essere oggetto di cessione, perché attesa la natura costitutiva della
sentenza di revoca, l'eventuale accoglimento della domanda sancisce un
obbligo restitutorio che sorge solo all'esito della sentenza; che pertanto al
momento del trasferimento, mediante conferimento dell'azienda bancaria da
Banco Ambrosiano Veneto a Euragrind non sussisteva in capo alla conferente
alcuna posizione debitoria connessa con il rapporto intrattenuto con la
Fraccari in
bonis, non essendo a quella data intervenuta alcuna pronuncia;
che il preteso credito della Curatela neppure risultava dalle scritture
obbligatorie, ai sensi dell'art. 2560 c.c.; che infine nessun accollo esterno
di eventuali debiti futuri risultava da parte della conferitaria. La
questione della quale questa Corte è stata investita con l'appello proposto
dalla Procedura si compendia dunque nella risoluzione del quesito circa la
necessità di convenire nel giudizio in esame la cedente o la cessionaria, con
riguardo all'atto di conferimento posto in essere, poiché l'eventuale
obbligazione restitutoria, in relazione alla proposta azione ex art. 67 I.
fall., che ha natura costitutiva, nascerebbe solo successivamente a detta
pronunzia, né sarebbe sorta mai prima della cessione. Ad
avviso della Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice,
nell'atto di conferimento in oggetto è possibile ritenere ricomprese anche le
situazioni di soggezione rispetto ad eventuali azioni revocatorie
esercitabili dal Fallimento. Ciò, in quanto nel trasferimento delle poste attive, pur se non
specificamente menzionati, sono certamente ricompresi le soggezioni e gli
oneri connessi con i rapporti giuridici precedenti, fra i quali, dunque,
anche le eventuali azioni revocatorie ed in tal senso deve ritenersi indubbia
la legittimazione passiva del Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. convenuto (che,
già Euragrind, società interamente controllata, tale denominazione ha assunto
a far data dal 10 gennaio 1998,
immediatamente dopo il conferimento dell'azienda bancaria da parte del Banco
Ambrosiano Veneto, poi Banca Intesa), stante l'avvenuto conferimento anche
delle poste tutte riguardanti la Fraccari s.p.a. - con conseguente titolarità
in capo alla conferitaria delle posizioni giuridiche connesse che potevano
ricevere, anche se in modo eventuale e futuro, un pregiudizio (ivi compreso
quello derivante da azioni revocatorie) a seguito della dichiarazione di
fallimento della Società - cui l'azione ex art. 67 1. fall. promossa dalla Curatela del Fallimento
in relazione all'effettuato pagamento, contabilmente risultante, da parte
della Fraccari s.p.a., di rilevanti importi, attiene. Giova
in proposito sottolineare che i cespiti inclusi nel complesso aziendale
ceduto, secondo quanto previsto dall'atto di conferimento in esame (doc. 14
convenuta) concernevano « tutti í rapporti attivi e passivi, tutti i debiti e
i crediti, ogni cespite, diritto, aspettativa nei confronti di chiunque, ogni
attività e passività (verso banche e verso la clientela, come da clausola 1),
nella più esatta loro attuale natura e consistenza », con esclusione di
singoli cespiti specificamente individuati al punto 3), fra i quali - osserva
la Corte - non è dato rilevare alcun cespite avente attinenza con le azioni
revocato-rie fallimentari qui esercitate. In
particolare, la clausola 5) precisa che, fatto salvo quanto stabilito al
punto 3), la conferitaria subentrava di pieno diritto e nel modo più ampio e
generale alla conferente - fra l'altro - in tutti i contratti con la
clientela, « di guisa che la conferitaria possa continuare senza soluzioni di
continuità nell'esercizio del complesso aziendale conferito », ivi
prevedendosi al punto 10) l'efficacia del conferimento dalle ore zero del 1°
gennaio 1998, « con relativo e conseguente passaggio nella conferitaria,
rispettivamente, di ogni attività e passività, utilità, onere e rischio (ivi
comprese, con evidenza, le eventuali azioni revocatorie connesse alla
precedente situazione aziendale, in quanto non escluse, n.d.r.) verificatisi
o maturati, a partire da tale momento ». Pur convenendo questa
Corte sulla natura costitutiva della sentenza che accoglie la domanda di
revocatoria fallimentare in quanto tale da modificare ex post una
situazione giuridica preesistente, e pur prescindendosi, nella fattispecie,
dal ritenere una successione ex lege
della cessionaria nei rapporti contrattuali a prestazioni
corrispettive non aventi carattere personale, già facenti capo alla cedente, per
effetto del trasferimento di azienda bancaria, in presenza dell'atto di
conferimento di cui sopra, va tuttavia ribadita, proprio in virtù di detto
atto, la legittimazione passiva in capo al Banco Ambrosiano Veneto convenuto
nel presente giudizio, promosso ancor prima della scadenza dei termini
prescrizionali di cui all'art. 67 1. fall. dal Curatore del fallimento
Fraccari cui incombeva l'onere, per la carica rivestita, di ricostruire le
vicende del patrimonio della fallita, esercitando previa autorizzazione del
g.d., ogni azione diretta alla ricostituzione del patrimonio stesso
riconducendolo alla funzione di generale garanzia patrimoniale dei creditori
della Società decotta. (Omissis). |