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Corte Costituzionale
- Sentenza del giorno 24 marzo 2004 n. 107
Notifica nel processo civile - Momento perfezionativo
- Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Iscrizione a ruolo -
Termine - Decorrenza.
SENTENZA N. 107
ANNO
2004
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Gustavo
ZAGREBELSKY Presidente
-
Valerio
ONIDA Giudice
- Carlo
MEZZANOTTE
"
-
Fernanda
CONTRI
"
-
Guido NEPPI MODONA
"
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI
"
-
Franco
BILE
"
- Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco
AMIRANTE
"
- Paolo MADDALENA
"
-
Alfonso
QUARANTA
"
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 647, commi primo e secondo, del codice di procedura civile,
promosso con ordinanza del 16 giugno 2003 dal Tribunale di Terni nel
procedimento civile vertente tra Marconi Pietro
Paolo ed altra e Bernardi Angela, iscritta al n.
679 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 il
Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto in fatto
1.– Il Tribunale di Terni, nel
corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 647, commi primo e secondo, del codice di procedura civile, nella
parte in cui non prevede «che il decreto
ingiuntivo non debba essere dichiarato definitivamente esecutivo e
l’opposizione possa essere proseguita, qualora la mancata costituzione
dell’opponente sia dipesa da causa a lui non imputabile».
Espone il rimettente, in punto
di rilevanza, che l’opponente ha iscritto tardivamente la causa a ruolo
avendogli l’ufficiale giudiziario restituito l’originale
dell’atto notificato oltre dieci giorni dopo la notifica dell’atto stesso
al convenuto in opposizione. Il provvedimento di rimessione
in termini adottato dal Presidente del Tribunale sarebbe d’altro canto
inidoneo a produrre qualsiasi effetto, essendo stato emesso da un giudice
diverso da quello della opposizione e perciò
incompetente, cosicché in definitiva l’opposizione non potrebbe che essere
dichiarata improcedibile, ai sensi dell’art. 647
del codice di procedura civile.
Nel merito, il giudice a
quo osserva che nella più recente giurisprudenza della Corte
costituzionale, in tema di procedimento notificatorio,
è stato affermato il principio secondo cui gli artt. 3 e 24 della Costituzione tutelano l’interesse
delle parti del processo a non vedersi addebitate conseguenze decadenziali derivanti dalla condotta di altri soggetti, sottratta ai loro poteri di impulso.
Proprio da tale principio
discenderebbe – ad avviso del medesimo rimettente – l’illegittimità
costituzionale dell’art. 647 cod. proc. civ., nella parte in cui rende
possibile che l’opposizione a decreto ingiuntivo divenga improcedibile per una causa – il ritardo nella
riconsegna dell’originale notificato dell’atto di opposizione – non
imputabile all’opponente.
2.– E’ intervenuto in giudizio
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo
per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.
Secondo la parte pubblica la questione sarebbe innanzitutto priva di
rilevanza, in quanto non il giudice dell’opposizione, ma solo il giudice
che ha emesso il decreto ingiuntivo sarebbe chiamato a fare applicazione
della norma impugnata.
Ulteriore profilo di inammissibilità
discenderebbe dal fatto che la pronuncia additiva invocata dal rimettente,
intesa a bilanciare i contrapposti interessi delle parti, sarebbe invasiva
della discrezionalità del legislatore.
Nel merito – ad avviso ancora
dell’Avvocatura – la questione sarebbe comunque
infondata in quanto il sistema delineato dalla normativa vigente
rappresenterebbe un ragionevole momento di equilibrio tra gli strumenti
processuali attribuiti all’opponente e le esigenze del creditore opposto.
Considerato in diritto
1.– Il Tribunale di Terni
dubita, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 647
del codice di procedura civile nella parte in cui prevede che l’opposizione
non possa essere proseguita, in caso di tardiva costituzione in giudizio
dell’opponente, anche quando il mancato rispetto del termine per
l’iscrizione a ruolo derivi da ritardo nella riconsegna dell’originale
notificato dell’atto di opposizione da parte
dell’ufficiale giudiziario.
La norma impugnata si porrebbe
in contrasto – ad avviso del rimettente – con il principio, affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte in tema di notificazioni, secondo il quale è irragionevole e lesivo del diritto di difesa che
effetti decadenziali discendano, a carico delle
parti del processo, dal ritardato compimento di attività riferibili a
soggetti diversi.
2.– La questione è
inammissibile.
Il dubbio sulla legittimità
costituzionale dell’art. 647 del codice di procedura civile che il
rimettente sottopone a questa Corte si fonda sulla
esplicita premessa che l’opponente a decreto ingiuntivo, in quanto
impossibilitato ad iscrivere a ruolo la citazione il cui originale non gli
sia stato tempestivamente restituito dall’ufficiale giudiziario, subirebbe
irragionevolmente gli effetti pregiudizievoli (improcedibilità
dell’opposizione) del ritardo a lui non imputabile; argomentandosi
esplicitamente l’impossibilità della tempestiva iscrizione a ruolo dal
fatto che l’art. 165 cod. proc. civ. non consentirebbe la costituzione in giudizio
dell’attore prima del momento in cui la notificazione si è perfezionata nei
confronti del destinatario della notificazione stessa.
Siffatta interpretazione non
è, tuttavia, coerente con i principi affermati da questa Corte in tema di
momento perfezionativo della notificazione (sentenze n. 28
del 2004 e n. 477 del 2002)
in quanto, poiché la notificazione si perfeziona per il notificante con la
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, ne discende che da quel
momento possono essere da lui compiute le attività (tra cui, appunto,
l’iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell’atto
introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del
termine finale dalla consegna al destinatario.
Il rimettente – il quale,
pure, non manca di rilevare come la Corte di cassazione «abbia in generale
chiarito la mancanza di ostacoli normativi ad una
costituzione anche prima della notificazione della citazione» – del tutto apoditticamente, assume, invece, che non può privarsi
la parte «del diritto, riconosciutole dal rito, ad iscrivere la causa a
ruolo, sopportandone i costi, previa verifica della ritualità della
notifica», e pertanto si sottrae all’obbligo di ponderare adeguatamente la
possibilità di un’interpretazione adeguatrice
della norma, ritenendo preclusivo di tale possibilità l’interesse, di
carattere meramente economico, dell’attore a non affrontare le spese di
iscrizione a ruolo prima di aver verificato la ritualità della
notificazione.
Il rimettente tralascia così
di considerare che la possibilità di iscrizione a
ruolo della causa prima del perfezionamento della notificazione per il
destinatario (con la c.d. velina) è già esplicitamente prevista, nel caso
di notificazione a mezzo posta, dall’art. 5, terzo comma, della legge 20
novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari), e non tiene, inoltre, alcun conto dell’esistenza di una norma,
quale quella prevista dall’art. 291 cod. proc. civ., che, in quanto consente all’attore di ottenere
alla prima udienza un termine per rinnovare la notificazione della
citazione viziata da nullità, senza incorrere in alcuna decadenza, di fatto
limita il rischio economico di una inutile iscrizione a ruolo alla sola,
marginale ipotesi di notificazione del tutto inesistente.
Conclusivamente, poiché il
rimettente omette sostanzialmente di specificare la ragione per cui sarebbe
precluso all’opponente di iscrivere la causa a ruolo dal momento della
consegna all’ufficiale giudiziario per la notifica dell’originale dell’atto
di citazione in opposizione e fino alla scadenza
del termine decorrente dal perfezionamento della notifica per il
destinatario, la questione sollevata risulta priva della necessaria
motivazione e, pertanto, inammissibile.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 647 del codice di procedura civile
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Terni con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 24 marzo 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 2
aprile 2004.
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