|
4you – Richiesta di provvedimento d’urgenza volto
ad ottenere la sospensione dell’obbligo di pagamento delle rate – Fumus boni
iuris – Necessità di consulenza – Periculum in mora – Insussistenza. Tribunale di Vigevano – Sez. Dist.
Abbiategrasso – Giudice Dr. Rossi - Provvedimento del giorno 9
dicembre 2003. il testo integrale: Svolgimento del
processo Il Giudice, a scioglimento della riserva che procede, letti gli atti e i
documenti di causa, assume in fatto: 1)
con ricorso depositato il 10/11/03, A. R. adiva
l’intestato Tribunale, sezione distaccata di Abbiategrasso onde sentire
autorizzare - a mezzo provvedimento di urgenza ex artt. 669 bis e s.s. c.p.c.
e 700 c.p.c. - a sospendere il pagamento delle rate mensili dovute per
effetto della sottoscrizione dei piani finanziari denominati “4you”. Chiedere
inoltre ordinarsi alla resistente Banca Agricola Mantovana di astenersi da
ogni utilizzo del contratto in oggetto in danno ad esso R. ed, infine, la
segnalazione dell’adozione del provvedimento invocato alla Centrale Rischi
della Banca D’Italia. 2)
Assumeva il R., trattarsi di contratto invalido
giacché effetto da dolo ed errore essenziale, l’essere poi la Banca
resistente in mala fede per aver violato l’obbligo di informazione
discendente, altre che dal principio generale di cui all’art. 1375 c.c. del
Regolamento Consob n. 11522 (artt. 28 e 29) ed infine la mancanza di
equilibrio nelle posizioni dei contraenti; 3)
letto il ricorso, questo Giudice fissava
l’udienza del 25/11/03 per la compaizione delle parti innanzi a sé; 4)
in tale sede si costituiva la resistente Banca
Agricola Mantovana chiedendo per tutti i motivi esposti nella memoria
difensiva depositata alla predetta udienza la reiezione delle avverse
domande. 5)
Alla successiva udienza del 4/12/03 il Giudice si
riservava. In
diritto Ritiene
questo Giudice che il ricorso proposto dal Ricalcati non possa trovare
accoglimento e vada, quindi, rigettato. Va, in
primo luogo, rilevato che onde appurare l’effettiva sussistenza del fumus
boni iuris dedotto a sostegno della pretesa del ricorrente dovrebbe trovare
svolgimento un accertamento tecnico volto a stabilire la fondatezza delle
doglianze fatte valere dal Ricalcati sotto il profilo: a) della effettiva
tipologia del contratto sottoscritto
con la denominazione “4you” b) del lamentato squilibrio nelle posizioni dei
contraenti avuto riguardo alle caratteristiche negoziali c)della
corrispondente del dato contrattuale alle caratteristiche dell’investitore
(ex art. 28 e 29 del citato Regolamento Consob). Sicché
allo stato questo Giudice non è in grado di pronunciarsi in merito alla
sussistenza del primo dei due presupposti, cui la legge subordina
l’accoglimento dei ricorsi proposti in via d’urgenza. Né ritiene di ravvisare
l’opportunità di disporre in tal senso, alla luce della palese mancanza del
secondo dei due presupposti normativi e cioè del paventato danno nel ritardo. Va,
infatti, rilevato che la pretesa azionata dal Ricalcati, in ordine alla
sospensione dei pagamenti dovuti può agevolmente trovare tutela negoziale
prima che giudiziale mediante l’estinzione anticipata del contratto,
conseguibile in ogni momento. Sicché
- ove sussiste effettivamente la necessità del R. di far ricorso al credito
bancario e di ciò non vi è neppure un principio di prova in atti - l’odierno istante
avrebbe la possibilità (dietro corresponsione di modico importo cfr. piani di
simulazione prodotti dalla stessa difesa del Rcalcati all’udienza del
04/12/03) di accedere al mezzo dell’estinzione, così come contrattualmente
previsto. Fatta
salva, inoltre, ogni considerazione sulla veridicità dell’assunto del
ricorrente che lamenta essergli inibito il credito bancario in virtù
dell’esistenza del negozio de quo. E’
pertanto evidente che la pretesa del R. non è assistita da quell’urgenza che
giustifica il ricorso alla procedura ex art. 700 c.p.c., ben potendo le
ragioni addotte trovare ristoro nell’ambito di un ordinario giudizio di
cognizione per risarcimento danni, avuto anche riguardo alle condizioni
economiche della controparte. Per
ragioni di equità, si ravvisano giusti motivi onde procedere alla
dichiarazione di integrale compensazione delle spese processuali dal presente
giudizio tra le parti. P.Q.M. Visti
gli artt. 669 bis, 669 ter, sexies septies c.p.c., 700 c.p.c. rigetta il ricorso promosso da A. R.
avverso la Banca Agricola Mantovana s.p.a. Dichiara
integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Manda
alla cancelleria per gli incombenti di rito. |