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Tribunale di Brescia, Sez. II – Dr. Di Martino –
Sentenza del giorno 16 settembre 2002.
Insider trading -
Abuso di informazioni privilegiate - Reato di pericolo - Sussistenza -
Conseguimento del profitto - Irrilevanza.
In tema di illeciti finanziari, il reato previsto
dall'art. 180 del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, «abuso di informazioni
privilegiate» (c.d. insider trading) ha natura di reato di pericolo, la cui
idoneità concreta a violare gli interessi tutelati, della trasparenza e del
corretto funzionamento dei mercati finanziari, deve essere valutata ex ante,
prescindendo da tutte le circostanze conosciute a posteriori e tenendo invece
conto solo di quelle conoscibili nel momento in cui l'operazione viene posta
in essere. (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, art. 180).
L'art. 180 D.L.vo bit., vietando
(primo comma) al possessore di informazioni privilegiate «in ragione della
partecipazione al capitale di una società, ovvero di una funzione, anche pubblica,
di una professione o di un ufficio» il compimento di determinate operazioni,
nonché l'ingiustificata comunicazione o la somministrazione di consigli ad
altri per il compimento delle operazioni medesime, ma anche (secondo comma)
prevedendo il divieto - in capo a «chiunque» - di «avvalersi» di informazioni
privilegiate ottenute dai c.d. «insiders primari», non richiede un dolo
specifico di «sfruttamento» speculativo dell'informazione, né che dalla
transazione l'agente abbia ricavato un profitto, atteso il mantenimento della
configurazione del delitto quale reato di pericolo. L'elemento soggettivo è
rappresentato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di
«utilizzare» (tale è il significato del termine «avvalersi») informazioni
privilegiate nel compimento di qualunque transazione («acquistare o vendere,
ovvero compiere altre operazioni») su strumenti finanziari: viene - dunque -
richiesto (come afferma autorevole dottrina) «un collegamento motivazionale
tra la conoscenza dell'informazione e la decisione di effettuare
l'operazione».
Il requisito dell'idoneità dell'informazione
privilegiata, se resa pubblica, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei
titoli cui si riferisce (comma III, art. 180 D.L.vo cit.) è nella norma in
esame, secondo lo schema tipico dei reati di pericolo, una idoneità concreta
da valutarsi ex ante, prescindendo da tutte le circostanze conosciute a
posteriori e tenendo, invece, conto solo di quelle conoscibili nel momento in
cui l'operazione viene posta in essere.
Il vantaggio dell'insider è dunque (pur nella nuova
formulazione della fattispecie) misurato in termini di potenzialità: ciò fa
sì che non sia esclusa la sua responsabilità per il solo fatto che
l'influenza «sensibile» sul mercato non si sia verificata una volta resa
pubblica l'informazione originariamente riservata (o privilegiata nel senso
indicato), ovvero si sia verificata in senso opposto a quello ipotizzabile.
omissis
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Nel periodo 10 febbraio/10 marzo 1999 il titolo azionario CMI
(Cantieri Metallurgici Italiani) guadagnava nella quotazione borsistica il
22,80% a fronte di un incremento dell'indice Mibtel solo del 10,31%.
Analogo aumento
veniva segnato nella quantità delle azioni CMI giornalmente trattate, 58.000,
rispetto al precedente trimestre, 11.500.
Nello stesso lasso
di tempo i fratelli Lonati Ettore, Tiberio e Fausto, tutti residenti in
Brescia, comperavano 275.000 azioni CMI (costituenti oltre il 65% del totale
trattato dalla Banca Popolare di Milano) per un valore complessivo di lire
1.481.000.000.
Più esattamente i
Lonati acquistavano:
Lonati Ettore
130.000 azioni, tra 1'11 ed il 24 febbraio 1999;
Lonati Tiberio
95.000 azioni, tra il 24 febbraio ed il 9 marzo 1999;
Lonati Fausto 50.000
azioni, tra il 24 febbraio e l'8 marzo 1999.
Ai primi del mese di
marzo 1999 (per l'esattezza il 7 marzo), il periodico finanziario «MF»
(Milano' Finanza) pubblicava dei rumors in ordine alla possibile
trasformazione della CMI in società operante nel settore dell'ecologia e più
esattamente della produzione di energia da smaltimento di rifiuti; prima di
tale data nessuna informazione o rumor risultava diffuso a proposito della
detta operazione, sicché il descritto incremento delle quotazioni del titolo
CMI non risultava giustificato dalle notizie in possesso del pubblico.
Il 10 marzo 1999 il
titolo CMI veniva sospeso in attesa di un comunicato stampa, poi trasmesso in
tarda serata ed a borsa chiusa, nel quale, tra l'altro, le società Falck
(proprietaria al 75,27% di CMI spa) e Fintad International SA (finanziaria
del Gruppo Agarini) comunicavano appunto di avere raggiunto il seguente
accordo:
- concentrare in
unico soggetto giuridico, individuato nella CMI spa, le loro attività nei
settori dell'ecologia, ambiente e waster to energy collegati allo smaltimento
dei rifiuti;
- scindere dalla CMI
«siccome estraneo al nuovo orientamento strategico ed operativo» il ramo
d'azienda operante nel settore immobiliare e conferimento dello stesso ad una
costituenda nuova società, denominata «Investimenti Immobiliari Lombardi»
spa, con previsione della quotazione in borsa di quest'ultima con un capitale
di lire 20 miliardi rinvenienti dalle sole riserve e quindi senza riduzione
del capitale CMI spa e con assegnazione agli azionisti CMI delle azioni della
nuova società secondo il criterio proporzionale.
Tra il 10 marzo e
1'11 aprile 1999 i predetti fratelli Lonati acquistavano altre azioni CMI nelle
rispettive seguenti quantità:
Lonati Ettore, in
data 11 marzo 1999, 15.000 titoli;
Lonati Tiberio, in
data 19 marzo 1999, 30.000 titoli.
Pertanto, il totale
delle azioni CMI acquistate da tutti e tre i fratelli Lonati nel periodo 10
febbraio/11 aprile 1999 arrivava a 320.000 azioni per un controvalore di lire
1.737.000.000.
Il 12 aprile 1999,
il titolo CMI guadagnava il 6% venendo trattate sul mercato complessivamente
83.000 azioni.
Nella tarda serata
dello stesso giorno la Falck e la CMI diffondevano un comunicato stampa (datato
13 aprile 1999), nel quale si precisava che la prima società aveva accettato
l'offerta della «GP Finanziaria spa», società facente capo a Gnutti Emilio,
di acquistare l'intera partecipazione (75%) di Falck nella scindenda società
(IIL) nella quale sarebbero state conferite le attività immobiliari già della
CMI medesima; tale offerta, da perfezionarsi entro il 30 settembre 1999,
prevedeva la corresponsione del prezzo di lire 5.117,5 per azione ed il
lancio da parte della società acquirente (la GP Finanziaria) di un'OPA
(offerta pubblica di acquisto) per il residuo quantitativo di azioni
esistenti sul mercato.
Si accertava in
seguito che - in realtà - l'offerta di acquisto era stata dalla «GP
Finanziaria» formulata non per sè stessa ma per persona da nominare e che la
nominanda altri non era se non un'ulteriore società facente capo allo Gnutti
e cioè la «HOPA», di cui la «GP Finanziaria» deteneva.il 10% delle azioni;
pertanto, sarebbe stata la stessa «HOPA» a lanciare l'offerta pubblica di
acquisto delle restanti azioni della IIL.
Il 13 aprile 1999,
nella seduta successiva alla diffusione del comunicato Falck-CMI, il titolo
CMI faceva segnare un ulteriore rialzo del 3%.
Il 23 luglio 1999 si
dava luogo alla scissione dalla CMI della IIL, la quale veniva quotata in
borsa per la prima volta il successivo 27 luglio 1999.
A seguito di ciò si
determinava il rapporto di concambio tra le azioni CMI e le azioni IIL. Ne
seguiva che:
-Lonati Ettore,
possedendo 145.000 azioni CMI, riceveva 42.647 azioni IIL;
-Lonati Tiberio,
possedendo 125.000 azioni CMI, riceveva 36.7634 azioni IIL;
-Lonati Fausto,
possedendo 50.000 azioni CMI, riceveva 14.705 azioni IIL.
L' 11 agosto 1999 il
periodico finanziario «Il Sole-24 ore» pubblicava un articolo nel quale si
riferiva che Gnutti intendeva, qualora l'OPA su IIL avesse portato
all'acquisizione di azioni per un totale che superasse il 90%, rimettere in
quotazione la stessa IIL, ricostituendo il flottante minimo necessario per
tale finalità.
Il 28 agosto 1999 lo
stesso quotidiano pubblicava dei rumors nei quali si parlava del progetto di
aggregazione all’interno della IIL di «HOPA» e «Fingruppo», insieme
controllanti Bell SA, in vista di una loro successiva quotazione in borsa al
fine di semplificare, dopo la fusione tra le stesse, la struttura societaria
di controllo su Olivetti.
In seguito e fino
all' 1 settembre 1999, in due sedute borsistiche il titolo IIL non apriva per
eccesso di rialzo, guadagnando il 140%. La situazione induceva la «HOPA» e la
«Fingruppo» a diffondere un comunicato nel quale si dichiarava da un canto
che la IIL sarebbe divenuta «il cardine di tutte le operazioni immobiliari»
della HOPA e che era confermato il progetto di fusione delle due società, ma
che la quotazione di borsa di HOPA e Fingruppo non era prevista fino al 2001.
Il 2 settembre 1999
il titolo IIL guadagnava, dopo due sospensioni per eccesso di rialzo, il
27,5%; in pari data la GP Finanziaria (Gruppo Gnutti) rendeva noto che nel
preliminare d'acquisto di IIL aveva indicato, quale acquirente finale ed
effettivo, la società HOPA: quest'ultima avrebbe dunque provveduto al lancio
dell'offerta pubblica d'acquisto.
Con altro comunicato
del 3 settembre 1999 veniva ribadito, a fronte di un altro articolo del «Sole
24 Ore» in pari data che indicava IIL come il cardine di tutte le attività
immobiliari di HOPA, che non erano previsti piani di quotazione di
quest'ultima società fino al 2001.
In data 13 settembre
1999 la Consob (Commissione Nazionale per le società di borsa), terminati
acconci accertamenti esperiti sin dal 10 marzo 1999 a seguito di segnalazione
della Divisione Mercati sull'anomalo andamento del titolo CMI nel periodo 10
febbraio-10 marzo 1999, trasmetteva al P.M. articolata informativa di reato
(ai sensi dell'art. 186 D.L.vo 58/98), corredata da apposita relazione 7
settembre 1999 a firma del responsabile Ufficio Insider Trading dr. Francesco
Tuccari e del dirigente la Divisione Mercati (dr. Fabrizio Tedeschi) e da
imponente documentazione (tra questa i chiarimenti scritti resi dai Lonati,
da Gnutti, da Falck Alberto alle espresse e doverose richieste dell'organo di
vigilanza), ipotizzando la violazione di cui all'art. 180 D.L.vo cit.
In sintesi, la
relazione Consob evidenziava che l'operazione compiuta dai Lonati presentava
«caratteri di anomalia in considerazione sia dei quantitativi acquistati che
della tempistica dell'operatività» in rapporto alla «illiquidità» del titolo
CMI; alla sua negoziazione da parte di unico intermediario (la Banca Popolare
di Milano); al fatto che i Lonati - mai in precedenza compienti operazioni
sullo stesso o su titoli similari - possedevano un portafoglio prevalentemente
obbligazionario e con titoli di Stato; alla risposta fornita dai Lonati ai
chiarimenti Consob, laddove si indicava quale fonte suggeritrice dell'investimento
la lettura di notizie apparse nel marzo 1999 su un articolo di Milano-Finanza
che informava degli accordi tra Falck e Agarini in relazione alla CMI, a
fronte dell'epoca dei primi (e prevalenti) acquisti risalenti al febbraio
1999.
Si sottolineava che
sia Lonati Ettore che «GP Finanziaria» possedevano una partecipazione (14-15%
il primo; 7,8% la seconda) nella Fingruppo, altra società facente capo allo
Gnutti, e azionista di Bell SA, a sua volta azionista principale di Olivetti;
che tra i soci di Bell, con 1'1,25% del capitale sociale, c'era anche la
Finsthal (Gruppo Falck); che, pertanto, vi era un collegamento tra i Lonati -
acquirenti delle azioni CMI - e la società che si era accordata con la Falck
e la Cmi per l'acquisto del 75% della IIL; che, inoltre, la Fingruppo insieme
alla HOPA era stata indicata da rumors giornalistici come oggetto di un
progetto di aggregazione con la IIL in vista sia di una futura quotazione in
borsa al fine di creare una struttura di controllo di Olivetti, sia della creazione
di un polo per la concentrazione di tutte le attività immobiliari della HOPA;
che - pertanto - il predetto collegamento dei Lonati, acquirenti delle azioni
CMI, rilevava anche ai fini di tali futuri sviluppi della stessa IIL.
Da ultimo si
rapportava che i fratelli Lonati avevano, alla data del 2 settembre 1999,
conseguito, a seguito del predetto acquisto nel periodo 10 febbraio/111
aprile 1999 di 320.000 azioni CMI per controvalore di lire 1.737.000.000, una
plusvalenza di lire 648.173.834 (peraltro non realizzata in quanto i titoli
non erano stati da loro rivenduti) connessa non tanto all'incremento di
quotazione dell'azione CMI quanto all'operazione di «concambio» con le azioni
IIL.
La relazione Consob
dava atto di non avere ritenuto degni di segnalazione altri acquisti del
titolo CMI, operati alla data del 12 aprile 1999 da tale Colombo tramite
Credito Agrario Bresciano, per 44.000 azioni (al prezzo unitario di euro
2,8475), sia per la consistenza del patrimonio titoli del predetto
(valutabile intorno ai 59 miliardi), sia per l'esiguità della plusvalenza
maturata (pari a lire 5.249.000 al 12 aprile 1999; pari a 77 milioni al 2
settembre 1999).
In data 28 ottobre
1999 il P.M. in sede dava corso alle indagini preliminari delegando una serie
di accertamenti (consistiti in acquisizioni presso le diverse società dei
carteggi relativi alla operazione «sospetta») alla Guardia di Finanza di
Milano; il successivo 25 novembre - dopo le iscrizioni nel registro delle
notizie di reato degli odierni imputati e di Falck Alberto (poi raggiunto da
decreto di archiviazione) - il P.M. richiedeva al Gip decreto di sequestro
preventivo delle azioni CMI tutte acquistate dai Lonati (beni per legge
soggetti a confisca anche in caso di sentenza ex art. 444 c.p.p.).
L'ordinanza 2
dicembre 1999 del locale Gip, disponente il sequestro delle azioni con coeva
nomina di custode, veniva confermata dal Tribunale del Riesame (adito dai
fratelli Lonati) con statuizione depositata il 5 gennaio 2000.
Il P.M., esaurite le
indagini, con decreto del febbraio 2001 disponeva il rinvio a giudizio (art.
550 c.p.p.) di Giunti Emilio, Lonati Ettore, Lonati Fausto e Lonati Tiberio,
tutti imputati - a vario titolo - del reato di cui all'art. 180 D.L.vo 58/98.
Nella prima udienza
del 16 ottobre 2001, posta la nullità della notificazione della citazione a
giudizio quanto a Gnutti Emilio, si rendeva necessario l'aggiornamento del
dibattimento alla data del 30 gennaio 2002: a tale udienza, respinte talune
preliminari eccezioni difensive, si procedeva all'ammissione delle prove
(documentali ed orali) dedotte dalle parti.
Seguivano pertanto -
le udienze del 18 febbraio, 25 marzo, 15 aprile e 16 maggio 2002, dedicate
all'assunzione dei testi del P.M. e delle difese.
In particolare,
quali testi d'accusa venivano anditi:
- il dr. Francesco
Tuccari responsabile dell'ufficio Insider di Consob e firmatario della relazione
7 settembre 1999 agli atti, il quale di fatto ribadiva i rilievi tutti già
formulati nella detta relazione (e negli allegati: tra questi la relazione 26
marzo 1999 della Divisione Mercati-Ufficio Funzionamento e Controllo Mercati
a pronti, all'origine della formale istruttoria sul titolo CMI; e la
relazione 15 giugno 1999 dello stesso ufficio contenente segnalazione della
Borsa spa sull'anomalo andamento del titolo CMI nella seduta del 12 aprile
1999);
- il tenente Claudio
Di Sabato della G.d.F. di Milano, occupatosi delle indagini sul fronte di
possibili relazioni tra gli «insiders secondari» e la fonte della notizia
privilegiata, il quale riferiva circa la partecipazione di Lonati Ettore (e
dei di lui fratelli) in Fingruppo e di un'assemblea di detta. società,
tenutasi il giorno 11 febbraio 1999 alla presenza dello Gnutti (vicepresidente)
e del Lonati (componente del cda) ed avente ad oggetto l'aumento del capitale
sociale con ingresso di nuovi soci (e tra questi tale Finstal, società di
diritto lussemburghese holding del Gruppo Falck); (riferiva) della carica di
consigliere di amministrazione dello stesso Lonati (Ettore) in Olivetti;
infine, della partecipazione della Finstal (Gruppo Falck) al capitale della
Bell SA, società di diritto lussemburghese di controllo (all'epoca del 1999)
del Gruppo Telecom-Olivetti;
- l'amministratore
delegato di C.M.I., Giammuso Salvatore, il quale dichiarava di essere stato
informato intorno alla metà del febbraio 1999 (dal proprio dirigente ing.
Co-lombo) del progetto di Falck ed Agarini di concentrare in CMI le comuni
attività del settore ambientale, con connesso scorporo del ramo immobiliare
da destinare per scissione ad altra beneficiaria; '
- l'ingegnere
Alberto Falck, presidente della Cda di Faik spa, stando al quale gli studi di
fattibilità del progetto con Agarini erano iniziati nell'autunno 1998 e
durati fino alla primavera 1999, presentandosi come molto laboriosi ed
inizialmente evoluti nel senso di non prevedere l'utilizzazione di CMI spa;
in tale contesto «agli inizi del febbraio 1999» erano iniziate le trattative
con Gnutti Emilio, dopo che già dal gennaio questi lo aveva contattato per
proporgli «di partecipare alla cordata dell'Olivetti», evento poi
realizzatosi («prendemmo una partecipazione direttamente in Bell ed una
piccola in Fingruppo... acquistammo attraverso la Finstal, che è una società
di diritto lussemburghese di Falck che gestisce le operazioni all'estero...»),
esprimendogli anche «interesse ad avere una società quotata nel suo Gruppo,
vi sto che era un Gruppo abbastanza importante e non aveva nessuna società
quotata»; inizialmente egli aveva proposto a Gnutti l'acquisto di CMI spa, in
allora non più contemplata nel progetto con, Agarini; quando poi le
trattative con Agarini erano riprese convogliandosi verso l'utilizzazione di
CMI, esso Falck aveva proposto a Gnutti «un secondo veicolo quotato» derivante
dalla scissione dell'attività immobiliare di CMI spa (e cioè la futura IIL);
le trattative con Gnutti si erano poi concretate, come da documenti agli
atti, nella lettera di intenti all'acquisto di IIL da parte di GP Finanziaria
del 23 marzo 1999, nella formalizzazione di tale iniziativa nel comitato
esecutivo della Falck del 24 marzo 1999, nell'offerta irrevocabile all'acquisto
da parte di Gnutti del 9 aprile 1999, nel successivo preliminare alla data
del 12 aprile 1999; il teste aggiungeva che aveva conosciuto i fratelli
Lonati successivamente ai fatti di causa, in occasione «delle riunioni che il
dr. Gnutti faceva con i soci di Bell...»;
- Hans Scenk
Rudolph, analista finanziario per conto del Gruppo Falck, riferiva che sin
dall'inizio del progetto Falck-Agarini (progettato a partire dall'autunno
1998) era stato previsto lo scorporo del settore immobiliare da assegnare per
scissione ad altra beneficiaria e che solo verso la fine del «febbraio...
marzo o aprile 1999... non ricordo bene...» aveva saputo che l'acquirente
della scissionaria IIL sarebbe stato Gnutti Emilio con GP Finanziaria;
- il dr. Luigi
Agarini, presidente del Gruppo TAD, riferiva che sin dall'inizio degli
accordi presi con Falck per la concentrazione in CMI di tutte le attività del
settore ambientale era previsto non solo lo scorporo del ramo immobiliare ma
anche che «il compratore sarebbe stato Gnutti»;
- Agosta Sergio,
dirigente in forza al Gruppo TAD facente parte del team incaricato di seguire
le trattative iniziate nell'autunno 1998 per il progetto di concentrazione in
CMI delle attività del settore ambientale, dichiarava che sin dall'inizio di
tale progetto (maturato a marzo 1999) si era deciso lo scorporo del ramo
d'azienda immobiliare e che - solo in esito alle notizie pubblicate nell'
aprile 1999 - lui ed il gruppo di lavoro avevano saputo che l'acquirente di
IIL, individuato personalmente da Falck, era Gnutti Emilio.
Introdotto da P.M. e
difese, veniva escusso alla data del 25 marzo 2002 il teste Gesmundo
Pasquale, già funzionario della Banca Popolare di Milano, filiale di Brescia,
addetto al conto-gestione patrimoniale cointestato alle persone fisiche dei
fratelli Lonati, versando che Ettore Lonati era stato colui che gli aveva
impartito l'ordine di acquisto delle azioni CMI, dopo che esso testimone -
unitamente a tal ragioniere Vencetti della Lonati spa - aveva letto un articolo
su Milano-Finanza evocante che la CMI sarebbe stata «utilizzata» nel settore
dell'energia collegata allo smaltimento dei rifiuti; aggiungeva che gli risultava
che i Lonati avevano interesse per il detto settore e che avevano già fatto
in merito degli investimenti; che i Lonati mai gli avevano disvelato che i
titoli CMI si sarebbero «valorizzati» dandogli incarico di rivenderli dopo
l'acquisto; richiesto di indicare il titolo dell'articolo di Milano-Finanza
da lui evocato come letto precedentemente agli acquisti delle azioni CMI e
l'epoca della detta lettura, il Gesmundo rispondeva di non essere in grado di
ricordare alcunché in merito; specificava - a richiesta della difesa - la
composizione del dossier-titoli dei fratelli Lonati come persone fisiche,
dichiarando che v'erano prevalentemente titoli obbligazionari anche di natura
«volatile» e che il generale criterio di investimento dei Lonati era quello
di una gestione con rivalutazione a medio-lungo termine.
Indotti dalle
difese, all'udienza del 15 aprile 2002, venivano escussi:
- Marniga Romano,
amministratore delegato di HOPA spa (con sede in Brescia corso Zanardelli),
il quale riferiva che solo nella primavera 1999, in occasione di un consiglio
di amministrazione avente ad oggetto l'operazione immobiliare «comparto
Milano», lo Gnutti aveva proposto ad HOPA l'acquisto di IIL, già convenuto
dalla propria finanziaria di famiglia (GP Finanziaria) con il gruppo Falck;
- Braicovich Pietro,
dirigente (all'epoca del 1999) di The chase Manhattan Bank, filiale di Milano,
svolgente consulenza per conto del Gruppo Gnutti, il quale dichiarava che
dopo la lettera di intenti del 23 marzo 1999 aveva seguito la vicenda per l'acquisto
di IIL da parte di GP Finanziaria, soffermandosi sulla necessità per Gnutti,
ottenuta solo alla data del preliminare del 12 aprile 1999, di avere garanzie
quanto alla liquidabilità del totale degli immobili (e cioè all'impegno di
Falck a riacquistare gli immobili di IIL qualora non fossero stati venduti in
un certo termine);
- Bonfadelli
Giorgio, direttore generale di Alfa-Acciai (riferibile per il 33% al gruppo
Lonati), che riferiva di in-vestimenti operati nel settore dello smaltimento
rifiuti, a mezzo di partecipazioni nel Gruppo Valseco (anno 1990) e di una
discarica in Sicilia (acquisita nel 1998-1999), nonché di peculiare
attenzione al tema da parte di Ettore Lonati;
- Brivio
Giambattista, consulente aziendale per conto di Alfa-Acciai, che rendeva
dichiarazioni omologhe a quelle del teste Bonfadelli, riferendo di
investimenti nel settore dello smaltimento dei rifiuti a partire dagli anni
1990 e fino a tutto il 1999, evocando in concreto la partecipazione in
Valseco (progetto Eco-Sistema) e l'acquisizione di alcune discariche catanesi
(nell'anno 1999).
All'udienza del 16
maggio 2002 si acquisivano le valutazioni (orali e scritte: cfr. elaborato agli
atti) del consulente tecnico della difesa Lonati, prof. Mario Cattaneo
(docente di finanza aziendale all'Università Cattolica di Milano e dottore
commercialista), il quale - in sintesi - stimando alla stregua della stessa
impostazione Consob quale parametro significativo dell'esistenza del reato ex
art. 180 D.L.vo 58/ 98 l'elemento della «plusvalenza», riferiva che nessuna
plusvalenza era di fatto riferibile ai Lonati, nemmeno alla data -
considerata da Consob del 2 settembre 1999 (coincidente con il rialzo dei
titoli per effetto dei rumors di fine agosto e dell' 1 settembre 1999 e con
il «concambio» delle azioni CMI in IIL) stante il fatto che «le azioni
continuano a restare nel portafoglio dei Lonati» e che comunque - al 28 ottobre
1999 (epoca dell'affidamento delle indagini alla G.d.F.) - era rintracciabile
una minusvalenza complessiva di lire 113 milioni (su un capitale investito di
oltre lire 1 miliardo e 700 milioni); che - in ogni caso - la plusvalenza
maturata dai Lonati era simile per esiguità a quella facente capo al Colombo,
non segnalato da Consob all'A.G.; che le notizie diffuse dai rumors di fine
agosto, foriere del rialzo del titolo IIL, di fatto smentite dal Gruppo
Gnutti, erano da ritenersi mere voci, prive di concretezza e attualità e
quindi tali da non potere costituire oggetto di una informazione
«privilegiata»; che comunque, in considerazione del lasso di tempo (circa
cinque mesi) corso tra l'epoca degli acquisti (febbraio-marzo 1999) e gli
eventi inducenti (a settembre 1999) il rialzo del titolo IIL, era da relegare
alla sfera delle illazioni che i Lonati si fossero indotti all'acquisto delle
azioni CMI essendo a conoscenza che dopo i cinque mesi il titolo (divenuto
IIL per effetto della scissione) si sarebbe «apprezzato».
All'odierna udienza
le parti svolgevano la discussione rassegnando le conclusioni come da
verbale; la difesa della Consob (priva di potere conclusionale) allegava
memoria ex art. 123 c.p.p.; anche il P.M. (dopo la requisitoria orale)
depositava memoria scritta.
Il Giudice si
ritirava in camera di consiglio, dando poi lettura in aula del dispositivo
della deliberazione adottata.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Pare opportuno preliminarmente procedere ad una illustrazione
(sintetica) della peculiare figura criminosa ex art. 180 D.L.vo 24 febbraio
1998 n. 58 che trovasi contestata, a diverso titolo, a tutti gli imputati.
Ebbene, la dottrina
e le rarissime pronunce giurisprudenziali rintracciabili delineano il reato
in questione quale posto a tutela del bene della trasparenza e del corretto
funzionamento dei mercati finanziari, inconciliabile (all'evidenza) con lo
sfruttamento di informazioni riservate da parte di chi ne è entrato in
possesso esclusivamente in virtù di una posizione di privilegio: invero, una
tale «superiorità informativa», ottenuta senza sostenere i costi di legittima
attività di analisi e ricerca, determina una disparità non colmabile dagli
altri investitori e rappresenta un fattore disincentivante che allontana i
risparmiatori, orientandoli verso altre forme di investimento e determinando
in tal guisa effetti negativi sulla liquidità e sull'efficacia allocativa del
mercato finanziario.
È bene notare che
l'art. 180 D.L.vo bit., vietando (primo comma) al possessore di informazioni
privilegiate «in ragione della partecipazione al capitale di una società,
ovvero di una funzione, anche pubblica, di una professione o di un ufficio»
il compimento di determinate operazioni, nonché l'ingiustificata
comunicazione o la somministrazione di consigli ad altri per il compimento
delle operazioni medesime, ma anche (secondo comma) prevedendo il divieto -
in capo a «chiunque» - di «avvalersi» di informazioni privilegiate ottenute
dai c.d. «insiders primari», non richiede un dolo specifico di «sfruttamento»
speculativo dell'informazione, né che dalla transazione l'agente abbia
ricavato un profitto, atteso il mantenimento della configurazione del delitto
quale reato di pericolo. L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo
generico, consistente nella coscienza e volontà di «utilizzare» (tale è il significato
del termine «avvalersi») informazioni privilegiate nel compimento di qualunque
transazione («acquistare o vendere, ovvero compiere altre operazioni») su
strumenti finanziari: viene - dunque - richiesto (come afferma autorevole
dottrina) «un collegamento motivazionale tra la conoscenza dell'informazione
e la decisione di effettuare l'operazione».
Il requisito
dell'idoneità dell'informazione privilegiata, se resa pubblica, ad
influenzare sensibilmente il prezzo dei titoli cui si riferisce (comma III,
art. 180 D.L.vo cit.) è nella norma in esame, secondo lo schema tipico dei
reati di pericolo, una idoneità concreta da valutarsi ex ante, prescindendo
da tutte le circostanze conosciute a posteriori e tenendo, invece, conto solo
di quelle conoscibili nel momento in cui l'operazione viene posta in essere.
Il vantaggio
dell'insider è dunque (pur nella nuova formulazione della fattispecie)
misurato in termini di potenzialità: ciò fa sì che non sia esclusa la sua
responsabilità per il solo fatto che l'influenza «sensibile» sul mercato non
si sia verificata una volta resa pubblica l'informazione originariamente
riservata (o privilegiata nel senso indicato), ovvero si sia verificata in
senso opposto a quello ipotizzabile.
Tanto premesso, una
prima notazione: due sono le notizie, tra loro (all'evidenza) connesse,
rilevanti ai fini dell'accertamento di violazioni al D.L.vo 58/98 da parte
degli imputati: a) il progetto di riposizionamento produttivo di CMI spa
all'interno del Gruppo Falck e del Gruppo Agarini, finalizzato a concentrare
in CMI il settore dell'energia ambientale collegata allo smaltimento rifiuti,
con contestuale costituzione, per scissione da CMI, di un nuovo soggetto (la
IIL spa) cui conferisce il patrimonio immobiliare della prima; b) la cessione
del pacchetto di controllo della scissionaria IIL a GP Finanziaria di Gnutti
Emilio (o altra - nominanda - società del gruppo).
Alla tesi
accusatoria, stando alla quale tratterebbesi di notizie «riservate e
privilegiate» diffuse da Gnutti Emilio a Lonati Ettore e da questi con i (di
lui) fratelli utilizzate nelle operazioni di acquisto (11 febbraio-19 marzo)
di 320.000 azioni CMI, nella prospettiva di rafforzare la cordata societaria
impegnata nella «scalata» a Olivetti-Telecom cui gli stessi Lonati partecipavano,
si oppongono le tesi difensive: quella di Gnutti, intesa a dimostrare che la
seconda notizia, comunicata in Borsa il 12 aprile 1999, non aveva prima di
tale data carattere di concretezza e specificità (posto che la decisione di
acquisto del pacchetto di controllo di IIL sarebbe maturata solo ai primi di
aprile 1999 una volta ottenuta da Falck la garanzia di riacquisto degli
immobili di IIL); quella dei Lonati, fondata (altresì) sulla circostanza
della diffusione di rumors antecedentemente alla ufficializzazione della
prima notizia, sulla determinazione all'acquisto del titolo CMI per l'interesse
al settore dell'energia collegata allo smaltimento dei rifiuti ed infine
sulla inesistenza di ogni significativa plusvalenza (e comunque di una
notizia «privilegiata» ai sensi e per gli effetti del comma III art. 180
D.L.vo 58/98).
Ebbene, ritiene il
Giudice che le risultanze disponibili - singolarmente ed unitariamente valutate
- lascino emergere una pluralità di indizi «gravi, precisi e concordanti», sì
da indurre l'affermazione della penale responsabilità degli imputati, seppure
nei limiti di cui in appresso.
In primo luogo, è
integrato il requisito fondamentale richiesto per la configurabilità del
reato contestato, e cioè che la notizia «sfruttata» non sia stata ancora
oggetto di disclosure, posto che il compendio acquisito non lascia dubbi quanto
al fatto che gli acquisti compiuti dai fratelli Lonati scaturiscano da
confidenze indebite promananti da soggetto in posizione di «privilegio»
informativo, stante la verificata assenza - all'epoca dell'operatività degli
imputati - di qualunque comunicazione «ufficiale» o di rumors giornalistici o
di «indirizzi» forniti da analisti o consulenti finanziari.
Sul punto deve
anzitutto considerarsi la fallacia delle risposte fornite dai fratelli Lonati
a Consob, sol che si consideri che i primi articoli di stampa specializzata
evocati quali fonte della determinazione ad acquistare, e cioè «articoli di
fine 1998 che avevano evidenziato che il titolo CMI era out performance
(valore di quotazione inferiore al patrimonio netto per azione) ed alcuni
operatori consigliavano l'acquisto», non sono stati allegati e che per verità
non risultano esistenti alla stregua delle indagini esperite dagli esperti di
Consob (cfr. sul punto la testimonianza Tuccari e la relazione 7 settembre
1999 agli atti).
Né è consentito
ricondurre gli articoli indicati dagli imputati a quelli prodotti dalla
difesa (Milano-Finanza del 12 novembre 1997 e 7 marzo 1998), sia per la
diversità temporale di questi ultimi rispetto alle allegazioni dei Lonati,
sia perché gli articoli esibiti non contengono indiscrezioni nei sensi voluti
dalla difesa, limitandosi a fare menzione di una mera eventualità (e cioè che
la CMI fosse destinata ad accorpare il settore dell'energia ambientale)
nell'ambito della notizia concernente l'avvenuta cessione da parte della CMI
(controllata Falck) al Gruppo Pirelli del ramo di attività costituito dalla
promozione urbanistica e commerciale degli immobili del Gruppo Falck.
Invero, negli
articoli in questione, dopo ampi cenni alla notizia da ultimo tratteggiata, a
proposito dei «destini» della CMI (che aveva ormai esaurito il ruolo di
gestore degli immobili del Gruppo Falck) testualmente si legge: «... a meno
che il Gruppo di Sesto (Falck) non intenda convogliare nella CMI il business
dell'energia ambientale dopo che recentemente la CMI ha incrementato dal 7,5%
all'8,825% la partecipazione in Ecosesto»:. così Milano Finanza 12 novembre
1997 dal titolo «Falck, a Pirelli la gestione immobili»; in Milano Finanza 7
marzo 1998 sotto il titolo «In Borsa voci di fusione» si legge: «secondo
un'ipotesi alternativa, invece, nella CMI potrebbero venire accorpate le
attività nel settore energetico dopo che proprio la CMI ha recentemente
incrementato la sua partecipazione (dal 7,5% all'8%) nella Ecosesto».
Risolutivo è
osservare che il lasso di tempo che corre tra la pubblicazione degli articoli
di stampa de quibus e l'acquisto delle azioni CMI (non meno di un anno)
depriva di ogni valenza l'assunto di determinazióni coltivate sulla base di
tali rumors (peraltro, come si è visto, a carattere mera-mente congetturale e
semplicemente concernenti la collocazione di CMI nell' ambito del Gruppo
Falck), tenuto conto anche del.ribadito interesse dei Lonati al settore energetico
e degli investimenti nel detto settore evocati dal testimoniale come effettuati
proprio nell'anno 1998 (l'acquisizione di una discarica in Sicilia). Non è
dato di comprendere - a fronte dell'accreditato «affidamento» conferito alle
indiscrezioni giornalistiche risalenti ad oltre un anno rispetto al febbraio
1999 - perché gli imputati non abbiano operato sui titoli CMI a ridosso delle
stesse.
Quanto alle
ulteriori giustificazioni fornite dai Lonati nella risposta a Consob, tali
per cui «anche ai primi di marzo 1999 quotidiani specializzati (MF)... davano
notizia dell'accordo tra Falck ed Agarini con riferimento alla CMI...»,
basterà rilevare che l'operatività degli imputati, e segnatamente di Lonati
Ettore, ebbe inizio nel mese di febbraio 1999 (e si concentrò prevalentemente
in tale mese), dunque in epoca antecedente alla pubblicazione dei rumors dei
primi di marzo, che riportavano come possibile una trasformazione della CMI.
Analoghe notazioni
possono formularsi circa la risposta, pure fornita dagli imputati nelle
missive indirizzate a Consob, tale per cui gli acquisti sarebbero stati
motivati «anche dall'esigenza di diversificare il portafoglio», sol che si
consideri, come ha condivisibilmente evidenziato il teste dr. Tuccari, che
tale esigenza sarebbe stata assicurata con un acquisto ben più consistente di
titoli azionari CMI ovvero di altri titoli di società attive nel settore di
riferimento.
Rimane allora
provato che i fratelli Lonati, prima del febbraio. 1999 operanti investimenti
piuttosto «prudenti» (portafoglio per circa 50 miliardi di lire
prevalentemente composto da titoli obbligazionari), si indussero
all'operazione per cui è causa sulla base di precisa informazione attinta da
«fonti privilegiate»,. come emerge anche dalla testimonianza del bancario
Gesmundo, il quale - dopo avere(solo a contestazione del P.M.) ammesso che
era stato Lonati Ettore a comandargli l'acquisto in questione - non ha
significativamente saputo indicare l'epoca ed il titolo dell'articolo di
Milano-Finanza «suggerente» a lui ed al contabile dei Lonati (tal ragioniere
Vencetti) l'opportunità dell'investimento, ammettendo perentoriamente di non
ricordare in merito.
La testimonianza
Gesmundo, evidenziante la mancanza di ogni apporto rilevante da parte
dell'intermediario (unico) nel processo decisionale delle operazioni di
acquisto, vale a ulteriormente confermare il giudizio sopra rassegnato.
Ma v'è di più: la
tesi difensiva che suggerisce di ricondurre l'operazione ad una strategia di
investimenti «industriali» (il settore dell'energia collegata allo
smaltimento rifiuti) è intrinsecamente debole, sol che si consideri, come ha
acutamente osservato il P.M., l'eccentricità di investimenti in prospettiva
industriale operanti con fondi privati e non societari (si allude soprattutto
ad «Alfa Acciai» posseduta al 33% dalla famiglia Lonati), nonché la obiettiva
modestia (in termini relativi) della partecipazione acquisita.
Proseguendo nella
trattazione si osserva.
L'istruttoria
dibattimentale palesa che le modalità di effettuazione delle operazioni da
parte dei Lonati - e segnatamente di Ettore Lonati (operante il primo e più
significativo acquisto nel lasso 11-24 febbraio 1999: 130.000 azioni) - sono
sintomaticamente aderenti a quello che fu l'andamento del processo
decisionale di Falck, Agarini e Gnutti Emilio quanto al progetto di
accorpamento in CMI del settore dell'energia ambientale (collegata allo
smaltimento dei rifiuti) con coevo scorporo del ramo immobiliare e creazione,
per scissione, di una nuova società (IIL) acquisenda da parte di Gnutti
Emilio e da quotarsi in borsa con successivo lancio di un'opa residuale.
Può anzitutto
affermarsi che all'epoca in cui i Lonati cominciarono ad operare sul titolo
CMI, e cioè il periodo 11/ 24 febbraio 1999, fossero già sufficientemente
enucleati gli accordi tra il Gruppo Falck e GP Finanziaria, tenuto conto che:
- nella lettera 23
luglio 1999 inviata da GP Finanziaria a Consob è la stessa società ad affermare
che le trattative con Falck erano iniziate «nel precedente mese di febbraio»,
con predisposizione alla data del 23 marzo 1999 di una «lettera d'intenti»
relativa alla stipula di un preliminare di compravendita delle azioni con
termine finale al successivo 9 aprile;
- che il 24 marzo
1999 l'ingegnere Falck Alberto - nell'ambito della seduta del cda di Falck
spa - ottenne autorizzazione a proseguire le trattative con Gnutti allegando
al riguardo la lettera d'intenti da questi rilasciatagli il giorno
precedente;
- che al 9 aprile
1999 GP Finanziaria formalizzò una offerta irrevocabile d'acquisto del pacchetto
di controllo (75% circa) di IIL, accettata da Falck il successivo 12 aprile
1999 (data del preliminare e del secondo comunicato a Consob), convenendo il
lancio di un'opa sulle restanti azioni ed assicurando comunque il
mantenimento del titolo sul mercato.
Tale cronologia,
tenuto conto delle dimensioni dei due gruppi e della non irrilevante portata
economico-finanziaria dell'operazione (circa 37 miliardi di lire), nonché
delle surrichiamate testimonianze Falck, Agosta, Agarini (il primo colloca
nel gennaio l'originario contatto con Gnutti alla ricerca d'acquisizione di
una società quotata e comunque «agli inizi del mese di febbraio» la
trattativa per la cessione a GP Finanziaria del pacchetto di controllo di
IIL; il secondo adduce che il manifestarsi dell'esigenza di scorporare i
cespiti immobiliari della CMI si ebbe «due-tre mesi prima rispetto al marzo
1999»; il terzo riferisce che «sin dall'inizio si sapeva che l'acquirente
sarebbe stato Gnutti Emilio... altrimenti l'accordo non si sarebbe
fatto...»), autorizza la conclusione che l'operazione Gnutti-Falck-Agarini
fosse già sufficientemente delineata nelle sue linee essenziali
antecedentemente all'epoca (11/24 febbraio 1999) di prima (e prevalente)
operatività sul titolo CMI dei Lonati (rectius di Ettore Lonati: cfr. sopra).
Rafforza tale
conclusione il rilievo della specificità dei contenuti della lettera
d'intenti 23 marzo 1999 e la previsione (già alla stessa data) della stipula
del preliminare al 9 aprile 1999, nonché il dato della larga coincidenza tra
i contenuti della lettera d'intenti (23 marzo 1999) ed il preliminare poi
formalizzato il 12 aprile 1999.
Illuminante la
testimonianza Falck, la quale in perfetta sintonia con la deposizione Agarini
- lascia emergere la coevità degli accordi, da un lato, con Agarini,
formalizzati nelle linee essenziali nel documento «quadro» risalente al 9
febbraio 1999, e - dall'altro lato - con Gnutti (pure maturati agli inizi del
mese di febbraio 1999 e indispensabili per l'intero progetto di
riposizionamento produttivo di CMI), dunque l'interdipendenza e stretta connessione
tra le due notizie «rilevanti», nonché il reale interesse dell'imputato
Gnutti all'acquisizione del pacchetto di controllo della scissionaria IIL. (e
cioè - vale ripetere - disporre di una società quotata o da quotare in borsa
per la scalata a Olivetti, operazione per la quale all'epoca era
concretamente impegnata Hopa spa, risultata poi l'acquirente finale ed
effettivo di IIL, in coerenza conia previsione, contenuta già nella lettera
d'intenti di GP Finanziaria, «della riserva da parte della promissaria
acquirente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1401 c.c., della
facoltà di nominare entro e non oltre la data del closing la persona che
acquisterà i diritti ed assumerà gli obblighi del contratto»).
Vale riportare i
passi più salienti della deposizione Falck per meglio lumeggiarne la portata
autenticamente a favore della tesi accusatoria.
«La prima operazione
su CMI che era venuta in mente era di utilizzarla come veicolo quotato per la
joint venture che poi facemmo con il dr. Agarini... questa è stata una idea
che è venuta avanti, credo, fine 1998 inizi 1999... poi è stata un pò
laboriosa la vicenda... ad un certo punto sembrava che si potesse, trovare
con Agarini una soluzione sempre mettendo insieme i servizi ambientali suoi e
nostri ma diversa rispetto ad utilizzare come veicolo CMI... in quella
occasione ebbi modo di parlare con il dr. Gnutti che ci proponeva di entrare
nella cordata Olivetti e siccome espresse interesse ad avere una società
quotata nel suo Gruppo, visto che era un gruppo abbastanza importante e non
aveva nessuna società quotata... il CMI in quel momento sembrava non avere un
partner con cui fare delle operazioni diverse... dissi a Gnutti: "ma
perché non la CMI, visto che è liquida, ha dei mezzi, non abbiamo per ora
delle soluzioni in vista concrete, perché no?' ; lui disse: "Va bene,
datemi un bilancio, lo guardo, può essere una soluzione"...
successivamente con il dr. Agarini, invece, il pourparler aveva ripreso con
una certa lena, per cui rapidamente siamo arrivati ad una linea comune sul
mettere insieme le sue attività ambientali e le nostre utilizzando CMI... A
questo punto abbiamo dovuto dire al dr. Gnutti: "Guardi che ci è
successo questo, ci potrebbe essere una soluzione per avere un secondo
veicolo quotato, quello di scorporare il forno a scissione e scorporare una
parte di CMI che potrebbe essere la parte immobiliare perché questa non
interessa al dr. Agarini"... Così facemmo, nel giro di qualche settimana
si arrivò a questo tipo di soluzione: da una parte un accordo con Agarini che
poi firmammo credo ad aprile 1999 e contestualmente facemmo un accordo con il
dr. Gnutti per scorporare la parte immobiliare e costituire una nuova società
che veniva quotata... Gnutti lo conobbi a gennaio 1999, se non sbaglio, per
l'operazione Olivetti-Bell in cui poi siamo entrati a mezzo Finstahl... su
segnalazione di un nostro consigliere fummo invitati ad incontrare il dr.
Gnutti perché poteva essere interessante per la Falck entrare nell'operazione
Bell-Olivetti».
Che l'interesse di Gnutti
non fosse, come invece si è tentato di accreditare dall'imputato, quello
all'acquisizione del ramo immobiliare di CMI nell'ambito delle attività del
Gruppo nel progetto immobiliare cittadino cd «Comparto Milano», proviene -
oltreché dalla limpida testimonianza di Falck - dal raffronto tra i contenuti
della lettera d'intenti del 23 marzo 1999 e quelli di cui all'offerta
irrevocabile d'acquisto del 9 aprile 1999 (recepiti nel preliminare 12 aprile
1999): invero, mentre tra le premesse la lettera d'intenti cita: «GP
Finanziaria ha significato a Falck il suo interesse all'acquisto della
società CMI... al fine di far confluire sotto il controllo della società la
società Brescia Uno operativa nel settore immobiliare», nella clausola di cui
all'art. 5 del preliminare 12 aprile 1999 agli atti si legge dell'impegno
dell'acquirente di «conferire alla data del closing alla promettente
venditrice... mandato irrevocabile a vendere le proprietà immobiliari di
Treviso e Nerviano», con obbligo della venditrice (voluto - stando a Falck -
da Gnutti: cd garanzia dell'invenduto) a riacquistare gli immobili di IIL che
non fossero stati venduti entro un certo termine.
Lo stesso teste
Falck, richiesto di chiarimenti in ordine all'art. 5 del preliminare, ha
riferito che la garanzia fu inserita a richiesta della promissaria acquirente
(GP Finanziaria) giacché Gnutti voleva essere garantito per gli imumobili che
«non sarebbero riusciti a vendere», con ciò confermando il disinteresse di
Gnutti, e dei Lonati siccome partecipi al Gruppo Gnutti, a CMI come società
immobiliare.
Inoltre, come non ha
mancato di notare il P.M. alla stregua delle risultanze degli accertamenti
sulle possidenze immobiliari di CMI, non è dato di comprendere l'interesse
che poteva avere Gnutti ad acquisire una società che mai ha posseduto
immobili nella provincia bresciana per realizzare un progetto immobiliare
nell'area della città di Brescia (il cd «Comparto Milano»).
La stessa difesa
Gnutti nel corso della discussione ha riconosciuto che l'interesse del finanziere
alla IIL era quello dì acquisire una società quotata in borsa, con ciò
smentendo la linea dell'imputato e la testimonianza Marniga e di fatto
assecondando l'impostazione accusatoria, confutata solo sul rilievo
dell'inesistenza prima del 12 aprile 1999 di una determinazione all'acquisto
(e dunque dello stesso oggetto della pretesa «notizia»), per l'influenza
della clausola della garanzia dell'invenduto (insussistente nella lettera del
marzo).
Sul punto, fatto
nuovamente richiamo alla sostanziale coincidenza tra i contenuti della lettera
d'intenti 23 marzo 1999 ed il preliminare 12 aprile 1999, nonché alle
testimonianze acquisite, non può non ravvisarsi l'incondivisibilità della
tesi difensiva, sol che si consideri che la pattuizione in questione si atteggia
come clausola esecutiva di una determinazione generale nelle sue linee
essenziali già antecedentemente tutta definita., come irresistibilmente
proviene (anche) dalla deposizione (di difesa) Braicovich, del seguente
tenore: «fui informato dell'operazione dopo la lettera d'intenti'del 23 marzo
1999... le trattative all'inizio furono gestite assolutamente in via privata
senza consulenti... mi occupai di redigere il piano finanziario per il
mantenimento della quotazione in Borsa di IIL...».
Nel corso della
deposizione (e successivamente al sud-detto passo) la difesa formulava -
peraltro - la seguente domanda: «è ben vero che lei si occupava del problema
del finanziamento e del mantenimento in borsa della società, ma vi era anche
un particolare, cioè quello della garanzia dell'invenduto, per quello *che
lei ha potuto percepire, proprio come dato di fatto, era un requisito,
secondo lei essenziale, nella prospettiva di Gnutti, cioè avrebbe concluso
senza quella garanzia?».
A tale quesito,
palesemente suggestivo evocando la (attesa) risposta nella stessa formulazione,
il teste sopraggiungeva: «No, io penso che senza quella garanzia non avrebbe
concluso, cioè noi sapevamo che la trattativa era una trattativa serrata,
nell'ambito della quale c'erano punti importanti da discutere, questo della
garanzia era certamente uno, il più importante...»; a domanda della difesa
«nella sua esperienza le è capitato di vedere frequentemente una garanzia sul
100% degli immobili?» seguiva la sospirata conclusione: «No, non l'ho mai
vista, faccio questo lavoro da pochi anni, solo da dieci, ma personalmente
non l'ho mai vista».
Al riguardo appare
risolutivo osservare che dalla deposizione Falck non emerge la nodalità ai
fini dell'accordo della cd clausola dell'invenduto, o comunque serrate
trattative sul punto, posto che il teste ha così parlato: «... quando abbiamo
presentato la lista degli immobili, gli acquirenti dissero: "Questi
vanno bene, questi, invece, sono difficili da vendere e vogliamo riservarci
il diritto di darveli indietro" cosa che poi è in effetti avvenuta per
la parte non ceduta... infatti nel giro di qualche mese ci hanno restituito a
valore contabile gli immobili che loro ritenevano di non facile smercio... ma
è una parte, questi due, Treviso e Nerviano...»; in linea con la
testimonianza Falck sono i contenuti della lettera predisposta da Falck spa
per Consob il 25 luglio 1999, laddove - senza alcun cenno alla cd clausola
dell'invenduto - si legge della formalizzazione (al 9 e poi al 12 aprile
1999) degli impegni a conclusione delle «rapide trattative» intercorse tra
l'ing. Alberto Falck ed il dr. Emilio Gnutti «nell'ambito di altre
trattative».
Rimane dunque non
condivisibile la linea della difesa Gnutti, incentrata sulla risalenza soltanto
ai primi di aprile 1999 di una notizia specifica dal contenuto determinato
(utile all'integrazione del reato), emergendo all'inverso indizi, gravi,
precisi e concordanti quanto alla collocazione alla prima metà del febbraio
1999 delle linee essenziali di tale accordo, funzionali (sul che cfr. in
appresso) a facilitare al Gruppo Gnutti (di cui erano parte i Lonati a mezzo
delle partecipazioni in Fingruppo e Bell SA) la scalata a Olivetti, iniziata
- come ha sottolineato la stessa difesa Gnutti - proprio il 19 febbraio 1999,
dunque in tempi sintomaticamente coincidenti con l'operazione di acquisto,di
IIL.
In diritto, si
osserva che basta all'integrazione del reato («... per informazione
privilegiata si intende un'informazione specifica di contenuto
determinato...») la rivelazione di un accadimento non ancora certo ma che
abbia elevata probabilità di verificazione, da collocarsi in un futuro
prossimo («il fatto accaduto o che sta per accadere ovvero una decisione
presa o che sta per essere presa» stando ad illustre autore).
Spunti interpretativi
in tal senso sono stati ricavati dalla dottrina nel regolamento Consob n.
5553/91, ove tra le notizie che devono essere oggetto di informativa al
pubblico da parte degli emittenti sono ricomprese all'art. 6 anche le
«proposte concernenti operazioni rilevanti» (analogamente, sempre per gli
obblighi informativi in capo agli emittenti cfr. art. 8 comma 2 delibera
Consob n. 10917 del 10 settembre 1997 quanto alle situazioni contabili
destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato
e nella relazione semestrale «quando tali situazioni vengano comunicate a
soggetti esterni e comunque non appena abbiano acquistato un sufficiente
grado di certezza»).
Tali disposizioni - la
cui finalità anti-insider trading è stata espressamente affermata da Consob
in apposita comunicazione - trovansi ribadite nell' art. 20 comma IV delibera
Consob n. 11520 dell' l luglio 1998 (attuativa del D.L.vo 58/98), all'epoca
dei fatti qui in esame già in vigore (come testimonia anche la stessa
intestazione dei due comunicati agli atti del 10 marzo e 13 aprile 1999),
nonché nell'art. 66 delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 (attuativa del
D.L.vo 58/98 riferito agli emittenti).
Nella giurisprudenza francese si è ritenuto che le caractère précis
d'une.information privilegié implique l'existence d'un projet suffisament
defini entre les parties pur avoir des chances d'aboutir, peu important
l'existence d'aléas, inhérents à toute operation de cette nature, quant à la
realisation effective de ce projet.
Nell' unico
precedente giurisprudenziale in materia di insider trading l'informazione
relativa all'avanzata fase di un progetto di fusione per incorporazione è
stata ritenuta oggetto dei divieti (similari a quelli ex art. 180 D.L.vo
58/98) di cui all'art. 2 L. 157/91.
Tali principi, alla
stregua dell'analisi in fatto prima condotta, inducono a ritenere integrato
nella specie il requisito normativo di cui alla prima parte del comma III
dell'art. 180 D.L.vo 58/98.
Rimane da dire che
unico soggetto in grado ed avente interesse a disvelare ad Ettore Lonati le
notizie «privilegiate e riservate» sin qui accertate era di fatto l'imputato
Gnutti Emilio, in rilevantissimi rapporti di affari e societari con il
predetto e titolare della «notizia»: al riguardo, pur non potendosi sottacere
l'attendibilità della tesi accusatoria (che individua l'assemblea ed il cda
di Fingruppo dell' 11 febbraio 1999 quale sede della divulgazione della
notizia, siccome coincidente con l'inizio dell'operatività sul titolo CMI del
Lonati), mette conto di notare l'irrilevanza della individuazione del preciso
contesto in cui si verificò la condotta di tipping (art. 180, primo comma,
lett. b, D.L.vo 58/ 98).
È da escludere (con
tutta ragionevolezza) che il disvelamento sia riferibile a Falck Alberto
(altro e solo soggetto a custodire il patrimonio di conoscenze ed in primis
rivelante a Gnutti del progetto con Agarini nell'ambito della trattativa
avente ad oggetto la cessione di una società quotata in borsa), sol che si
consideri la mancanza di ogni serio indizio di collegamento tra Falck ed i
Lonati e financo della conoscenza (all'epoca) tra i predetti (come - peraltro
- dalle difese stesse convenuto).
La notizia in
questione posseduta dai Lonati, avente ad oggetto - vale ribadire - non solo
il progetto dell'articolato piano strategico di riposizionamento produttivo
di CMI tra i Gruppi Falck ed Agarini ma anche il progetto di acquisto della
scissionaria IIL da parte di GP Finanziaria del Gruppo Gnutti, prevedente la
quotazione di IIL sul mercato borsistico con lancio di un'opa residuale e
ricostituzione del flottante in vista della scalata Olivetti, è tale da
rientrare nella previsione di cui al comma III, seconda parte, dell'art. 180
D.L.vo 58/98, cioè dotata di idoneità, a livello potenziale, «ad influenzare
sensibilmente» l'apprezzamento dei valori mobiliari cui si riferisce.
Va premesso che
l'espressione adoperata dal legislatore («... è informazione privilegiata
quella che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzare sensibilmente il
prezzo») rivela l'intenzione di prevedere una fattispecie di pericolo nella
quale il giudizio di pericolosità deve essere effettuato ex ante ed il
verificarsi della sensibile oscillazione nelle quotazioni, dunque del danno
per il mercato (ovvero del vantaggio per l'agente), non è richiesta ai fini
dell'integrazione del reato, come del resto palesa il bene protetto dalla
fattispecie in parola (la tutela della trasparenza e del corretto
funzionamento dei mercati finanziari), nonché il disposto di cui al quarto
comma dell'art. 180 D.L.vo 58/98 (che prevede la possibilità di aumento della
multa fino al triplo in presenza - tra le altre circostanze - «dell'entità
del profitto che è derivato»).
Conforta
l'interpretazione qui offerta la diversa impostazione che connota le
fattispecie di cui all'art. 501 c.p. (aggiotaggio comune), all'art. 138
D.L.vo 385/93 (aggiotaggio bancario) ed all'art. 181 D.L.vo 58/98
(aggiotaggio su strumenti finanziari), laddove a proposito dell'idoneità
perturbatrice figura l'inciso «atti a cagionare», evocante (similmente alla
figura del tentativo) l'esigenza di accertamento di una reale adeguatezza
causale della condotta. Ancora può citarsi la formula «concretamente idonei a
provocare una sensibile alterazione del prezzo...» che compare nella
novellata fattispecie di aggiotaggio societario (art. 2637 c.c. come
introdotto dalla recente legge n. 61/ 2002), la quale lascia intendere, a
differenza della fattispecie qui in esame, una offensività effettiva, quale
normale conseguenza del comportamento divietato.
Un primo indice di
sicura influenza perturbatrice della notizia, avente ad oggetto un progetto
di concentrazione industriale ma anche l'acquisto del pacchetto di controllo
di una società quotata, va individuato in un elemento normativo testuale, e
cioè l'art. 5 comma II del regolamento Consob n. 5553/91, attuativo degli
artt. 6 e 7 L. 157/91 (in vigore all'epoca dei fatti, posta l'approvazione
solo a maggio 1999 del nuovo regolamento in materia di emittenti costituito
dalla delibera n. 11971 del 14 maggio1999, attuativa delle disposizioni in
merito del D.L.vo 58/98, in particolare degli artt. 114 e 115), laddove
prevede che «ogni modifica dei soggetti che comunque esercitano il controllo»
sugli emittenti valori mobiliari deve essere oggetto di informativa al
pubblico.
Si tratta, invero,
di uno di quegli eventi dichiarati «rilevanti» in quanto tali; cioè di eventi
ritenuti sempre «idonei, se resi pubblici, data la loro incidenza sulla
situazione patrimoniale, economica o finanziaria ovvero sull' andamento degli
affari degli emittenti stessi, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei
loro valori mobiliari quotati» e rispetto ai quali l'organo italiano di
controllo dei mercati impone sempre un obbligo di informativa a favore del
pubblico.
Altro dato da cui
può desumersi l'influenza sensibile della notizia divulgata da Gnutti è costituito
dal provvedimento di sospensione della negoziazione del titolo emesso il 10
marzo 1999 dalla Consob, assunto - alla stregua dell'anomalo andamento in
allora registrato rispetto al trimestre precedente - in attesa degli
annunciati chiarimenti (I comunicato) la cui mancanza poteva protrarre le già
verificate condizioni di disparità informativa tra gli operatori e dunque l'irregolare
andamento delle quotazioni.
Ulteriori segnali
della natura price sensitive dell'informazione utilizzata dai Lonati sono
costituiti dagli aumenti del prezzo (nell'ordine del 6% e del 3% circa) e
delle quantità scambiate del titolo CMI registrati per due sedute
successivamente alla diffusione del secondo comunicato (12 aprile 1999)
inerente l'accordo Falck-Gnutti (oggetto di segnalazione da parte della Borsa
spa), nonché il fortissimo rialzo (140%) avuto dal titolo IIL il l° ed il 2
settembre 1999 in ragione dei rumors di agosto (successivi alla quotazione in
borsa di IIL del 27 luglio 1999 e adombranti un progetto di aggregazione in
IIL delle società HOPA e Fingruppo, insieme controllanti Bell SA, con
l'utilizzo di IIL quale strumento di semplificazione della struttura
societaria di controllo su Olivetti), nonostante le parziali smentite del
Gruppo Gnutti intervenute nella tarda serata dell' 1 settembre 1999 (nella
relazione Consob si legge sul punto: «nella stessa giornata del 2 settembre,
nonostante le smentite di HOPA e Fingruppo, che hanno ribadito il progetto di
fusione aggiungendo però che la quotazione in borsa non è prevista e che
verrà eventualmente studiata non prima del 2001, IIL ha segnato un ulteriore
incremento del 27,5% dopo due sospensioni per eccesso di rialzo, chiudendo ad
8 euro»).
Tale realtà
palesa la sensibile influenza sul mercato della notizia utilizzata dai Lonati
per l'acquisto delle azioni, rimarcandosi la sostanziale coincidenza tra il
sapere di Ettore Lonati all'epoca dell'operatività sul titolo (e cioè
l'acquisizione di IIL da parte di Gnutti in vista della scalata a Olivetti,
operazione cui l'imputato ed i di lui fratelli partecipavano) e le voci
diffuse dai rumors di fine agosto 1999, incentrate di fatto sullo stesso argomento.
L'interesse dei
Lonati agli acquisti dei valori mobiliari per cui è causa (tali da comportare
- in virtù della scissione perfezionata a luglio 1999 di IIL da CMI -
partecipazioni in IIL, al calcolo di 5 azioni IIL per ogni 17 azioni CMI
possedute, per Ettore Lonati pari a 42.647 azioni, per Tiberio Lonati n.
36.764, per Fausto Lonati n. 14.705), va individuato, come ha ricostruito
l'accusa, nel rafforzamento della cordata societaria Olivetti in cui era
all'epoca concreta-mente impegnato il Gruppo Gnutti, di cui i Lonati erano
parte.
Su tanto convergono
le pacifiche relazioni societarie come documentalmente accertate agli atti:
Lonati Ettore e Gnutti Emilio membri alla data dell' 11 febbraio 1999 del cda
di Fingruppo; lo stesso Lonati Ettore socio al 14% della medesima società,
unitamente ai fratelli (detentori del 4%) ed a Gnutti; di Fingruppo è socia
anche GP Finanziaria (Gnutti), acquirente del pacchetto di controllo di IIL;
Fin-gruppo è azionista di Bell SA, a sua volta partecipata dalla Finstahl (gruppo
Falck), da GP Finanziaria e dai Lonati (con decorrenza 22 novembre 1999);
Bell SA è il principale (all'epoca) azionista di Olivetti; HOPA spa (poi
effettivo acquirente di IIL e fusasi con Fingruppo) è partecipata, tra
l'altro, da Finstahl (Falck), GP Finanziaria (Gnutti), dai Lonati.
L'interesse a tale
progetto operativo, vero scopo degli investimenti sul titolo CMI, proviene
anche dal comunicato «radiocor» 25 febbraio 1999 in atti, laddove - a
commento dell'opa lanciata su Olivetti - Lonati Ettore afferma: «è
un'operazione senz'altro importantissima... anche se la nostra cordata oggi è
più ottimista di ieri... (il comunicato termina:così Ettore Lonati, socio con
il 14-15% della Fin-gruppo [azionista di Bell] sull'opa lanciata su
Olivetti).
La difesa, valendosi
delle notazioni del proprio consulente, ha sostenuto - partendo dal presupposto
che parametro significativo (alla stregua della stessa impostazione CONSOB)
dell'esistenza del reato ex art. 180 D.L.vo 58/98 sia l'elemento della
«plusvalenza» - che di fatto nessuna significativa plusvalenza era di fatto
riferibile ai Lonati, nemmeno alla data - riferita da Consob - del 2
settembre 1999 (coincidente con il rialzo dei titoli per effetto dei rumors
di fine agosto e dell' 1 settembre 1999 e con il «concambio» delle azioni CMI
in IIL) tenuto conto anche che «le azioni continuano a restare nel
portafoglio dei Lonati» e che comunque - al 28 ottobre 1999 (epoca
dell'affidamento delle indagini alla G.d.F.) - era rintracciabile una
minusvalenza complessiva di lire 113 milioni (su un capitale investito di
oltre lire 1 miliardo e 700 milioni); inoltre e risolutivamente il modesto
impatto dei due comunicati 10 marzo e 12 aprile 1999 sull'andamento del
titolo (quali evincibili dalla relazione del CT e dalle tabelle numeriche
allegate) renderebbe di fatto insussistente la nozione di informazione
«privilegiata» sotto l'aspetto della price sensitivity.
La tesi difensiva è
incondivisibile.
Al riguardo - in
diritto - si ribadisce che esula dalla fattispecie in esame l'elemento del conseguimento
di un pro-fitto e che il requisito dell'idoneità dell'informazione
privilegiata, se resa pubblica, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei
titoli cui si riferisce, è nella norma in esame, secondo lo schema tipico dei
reati di pericolo, una idoneità seria ma potenziale da valutarsi ex ante,
prescindendo da tutte le circostanze conosciute a posteriori e tenendo, invece,
conto solo di quelle conoscibili nel momento in cui l'operazione viene posta
in essere. Il vantaggio dell'insider è dunque (pur nella nuova formulazione
della fattispecie) misurato in termini di potenzialità: sul punto sono
pienamente condivisibili le notazioni di Consob (di cui alla memoria scritta
agli atti), laddove - a proposito della valutazione ex ante dell'idoneità
dell'informazione imposta dalla formula normativa «sarebbe idonea» - si legge
che: «una volta che il mercato è posto in condizione di parità informativa i
prezzi di borsa si assestano su valori allineati con quelli del mercato
stesso... e siccome la determinazione dei valori di borsa dipende da una
molteplicità di fattori, è difficile isolare a posteriori l'impatto dovuto ad
una singola informazione sul prezzo del titolo».
In definitiva, come
afferma illustre autore (facendo leva sul fatto che l'idoneità ad influenzare
richiesta dalla norma non è sinonimo di sicura influenza), «una volta
ravvisato il possesso di una informazione «privilegiata» dal punto di vista
del tipo, non sarà necessario verificare che l'influenza dell'informazione
stessa sull'andamento del titolo vi fu effettivamente e fu in un senso
piuttosto che nell'altro».
Irrilevanti allora
sono i rilievi del consulente tecnico della difesa sul fatto che i Lonati
avrebbero maturato plusvalenze «modeste» alle date del 10 marzo 1999 (I
comunicato), 13 aprile 1999 (II comunicato), apprezzabili ma effimere al 2
settembre 1999 (in conseguenza dei rumors sui possibili sviluppi di IIL), e
terminativamente - alla data del 28 ottobre 1999 (epoca di affidamento delle
indagini alla G.d.F. da parte del P.M.) - una minusvalenza complessiva di 113
milioni di lire, sol che si consideri che l'impostazione seguita dal
consulente incentra inammissibilmente il reato sul profitto economico
realizzato dall'insider e non (come deve essere: cfr. supra) sulle potenzialità
di vantaggio traibili dall'abuso informativo, finendo con l'attribuire alla
fattispecie la natura di reato di evento.
Deve poi osservarsi
l'inammissibilità del metodo seguito dal consulente, laddove ha collocato
fino al 28 ottobre 1999 l'epoca alla quale valutare l'entità della virtuale
plusvalenza (concludendo a tale data per il realizzo di una minusvalenza di
113 milioni), posto che è di tutta evidenza che - nella prospettiva della
rilevanza dei calcoli in merito - possono essere presi in considerazione solo
i periodi (valutati da Consob ai fini di una più completa informazione sulla
vicenda) immediatamente successivi alla ufficializzazione della no-tizia (10
marzo ma soprattutto 12. aprile 1999, coincidente con la diffusione della
notizia della cessione di IIL al Gruppo Gnutti) ed agli aventi seguitine (i
rumors di fine agosto/inizi settembre 1999), siccome in concreto inducenti
aumento di valore delle azioni e - quel che più conta - sintomaticamente
aderenti alle previe conoscenze acquisite dagli imputati quanto agli sviluppi
di IIL.
Rimane allora che i
Lonati, come esattamente allegato da Consob (e convenuto dal punto di vista
contabile dallo stesso consulente della difesa), maturarono, per effetto
dello sfruttamento della notizia privilegiata, un incremento di valore sulle
partecipazioni acquisite quantificabile in circa 648 milioni di lire, il che
- stando alla stessa prospettazione difensiva - costituisce parametro
fondamentale per l'apprezzamento della contestata condotta di insider
trading.
Né può sostenersi,
come pure ha opinato la difesa, che le «modeste» influenze sull'andamento del
titolo provocate all'atto della diffusione dei due comunicati di marzo e
aprile 1999 varrebbero a testimoniare l'assenza del carattere «privilegiato»
dell'informazione (nel senso di cui al terzo comma art. 180 cit.) e = dunque
- a negare l'esistenza stessa del reato ipotizzato dalla pubblica accusa.
Va al riguardo
considerato l'impatto della notizia ufficializzata il 12 aprile 1999 (II
comunicato), che per la prima volta porta a conoscenza del mercato l'acquisto
di IIL da parte di GP Finanziaria di Gnutti Emilio, vale ribadire già
concordato e definito nelle sue linee essenziali ad epoca (prima metà di
febbraio) antecedente al primo comunicato (10 marzo) ed all'inizio dell'operatività
dei Lonati sul titolo: proprio il comunicato del 12 aprile 1999 completa per
il pubblico le coordinate degli accordi complessivi Falck-Agarini-Gnutti
(peraltro neppure ancora disvelando la destinazione ultima di IIL nell'ambito
del Gruppo Gnutti), così da porre il pubblico medesimo approssimativamente
nel medesimo status conoscitivo goduto dai Lonati oltre due mesi prima.
Ebbene - ritenuto dunque quale unico comunicato rilevante ai fini dell'indagine
proposta dalla difesa quello dell'aprile - va rimarcato che nella giornata
del 12 aprile 1999 ed in quella successiva il titolo registra ancora un
notevole incremento del prezzo e delle quantità scambiate (nella relazione
Divisione Mercati 15 giugno 1999 si legge: «... Dopo la chiusura della borsa
del 12 aprile è stato diffuso un comunicato di CMI spa e Falck spa nel quale
Falck si dichiarava disponibile ad accettare l'offerta irrevocabile
d'acquisto avanzata da GP Finanziaria sul pacchetto di controllo della
società Investimenti Immobiliari Lombardi, derivante dalla scissione del ramo
d'azienda immobiliare che l'assemblea di CMI spa dovrebbe deliberare il
prossimo 26 aprile... Nonostante il comunicato sia stato diffuso solo a tarda
serata, nella seduta del 12 aprile è stato registrato un notevole incremento
dei volumi scambiati, n. 83.000, ed un significativo rialzo del prezzo di
riferimento nell'ordine del 6% circa; nella seduta successiva alla diffusione
del comunicato, il 13 aprile, il titolo faceva segnare un ulteriore rialzo
del 3%»).
Dell'apprezzamento del titolo (incremento del 140% al 1° settembre
1999 ed ulteriore incremento del 27,5% al 2 settembre pur dopo le smentite di
HOPA) in esito ai rumors di fine agosto sui possibili sviluppi di IIL si è
già detto: sul detto evento si rimanda al prosieguo della trattazione.
A fronte di tale
realtà si esige di riconoscere la natura «privilegiata» (cioè potenzialmente
idonea ad influenzare sensibilmente prezzo delle azioni) dell'informazione utilizzata
dai Lonati allorquando operarono sul titolo CMI, ribadita comunque
l'inammissibilità della linea suggerita dalla difesa di un'analisi da
condurre a posteriori sul corso del titolo.
Analogamente
irricevibile è l'ulteriore linea della difesa laddove ha sostenuto che per
ascrivere ai Lonati il reato occorrerebbe dimostrare che gli imputati sin dal
febbraio-marzo 1999 fossero a conoscenza dell'oggetto della pubblicazione dei
rumors di fine agosto-inizi settembre 1999 inducenti l'aumento di valore dei
titoli e - dunque - la maturazione della plusvalenza (lire 648 milioni) del 2
settembre 1999.
Al riguardo si
osserva che il dato rilevante è costituito dalla sicura conoscenza (sul che
cfr. supra) da parte di Lonati - all'epoca dell'operatività sul titolo CMI -
dell'intero disegno operativo avente ad oggetto le operazioni sinergiche di
scorporo e cessione delle azioni IIL (e dei successivi sviluppi di tale
società), contesto che pose l'investitore oggettivamente in situazione di
privilegio informativo rispetto agli operatori sul mercato borsistico.
Il contesto di
legami ed interessi societari correnti tra i Lonati (in particolare, Lonati
Ettore) e Gnutti Emilio (all'epoca entrambi impegnati nella «scalata» a
Olivetti) autorizza (inoltre) ragionevolmente a ritenere che a Lonati non
potesse sfuggire l'impatto che avrebbe avuto sulla stampa specializzata
l'evento (noto sin dal febbraio 1999) costituito dall'acquisizione da parte
del Gruppo Gnutti del pacchetto di controllo della scissionaria III: e coeva
quotazione in borsa della stessa (con le modalità ormai note).
Né può valere il
dato delle smentite da parte di HOPA e Fingruppo dei rumors di metà agosto-primi
settembre 1999, smentite nelle quali - peraltro - viene confermato il
progetto di fusione delle due società, sia per una quale «tardività» di tali
smentite (avutesi ai primi di settembre dopo rumors diffusi sin dalla metà di
agosto 1999), sia che si considerino gli effetti «dirompenti» che
l'accadimento della quotazione in borsa delle due società (riportato
insistentemente nei rumors) avrebbe comportato in costanza dell'istruttoria
Consob, iniziata nel marzo 1999 ed estesa agli imputati sin dal maggio stesso
anno, e dei successivi (ampiamente prevedibili) sviluppi penali della
vicenda.
Il vero è che i Lonati
(ed in particolare, Lonati Ettore), come emerge anche dalla smentita della
linea della difesa Gnutti (tesa a dimostrare un improbabile interesse
all'acquisto di una immobiliare), conoscevano - all'atto dell'acquisto del
titolo CMI - l'intero disegno operativo comprendente anche i futuri sviluppi
di IIL (e cioè la sua acquisizione da parte del Gruppo Gnutti cui essi
partecipavano segnatamente nella persona di Ettore Lonati in vista della scalata
a Olivetti), sui quali, una volta resi pubblici, era del tutto ragionevole la
previsione di rumors giornalistici influenzanti il valore delle azioni.
L'effettivo valore
(ed il correlativo «vantaggio») dell'investimento nel titolo CMI era dunque
legato agli sviluppi di IIL, come dimostra l'ampio apprezzamento (140%) del
titolo provocato dai rumors di fine agosto-inizi settembre 1999 incentrati
proprio sui destini di IIL nella scalata a Telecom-Olivetti (apprezzamento
che resistette alle smentite del Gruppo Gnutti e che si verificò pur in
assenza della vociferata fusione IIL-HOPA).
È fuorviante il
riferimento comparativo alla posizione dell'investitore Colombo Ugo, in tesi
difensiva fruitore di plusvalenze virtuali modeste al pari dei Lonati eppure
non denunciato all'A.G., sol che si consideri che i reali motivi che hanno
comportato la mancanza di apertura di procedi-mento nei di lui confronti
stanno nella circostanza che l'operatività sul titolo CMI del predetto
(40.000 azioni acquistate tramite il CAB) data ad epoca - cioè il 12 aprile
1999 - ampiamente successiva al comunicato 10 marzo 1999 del duo Falck-CMI ed
ai successivi articoli di stampa specializzata pubblicati dall' 11 al 25
marzo 1999, dunque a torno di tempo in cui la «notizia privilegiata» era
stata al-meno parzialmente diffusa ed ormai di pubblico dominio; nonché nel
constatare che il detto- Colombo possedeva un portafoglio in soli titoli
azionari di circa 26 miliardi, più 33 miliardi in titoli obbligazionari, era
concretamente operativo nel settore immobiliare e - risolutivamente - non
aveva collegamenti coi Gruppi Falck e Gnutti.
È infine inattuale
l'ulteriore notazione giuridica della difesa Lonati, tale per cui la mancanza
delle qualità di cui alla prima parte dell'art. 180, comma I, D.L.vo 58/98 in
capo agli imputati - partecipanti al capitale ovvero esercenti una funzione
qualificata nelle società coinvolte nell'operazione - renderebbe
inconfigurabile la fattispecie incriminatrice loro contestata.
Al riguardo basterà
evidenziare che la definitiva ipotesi accusatoria abbandonando l'equivocità
di cui al capo di imputazione vuole che i Lonati, e precisamente Lonati
Ettore, avessero ottenuto la notizia privilegiata da .Gnutti Emilio in -
virtù dei rilevantissimi rapporti societari e finanziari con questi correnti
(e non perché abusanti di notizie apprese in ragione di una peculiare
«intraneità» all'emittente ovvero a società a questa collegate).
Segue che l'ipotesi
criminosa è contestata sotto il riguardo della trasgressione del secondo
comma dell'art. 180 D.L.vo 58/98, essendo aderente alle risultanze di causa
ritenere i Lonati «insiders secondari».
L'analisi che sin
qui precede conduce all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato
Lonati Ettore, avvalsosi di notizie «privilegiate» partecipategli da Gnutti
Emilio in occasione degli acquisti sui valori mobiliari per cui è causa.
A diverse
conclusioni deve pervenirsi relativamente alle posizioni di Lonati Tiberio e
Lonati Fausto, per i quali non v'è prova adeguata di una partecipazione alle
operazioni in questione.
Militano a carico
dei due imputati i contenuti delle missive indirizzate a Consob il 4 agosto
1999, laddove si riconosce la paternità degli acquisti del titolo CMI; il
dato costituito dall'interesse riconoscibile anche in capo ai detti prevenuti
di assicurarsi - attraverso il sistema di concambio con le azioni di IIL -
una posizione di rilevanza in una società destinata (almeno nei progetti
iniziali) a rivestire un ruolo strategico nella cordata Olivetti-Telecom,
operazione alla quale i due Lonati (a mezzo delle partecipazioni in Fin-gruppo
ed unitamente al fratello Ettore ed a Gnutti Emilio) erano all'epoca
concretamente impegnati; il rapporto di stretta vicinanza con il congiunto
Ettore.
Tuttavia, gli
elementi sopra indicati non sono sufficienti a comprovare la tesi accusatoria
dell'operatività (anche) di Lonati Fausto e Tiberio nello sfruttamento di
informazioni «privilegiate», tenuto conto di altre emergenze dibattimentali
che si oppongono o comunque non suffragano valida-mente l'impostazione del
P.M.
Sul punto va
richiamata la testimonianza Gesmundo, stando al quale l'ordine di acquisto
del titolo CMI gli era stato impartito da Lonati Ettore nell'ambito del conto
di gestione patrimoniale cointestato ai tre fratelli, con operatività
disgiunta, presso la Banca Popolare di Milano, filiale di Brescia; nonché il
prospetto (agli atti) relativo all'intera operatività sul titolo dei Lonati,
fornito dal detto istituto di credito alla Consob, laddove - sotto le varie
diciture «a con-ferma delle operazioni summenzionate» (relative agli acquisti
anche apparentemente provenuti dai fratelli Tiberio e Fausto) - compare (alle
date del 26 febbraio e 30 marzo 1999) la sola firma di Lonati Ettore.
Le esposte emergenze
(orali e documentali) danno conto di un'iniziativa negoziale (l'acquisto dei
titoli) in realtà esclusivamente riferibile a Lonati Ettore, sicché - in tale
contesto - risultano scarsamente rilevanti ai fini della prova della
partecipazione al reato di Lonati Fausto e Tiberio (affidata
nell'impostazione accusatoria ai connotati «della più completa -anomalia
dell'operazione finanziaria su CMI») i passaggi proprietari e le formali
intestazioni delle azioni risultanti dagli estratti conto agli atti acquisiti
presso la Banca Popolare di Milano (filiale di Brescia), riferibili alla
gestione patrimoniale n. 48119 cointestata (e con operatività disgiunta) ai
tre fratelli.
Deve poi rimarcarsi
l'assenza di collegamenti, societari «stringenti» tra i due imputati e la
«fonte» della notizia (i fratelli Tiberio e Fausto Lonati erano meri soci - e
peraltro minoritari - di Fingruppo, azionista di Beli SA, a sua volta
principale azionista di Olivetti, impegnata nella filiera per la scalata a
Telecom; non parteciparono all'assemblea 11 febbraio 1999 di Fingruppo, alla
quale - come si è detto - presero parte solo Lonati Ettore, consigliere del
cda, e Gnutti Emilio, vice-presidente).
Insomma, il quadro
che emerge in esito all'approfondita istruzione dibattimentale svolta ed alla
critica disamina di tutti i dati acquisiti è caratterizzato complessivamente
da insufficienza e contraddittorietà delle prove in ordine alla consapevole
partecipazione di Lonati Fausto e Lonati Tiberio all'operazione illecita di
acquisto dei titoli per cui è causa avuto riguardo a tutti gli elementi
costitutivi della fattispecie penalmente rilevante, di talché si impone per i
detti imputati una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530 comma II
c.p.p.
Venendo al
trattamento sanzionatorio, sono concedibili ad entrambi gli imputati qui
riconosciuti colpevoli le attenuanti generiche per lo stato di
incensuratezza.
La pena dovrà
discostarsi (seppure non di molto) dal minimo edittale, sì da essere adeguata
agli atti criminosi posti in essere, di non modesta offensività anche alla
stregua delle qualità soggettive dei due imputati.
In particolare,
facendo applicazione del criterio ex art. 133 bis c.p., la pena pecuniaria
dovrà attestarsi su livelli apprezzabili tenuto conto della gravità dei fatti
e delle indubbie capacità economiche dei due imputati. La pena detentiva più
elevata va inflitta a Gnutti Emilio, disvelante la notizia «riservata e
privilegiata» derivantegli dalla posizione occupata e dall'attività svolta
con Falchi Alberto.
La pena pecuniaria,
invece, dovrà attestarsi per entrambi gli imputati sui medesimi livelli,
tenuto conto che l'operazione di acquisto ed i vantaggi correlativi (compresa
la plusvalenza «virtuale» maturata al 2 settembre 1999) sono riferibili di
fatto unicamente a Lonati Ettore.
In definitiva, fatto
richiamo ai criteri ex art. 133 c.p., pena equa per Gnutti Emilio stimasi quella
di mesi otto di reclusione e multa per 100.000 euro; per Lonati Ettore pena
congrua è quella di mesi sei di reclusione e multa per 100.000 euro (pena
base per 'Gnutti = anni uno e 150.000 euro; meno 1/3 per art. 62 bis c.p.;
per Lonati pena base = mesi nove e 150.000 euro; meno 1/3 per art. 62 bis
c..p.).
Segue per legge la
condanna degli imputati al pagamento in solido delle spese processuali.
Il disposto di cui
all'art. 182 D.L.vo 58/98 comporta le pene accessorie come in dispositivo.
Osta alla concessione
del beneficio ex art. 163 c.p. l'entità della pena inflitta.
Va disposta la
confisca - ai sensi dell'art. 180 comma V, D.L.vo 58/98 - delle azioni tutte
già sottoposte dal Gip a sequestro preventivo, trattandosi degli strumenti finanziari
acquistati mediante l'operazione illecita compiuta da Ettore Lonati, dunque
del «mezzo» ovvero del «profitto» del reato di abuso di informazioni
privilegiate.
L'assoluzione di
Lonati Tiberio e Lonati Fausto non impedisce la confisca nei termini predetti,
sol che si consideri che i due imputati, pur non avendo partecipato (nel
senso sopra chiarito) all'operazione illecita di acquisto, hanno di fatto -
seppure inconsapevolmente - ricavato vantaggi dal reato e che in capo agli
stessi, oltre alla riconoscibilità di un difetto di vigilanza, è dato di
registrare un fenomeno equipollente agli effetti del trattamento penalistico
a quello della interposizione fittizia.
Al riguardo vale
richiamare il costante orientamento giurisprudenziale che esclude la nozione
di estraneità al reato nei casi in cui il «terzo» abbia ricavato vantaggi o
utilità da esso e che consente la confiscabilità del bene laddove il terzo
sia incorso in un difetto di vigilanza, ovvero in presenza di realtà
dissimulate da un fenomeno di intestazione fittizia (ipotesi quest'ultima non
univocamente inducibile, ma suggerita con vigore dalla riferibilità anche formale
de-gli acquisti del primo periodo - 11/24 febbraio 1999 - al solo Ettore
Lonati).
Tali notazioni
generali nel caso di specie trovano puntuale applicazione nel momento in cui
è emerso univoca-mente dall'istruttoria che fu Lonati Ettore ad inoltrare
l'ordine di acquisto e - dunque - a rendersi cessionario delle azioni CMI
rastrellate nel periodo 11 febbraio/19 marzo 1999, sebbene le stesse venivano
contabilmente accreditate sul conto titoli intestato alla fraterna.
Sotto quest'ultimo
aspetto la presunzione di comunione derivante dalla contestazione esclude
totalmente la qualità di terzo degli imputati qui assolti e - per verità - impedisce
addirittura di identificare i titoli in loro proprietà, essendo piuttosto
titolari di quote del compendio.
Più radicalmente,
l'estraneità (rectius: la mancata prova della consapevole partecipazione)
all'operatività dell'investimento su cui è giudizio - estraneità presupposto
della formulata assoluzione di Lonati Fausto e Lonati Tiberio - implica il
perfezionamento del negozio (anzi, dei contratti) di acquisizione dei titoli
in capo al solo Lonati Ettore (in tal senso - vale ribadire - suonano le risultanze
documentali), di Miche il passaggio proprietario ai fratelli (peraltro - come
detto - attuato a livello di comunione) costituisce fatto ulteriore rispetto
al reato ed alle sue conseguenze, colpite da confisca: fatto irrilevante ai
fini dell'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale alla stregua
degli arresti giurisprudenziali surrichiamati, tenuto conto
dell'inopponibilità alle ragioni erariali (sul bene) di rapporti interni tra
l'acquirente di mala fede e sub-cessionari (nei rapporti in terni rientrando
anche la disponibilità della provvista all’acquisto originario).
Eventuali iniziative
risarcitorie da parte dei due imputati nei confronti del congiunto Ettore
Lonati vanno regolate alla stregua dei rapporti interni connotanti la (comune
e disgiunta) gestione patrimoniale n. 48119 presso la Banca Popolare di
Milano, filiale di Brescia.
La complessità delle
questioni affrontate e la peculiare natura dell'imputazione, sulla quale
(vale ribadire) si hanno pochissime pronunce giurisprudenziali, giustifica il
ricorso al disposto ex art. 544.n. 3 c.p.p., come in dispositivo.
omissis
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