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Tribunale di Genova –
Sentenza del Giudice Unico Dott. Marcello Castiglione 4 novembre 2002.
Revocatoria fallimentare e cessione di azienda bancaria - Art. 58
T.U. l. bancaria - Natura costitutiva della sentenza di revoca - Inesistenza
del debito al momento della cessione - Responsabilità della banca cessionaria
- Insussistenza.
omissis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER
L’ATTORE: “Dichiarare inefficaci nei confronti del Fallimento ai sensi
dell’art. 67 L.F. le rimesse aventi natura solutoria effettuate sui conti
correnti della società nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento a
favore del Banco di Napoli; condannare la Banca convenuta a restituire al
fallimento l’importo percepito nella misura da accertarsi in corso di causa,
comunque non inferiore a £ 795.496.263, oltre interessi e rivalutazione
monetaria fino all’effettiva restituzione; condannare la Banca convenuta alla
rifusione delle spese di causa”.
PER LA
CONVENUTA: “ Respingere la domanda attrice, in quanto la Banca convenuta non
è legittimata passivamente rispetto all’azione revocatoria proposta dalla
curatela; in via subordinata respingere la domanda attrice, perchè
indeterminata, infondata e non provata; in via di ulteriore subordine
condannare il Banco di Napoli a tenere indenne e manlevare la banca
Bipop-Carire da ogni somma eventuale che quest’ultima fosse condannata a
versare al fallimento; con vittoria delle spese di lite”.
PER IL
TERZO CHIAMATO: “In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione
passiva della convenuta principale e conseguentemente respingere la domanda
proposta dalla Curatela nei confronti della stessa, con conseguente venir
meno della chiamata in garanzia del Banco di Napoli; in via subordinata
dichiarare la nullità di citazione; in via ancora più subordinata dichiarare
l’inammissibilità, l’improponibilità e l’infondatezza della domanda proposta
dal Fallimento contro la convenuta principale e conseguentemente, anche sotto
questo profilo, assolvere la conchiudente dalla domanda di manleva proposta
dalla convenuta stessa; in via ulteriormente subordinata respingere anche la
chiamata in garanzia dell’esponente. Vinte le spese e gli onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto
di citazione notificato alla Banca Popolare di Brescia in data 27/06/2000 il
fallimento della VE.CAM. SIRIO S.r.l., in persona del suo curatore, munito
della prescritta autorizzazione abilitativa chiedeva al Tribunale di
dichiarare l’inefficacia ai sensi dell’art. 67 co.2 L.F. dei pagamenti
effettuati dalla società a favore del Banco di Napoli – nell’anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento – corrispondenti all’importo – non inferiore
a £ 795.496.263 – delle rimesse aventi carattere solutorio affluite sul conto
corrente della società: siccome la Banca Popolare di Brescia era subentrata
nell’esercizio della filiale – presso la quale esisteva il conto corrente in
questione – che faceva parte del ramo d’azienda cedutole dal Banco di Napoli
con atto a rogito not. Sabatino Santangelo di Napoli in data 21/10/96,
chiedeva la condanna della Banca cessionaria alla restituzione dei pagamenti
soggetti a revocatoria. Questa, costituendosi in giudizio, eccepiva il
proprio difetto di legittimazione passiva, siccome i pagamenti che il
fallimento intendeva assoggettare all’esercizio dell’azione revocatoria erano
stati effettuati a favore del Banco di Napoli; sempre in via pregiudiziale
contestava le genericità – ed indeterminatezza – della domanda attrice, che
non indicava con precisione le rimesse revocabili; nel merito contestava la
mancanza delle condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria: intanto –
ed in ogni caso – si opponeva all’accoglimento della domanda attrice.
Per
cautela chiedeva il differimento dell’udienza di prima comparizione delle
parti per chiamare in causa il Banco di Napoli per manleva e garanzia.
Quest’ultimo, costituendosi a sua volta in giudizio, dichiarava di aderire
alle eccezioni della convenuta principale: intanto chiedeva al Tribunale di
dichiarare il difetto di legittimazione passiva della BIPOP–CARIRE; in
subordine dichiarare la nullità della citazione; nel merito respingere perché
infondata – e comunque prescritta – la domanda attrice.
In via
ulteriormente subordinata chiedeva anche il rigetto della domanda di manleva
proposta con la chiamata in garanzia del terzo.
Costituito
il contraddittorio delle parti, il Giudice, ritenuto necessario decidere la
questione preliminare, attinente alla legittimazione passiva della convenuta,
prima di istruire la causa nel merito, invitava i procuratori delle parti a precisare
le conclusioni e tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione
è fondata sul fatto che i pagamenti, che costituiscono l’oggetto e la materia
dell’azione revocatoria, sono stati effettuati dalla società VE.CAM. SIRIO a
favore del Banco di Napoli, che ne ha tratto vantaggio, acquisendo il
risultato utile delle rimesse. Inoltre l’azione postula la sussistenza
dell’elemento psicologico, vale a dire la conoscenza dello stato di
insolvenza del debitore, che deve essere accertato - e verificato - a carico
di chi subisce l’esercizio dell’azione: intanto non pare ammissibile che gli
effetti della revocatoria debbano ricadere su di soggetto diverso da quello
nei cui confronti si verificano –e devono essere accertati- i presupposti dell’azione,
che sono gli stessi fatti costitutivi della domanda attrice, sui quali si
fonda la legittimazione passiva del convenuto. D’altra parte il contratto di
conto corrente era già chiuso – ed il rapporto era estinto – all’epoca del
subentro della Banca cessionaria: intanto s’era consolidato – sulla base del
saldo di chiusura del conto – il credito – verso la società fallita – per il
quale la Banca cessionaria s’è insinuata nel passivo del fallimento. La
difesa del fallimento – per superare l’eccezione della convenuta – richiama
l’art. 58 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, a mente del
quale in caso di cessione di rapporti giuridici tra banche, quando avviene la
sostituzione di un banca ad un’altra nell’esercizio di una sede o di una filiale
per effetto della cessione di un’azienda bancaria o di un ramo di azienda, la
banca cessionaria risponde in vai esclusiva di tutti i debiti inerenti
all’azienda ceduta, derivanti dai rapporti intercorsi con le sedi e filiali,
non distinguendo – la legge – tra rapporti in corso e rapporti già chiusi.
Pertanto in questa fattispecie – qualificata – di cessione di azienda tra
soggetti bancari la legislazione speciale, che deroga alla disciplina di
diritto comune contenuta nel Codice Civile, attribuisce alla banca
cessionaria una legittimazione passiva esclusiva ed indifferenziata per tutti
i debiti, anche risalenti a rapporti pregressi e ad atti compiuti prima della
cessione. Secondo la difesa attrice la previsione e la ratio della legge
speciale – che risponde alla necessità di assicurare la certezza e la
stabilità dei rapporti bancari – fonda l’obbligazione della cessionaria –
nascente dall’accoglimento della domanda revocatoria – di restituire i
pagamenti fatti alla sua dante causa. Come replica giustamente la difesa
della convenuta, l’argomento giuridico – addotto dall’attore a sostegno della
sua domanda – non è conferente alla fattispecie. Invero – secondo
l’interpretazione pià accreditata della legge bancaria – non tutti i debiti
imputabili alla banca ceduta sono accollati a quella subentrante, ma solo
quelli inerenti all’esercizio di sedi o filiali, oggetto della sostituzione,
esistenti al momento della cessione e dotati dei requisiti della certezza e
liquidità: lo si desume dalla previsione dell’art. 58 T.U. cit., il quale
prevede che, - appunto – in caso di cessione di rapporti giuridici tra banche
“i creditori ceduti” hanno facoltà, entro tre mesi dall’adempimento delle
forme di pubblicità previste dalla legge, di esigere dal cedente o dal
cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto della cessione.
Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario ne risponde in via
esclusiva. Diversamente il debito, relativo alla restituzione dei pagamenti
assoggettati alla revocatoria fallimentare, non esiste ancora – e a maggior
ragione non è ancora certo, nè liquido nè esigibile – quanto vengono in
essere i presupposti per l’esercizio dell’azione a seguito dell’apertura del
fallimento: quale azione – come è noto – ha natura costitutiva: per cui il
debito – restitutorio – nasce soltanto dall’accoglimento della domanda, che
fa venir meno – dalla data della domanda stessa – l’efficacia dei pagamenti
assoggettati all’esercizio dell’azione revocatoria. Ne consegue che la massa
non vanta alcun diritto di credito prima della dichiarazione di fallimento –
ovvero al momento della dichiarazione dello stesso – indipendentemente dalla
domanda giudiziale, ma è titolare soltanto di un diritto protestativo a
promuovere l’azione revocatoria, dal cui accoglimento deriva la modifica
della situazione giuridica preesistente. E’ evidente che il meccanismo in
esame esula dalla previsione e dalla ratio stessa della normativa che regola
la cessione dei rapporti giuridici tra banche: pertanto può affermarsi che la
responsabilità per le azioni revocatorie non è compresa nel coacervo di
crediti e debiti che costituisce oggetto della cessione di azienda bancaria:
perciò la banca cessionaria difetta di legittimazione passiva per le azioni
revocatorie relative a rimesse revocabili prevenute alla banca credente. Non
è rilevante – per la decisione della questione in esame – l’acquisizione del
contratto col quale è avvenuta – ed è stata regolata tra le parti – la
cessione del ramo aziendale dal Banco di Napoli alla Banca Popolare di
Brescia. Infatti il fallimento è terzo rispetto ai rapporti intercorsi tra le
parti del contratto: intanto le condizioni per l’esercizio dell’azione
revocatoria, che risponde all’interesse della massa, sono previste
inderogabilmente dalla legge fallimentare e devono essere accertate in base
alla legge stessa, rispetto alla quale sono indifferenti i rapporti e le
pattuizioni particolari intercorse tra banca cedente e banca cessionaria.
Mentre accoglie l’eccezione – intanto respinge la domanda attrice – liquida a
favore della convenuta le spese di causa in applicazione del principio di
soccombenza. Dichiara non luogo a pronunciare sulla domanda di manleva,
proposta dalla convenuta principale contro la terza chiamata,
subordinatamente all’accoglimento della domanda attrice. Compensa le spese di
causa tra la convenuta e la terza chiamata, non ravvisando nemmeno valide
ragioni per porle a carico dell’attore, che non ha proposto alcuna domanda
diretta nei confronti del terzo.
P.Q.M.
definitivamente
pronunciando nella causa promossa da:
FALLIMENTO
VE.CAM. SIRIO S.r.l. - attore -
c o n t r o
BIPOP-CARIRE
S.p.a.
- convenuta -
e
BANCO DI
NAPOLI
S.p.a.
- terzo chiamato -
così
decide:
1.
Accoglie l’eccezione della convenuta: intanto dichiara il suo difetto di
legittimazione passiva e respinge la domanda attrice;
2.
Condanna il Fallimento a rimborsare alla convenuta le spese di causa, che
liquida in complessivi € 2.600,00 (di cui € 300,00 per esborsi, €.800,00 per
diritti, € 1.500,00 per onorari), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A.;
3.
Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda in manleva proposta dalla
convenuta contro il terzo chiamato;
4. Dichiara
interamente compensate le spese di causa tra la convenuta ed il terzo
chiamato.
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