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Promotore finanziario,
responsabilità dell’intermediario
Tribunale di Lecce – G. On. Maria Carmela Tinelli - 28
giugno 2004.
Responsabilità della SIM per il fatto illecito
anche penale del promotore finanziario - Sussistenza.
Sussiste la responsabilità
della società mandante per i danni arrecati a terzi dal fatto illecito del
promotore finanziario. Tale responsabilità sussiste anche nel caso in cui il
promotore abbia agito illecitamente ed anche quando il comportamento del
promotore possa integrare gli estremi dell'illecito penale. E' configurabile
peraltro in ipotesi di fatto illecito del promotore finanziario ai danni
della clientela della SIM, la responsabilità di questa anche ai sensi dell'art.
2049 c.c.- Qualora il danno ingiusto che il promotore finanziario abbia
causato abusando dei poteri a lui attribuiti dalla SIM e dalla fiducia dei
clienti di quest'ultima consista nell'espletamento di operazioni non
autorizzate e nella mancata esecuzione di quelle autorizzate dai clienti, il
quantum risarcibile va determinato in ragione dei risultati che il danneggiato
avrebbe conseguito dalla puntuale negoziazione dei titoli. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
TRIBUNALE DI LECCE
SENTENZA NR 1692/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice
Onorario
dott.ssa Maria Carmela Tinelli, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di
Lecce, seconda sezione civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella
causa civile iscritta al n. 1305/99 R.G. avente ad oggetto "risarcimento
danni "
proposta da
Bianchi
A. rappresentata e difesa dall'avv. ***
ATTRICE
contro
1.
Verdi, contumace
2.
Banca San Paolo Invest SPA , in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ***, mandato in atti
CONVENUTI
INTROITATA
ALL'UDIENZA DEL 12/02/2004
CONCLUSIONI
Come da
verbale in atti , all'udienza del 12/02/2004, precisate le conclusioni per 1'
attrice e per la Banca San Paolo Invest essendo il sig. Verdi contumace, la
causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex
art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e per repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20 luglio 1997 il promotore finanziario Verdi induceva la
sig.ra M. a stipulare un contratto di partecipazione in due fondi della San
Paolo : " Andromeda " ( per £ 30.000.000) e " Junior " (
per £ 25.000.000 ). L'attrice versava al sig. Verdi brevi manu n. 5 assegni
per l'ammontare complessivo di £ 50.000.000 , la restante somma di £
5.000.000 era corrisposta per contanti , il tutto per un totale di £
55.000.000 che sarebbero dovuti essere versati sul proprio libretto di
risparmio e in seguito prelevati per l'acquisto di fondi. In realtà sosteneva
l'attrice ciò non è mai accaduto ed i soldi sono spariti . Con atto di citazione,
notificato in data 10/05/1999, Bianchi A. citava a comparire in giudizio , la
Banca San Paolo Invest SPA ed il sig. Verdi , per sentire accogliere le
seguenti conclusioni : 1) accertare e dichiarare la responsabilità
risarcitoria del promotore finanziario Verdi in ordine alle lamentate
irregolarità ed alla lesione dei diritti patrimoniali di Bianchi A. nonché la
responsabilità solidale della San Paolo Invest SPA ; 2) conseguentemente ,
condannare Verdi e la San Paolo Invest SPA al risarcimento dei danni patiti
dall'attrice mediante pagamento in solido della somma di £ 55.000.000 , in
suo favore; oltre al mancato rendimento delle operazioni finanziarie di cui
sopra, da determinarsi a mezzo di consulenza tecnica oltre alla rivalutazione
monetaria ed agli interessi legali, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva la Banca San Paolo Invest SPA con comparsa del
23/06/1999 chiedendo il rigetto della domanda attorea ed in subordine nella
denegata ipotesi di accoglimento della stessa che fosse condannato il Verdi
al rimborso delle somme che la banca fosse condannata a rifondere all'attrice
. Il sig. Verdi rimaneva contumace .
Le parti comparivano alla prima udienza del 14/10/'99 ed il G.I.
dott.ssa Evangelista , si riservava di decidere sull'istanza della San Paolo
Invest di notificare atto di costituzione e risposta al sig. Verdi.
Il. G.I. scioglieva la riserva dichiarando la contumacia di
quest'ultimo e rinviando la causa all'udienza del 13/01/2000 , concedendo i
termini richiesti dalla San Paolo Invest per la suddetta ;notifica.
All'udienza del 13/01/2000 si chiedevano termini di rito ex art. 183
V comma , che venivano "concessi , con rinvio della causa all'udienza
del 26/1012000, nella quale si chiedevano termini per il deposito di note
istruttorie, che venivano ammesse con alcune limitazioni con ordinanza
pronunciata fuori udienza il 3/12/'02 a seguito di riserva dell'udienza del
5/03/2002. Tale provvedimento oltre alla prova per testi , ammetteva CTU
affinché fossero determinati i rendimenti medi delle operazioni finanziarie
prospettate all'attrice dal sig. C. , con l'ingresso nei fondi " San
Paolo Andromeda " e " San Paolo Junior ", fino alla data di notificazione
dell'atto di citazione .
Dopo la fase istruttoria all'udienza del 12/02/2004 le parti
precisavano le proprie conclusioni innanzi al G.O.T. dott.ssa Maria Carmela
Tinelli e la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell' attrice è fondata e va accolta.
Nel caso de quo , la, banca San Paolo eccepisce la mancata
produzione di assegni in base ai quali l'attrice avrebbe spiegato domanda,
tale eccezione è superata oltre che per ammissione della stessa banca laddove
rileva che sono stati incassati oltre che dal C. anche da terzi ma
soprattutto dall'elaborato del C.T.U. dott. ****, il quale in merito alla
richiesta di documentazione originale presentata dal convenuto Istituto San
Paolo Invest S.I.M. poiché i titoli di cui trattasi sono assegni circolari di
proprietà dell'istituto di credito emittente "Banca Popolare Pugliese
" filiale di Aradeo Spa e poiché la richiesta poteva essere soddisfatta
solo in casi eccezionali su espressa domanda del Giudice ha prodotto copia
fronte-retro conforme agli originali degli assegni in oggetto rilasciata
dall'Istituto "Banca Popolare Pugliese " filiale di Aradeo.
L'eccezione, va dunque reietta.
Né tantomeno meritevole di accoglimento è la richiesta di riduzione
del risarcimento avanzata dalla banca ex art. 1227 c.c. sulla base di una
valutazione della rilevanza e delle conseguenze che i comportamenti della
sig.ra Addolorata M. hanno avuto nella determinazione del danno. Ed invero
quanto eccepito circa le modalità di pagamento indicate dall'attrice vale a
dire con assegni circolari a lei intestati e girati e con denaro in contanti
che risulterebbero irregolari in quanto difformi da quelle previste per legge
è del tutto irrilevante al fine di accertare responsabilità in ordine
all'oggetto per cui è causa. L'interrogatorio del C. consente pacificamente e
senza ombra di dubbio di superare ogni eccezione proposta dalla Banca in tal
senso , nonché di ravvisare ogni responsabilità in capo allo stesso ed alla
Banca . Lo stesso promotore infatti all'udienza del 15/0412003 asseriva:
" La sig.ra M. seguì tutte le mie indicazioni senza sollevare problemi
confidando nel buon esito delle operazioni stesse anche perché avevo
pregressi analoghi rapporti con altri membri della famiglia e riscuotevo
della fiducia della signora "
Dalle dichiarazioni del Verdi emergono evidenti le responsabilità
dello stesso e della San Paolo Invest SPA.
Ed infatti il Verdi ammette in toto quanto da parte attrice
lamentato : è vero che lo stesso ha ricevuto le somme indicate in citazione è
vero che gli investimenti non sono mai stati effettuati È' vero che le somme
consegnateli sono dallo stesso state intascate per motivi personali , è vero
.,anche che consegnò alla sig.ra M. un libretto di risparmio nominativo contraffatto
con l'annotazione dell'importo versato . Le testimonianze dei sigg.ri
Giustizieri Tommaso e Tundo Maria Antonia escussi nella medesima udienza
rafforzano ulteriormente quanto, in realtà, già, palese e confessato dal C. .
E' di tutta evidenza come la responsabilità dell'accaduto sia da
addebitare in solido sia alla Banca F San Paolo Invest Spa che al sig. Verdi.
E' innegabile la responsabilità di cui all'art.31 del D.lgs 58/98 che fa
seguito alla disciplina dettata dalla 1.1/91 e D.Lgs 415/96, pertanto "
Deve essere attribuita alla Sim la responsabilità per i danni cagionati nello
svolgimento dell'attività di raccolta del risparmio dal promotore ad essa
legato con rapporto di agenzia (Trib. Verona 06/0312001) e ciò anche in
considerazione dell'età della stessa M. che nel 1997 aveva 71 anni ed andava
maggiormente tutelata proprio dalla Banca.
Nulla rilevando nel caso di specie che l'interrogando Verdi abbia
tentato di tenere indenne la Banca per quanto da egli trattenuto , poiché la
Banca era ben consapevole che il C. intratteneva rapporti di investimento con
la sig.ra Bianchi A..
Lo attesta inconfutabilmente la missiva (all. 9 al fascicolo di
parte attrice) del 24/11/1997 della San Paolo Invest SPA ed indirizzata alla
stessa, nella quale testualmente viene scritto: " Gentile cliente,
desideriamo informarla che il sig. Verdi Giuseppe attraverso il quale lei intrattiene
rapporti con il San Paolo Invest, ha cessato......". E ad onor del vero
la consegna dei danari al C. da parte della sig.ra M. è avvenuta nel luglio
1997 , quindi ben 5 mesi prima della nota informativa della Banca. Al momento
dell'illecito il sig. C. era promotore della San Paolo Invest SPA e ciò non è
mai stato contestato. Al di là della suddetta nota del 24111/'97 non è dato
capire a far tempo da quale data il C. non fosse più promotore di San Paolo Invest
, certo è invece che al momento dell'illecito il C. era ancora al servizio
della banca. Esaminati gli atti di causa visto l'art. 31 del D.Lgs 58/98 e
letti altresì gli artt. 5 comma IV lex n. 111991 e 23 comma III d.gsl. n.
415/1996 sussiste responsabilità solidale del soggetto abilitato all'offerta
fuori sede che ha conferito l'incarico e cioè della San Paolo Invest SIM
S.P.A. , per i danni arrecati a terzi da fatto illecito del promotore
finanziario Verdi, "tale responsabilità sussiste anche nel caso in cui
il promotore abbia agito illecitamente ed anche quando il comportamento del
promotore possa integrare gli estremi dell'illecito penale. E' configurabile
peraltro in ipotesi di fatto illecito del promotore finanziario ai danni
della clientela della SIM , la responsabilità della stessa anche ai sensi
dell'art. 2049 c.c. Qualora il danno ingiusto che il promotore finanziario
abbia causato abusando dei poteri a lui attribuiti dalla SIM e dalla fiducia
dei clienti di quest'ultima , consista nell'espletamento di operazioni non
autorizzate e nella mancata esecuzione di quelle autorizzate dai clienti , il
" quantum risarcibile , previo accertamento in concreto va determinato
in ragione dei risultati che il danneggiato avrebbe conseguito dalla puntuale
negoziazione dei titoli" (Trib. Milano 02/05/1996).
Accertata e dichiarata la responsabilità solidale di banca e
promotore va ora, individuato il quantum da essi dovuto all'attrice.
L'elaborato del CTU è servito a definire la perdita patrimoniale
subita dalla M. individuandola nella sommatoria tra sorte capitale investita
pari a £ 55.000.000-(€ 28.405,13 ) e rendimento dei due
investimenti prospettati alla stessa e che sono risultati essere: 15.469.000
( € 2.824,50) per il titolo " San Paolo Andromeda" e £
13.067.500 (€ 6.748,80 ) per il titolo "San Paolo Junior". Quindi,
nel complesso all'attrice spettano £ 73.536.500 pari ad € 37.978,43 oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo poiché
trattasi di debito di valore (cfr. Cass. 30/1/87 n. 907; Cass. 21/5/94 n.
5002 ; Cass. 6/11/98 n. 11190). Le spese di lite seguendo la soccombenza sono
poste in solido a carico dei convenuti e vanno liquidate come in dispositivo.
P.T.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Maria Carmela Tinelli in
-funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Bianchi A. nei
confronti di Verdi contumace nonché Banca San Paolo Invest SPA , con atto di
citazione notificato il 10/05/'99 , così provvede
1. Dichiara la responsabilità risarcitoria del promotore finanziario
Verdi in ordine alla lesione dei diritti patrimoniali patita da Bianchi A.
nonché la responsabilità solidale della Banca San Paolo Invest Spa e per
l'effetto condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attrice
della somma di £ 73.536.500 pari ad € 37.978,43 di cui £ 55.000.000
pari ad € 28.405,13 quale sorte capitale investita ed € 9.573,30 quale
rendimento accertato dal C.T.U. sugli investimenti medesimi, oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
2. Condanna Verdi e Banca San Paolo Invest Spa a rifondere in solido
a Bianchi A. le spese di lite che si liquidano in complessivi € 7318,86 di
cui E 269,93 per spese esenti, E 2.739,11' per diritti, E 3669,00 per
onorari di causa, E 640,82 per 10% quale rimborso spese generali , IVA
e CAP come per legge.
Così deciso in Lecce il 28/06/2004
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