IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 754/2002

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova – Sentenza del giorno 10 gennaio 2002 – Giudice monocratico Dr. Laura De Simone.

 

Circolazione stradale – Lesioni – Micropermanente – Fatto anteriore alla Legge 5 marzo 2001 n. 57 – Adozione dei parametri della legge.

 

 

omissis

nella causa civile di prima istanza, iscritta al n.1257/96 R.G.A.C. promossa con atto di citazione notificato in data 01-05.08.1995

da

BIANCHI ALDO

Contro

VERDI ALFREDO                                                                              –contumace-

BAYERISCHE ASS.NI S.P.A.                                                                -convenuta-

Causa trattenuta in decisione all’udienza del 25.09.2001 con assegnazione dei termini alle parti ex art.190 c.p.c.

CONCLUSIONI

Il Procuratore dell’attore:

Condannare i convenuti al risarcimento dei danni nella misura di £ 82.092.000 o in quella più equa ritenuta di giustizia, con svalutazione ed interessi dal patito sinistro al soddisfo.

Con vittoria di spese e compensi.

Il Procuratore della convenuta Bayerische Ass.ni S.p.a.:

Voglia l’On.le Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni occorrenda declaratoria, e dato atto che la S.p.a. Bayerische Assicurazioni ha spontaneamente corrisposto a Giuseppe Salamone la risarcitoria somma di £ 10.000.000=(Euro 5.164,57), respingere ogni di lui ulteriore pretesa 1 agosto 1996, spese protestate e/o compensate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno 15.1.1994, sulla Strada Statale n.62 Verona-Mantova, nei pressi dell’incrocio Rovebella-Castiglione Mantovano, l’attore viaggiava in qualità di terzo trasportato a bordo dell’autovettura VW GOLF targata PA 906744, condotta dal proprietario Verdi Alfredo e assicurata per la responsabilità civile dalla Compagnia Ambrosiana Assicurazioni S.p.A.-

Con atto di citazione notificato in data 1 e 5.8.1996 Bianchi Aldo evocava in giudizio rispettivamente Verdi Alfredo e la Bayerische Assicurazioni S.p.A.(già Compagnia Ambrosiana Assicurazioni S.p.A.) chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento per i danni subiti in seguito all’incidente occorso.

Si  costituiva in giudizio la Bayerische Assicurazioni S.p.A. eccependo l’insussistenza della presunzione di responsabilità dell’attore nella verificazione del sinistro e rilevando l’incongruità delle somme richieste a titolo di risarcimento danni.

Verdi Alfredo, nonostante la ritualità della notificazione dell’atto di citazione, non si costituiva in giudizio e all’udienza del 25.3.1997 ne veniva dichiarata la contumacia.

La causa veniva adeguatamente istruita mediante l’ammissione delle prove orali richieste e l’espletamento di una consulenza tecnica di natura medico-legale.

All’udienza del 25 settembre 2001, sulle conclusioni come sopra riportate, la causa era trattenuta per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all’art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Nella stessa udienza l’Assicurazione convenuta offriva all’attore la somma di Euro 5.164,57 (pari a £. 10.000.000) ad integrale ristoro dei danni, e questi la tratteneva a titolo di acconto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo deve osservarsi che il trasportato a titolo di cortesia, il quale abbia subito danni in un incidente stradale, può legittimamente invocare la presunzione di responsabilità di cui all’art.2054 c.c., nei confronti sia del conducente (commi I e II) sia del proprietario del veicolo (comma III), trattandosi di un principio di carattere generale del quale può beneficiare qualsiasi soggetto che abbia subito danni derivati dalla circolazione dei veicoli, e quindi anche il trasportato, quale che sia il titolo del trasporto (in questo senso è la giurisprudenza più recente della Suprema Corte v. Cass. 21.1.2000 n.681, Cass. 18.5.1999 n.4801).

Peraltro, nel caso di specie, anche a prescindere dalla presunzione sopra indicata e non superata da prova contraria, deve rilevarsi che l’istruzione svolta ha consentito di accertare positivamente la responsabilità di Verdi Alfredo nella causazione del sinistro per cui è causa.

Dal rapporto della Polstrada di Mantova relativo al sinistro occorso e soprattutto dalla deposizione del teste Amedeo Carlucci si evince che l’incidente si è verificato a causa di un improvviso colpo di sonno del conducente l’autovettura, il quale ha peso il controllo del veicolo, finendo conto un albero e conseguentemente provocando agli occupanti l’autovettura lesioni personali.

Con riguardo alla natura ed entità delle lesioni subite dall’attore, ritiene questo giudicante che possano essere condivise le considerazioni espresse dal C.T.U. nominato in quanto adeguatamente motivate e basate sui risconti obiettivi accertati in sede di visita peritale.

Deve valutarsi che, in conseguenza del sinistro, Bianchi Aldo abbia riportato “Trauma cranico con persistente scotoma mnesico, trauma distorsivo al rachide cervicale, contusioni multiple”, con postumi permanenti valutabili nella misura del 3%. A causa delle lesioni il periodo di inabilità temporanea totale è stata di giorni venti e quello di invalidità temporanea parziale di giorni quaranta.

All’attore va riconosciuto diritto al risarcimento del danno biologico in quanto menomazione dell’integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, da porsi in relazione all’evento lesivo e da liquidarsi necessariamente in via equitativa.

In ordine alla liquidazione del medesimo, il giudicante deve rilevare, con riguardo alle cosiddette “micropermanenti”, che questo Tribunale ritiene di innovare il precedente orientamento e di applicare i parametri individuati dalla L. 5.3.2001 n.57, che finalmente offre una regolamentazione normativa della materia recependo i criteri tabellari elaborati dalla giurisprudenza. È vero che la citata legge, per espressa previsione, dovrebbe trovare applicazione esclusivamente per i sinistri stradali verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, ma in questa sede, dovendosi operare una liquidazione in via equitativa, appare di giustizia adeguarsi alla previsione legislativa piuttosto che utilizzare un qualsiasi criterio di elaborazione giurisprudenziale (in questo senso Tribunale di Venezia 11.5.2001, Tribunale di Milano 19.7.2001).

Conseguentemente, deve riconoscersi in favore dell’attore l’importo, liquidato all’attualità, di Euro 2063,77 a titolo di danno biologico per le lesioni permanenti (Euro 619,75 X 1,2 X 3 – 7,5%), di Euro 723,00 (Euro 36,15 X 20 giorni) a titolo di danno biologico per l’invalidità temporanea totale e Euro 723,20 (Euro 18,08 X 40 giorni) per l’invalidità temporanea parziale.

Va, inoltre, riconosciuto al Salamone anche il danno morale subiettivo (pretium doloris), senz’altro dovuto in riferimento al combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 II comma c.p., originando il pregiudizio subito da un fatto qualificabile come reato (lesioni colpose) quantificabile equitativamente nel 30% dell’importo liquidato a titolo di danno biologico per inabilità permanente, pari a Euro 619,13, somma attualizzata.

Il danno patrimoniale che può essere riconosciuto all’attore, liquidato anch’esso in via equitativa, in moneta attuale, è di Euro 1032,91, avendo confermato il teste escusso le circostanze dedotte da parte attrice e quindi che il Bianchi a causa del sinistro ha perduto la patente di guida, la somma di £. 600.000 in contanti, due assegni per complessive £. 591.000 ed un anello d’oro.

Nessun altra diminuzione patrimoniale da porsi in rapporto con l’evento lesivo è stata provata dall’attore. In particolare in alcun modo risulta documentata la contrazione del reddito dedotta nell’atto introduttivo del giudizio.

Ciò posto, il danno complessivo subito dall’attore risulta pari, in moneta attuale, a Euro 5.162,01 (Euro 2063,77 + Euro 723,00 + Euro 723,20 + Euro 619,13 + Euro 1032,91), alla data del fatto pari a Euro 4182,74.

Sulla predetta somma, come determinata al 15.1.1994, devono essere calcolati la rivalutazione e gli interessi legali sull’importo annualmente rivalutato dalla data del fatto alla data della presente pronuncia, per un totale di Euro 7086,26.

Per quanto concerne la misura degli interessi, attribuiti al tasso legale, si ritiene di innovare il precedente orientamento di questa Sezione che adottava un criterio di liquidazione equitativa, giustificato sostanzialmente motivi economici (l’elevato tasso in vigore al tempo del “revirement” delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) ora non più attuali.

Considerato che parte convenuta all’udienza del 25 settembre 2001 ha corrisposto all’attore l’importo di Euro 5164,57, in questa sede i convenuti Verdi Alfredo e la Bayerische Assicurazioni S.p.A. devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento a Bianchi Aldo del residuo importo di Euro 1921,69, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

Attesa la parziale soccombenza reciproca, essendo l’entità del danno accertato di molto inferiore a quella pretesa dall’attore, appare equo compensare tra le parti le spese di lite.

Anche le spese relative alla consulenza tecnica espletata vanno poste a carico delle parti nella misura del 50%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in persona del giudice dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

condanna, per le causali di cui in motivazione, Verdi Alfredo e la Bayerische Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, al pagamento a Bianchi Aldo dell’importo di Euro 1921,69, oltre interessi legali dalla pronuncia al sAldo.

Compensa tra le parti le spese processuali;

pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% le spese relative alla consulenza tecnica espletata.














 

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