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Tribunale di Mantova – Sentenza
del giorno 10 gennaio 2002 – Giudice monocratico Dr. Laura De Simone.
Circolazione stradale – Lesioni – Micropermanente – Fatto anteriore
alla Legge 5 marzo 2001 n. 57 – Adozione dei parametri della legge.
omissis
nella causa civile di prima istanza, iscritta al n.1257/96
R.G.A.C. promossa con atto di citazione notificato in data 01-05.08.1995
da
BIANCHI
ALDO
Contro
VERDI ALFREDO –contumace-
BAYERISCHE
ASS.NI S.P.A. -convenuta-
Causa
trattenuta in decisione all’udienza del 25.09.2001 con assegnazione dei
termini alle parti ex art.190 c.p.c.
CONCLUSIONI
Il
Procuratore dell’attore:
Condannare i convenuti al risarcimento dei danni nella
misura di £ 82.092.000 o in quella più equa ritenuta di giustizia, con
svalutazione ed interessi dal patito sinistro al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi.
Il Procuratore della convenuta Bayerische Ass.ni S.p.a.:
Voglia l’On.le Tribunale, contrariis reiectis, previa
ogni occorrenda declaratoria, e dato atto che la S.p.a. Bayerische
Assicurazioni ha spontaneamente corrisposto a Giuseppe Salamone la
risarcitoria somma di £ 10.000.000=(Euro 5.164,57), respingere ogni di lui
ulteriore pretesa 1 agosto 1996, spese protestate e/o compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 15.1.1994, sulla Strada Statale n.62
Verona-Mantova, nei pressi dell’incrocio Rovebella-Castiglione Mantovano,
l’attore viaggiava in qualità di terzo trasportato a bordo dell’autovettura
VW GOLF targata PA 906744, condotta dal proprietario Verdi Alfredo e
assicurata per la responsabilità civile dalla Compagnia Ambrosiana
Assicurazioni S.p.A.-
Con atto di citazione notificato in data 1 e 5.8.1996
Bianchi Aldo evocava in giudizio rispettivamente Verdi Alfredo e la
Bayerische Assicurazioni S.p.A.(già Compagnia Ambrosiana Assicurazioni
S.p.A.) chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento per i danni subiti
in seguito all’incidente occorso.
Si
costituiva in giudizio la Bayerische Assicurazioni S.p.A. eccependo
l’insussistenza della presunzione di responsabilità dell’attore nella
verificazione del sinistro e rilevando l’incongruità delle somme richieste a
titolo di risarcimento danni.
Verdi Alfredo, nonostante la ritualità della
notificazione dell’atto di citazione, non si costituiva in giudizio e
all’udienza del 25.3.1997 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva adeguatamente istruita mediante
l’ammissione delle prove orali richieste e l’espletamento di una consulenza
tecnica di natura medico-legale.
All’udienza del 25 settembre 2001, sulle
conclusioni come sopra riportate, la causa era trattenuta per la decisione
con la concessione alle parti dei termini di cui all’art.190 c.p.c. per il
deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nella stessa udienza l’Assicurazione convenuta
offriva all’attore la somma di Euro 5.164,57 (pari a £. 10.000.000) ad
integrale ristoro dei danni, e questi la tratteneva a titolo di acconto.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
In primo luogo deve osservarsi che il trasportato a
titolo di cortesia, il quale abbia subito danni in un incidente stradale, può
legittimamente invocare la presunzione di responsabilità di cui all’art.2054
c.c., nei confronti sia del conducente (commi I e II) sia del proprietario
del veicolo (comma III), trattandosi di un principio di carattere generale
del quale può beneficiare qualsiasi soggetto che abbia subito danni derivati
dalla circolazione dei veicoli, e quindi anche il trasportato, quale che sia
il titolo del trasporto (in questo senso è la giurisprudenza più recente
della Suprema Corte v. Cass. 21.1.2000 n.681, Cass. 18.5.1999 n.4801).
Peraltro, nel caso di specie, anche a prescindere dalla
presunzione sopra indicata e non superata da prova contraria, deve rilevarsi
che l’istruzione svolta ha consentito di accertare positivamente la
responsabilità di Verdi Alfredo nella causazione del sinistro per cui è
causa.
Dal rapporto della Polstrada di Mantova relativo al
sinistro occorso e soprattutto dalla deposizione del teste Amedeo Carlucci si
evince che l’incidente si è verificato a causa di un improvviso colpo di
sonno del conducente l’autovettura, il quale ha peso il controllo del
veicolo, finendo conto un albero e conseguentemente provocando agli occupanti
l’autovettura lesioni personali.
Con riguardo alla natura ed entità delle lesioni subite
dall’attore, ritiene questo giudicante che possano essere condivise le
considerazioni espresse dal C.T.U. nominato in quanto adeguatamente motivate
e basate sui risconti obiettivi accertati in sede di visita peritale.
Deve valutarsi che, in conseguenza del sinistro, Bianchi
Aldo abbia riportato “Trauma cranico con persistente scotoma mnesico, trauma
distorsivo al rachide cervicale, contusioni multiple”, con postumi permanenti
valutabili nella misura del 3%. A causa delle lesioni il periodo di inabilità
temporanea totale è stata di giorni venti e quello di invalidità temporanea
parziale di giorni quaranta.
All’attore va riconosciuto diritto al risarcimento del
danno biologico in quanto menomazione dell’integrità psico-fisica della
persona in sé e per sé considerata, da porsi in relazione all’evento lesivo e
da liquidarsi necessariamente in via equitativa.
In ordine alla liquidazione del medesimo, il giudicante
deve rilevare, con riguardo alle cosiddette “micropermanenti”, che questo
Tribunale ritiene di innovare il precedente orientamento e di applicare i
parametri individuati dalla L. 5.3.2001 n.57, che finalmente offre una
regolamentazione normativa della materia recependo i criteri tabellari
elaborati dalla giurisprudenza. È vero che la citata legge, per espressa
previsione, dovrebbe trovare applicazione esclusivamente per i sinistri
stradali verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, ma in
questa sede, dovendosi operare una liquidazione in via equitativa, appare di
giustizia adeguarsi alla previsione legislativa piuttosto che utilizzare un
qualsiasi criterio di elaborazione giurisprudenziale (in questo senso
Tribunale di Venezia 11.5.2001, Tribunale di Milano 19.7.2001).
Conseguentemente, deve riconoscersi in favore dell’attore
l’importo, liquidato all’attualità, di Euro 2063,77 a titolo di danno
biologico per le lesioni permanenti (Euro 619,75 X 1,2 X 3 – 7,5%), di Euro
723,00 (Euro 36,15 X 20 giorni) a titolo di danno biologico per l’invalidità
temporanea totale e Euro 723,20 (Euro 18,08 X 40 giorni) per l’invalidità
temporanea parziale.
Va, inoltre, riconosciuto al Salamone anche il danno
morale subiettivo (pretium doloris), senz’altro dovuto in riferimento al
combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 II comma c.p., originando il
pregiudizio subito da un fatto qualificabile come reato (lesioni colpose)
quantificabile equitativamente nel 30% dell’importo liquidato a titolo di
danno biologico per inabilità permanente, pari a Euro 619,13, somma
attualizzata.
Il danno patrimoniale che può essere riconosciuto
all’attore, liquidato anch’esso in via equitativa, in moneta attuale, è di
Euro 1032,91, avendo confermato il teste escusso le circostanze dedotte da
parte attrice e quindi che il Bianchi a causa del sinistro ha perduto la
patente di guida, la somma di £. 600.000 in contanti, due assegni per
complessive £. 591.000 ed un anello d’oro.
Nessun altra diminuzione patrimoniale da porsi in
rapporto con l’evento lesivo è stata provata dall’attore. In particolare in
alcun modo risulta documentata la contrazione del reddito dedotta nell’atto
introduttivo del giudizio.
Ciò posto, il danno complessivo subito dall’attore
risulta pari, in moneta attuale, a Euro 5.162,01 (Euro 2063,77 + Euro 723,00
+ Euro 723,20 + Euro 619,13 + Euro 1032,91), alla data del fatto pari a Euro
4182,74.
Sulla predetta somma, come determinata al 15.1.1994,
devono essere calcolati la rivalutazione e gli interessi legali sull’importo
annualmente rivalutato dalla data del fatto alla data della presente
pronuncia, per un totale di Euro 7086,26.
Per quanto concerne la misura degli interessi,
attribuiti al tasso legale, si ritiene di innovare il precedente orientamento
di questa Sezione che adottava un criterio di liquidazione equitativa,
giustificato sostanzialmente motivi economici (l’elevato tasso in vigore al
tempo del “revirement” delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) ora non
più attuali.
Considerato che parte convenuta all’udienza del 25
settembre 2001 ha corrisposto all’attore l’importo di Euro 5164,57, in questa
sede i convenuti Verdi Alfredo e la Bayerische Assicurazioni S.p.A. devono
essere condannati, in solido tra loro, al pagamento a Bianchi Aldo del
residuo importo di Euro 1921,69, oltre interessi legali dalla pronuncia al
saldo.
Attesa la parziale soccombenza reciproca, essendo
l’entità del danno accertato di molto inferiore a quella pretesa dall’attore,
appare equo compensare tra le parti le spese di lite.
Anche le spese relative alla consulenza tecnica
espletata vanno poste a carico delle parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in persona del giudice
dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
condanna, per le causali di cui in motivazione,
Verdi Alfredo e la Bayerische Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, al
pagamento a Bianchi Aldo dell’importo di Euro 1921,69, oltre interessi legali
dalla pronuncia al sAldo.
Compensa tra le parti le spese processuali;
pone definitivamente a carico delle parti nella
misura del 50% le spese relative alla consulenza tecnica espletata.
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