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Tribunale di Mantova, Sez. I
Civile – Sentenza del Giudice Unico Dott. Andrea Gibelli 10 novembre 2002.
Rappresentanza - Esternazione del potere rappresentativo senza
espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato - Contratti per
i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam - necessità che la
contemplatio si desuma da elementi risultanti dal documento contrattuale -
Passaggio da domanda di accertamento del trasferimento della proprietà in
base ad un contratto di compravendita stipulato con scrittura privata a
quella diretta ad ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ex
art. 2932 c.c. - Novità della domanda.
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione in data 3/4/97 Bianchi Paolo evocava in giudizio Verdi Sergio,
residente in Magnacavallo (Vr), Kunz Anna, residente in Vienna (D), Verdi Ada
Ada, residente in Insbruck (D), nonché Verdi Wolfgang Amadeus, residente in
Vienna (D), esponendo:
1) di
essere creditore della somma di £ 294.718.023 oltre interessi e spese nei
confronti di Verdi Sergio come da decreto ingiuntivo che produceva;
2) che
Kunz Anna, Verdi Ada Ada e Verdi Wolfgang Amadeus avevano rilasciato, nella
loro qualità di nudi proprietari ed usufruttuari, una procura a vendere
l’immobile sito in Magnacavallo, località Bocche n. 70, in data 29/12/95;
3) che in
data 31/8/95 Verdi Sergio, quale usufruttuario in nome e per conto di Kunz
Anna Verdi Ada Ada e Verdi Wolfgang Amadeus, aveva venduto in forza di
procura a Bianchi Paolo l’immobile sito in Magnacavallo, località Bocche n.
70, al prezzo di £ 450.000.000;
4) che
l’immobile era gravato di mutuo ipotecario per £ 250.000.000;
5) che
l’atto di vendita doveva essere effettuato entro il 30/9/1995;
6) che
Bianchi Paolo si era impegnato verso Verdi Sergio a riservare il diritto di
abitazione su detto immobile per anni uno;
7) che
pertanto il termine era scaduto col 30/9/1996;
8) che
Verdi Sergio aveva la facoltà di poter acquistare l’immobile entro lo stesso
periodo per la stessa cifra gravata di interessi e spese;
9) che
tale facoltà non era stata esercitata.
Ciò
premesso Bianchi Paolo chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Si
accerti e si dichiari che l’immobile sito in Comune di Magnacavallo (Vr) Via
Bocche N. 70 appezzamento di terreno con sovrastante casa di civile
abitazione e garage di tutto identificato nel Catastato di Magnacavallo come
segue: …omissis… per il prezzo di £ 450.000.000 è di proprietà dell’attore.
Si ordini
la liberazione dell’immobile da persone e cose e il trasferimento del
possesso in capo all’attore e condanni i convenuti a liberare l’immobile.
Con
vittoria delle spese, diritti ed onorari.
Si ordini
al Conservatore dei Registri Immobiliari di Verona la trascrizione delle
sentenza di accertamento dell’avvenuta alienazione del cespite sopra
descritto a favore dell’attore”.
All’udienza
di prima comparizione (10/2/98) nessuno compariva per i convenuti e il G.I.
ne dichiarava la contumacia.
Alla
successiva udienza del 6/4/98 si costituivano, con gli Avv.ti F. Nanni
del Foro di Verona e S. Alfiere del Foro di Mantova, Kunz Anna e Verdi Ada
Ada che chiedevano l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via
preliminare, accerta l’inesistenza della notificazione della citazione al
Sig. Verdi Sergio, cousufruttuario, e al Dr. Wolfgang Amadeus Verdi,
titolare della nuda comproprietà, litisconsorzi necessari (art. 102
c.p.c.) ordinarsi l’integrazione del contraddittorio.
Nel
merito respingersi le domande attoree.
Con riserva
di dedurre dati e ragioni e di chiedere mezzi istruttori ad integrazione
avvenuta del contraddittorio”.
Con
ordinanza in data 17/9/98 il G. I. revocava la declaratoria di contumacia di
Verdi Sergio e di Verdi Wolfgang Amadeus e ordinava la rinnovazione della
notificazione della citazione ai predetti per l’udienza del 30/3/99 cui
rinviava.
A seguito
delle dimissioni dal mandato dell’Avv. A. Pinco, difensore dell’attore, si
costituiva in giudizio per Bianchi Paolo l’Avv. C. Palla e ciò con “memoria
di nuova costituzione nell’interesse del Sig. Bianchi Paolo e contestuale
istanza di proroga di termine” in data 29/10/98. Con provvedimento in data
30/10/98 il G.I. differiva l’udienza di comparizione già fissata (30/3/99)
fissando la nuova udienza del 25/5/99. A tale ultima udienza di procuratore
dell’attore rilevava che la rinnovazione dell’atto di citazione, pur essendo
stata effettuata, non era andata a buon fin atteso che Verdi Sergio risultava
aver cambiato residenza mentre il plico inviato a Verdi Wolfgang Amadeus non
era stato reso né era tornata la ricevuta di ritorno attestante l’avvenuta
ricezione. Veniva quindi chiesto nuovo termine per la notifica della
citazione e il G. I. assegnava all’uopo termine al 30/9/99 rinviando la causa
all’udienza del 11/1/2000. In tale udienza veniva dichiarata la contumacia di
Verdi Sergio e disposta la rinnovazione della notifica della citazione nei
confronti di Verdi Wolfgang Amadeus. Alla successiva udienza del 26/9/2000
l’Avv. S. Alfiere, difensore di Kunz Anna e di Verdi Ada Ada, dichiarava di
rinunciare al mandato e, per le predette, oltre che per Verdi Wolfgang
Amadeus, si costituiva in giudizio l’Avv. M, Corradi. Per il convenuto Verdi
Sergio si costituiva in giudizio l’Avv. B. Arrigonetti. Il G.I. provvedeva quindi
a revocare la dichiarata contumacia di Verdi Sergio. Con memoria autorizzata
ex art. 183 ultimo comma c.p.c. in data 29/3/2001 il procuratore dell’attore
così precisava le conclusioni già rassegnate in atto di citazione.
“Datosi
atto che con scrittura privata 31/8/95 il Sig. Verdi Sergio in proprio nonché
quale procuratore speciale di Kunz Anna, Verdi Wolfgang Amadeus e Verdi Ada
Ada si è obbligato a trasferire a Bianchi Paolo, con atto di vendita da
stipularsi entro il 30/9/95, l’immobile sito in comune di Magnacavallo (Vr),
Via Bocche n. 70, costituito da appezzamento di terreno con sovrastante casa
di civile abitazione e garage, catastalmente censito al NCT del comune di
Magnacavallo … omississ… per il prezzo complessivo di £ 450.000.000; datosi altresì
atto che il Sig. Verdi Sergio ed i di lui mandanti non hanno adempiuto
all’obbligazione del trasferimento mediante rogito entro il termine fissato e
che l’inadempimento permane; datosi altresì che il sig. Bianchi Paolo ha
offerto ed offre di adempiere alle proprie obbligazioni, in special modo
quella di pagare il prezzo convenuto per la vendita, condannarsi, in forza
della scrittura provata 31/8/95 Verdi Sergio, Kunz Anna, Verdi Wolfgang
Amadeus e Verdi Ada Ada alla stipulazione del rogito definitivo ovvero in
subordine emettersi sentenza che produca gli effetti del rogito definitivo
non stipulato.
Condannarsi
altresì i convenuti alla immediata liberazione dell’immobile da persone e
cose nonché al rilascio in favore dell’attore. Con vittoria delle spese di
causa.
Ordinarsi
al sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Verona la trascrizione
dell’emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità; istruttoria
riservata nei termini di cui all’art. 184 c.p.c.“. All’udienza del 22/5/2001
i difensori dei convenuti dichiaravano di non accettare il contraddittorio
sulla domanda di cui sopra. Con ordinanza in data 18/12/2001 il G. I.,
ritenuta l’opportunità di porre in decisione la causa sulle sollevate
eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di incompetenza per
territorio, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Precisate
le conclusioni come sopra riportate all’udienza del 25/6/2002 la causa veniva
trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all’art.
190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di
replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
convenuti hanno anzitutto eccepito la carenza di legittimazione attiva di
Bianchi Paolo.
L’eccedenza
non è fondata.
La
scrittura privata 31/8/95 in atti recita testualmente:
“Tra i
Sig. ri:
Verdi
Sergio quale usufruttuario in nome e per conto dei Sig.ri
Kunz
Anna usufruttuaria
Verdi
Wolfgang Amadeus nudo proprietario
Verdi
Ada Ada nuda proprietaria
Così
come da procura speciale del
(in
allegato)
Bianchi
Paolo per conto della società La CCC Bastiani srl
Premesso
- che
il Sig. Verdi Sergio è il proprietario dell’immobile sito in Magnacavallo
(Vr) via Bocche , 70
- che
intende cedere detto immobile al Sig. Bianchi Paolo,
- che
detto immobile è gravato di mutuo ipotecario per £ 250.000.000 (duecento
cinquantamilioni)
tutto
ciò premesso
si
stipula e si conviene quanto segue:
il Sig.
Sergio Verdi, vende con la presente al Sig. Bianchi Paolo l’immobile di cui
sopra al prezzo di £ 450.000.000 (quattrocentocinquantamilioni).
L’atto
di vendita verrà effettuato entro il 30 settembre 1995.
Il Sig.
Bianchi Paolo, si impegna verso il Sig. Verdi Sergio, di riservargli il
diritto di abitazione su detto immobile per anni 1 (uno), e il Sig. Verdi
Sergio ha facoltà di poter riacquistare l’immobile entro lo stesso periodo,
per la stessa cifra gravato di interessi e spese.
Letto
confermato e sottoscritto:
le
parti
Viadana
lì, 31 agosto 1995.”
Secondo
gli attori dall’espressione utilizzata nella scrittura privata testè
riprodotta ed in particolare dal fatto che ivi si legge che Bianchi Paolo è
intervenuto “per conto della società La CCC Bastiani srl” si dovrebbe
dedurre che tutti i rapporti derivanti dall’atto di cui sopra “sono giuridicamente
riferibili soltanto alla società La CCC Bastiani s.r.l. quale parte
acquirente legalmente rappresentata in quell’occasione dalla persona fisica
Bianchi Paolo, in quanto suo amministratore unico” (v. compara conclusionale
per Verdi Ada Amadeus, Kunz Anna e Verdi Wolfgang Amadeus ). Analogamente la
difesa di Verdi Sergio, in comparsa conclusionale, ha sostenuto che “tutti i
rapporti derivanti dall’atto di vendita 318/1995 afferiscono solo ed
unicamente alla società LA CCC Bastiani srl quale parte acquirente legalmente
rappresentata in quell’occasione dalla persona Bianchi Paolo, in quanto suo
amministratore unico. Bianchi Paolo, inteso come persona fisica che agisce in
proprio, è pertanto completamente estraneo al predetto rapporto, e quindi
dallo stesso assolutamente escluso”.
Se non
che sul punto devono condividersi le osservazioni svolte dalla difesa
dell’attore che, opportunamente, ha posto in evidenza la differenza esistente
tra il mandato senza rappresentanza e il mandato con rappresentanza rilevando
come il Bianchi non abbia mai speso il nome della CCC srl limitandosi a
dichiarare di agire per conto di detta società senza però aggiungere di agire
anche a nome della stessa (v. in particolare la memoria di replica per
l’attore 29/10/2002).
Si verte
quindi nell’ipotesi che la dottrina qualifica di rappresentanza indiretta.
I
convenuti hanno richiamato il “constante orientamento della Corte di
Cassazione secondo il quale l’esternazione del potere rappresentativo può
avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del
rappresentato, purchè il comportamento del rappresentante per univocità e
concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente che gli
effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente nella sfera di
un soggetto diverso“ (v. comparsa conclusionale per Verdi Sergio).
Al
riguardo si osserva che, se è vero che in materia di rappresentanza
l’esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa
dichiarazione di spendita del nome del rappresentato in quanto tale spendita
può essere anche implicita e può evincersi con le modalità concludenti
con le quali l’atto viene compiuto, è anche vero che ciò vale per tutti i
contratti ad eccezione di quelli per i quali è richiesta la forma scritta ad
substantiam per i quali “contemplatio” può desumersi unicamente da elementi
risultanti dal documento contrattuale (Cass. Civ. Sez. II 20/10/1982 n.
5471).
Nel caso
di specie tali elementi non ci sono ed anzi appare significativo che nella
scrittura provata de qua il Bianchi, che agisce solo “per conto” della srl
CCC, vieni indicato subito dopo Verdi Sergio che invece, in netta
contrapposizione, agisce “in nome e per conto” della moglie e dei figli.
Nel
mandato senza rappresentanza nessun rapporto si costituisce tra mandante e
terzo, e il mandatario è direttamente obbligato nei confronti dell’altro
contraente anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del
mandante e l’altro contraente non ignori l’esistenza di costui. Il rapporto contrattuale
si costituisce in capo al mandatario che acquista quindi i crediti derivanti
dal contratto ed è legittimati ad esercitare le impugnazioni contrattuali.
L’eccezione
va quindi rigettata.
E’ invece
fondata l’eccezione di incompetenza per territorio.
Anche a
voler condividere l’orientamento secondo cui il convenuto, costituitosi
tardivamente, può eccepire l’incompetenza per territorio solo ottenendo
la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. e quindi a voler ritenere tardiva
l’eccezione sollevata da Verdi Sergio, Verdi Ada Ada e Kunz Anna costituitisi
in giudizio dopo la declaratoria di contumacia, in ogni caso sarebbe
l’eccezione sollevata da Verdi Wolfgang Amadeus con la comparsa di
costituzione e risposta 26/9/2000.
L’immobile
di cui si discute è situato in comune di Magnacavallo (Vr) e quindi, in
applicazione di quanto disposto dall’art. 21 c.p.c., la competenza spetta al
Tribunale di Verona.
La difesa
dell’attore ha sostenuto che “trattandosi di azione personale ad rem” non
potrebbe trovare applicazione l’art. 21 c.p.c. ma sarebbero applicabili gli
artt. 18 e 20 c.p.c.
Secondo
la difesa dell’attore i convenuti, nel sollevare l’eccezione de qua, si
richiamerebbero ad una non corretta qualificazione giuridica del rapporto
dedotto in giudizio che sarebbe stata correttamente modificata dalla stessa
parte attrice con la memoria ex art. 183 ultimo comma c.p.c..
Se non
che, sul punto, devono condividersi le osservazioni svolte dai convenuti che
hanno eccepito la novità della domanda di cui alla memoria ex art. 183 ultimo
comma c.p.c. per l’attore dichiarando di non accettare il contraddittorio.
Sussiste
infatti diversità di petitum e di causa petendi tra la domanda di
accertamento del trasferimento della proprietà in base ad un contratto di
compravendita stipulato con scrittura privata e quella diretta ad ottenere
l’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre è costituito da una volontà
negoziale che ha dato luogo all’immediato trasferimento del diritto ed il
petitum dall’accertamento giudiziale della situazione giuridica che il
contratto ha determinato; nella seconda, invece, i sopra indicati elementi
dell’azione consistono rispettivamente, da un lato, nella prospettata
obbligazione contrattuale di stipulare il futuro trasferimento della
proprietà e, dall’altro, nella costituzione ope judicis del rapporto che il
contratto definitivo avrebbe dovuto porre in essere (in tal senso è
l’orientamento preferibile della Suprema Corte: Cass. Civ. Sez. Unite
5/3/1996 n. 1731 ma anche Cass. Civ. Sez ma anche Cass. Civ. Sez. II
13/1/1995 n.375, Cass. Civ. Sez. II 12/2/1993 n. 1782, Cass. Civ. Sez. II 20/8/1990 n. 8442).
Secondo
la difesa dell’attore le parti convenute avrebbero di fatto accettato il
contraddittorio al di là di un rigetto di mero stile. Tale tesi non può
essere condivisa atteso che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte,
la circostanza che l’eccezione sia stata accompagnata da difese nel merito
non può comportare un’implicita accettazione del contraddittorio, con
rinuncia all’eccezione medesima, qualora quelle difese siano state formulate
soltanto in via subordinata e, quindi, con l’inequivoca volontà di mantenere
ferma la pregiudiziale contestazione della facoltà dell’avversario di
introdurre la domanda nuova (Cass. Civ. Sez. I 247/1986 n. 4738).
Si deve
quindi dichiarare l’incompetenza dell’adito Tribunale essendo competente il
Tribunale di Verona avanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel
termine di mesi sei dalla comunicazione della presente sentenza.
Quanto
alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale si osserva
quanto segue. Come ha statuito la Suprema Corte, la trascrizione della
domanda giudiziale nelle ipotesi contemplate dagli artt. 2652 e 2653 c.c, che
configura una mera prenotazione degli effetti dell’accoglimento della domanda
stessa, opera nel senso di far retroagire tali effetti dal momento della
sentenza a quello in cui l’adempimento della formalità della trascrizione
iniziale è stato effettuato, con la correlativa opponibilità ai terzi che in
pendenza del giudizio si siano resi acquirenti a titolo particolare del
diritto controverso. Tale efficacia, essendo condizionata all’accoglimento
della domanda , mentre viene meno a seguito della cancellazione iussu
iudicis, quando la domanda sia rigettata ovvero il processo si estingua per
rinuncia o per inattività delle parti (art. 2668 c.c.) permane nel caso di
sentenza comportante la possibilità di una translatio judicii, come nel caso
di specie (Cass. Civ. Sez. II 9/1/1993 n . 148).
Sussistono
giusti motivi –specie in considerazione del contrasto giurisprudenziale circa
il fatto se costituisca mutatio o emendatio libelli il passaggio da una
domanda di accertamento del trasferimento della proprietà in base a un
contratto di compravendita stipulato con scrittura privata a quella diretta
ad ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ai sensi
dell’art. 2932 c.c. – per la compensazione integrale tra le parti delle spese
del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione
disattesa così provvede:
1) Dichiara la propria incompetenza a conoscere la
presente controversia essendo competente il Tribunale di Verona;
2) Fissa il termine di mesi sei per la riassunzione;
3) Dichiara interamente
compensate tra le parti le spese del giudizio.
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