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Tribunale di Mantova, Sez. I
civile – Sentenza del Giudice Unico Dott. Andrea Gibelli 14 aprile 2003.
Giudizio di cognizione promosso
dal curatore per il recupero di un credito del fallito - Domanda
riconvenzionale del convenuto - Improcedibilità del giudizio per
improponibilità della domanda riconvenzionale di competenza del giudice
investito della verifica del passivo fallimentare.
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con atto
di citazione in data 05/10/99, ritualmente notificato, la curatela del
Fallimento della società Gruppo Industrie SIS s.r.l., con sede in Cavriana,
in persona del curatore Dr. Rag. Tizio, e la Banca di Credito
Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta soc. coop.a.rl. evocavano in
giudizio la s.r.l. Alfa Costruzioni Edili, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Borgomanero (No), esponendo:
1) che
mediante due distinti contratti sottoscritti in data 21/01/98 la società
Gruppo Industrie SIS. s.r.l. aveva venduto alla società Alfa s.r.l. i
serramenti e i complementi ivi elencati;
2) che,
come attestato dalla fattura n. 2893 del 08/07/1998, la merce era stata
regolarmente fatturata e consegnata alla società acquirente;
3) che
mediante atto in data 241/07/1998 la società gruppo Industrie SIS s.r.l.
aveva ceduto alla Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della
Franciacorta in via irrevocabile l’intero credito pari a £ 27.818.849 portato
dalla citata fattura n. 2893/98;
4) che
detta cessione era notificata alla società debitrice mediante lettera
raccomandata A.R. giunta al destinatario in data 30/07/98 tramite la quale si
era reso pure noto al debitore ceduto che il pagamento degli importi dovuti
sarebbe dovuto avvenire mediante tre ricevute bancarie elettroniche con
scadenza al 08/09/98, al 08/10/98 ed al 08/11/98:
5) che il
debitore ceduto aveva mandato insolute le suddette ricevute bancarie;
6) che
mediante altri due distinti contratti sottoscritti in data 04/04/1998 la
società Gruppo Industrie SIS s.r.l. aveva venduto alla s.r.l. Alfa i
serramenti e i complementi ivi elencati;
7) che,
come attestato dalla fattura n. 3452 del 15/09/1998, la merce era stata
regolarmente fatturata e consegnata alla società acquirente;
8) che
mediante atto in data 23/09/1998 la società Gruppo Industrie SIS s.r.l. aveva
ceduto alla Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta in
via irrevocabile le quota parte pari a £ 7.053.516 del credito portato dalla
citata fattura n. 3452/98;
9) che
detta cessione di credito era stata notificata alla società debitrice
mediante lettera raccomandata A.R. giunta al destinatario in data 28/09/98
tramite la quale si era reso pure noto al debitore ceduto che il pagamento
sarebbe dovuto avvenire mediante la ricevuta bancaria elettronica recante
quale data di scadenza il 10/01/1999, pure mandata insoluta;
10) che,
così come attestato dal prospetto riepilogativo predisposto dalla Curatela
che si allegava, la società convenuta aveva altresì mandata insolute le
ricevute bancarie con scadenza 30/11/98 di £ 7.053.518 e 31/01/1999 di £
7.053.516 relative alla fattura n. 3452;
11) che,
pertanto, la società Alfa s.r.l. risultava debitrice nei confronti della
curatela del fallimento dell’importo di £ 14.017.034 ed altresì risultava
debitrice verso la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta
dell’importo 34.872.365.
Ciò
premesso la curatela del Fallimento società Gruppo Industre SIS s.r.l. e la
Banca di Credito Cooperativo di Pompiano Franciacorta soc. coop. a r.l.
chiedevano l’accoglimento delle seguenti conclusioni: _ “dirsi tenuta e
conseguentemente condannarsi la società Alfa s.r.l.. Costruzioni Edili in
persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della
Curatela del Fallimento Gruppo Industrie SIS s.r.l. della somma di £
14.107.034 oltre ad interessi dal dovuto al saldo; in virtù delle avvenute
cessioni di credito dirsi tenuta e conseguentemente condannarsi la società
Alfa s.r.l. Costruzioni Edili al pagamento in favore della Banca di Credito
Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta della somma di L. 37.827.365
oltre ad interessi dal dovuto al saldo.”
Si
costituiva ritualmente la società Alfa eccependo l’incompetenza territoriale
dell’adito Giudice, contestando quanto ex adverso dedotto e svolgendo domanda
riconvenzionale. All’udienza del 13/2/2001 i procuratori della
convenuta dichiaravano di aver rinunciato al mandato. Senza svolgimento di
attività istruttoria la causa veniva trattenuta per la decisione una prima
volta all’udienza del 8/1/2002. Con ordinanza in data 22/4/2002 il Tribunale
rimetteva la causa avanti al G.I. avendo rilevato che l’ordinanza pronunciata
fuori udienza in data 28/4/2001 con la quale era stata fissata per la
precisazione delle conclusioni l’udienza del 8/1/2002 era stata comunicata al
solo procuratore delle parti attrici.
Nuovamente
precisate le conclusioni come sopra riportate da parte del solo procuratore
degli attori, la causa, da ultimo all’udienza del 28/01/2003, veniva
trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all’art.
190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di
replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ove la
domanda principale fosse procedibile l’eccezione di incompetenza per
territorio sollevata dalla convenuta sarebbe da ritenere infondata.
I contratti
conclusi inter partes recano tra le condizioni generali di vendita la
clausola (art. 12) secondo la quale “per qualsiasi controversia saranno
esclusivamente competenti secondo valore il Giudice Conciliatore, il Pretore
e il Tribunale di Mantova..”, clausola specificatamente approvata
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. da Alfa s.r.l. e completamente
ignorata dalla difesa della convenuta.
La
domanda principale del fallimento è però improcedibile stante la domanda
riconvenzionale della società convenuta da ritenere improponibile.
A parte
la recentissima decisione della Cassazione Civile Sez. I 10/1/2003 n. 148,
l’orientamento della Suprema Corte è consolidato - fin da Cass. Civ.
Sez. Unite 6/7/79 n. 3878 - nel ritenere che il giudizio di cognizione
introdotto dal curatore del fallimento per il recupero di un credito del
fallito postula - qualora il convenuto, invocando opposte ragioni
di credito derivanti dal medesimo rapporto, proponga domanda riconvenzionale
diretta non soltanto a paralizzare la domanda creditoria del fallimento ma
anche ad ottenere una pronuncia di accertamento di una pretesa obbligatoria
da far valere nel concorso dei creditori – la devoluzione dell’intera
controversia alla cognizione di un giudice unico, ex art. 36 c.p.c., da
individuarsi nel Tribunale fallimentare, attesane la competenza funzionale ed
inderogabile (da ultimo Cass. Civ. Sez. I. 25/702 n. 10912; Cass . Civ
Sez. I. 19/04/02 n. 5725). Si è infatti ritenuto che se la domanda riconvenzionale è diretta all’accertamento
di un credito verso il fallito, e con effetti verso il fallimento ai fini del
concorso, in altri termini, se è proposta al fine di ottenere una pronuncia
giurisdizionale opponibile al fallimento e da far valere nel procedimento
fallimentare, la potestà cognitiva del Giudice adito con la domanda
principale non può non essere negata perché, affermandola, si darebbe luogo,
al di fuori della sede dell’accertamento del passivo (art. 52 I. fall.) e ad
opera di un Giudice diverso da quello fallimentare (artt. 93 ss. I. fall. ),
ad una inammissibile pronuncia idonea ad acquistare efficacia di giudicato
nei confronti della massa e dunque di un titolo utilizzabile dal creditore
nella sede concorsuale in contrasto radicale e inammissibile con i principi del
diritto concorsuale e con la stessa inderogabile disciplina del procedimento
fallimentare.
Si è
anche ritenuto che l’adozione di un rito diverso da quello predisposto, in
subiecta materia, per l’accertamento dei crediti verso il fallimento in sede
di formazione del passivo, determinando l’improponibilità della relativa
domanda, è causa di nullità del procedimento, rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado del giudizio.
Le
conseguenze della proposta domanda riconvenzionale non sono quindi quelle che
la difesa di parte attrice indica nella comparsa conclusionale (pag. 7)
secondo cui, ferma l’inammissibilità - improponibilità della domanda
riconvenzionale soggetta al rito speciale inderogabile, il giudizio nella
sede ordinaria dovrebbe proseguire per la decisione sulla (sola) domanda
principale.
La
domanda riconvenzionale è materia di competenza del Giudice investito della
verifica del passivo fallimentare e va esaminata nel contesto unitario delle
contrapposte pretese da tale Giudice, nella cui materia ricade l’intera
controversia.
Sussistono
giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e
deduzione disattesa così provvede:
1) Dichiara
l’improcedibilità della domanda principale stante l’improponibilità della
domanda riconvenzionale;
2) Dichiara
interamente compensate tra le parti le spese del giudizio
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