|
Ordini di negoziazione, prova
Ordini di negoziazione, forma
Fattispecie negoziali
particolari, gestione patrimoniale
Profili processuali,
testimonianza del dipendente
Tribunale
di Mantova – G. U. Dr. M. Bernardi – 16 novembre 2002.
Contratto
di gestione patrimoniale – Esecuzione di singoli ordini di acquisto impartiti
dal cliente – Insussistenza.
Giudizio di risarcimento del
danno promosso dal clienti nei confronti della banca – Testimonianza del
funzionario – Capacità a testimoniare – Sussistenza.
Ordini verbali di borsa –
Validità – Prova tramite annotazione
sui registri contabili della banca – Ammissibilità.
Non
ricorre la fattispecie del contratto di gestione patrimoniale nell’ipotesi in
cui il cliente abbia impartito alla banca singole disposizioni di
negoziazione di prodotti finanziari sulla base di contratti di deposito
titoli e di mandato per la negoziazione di valori mobiliari.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non sono incapaci a testimoniare
i dipendenti di una banca per il fatto che questa, evocata in giudizio da un
cliente, potrebbe convenirli in garanzia nello stesso giudizio per essere
responsabili dell’operazione che ha dato origine alla controversia. Le due
cause, infatti, si fondono su rapporti diversi e i dipendenti hanno un
interesse solo riflesso a una determinata soluzione della causa principale,
interesse che non li legittima a partecipare al giudizio promosso dal
cliente, in quanto l’esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad
essi alcun pregiudizio.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Alla stregua della disciplina
regolamentare applicabile a fatti verificatisi nel periodo che intercorre tra
il dicembre 1993 e il dicembre 1994, adottata in attuazione degli artt. 2 e 9
della l. 1/91 (v. delibere Consob 2-7-1991 n. 5387 e 9-12-1994 n. 8850), era
espressamente prevista la possibilità di impartire ordini verbali (cfr. art.
9 del. 5387/91 e art. 19 del. 8850/94), ovviamente sul presupposto della
preesistenza di un contratto scritto per la negoziazione di valori mobiliari.
Deve, poi, ritenersi legittima la clausola che, nel caso di ordini impartiti
telefonicamente, attribuisce efficacia probante alla relativa annotazione sui
registri della banca.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 5-5-1999
gli attori affermavano che, nel dicembre del 1993, avevano aperto un conto
corrente presso la B.A.M. depositandovi la somma di £ 100.000.000 e che,
nell’aprile del 1994, dopo alcuni colloqui con funzionari addetti all’ufficio
titoli, avevano affidato tali loro risparmi all’istituto bancario affinché
fossero utilmente impiegati.
Poiché,
circa un anno dopo, il capitale iniziale si era dimezzato, gli istanti
assumevano di avere chiuso il conto e chiedevano di essere risarciti dei
danni patiti asserendo che la banca, di fatto, aveva autonomamente gestito il
patrimonio senza che fosse stato stipulato un contratto di gestione del
patrimonio e senza avere mai autorizzato volta per volta le singole
operazioni, del cui rischio non sarebbero stati resi edotti.
La
B.A.M. si costituiva chiedendo il rigetto della domanda sostenendo che gli
attori avevano sottoscritto il contratto di conto corrente di corrispondenza
(n. 30658/2), quello di deposito titoli (n. 165049) ed il contratto di mandato
relativo all’incarico di negoziazione di valori mobiliari e che non aveva
svolto attività di gestione patrimoniale essendosi limitata ad eseguire gli
ordini telefonici impartiti inviando immediatamente conferma dell’operazione
nonché l’estratto mensile delle operazioni sui titoli e gli estratti del
conto corrente di corrispondenza collegato al contratto di deposito titoli.
Sentiti
alcuni testi ed ordinata la produzione integrale degli estratti del conto, la
causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in
epigrafe riportate.
Motivi
La
domanda è infondata e deve essere rigettata.
In
primo luogo occorre ribadire che non vi sono ragioni per dare ingresso alle
istanze istruttorie orali già disattese in corso di istruzione e reiterate da
entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni, non avendo gli
attori mai indicato i testi da sentire ed apparendo irrilevanti e superflui i
capitoli di prova articolati dalla B.A.M. ed a suo tempo non ammessi.
Va poi respinta l’eccezione di incapacità dei
testi Tizio e Caio, dipendenti della banca,
tempestivamente eccepita ex art. 246 c.p.c. dalla difesa degli attori.
Invero secondo la giurisprudenza di legittimità non importa incapacità a
testimoniare per i dipendenti di una banca la circostanza che questa, evocata
in giudizio da un cliente, potrebbe convenirli in garanzia nello stesso
giudizio per essere responsabili dell’operazione che ha dato origine alla
controversia: le due cause infatti si fondono su rapporti diversi e i
dipendenti hanno un interesse solo riflesso a una determinata soluzione della
causa principale che non li legittima a partecipare al giudizio promosso dal
cliente, in quanto l’esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad
essi alcun pregiudizio (in tali termini vedasi Cass. 4-3-1993 n. 2641; Cass.
28-1-1983 n. 771; Cass. 27-1-1979 n. 623): le loro dichiarazioni sono quindi
pienamente utilizzabili salva la valutazione della loro attendibilità.
Quanto
alla prospettata nullità del contratto di gestione patrimoniale ex art. 8 l.
1/1991 fondata sulla considerazione secondo cui la banca avrebbe investito le
somme affidate dai clienti, al di fuori di ogni loro controllo, occorre
osservare che tale asserzione non ha trovato alcun sostegno probatorio.
Da
un lato infatti è pacifica e non contestata la sottoscrizione da parte degli
attori dei contratti di deposito titoli e di mandato per la negoziazione di
valori mobiliari che hanno una tipicità distinta dal contratto di gestione
patrimoniale (cfr. rispettivamente gli artt. 1 lett. a) e 6 co. I lett. c)
della legge 1/91 e gli artt. 1 lett. c) e 8 l. n. 1/91) e, d’altro canto, non
risulta provato che gli investimenti fossero avvenuti per unilaterale
iniziativa dei funzionari di banca. Vengono a tal fine in considerazione le
dichiarazioni, peraltro coincidenti, rese dai testi Tizio e Sempronio circa
il fatto di avere di volta in volta eseguito gli ordini impartiti
telefonicamente dal dott. Rossi (tutti singolarmente documentati e poi
annotati negli estratti), la circostanza che, durante il non breve arco
temporale di tale presunta abusiva gestione (da dicembre 1993 a dicembre
1994), mai gli istanti abbiano mosso alcuna contestazione all’operato della
banca (peraltro concretizzatasi quasi cinque anni dopo; cfr. Cass. 12-8-1997
n. 7517; Cass. 27-9-1995 n. 10236) apparendo per contro significativa
l’ammissione, contenuta nell’atto introduttivo, secondo cui essi sarebbero
stati (sia pure solo qualche volta) notiziati delle operazioni.
Ancora
non può andare sottaciuto che tutti i testi escussi hanno confermato che la
banca inviava automaticamente a tutti i clienti, tramite il servizio di posta
ordinaria, sia l’invio di note informative relative alle singole operazioni
di borsa, sia, mensilmente, l’estratto conto movimentazione titoli (l’art. 14
del contratto 14-12-1993 prevedeva inoltre che la documentazione delle
operazioni eseguite si intendeva tacitamente approvata dal cliente in
mancanza di reclamo scritto motivato da trasmettersi alla banca entro 45
giorni dalla data di spedizione della documentazione) e che, sia pure solo un
paio di volte, il Rossi si era recato presso il “borsino”: né può ritenersi
verosimile che, durante il periodo in questione, gli istanti non si siano mai
interessati dell’andamento dei loro investimenti avuto riguardo al numero
degli ordini impartiti (64) ed all’entità delle somme liquide depositate. In
proposito va anche osservato che il dubbio avanzato circa il fatto che Tizio
conoscesse effettivamente il dott. Rossi è fondato sulla descrizione del
cliente effettuata dal funzionario (concernente in particolare la tinta dei
capelli) non è fondato stante l’oggettiva labilità di siffatta circostanza,
il tempo trascorso dal momento dei fatti ed il sicuro riconoscimento del
cliente da parte dell’altro impiegato escusso che ha poi confermato che la
gran parte degli ordini veniva personalmente data dal Rossi proprio a
Tizio.
A
fronte di tali elementi non può quindi ritenersi che le mere affermazioni
degli attori unitamente al fatto materiale dell’esecuzione degli ordini di
borsa possano costituire prova dell’abusivo comportamento da parte dei
funzionari della banca.
Non
può poi condividersi la tesi della nullità dei singoli ordini di borsa,
sostenuta dalla difesa attorea alla stregua della considerazione secondo cui,
essendo stati impartiti telefonicamente, sarebbe stata violata la norma che
prescrive la forma scritta per i contratti concernenti la negoziazione in
valori mobiliari.
In
primo luogo occorre infatti distinguere fra il contratto contenente il
conferimento dell’incarico di negoziare in titoli mobiliari (per cui è
imposta la forma scritta, rispettata nel caso di specie per effetto della
sottoscrizione dell’atto datato 14-12-1993: cfr. art. 6 co. I lett. c) l.
1/91, art. 3 l. 17-2-1992 n. 154 ed art. 9 della deliberazione Consob
2-7-1991 n. 5387) e l’atto di esecuzione quale è l’ordine di vendita o di
acquisto per il quale la legge non imponeva una forma specifica come si
desume dal combinato disposto di cui agli artt. 6 e 9 co. III l. 1/91 (sulla
validità dell’ordine di borsa conferito verbalmente v. Trib. Milano 6-2-1997
in Giur. Comm., 1998, II, 259). Deve poi rilevarsi che, alla stregua della
disciplina regolamentare in vigore al momento dei fatti per cui è causa,
adottata in attuazione degli artt. 2 e 9 della l. 1/91 (v. delibere Consob
2-7-1991 n. 5387 e 9-12-1994 n. 8850), era espressamente prevista la
possibilità di impartire ordini anche verbalmente (cfr. art. 9 del. 5387/91 e
art. 19 del. 8850/94) - ovviamente sul presupposto della preesistenza di un
contratto scritto per la negoziazione di valori mobiliari - e, d’altro canto,
lo stesso atto sottoscritto dagli attori (il cui art. 1 stabiliva inoltre
che, nel caso di ordini impartiti telefonicamente, ne faceva piena prova la
relativa annotazione sui registri della banca) prevedeva siffatta modalità
(sulla validità di una siffatta clausola v. Corte App. Milano 6-8-1999 in
Banca Borsa Titoli di Credito, 2001,II,415). Va ulteriormente notato che,
anche alla stregua della normativa attualmente vigente a seguito della
introduzione del d. lgs. 24-2-1998 n. 58, è espressamente prevista la
possibilità di impartire ordini di borsa tramite comunicazione telefonica
anche se con la maggiore garanzia (non prevista al momento dei fatti oggetto
del giudizio) costituita dalla necessità di registrazione dell’ordine su
nastro magnetico o altro supporto equivalente (cfr. artt. 29 e 60 delibera
Consob 1-7-1998 n. 11522) né, a quel tempo, era prevista la necessità di un
particolare codice di accesso per il cliente, peraltro personalmente
conosciuto dai dipendenti della B.A.M. interessati alla vicenda.
Non
può neppure trovare accoglimento la domanda risarcitoria fondata, in fatto,
sull’assunto secondo cui gli attori non sarebbero stati adeguatamente
informati dei rischi connessi agli investimenti operati e, in diritto, sul
combinato disposto di cui agli artt. 16, 6 lett. e) ed f) e 13 della legge
2-1-1991 n. 1, norme che impongono alle banche di informare i clienti sulla
natura ed i rischi delle operazioni con la previsione che, nei giudizi di
risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di cui
all’art. 1 l. 1/91, in violazione della normativa legislativa e
regolamentare, spetta al soggetto convenuto l’onere della prova di avere
agito con la diligenza del mandatario.
Premesso
che, per quanto sopra evidenziato non sono emerse violazioni della vigente
normativa da parte degli addetti dell’istituto, si deve rilevare che, dalla
nota sulla situazione finanziaria del Rossi del 14-12-1994 (redatta ex art. 6
lett. d) l. 1/91), risulta che costui disponeva già di un patrimonio in
valori mobiliari diversi dai titoli di stato pari a £ 100.000.000. Siffatta
circostanza innanzitutto fa presumere che l’attore (il quale solo impartiva
gli ordini) non fosse del tutto ignaro del funzionamento del mercato dei
titoli e, dall’altro, non consente di determinare in relazione a quali delle
operazioni, in ipotesi effettuate nel periodo in discussione dalla banca, si
sarebbero verificate delle perdite: le deduzioni degli istanti sul punto sono
infatti del tutto generiche in quanto fanno riferimento al deludente
risultato complessivo senza indicare le singole partite per le quali la banca
avrebbe omesso di fornire adeguate informazioni. Ancora va notato che gli
ordini relativi al periodo in contestazione hanno riguardato solo operazioni
concernenti valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati in relazione
ai quali, anche tenuto conto della pregressa consistenza patrimoniale del
Rossi, non sembra potesse configurarsi un particolare obbligo di informazione
da parte dei funzionari di banca la cui estensione non può che essere
rapportata alle caratteristiche soggettive dell’investitore.
In
particolare per gli investimenti in warrant (in ordine cronologico: acquisto
di w. Marelli Risp. per complessive £ 600.000, vendita di w. Montedison per £
13.140.000; acquisto di w. Montedison per £ 6.540.000; vendita di w. Banca di
Roma per £ 3.440.000), va osservato che si tratta di episodiche operazioni
non di importo particolarmente elevato rispetto alle altre, che la loro
sequenza fa presumere che alcuni di tali titoli fossero già in precedenza dal
medesimo detenuti e soprattutto che manca la prova che, per effetto delle
stesse, si sia verificata una perdita patrimoniale: d’altro canto l’atto
sottoscritto dagli attori conteneva l’avvertimento che, con riguardo agli
ordini di compravendita di contratti a termine su strumenti finanziari
collegati a valori mobiliari ed altro, il valore di mercato di tali contratti
è soggetto a notevoli variazioni e che l’investimento sugli stessi comporta
l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti
l’esborso originario e comunque non quantificabili (v. art. 8). Le spese
seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Mantova, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed
eccezione reietta così provvede:
respinge
la domanda attorea;
condanna gli attori
a rifondere alla banca convenuta le spese di lite liquidate in complessivi
euro 4.904,35 di cui € 207,61 per spese, € 1.006,74 per diritti ed € 3.690,00
per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., IVA e
CPA come per legge.
|