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Tribunale di Mantova – 16 luglio
2002 – Ordinanza del Giudice Dott. Laura De Simone nella causa n. 237/2002
aff.civ.cont.-
Interessi – Capitalizzazione trimestrale – Uso negoziale
– Anatocismo art. 1283 c.c. – Divieto.
omissis
IL
GIUDICE
a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza
del 4 giugno 2002,
- riservato l’esame dell’eccezione di incompetenza
del giudice adito congiuntamente al merito della controversia,
- osservato che l’Istituto di Credito ingiungente
nel costituirsi in giudizio ha prodotto gli estratti conto relativi al
rapporto di conto corrente in relazione al quale il pagamento è richiesto –
contenenti l’indicazione analitica
delle operazioni contabilizzate per tutta la durata del rapporto - e
pertanto, allo stato, può ritenersi fornita adeguata prova del credito
ingiunto, essendo possibile per li debitore il controllo delle singole voci
di credito e debito annotate,
- rilevato tuttavia che parte opponente ha eccepito
altresì che la BAM S.p.A. nel rapporto di conto corrente in oggetto ha
effettuato la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la circostanza
non è contestata dalla Banca, la quale sul punto si limita ad affermare la
legittimità dell’operato dell’Istituto sussistendo un uso normativo
relativamente alla corresponsione da parte degli utenti dei servizi bancari
di interessi anatocistici,
- considerato viceversa che, allo stato, non vi
sono ragioni per disattendere la più recente giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass.16.3.1999 n.2374, Cass.30.3.1999 n.3096; Cass.11.11.1999 n.12507)
che ritiene nulla la clausola contrattuale della capitalizzazione trimestrale
degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale e
non normativo, in violazione del disposto dell’art.1283 c.c.;
- osservato pertanto che sicuramente all’esito del
giudizio l’importo ingiunto dovrà essere epurato quantomeno degli interessi
anatocistici trimestrali come conteggiati in sede monitoria;
- valutato, alla luce delle considerazioni che
precedono, che nel caso di specie sussistono i gravi motivi di cui
all’art.649 c.p.c.,
sospende
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
n.1231/01 emesso dal Presidente del Tribunale di Mantova il 2.11.2001 e
fissa
nuova udienza ex art.183 c.p.c. al 10.12.2002 ore 9, concedendo termine all’opponente
sino a venti giorni prima per proporre le eccezioni processuali e di merito
non rilevabili d’ufficio.
Si comunichi.
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