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Tribunale
di Mantova, Sez. II – G.U. Dr. Mauro Bernardi - 31 agosto 2004.
Contratti bancari - Tessera bancomat - Prova
della avvenuta emissione e consegna - Prelievi effettuati da terzi non
legittimati - Responsabilità dell'istituto di credito.
Le registrazioni contabili effettuate dalla banca e tratte dal proprio
archivio informatico non sono idonee a fondare la prova che la tessera
bancomat sia stata emessa e consegnata agli aventi diritto, prova che può
essere desunta unicamente dai modelli sottoscritti dai richiedenti.
omissis
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25-9-2002
gli attori assumevano a) di avere acceso presso la filiale di X della banca
convenuta due distinti rapporti di conto corrente l’uno contrassegnato dal
numero 12/2370/3 intestato ad entrambi e chiuso il 22-5-2001 e l’altro dal
numero 12/2396/7 intestato al solo sig. R. e che, sino al dicembre 1997 essi
erano in possesso di una tessera bancomat n. 12019744 abilitata ad operare
sul primo dei due conti; b) che, nel dicembre del 1997, tale tessera era
stata sostituita con altra recante il numero 12307208 per la cui
utilizzazione rimaneva valido il medesimo codice PIN della precedente,
tessera abilitata ad operare sul c/c n. 2370/3; c) che, nel gennaio del 1998,
la sig.a G. recatasi in banca al fine di verificare la regolarità di alcune
operazioni era venuta a sapere che un prelievo contabilmente annotato alcuni
giorni prima era stato effettuato con tessera bancomat n. 12107211 mai stata
rilasciata ad alcuno degli attori; d) che, effettuati alla luce di ciò una
serie di controlli, era emerso che nel periodo dal 1997 al 2002 erano stati
effettuati n. 58 prelievi (analiticamente indicati in citazione) con la
tessera n. 1210721 e ciò su entrambi i conti sopra menzionati per un totale
di £ 32.013.138; e) che, falliti i tentativi per una definizione amichevole della
vertenza, essi erano stati costretti ad agire giudizialmente onde ottenere il
risarcimento dei danni subiti sul presupposto dell’esistenza di una
responsabilità dell’istituto di credito ex art. 1176 II co. c.c..
La banca, costituitasi, sosteneva a) che tutti i
prelievi contestati erano stati annotati negli estratti conto regolarmente
inviati agli attori i quali non avevano mai sollevato alcuna doglianza; b)
che dall’archivio informatico della banca risultava che la tessera bancomat
n. 107211 era stata emessa e consegnata agli attori il 1-12-1997 ed era
operante sul conto n. 2370/3; c) che, a seguito della contestazione da parte
dei correntisti, l’operatività della predetta tessera era stata bloccata e
nessun altro prelievo era stato effettuato.
Alla luce di quanto sopra esposto la convenuta
chiedeva il rigetto della domanda anche per l’intervenuta decadenza dal
diritto di sollevare contestazioni ex art. 1832 c.c. e, comunque, ex art.
1227 c.c..
Esperita l'istruttoria orale e prodotti gli atti
del procedimento penale aperto a seguito di denuncia-querela proposta dagli
attori ex art. 12 l. 197/91 (poi archiviato per essere rimasto ignoto
l’autore del reato), la causa veniva trattenuta in decisione sulle
conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Motivi
La domanda è fondata e, nei limiti che seguono,
va accolta.
Premesso che dagli estratti conto prodotti e
dagli allegati al rapporto di P.G. del 17-7-2003 si evince che i prelievi
oggetto di contestazione sono stati effettuati sui conti degli attori tramite
la tessera n. 12107211, occorre evidenziare che, in tema di onere della prova
nelle obbligazioni contrattuali, vige il principio secondo cui al creditore
che agisce per l’inesatto adempimento è sufficiente allegare la mera
inesattezza dell’adempimento (nel caso di specie per violazione del dovere di
diligenza costituito dall’illegittimo rilascio a terzi di tessera bancomat
operante sui conti degli attori), gravando sul debitore l’onere di dimostrare
l’avvenuto esatto adempimento (cfr. Cass.
S.U. 30-10-2001 n. 13533).
In proposito va affermata l’inidoneità delle mere
registrazioni contabili effettuate dalla banca e tratte dal proprio archivio
informatico a fondare la prova che la tessera bancomat in questione sia stata
emessa e consegnata agli attori, prova che può essere desunta unicamente dai
modelli (sottoscritti dagli aventi diritto) contenenti la richiesta di
rilascio della tessera e l’attestazione della sua consegna, documenti che la
banca non ha prodotto neppure a seguito di ordine impartito ex art. 210
c.p.c. e che non sono stati reperiti neanche nel corso dell’indagine penale.
Né tale efficacia privilegiata può desumersi
dalla clausola n. 20 delle norme bancarie che regolano il servizio
bancomat/pos la quale (a prescindere da ogni considerazione in ordine alla
sua validità ex art. 2698 c.c.) si occupa unicamente dell’efficacia
probatoria delle registrazioni dei prelievi documentate nel giornale di fondo
ma non contiene una disciplina di analogo tenore per quanto concerne il
rilascio della tessera bancomat sicché l’inesatto adempimento da parte
dell’istituto di credito deve ritenersi provato: inoltre la negligenza della convenuta ancor più si
apprezza ove si consideri che, prima della vertenza insorta con gli istanti
(vedasi dichiarazioni rese dai dipendenti della banca S. e B.), essa non
aveva provveduto a posizionare una telecamera sulla propria posizione
bancomat in tal modo rendendo impossibile (anche in sede penale)
l’identificazione del soggetto autore degli illeciti prelievi.
Non merita poi condivisione la tesi della
convenuta secondo cui gli attori sarebbero decaduti dal diritto di contestare
le risultanze del conto ex art. 1832 c.c. atteso che l’incontestabilità delle
risultanze del conto conseguente all’approvazione tacita dell’estratto conto,
si riferisce ad addebiti e accrediti considerati nella loro realtà
effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell’efficacia
dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l’approvazione o la mancata
impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio
nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su una situazione illecita)
resti definitivamente incontestabile (così Cass. 26-7-2001 n. 10186 e, nello
stesso senso, vedasi Cass. 25-7-2001 n. 10129; Cass. 11-5-2001 n. 6548; Cass.
11-9-1997 n. 8989).
In ordine poi all’eccezione sollevata dalla banca
ex art. 1227 co. c.c. secondo cui nessuna responsabilità potrebbe esserle
addebitata atteso che tutte le illegittime operazioni erano state riportate
negli estratti conto regolarmente ricevuti dagli attori, va detto che la
stessa è fondata ma in relazione ad un arco temporale che, tenuto conto del
numero delle registrazioni figuranti su ogni estratto conto (all’incirca 25
su ciascuno di essi), dell’entità degli importi movimentati, del numero delle
operazioni illegittimamente addebitate, del plausibile affidamento sulla
correttezza delle registrazioni, dell’insidiosità dell’illecito perpetrato
anche in considerazione che gli attori utilizzavano in concomitanza un’altra
tessera bancomat, stimasi ragionevole limitare a quello che intercorre fra il
15-12-1997 (data del primo addebito non dovuto) ed il 29-9-2000 (momento in
cui erano stati effettuati complessivamente 47 addebiti con la tessera n.
12107211).
Successivamente al rilascio dell’estratto conto
datato 30-9-2000 deve invece ritenersi che un soggetto mediamente diligente
avrebbe dovuto accorgersi di quanto stava accadendo e, stante l’obbligo di
comportarsi secondo le regole della correttezza nell’esecuzione del
contratto, avrebbe dovuto segnalare l’anomalia alla banca (attività questa
non certo gravosa o comportante spese: cfr. Cass. 14-7-2003 n. 10995; Cass.
8-4-2003 n. 5511), la quale, come poi è successo, avrebbe immediatamente bloccato
l’operatività della tessera bancomat non regolarmente emessa.
Alla luce di quanto sopra detto il danno subito
dagli attori viene determinato in £ 23.000.000 per indebiti prelievi oltre a
£ 45.000 per le spese di commissione (pari ad euro 11.901,75), somma cui
debbono aggiungersi gli interessi legali a far data dai singoli addebiti
(come elencati in dispositivo) sino al saldo definitivo.
Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Mantova, in composizione
monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione
reietta, così provvede:
condanna la banca convenuta a pagare agli attori
la somma di euro 11.901,75, somma cui debbono aggiungersi gli interessi, al
tasso legale, a far data dai singoli illegittimi addebiti in conto (così
elencati ed in relazione alle somme a fianco indicate: 15-9-1997 (€ 258,23);
2-1-1998 (€ 7,75); 7-1, 30-1, 26-2, 30-3, 24-4, 13-5, 24-6, 14-8, 26-8, 18-9,
9-10, 28-10, 7-12 dell’anno 1998 (€ 258,23 per ciascuna data); 4-1-1999 (€
7,75); 23-2, 11-3, 18-5, 27-5, 16-6, 23-6, 29-6, 27-7, 3-8, 27-8, 4-10,
19-10, 9-11, 7-12, 31-12 dell’anno 1999 (€ 258,23 per ciascuna data);
3-1-2000 (€ 7.75); 19-1, 24-1, 8-2, 24-2, 3-3, 16-3, 8-5, 12-5, 19-5, 26-5,
27-6, 3-7, 7-7, 18-7, 1-8, 24-8, 18-9, 29-9 dell’anno 2000 (€ 258,23 per
ciascuna data) sino al saldo definitivo;
condanna la convenuta a rifondere agli attori le
spese di lite liquidandole in complessivi euro 3.237,57 di cui € 166,16 per
spese, € 1.187,65 per diritti ed €
1.610,00 per onorari, € 279,86 per spese generali oltre ad I.V.A. e C.P.A.
come per legge.
Così deciso in Mantova, lì 31-8-2004.
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