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Tribunale di Mantova – G. D. Dr. Mauro
Bernardi - Prassi in materia fallimentare, 16 ottobre 2005 Fallimento – Privilegio ex art. 2751 bis c.c. – Ricavato
dall’esercizio di azioni revocatorie e di risarcimento danni. Ai fini del riconoscimento del
privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. debbono ritenersi beni mobili sia i
crediti che le somme recuperate a seguito dell'utile esperimento di azioni revocatorie
o di risarcimento danni ciò desumendosi dal combinato disposto di cui agli
artt. 812 e 813 c.c.. |