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Sezione I - Giurisprudenza

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Tribunale di Mantova – G. D. Dr. Mauro Bernardi - Prassi in materia fallimentare, 16 ottobre 2005

 

Fallimento – Privilegio ex art. 2751 bis c.c. – Ricavato dall’esercizio di azioni revocatorie e di risarcimento danni.

 

Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. debbono ritenersi beni mobili sia i crediti che le somme recuperate a seguito dell'utile esperimento di azioni revocatorie o di risarcimento danni ciò desumendosi dal combinato disposto di cui agli artt. 812 e 813 c.c..