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Tribunale di Mantova - 2 ottobre
2002 - Provvedimento del Giudice Designato Dott. Mauro Bernardi.
Società semplice - Nomina liquidatori
ex art. 2275 c.c. - Esclusione del socio ex art. 2286 c.c. - Carattere di
pregiudizialità del provvedimento ex art. 2286 c.c. - Ricostituzione della
pluralità dei soci - Contrasto tra soci - Carattere non decisorio del
provvedimento di nomina dei liquidatori ex art. 2275 c.c..
omissis
Il Giudice Designato,
letto il ricorso n. 3287/02 proposto da Mario Rossi volto ad ottenere
ex art. 2275 c.c. la nomina di un liquidatore della società Alfa s.n.c.;
esaminate le difese delle parti;
rilevato che i resistenti hanno contestato che si sia verificata una
causa di estinzione della società assumendo che il dissidio fra i soci deriva
dalle inadempienze del ricorrente eliminabili con il rimedio previsto
dall’art. 2286 c.c. - attivato nelle more del presente procedimento -
richiamando al riguardo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui
l’accertamento della esistenza di una causa di esclusione presenta carattere pregiudiziale
rispetto a quello volto a verificare la sussistenza di una causa di
estinzione, atteso che il dissidio fra i soci non determina lo scioglimento
del rapporto sociale ove il contrasto possa essere risolto con l’esclusione
del socio che ostacola l’ordinario svolgimento dell’attività sociale stante
la possibilità di ricostituire nel termine di sei mesi la pluralità dei soci
(cfr. Cass. 15-7-1996 n. 6410; Cass. 4-12-1995 n. 12487; Cass. 13-1-1987 n.
134; Cass. 2-6-1983 n. 3779);
ritenuto che l’invocato provvedimento non può essere emesso atteso
che il potere di nomina regolato dall’art. 2275 c.c. presuppone che non
sussista contrasto fra i soci in ordine all’avvenuto scioglimento della
società;
considerato che tale conclusione trova fondamento sia nella lettera
della invocata norma che non contempla l’ipotesi del contrasto insorto fra i
soci in ordine ala sussistenza di una causa di scioglimento sia nella
considerazione che la pronuncia di scioglimento della società viene ad
incidere su posizioni di diritto soggettivo laddove invece l’intervento
giudiziario previsto dalla norma invocata si giustifica nella necessità, in
vista del superiore interesse al normale funzionamento delle società
commerciali, di una regolamentazione immediata dei rapporti che ne derivano
attraverso l’adozione di provvedimenti non aventi contenuto decisorio e posti
in essere nel presupposto della incontroversa esistenza della situazione di
fatto prevista dalla norma (in tal senso vedasi Trib. Venezia, 30-4-1991 in
Giur. It.,1994,I,2 pg.76; Trib. Milano 11-4-1990 in Società,1990,1383; App.
Milano 19-12-1990 in Giur. Merito, 1992,1143; Cass. 19-1-1987 n. 403; Cass.
22-10-1981 n. 5531; Cass. 8-11-1967 n. 2703 nonché per l’analoga fattispecie
prevista dall’art. 2450 c.c. vedasi Cass. 12-6-1998 n. 5885; Cass. 19-5-1998
n. 4979; 10-11-1993 n. 11109; Cass. 10-12-1992 n. 13096);
ritenuto che sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della
controversia ed ai rapporti intercorrenti fra le parti, per compensare
interamente fra le stesse le spese del procedimento;
P.T.M.
respinge il ricorso e compensa fra le parti le spese del
procedimento.
Si comunichi.
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