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Sezione I - Giurisprudenza

documento 932/2002

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova - Sezione II - Sentenza del 9 dicembre 2002 - Dott. Attilio Dell'Aringa, Presidente, Dott. Laura De Simone, Giudice, Dott. Mauro Bernardi, Giudice Relatore.

 

Fallimento – Credito per contributi e sanzioni previdenziali - Prescrizione ex art. 3 legge n. 335/1995 - Atti interruttivi ex art. 2944 c.c. - Presentazione denuncie DM 10 - Insufficienza - Versamento acconti - Idoneità.

 

 

omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 13-4-2002 l’I.N.P.S. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con il quale gli organi del fallimento Fornari avevano rigettato la sua domanda di insinuazione, decisione adottata per inadeguatezza della documentazione allegata e, comunque, per intervenuta prescrizione.

L’istituto precisava di avere richiesto l’ammissione per euro 1.206,48 in via privilegiata ex art. 2753 c.c. a titolo di contributi dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti relativi al periodo 1-10-1994/30-11-1994, per euro 2.088, 48 in privilegio ex art. 2754 c.c. per contributi obbligatori diversi da quelli dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e somme aggiuntive relative al credito contributivo complessivo, nella misura del 50% del loro ammontare con riguardo al periodo 1-8-1994/30-11-1994 ed infine per euro 2.869,09 in via chirografaria per somme aggiuntive nella misura del 50% del loro ammontare concernenti il medesimo periodo nonché per le spese legali di cui al decreto ingiuntivo del Pretore di Mantova n. 313/94: in proposito l’I.N.P.S. ribadiva che la documentazione prodotta forniva adeguata prova del credito e sosteneva che, nel caso in esame, non operava il termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 3 co. 9 l. 335/95 bensì quello decennale previsto dal comma decimo, trattandosi di debito contributivo riconosciuto dalla debitrice sin dal 1994 per effetto della presentazione dei modelli DM10, con conseguente interruzione del termine di prescrizione per atto del debitore risalente ad epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 335/95. Quanto poi alle spese legali la prescrizione era quella decennale avendo fondamento in un titolo giudiziale.

Il curatore rimaneva contumace e, a fronte delle ulteriori deduzioni e produzioni, non si opponeva all’accoglimento dell’opposizione.

Senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi

L’opposizione è fondata e merita accoglimento.

In ordine ai contributi previdenziali ed alle conseguenti sanzioni occorre in primo luogo rilevare che l’art. 3 della legge 335/95 ha previsto un termine di prescrizione di dieci anni per quelli di competenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti ridotto però a cinque anni, a partire dal 1-1-1996, in relazione alle contribuzioni maturate prima di tale data, fatta tuttavia eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente atteso che, in tale eventualità, il termine prescrizionale è quello decennale (cfr. Cass. 11-1-2001 n. 301; Cass. 5-3-2001 n. 3213; Cass. 3-9-2002 n. 12822), mentre per i contributi diversi da quelli sopra menzionati la citata normativa prevede come termine prescrizionale quello quinquennale.

Orbene nel caso di specie va rilevato, da un lato, che l’istituto non ha documentato di avere iniziato procedure di accertamento ovvero di avere efficacemente compiuto altri atti di interruzione della prescrizione (i due atti di precetto prodotti si riferiscono solo ad alcuni periodi contributivi e sono stati notificati nel settembre 2001) e, dall’altro, che la presentazione all’I.N.P.S., da parte del datore di lavoro, delle denunce contributive compilate sui c.d. modelli DM 10 non può essere configurata come riconoscimento del debito contributivo, idoneo a interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., trattandosi di un atto che - avendo come scadenza il 20 di ogni mese (secondo il disposto dell’art. 1 del D.m. 24-2-1994, emanato ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 463 del 1983 convertito  in legge n. 638 del 1983) - interviene in un momento che precede l’inizio della prescrizione del credito dell’istituto previdenziale (che può essere fatto valere solo dopo la data di scadenza)(in tal senso vedasi Cass. 18-10-2002 n. 14826).

Nondimeno va osservato che il riconoscimento del diritto non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi inequivoca manifestazione di volontà, ancorché non esplicita, del debitore (in tal senso vedasi Cass. 27-6-1996 n. 5939; Cass. 21-1-1994 n. 576). Nella fattispecie in esame dagli atti risulta che, in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, il debitore aveva corrisposto degli acconti e né lo stesso né successivamente il Curatore hanno sollevato contestazioni circa la congruità della pretesa: siffatto comportamento, per il suo carattere non equivoco, può quindi reputarsi idoneo ad integrare la fattispecie di cui all’art. 2944 c.c. (in tal senso vedasi Cass. 6-9-1982 n. 4829).  

Infine va rilevato che nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata quanto alle spese legali in quanto tale pretesa trovava fondamento su titolo divenuto definitivo.

L’incertezza della lite ed il comportamento processuale del Curatore giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

dichiara la contumacia del fallimento Fornari Monica;

in accoglimento dell’opposizione ammette l’I.N.P.S. al passivo del fallimento sopra indicato per l’importo di euro 1.206,48 in privilegio ex art. 2753 c.c., per euro 2.088,00 in privilegio ex art. 2754 c.c.e per euro 2.869,09 in via chirografaria ed ordina la conseguente modificazione dello stato passivo.














 

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